Posts written by redrose

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    Docenti e ATA in part time possono usufuire dei 3 giorni di permesso per assistenza legge 104/92



    Sentenza della Corte di Cassazione n. 4069 del 20 febbraio 2018 riconosce al lavoratore in part time il diritto a ricevere lo stesso trattamento del lavoratore a tempo pieno.

    Il permesso di 3 giorni, retribuito, spetta infatti in base alla legge 104/92, art. 33 comma 3, ed è una misura destinata alla tutela della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell’individuo , riconosciuto e garantito dalla nostra Costituzione all’articolo 32.
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    DECRETO MIUR 23.02.2016, PROT. N. 95 - PROVE DI ESAMI PER TUTTE LE CLASSI DI CONCORSO





    Prove di esami e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità.
    Allegato A - Programmi e prove di esame scuola secondaria di I e II grado

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    Il primo soccorso a scuola




    Di Aldo Domenico Ficara - 22/02/2018




    Il primo soccorso è rivolto a qualsiasi persona presente nella scuola che incorra in un infortunio o malore: quindi non solo personale dipendente ma anche allievi, genitori, visitatori (l’art. 45 del D.Lgs. 81/08 prevede che il Piano di PS tenga conto “delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro”).

    La definizione del Piano spetta al dirigente scolastico, che si avvarrà della competenza del SPP, e della collaborazione del Medico competente (ove previsto). Il Piano dovrà essere condiviso dagli addetti al primo soccorso e dal RLS, portato a conoscenza di lavoratori, allievi (in forma adeguata all’età) e genitori.

    Si ricorda che prestare soccorso non vuol dire praticare azioni e metodiche particolari, di pertinenza solamente del personale qualificato, ma anche attivare semplicemente il 118 ed assistere la vittima, in attesa degli interventi qualificati.
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    Concorso abilitati, Anief: il numero maggiore di interessati sono gli esclusi. Al via i ricorsi





    comunicato Anief – Con alcune settimane di ritardo e qualche difficoltà nel primo giorno di invio delle candidature, prende il via il concorso riservato ai docenti abilitati: le domande potranno essere presentate, tramite il sistema telematico ministeriale Istanze On Line, fino alle ore 23.59 del prossimo 22 marzo e si prevede che parteciperanno ben 130mila candidati.

    Come indicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 14, possono presentare la domanda al concorso i docenti in possesso di abilitazione, compresi quelli di ruolo; consentirà agli abilitati inseriti entro il 30 maggio 2017 nelle Graduatorie ad esaurimento o nella seconda fascia delle Graduatorie d’istituto di collocarsi nelle nuove graduatorie di merito regionali previste dalla Legge di riforma 107/2015.

    Il 13 aprile sarà resa nota la sede regionale dove far svolgere la prova orale ai candidati appartenenti alle classi di concorso con meno aspiranti e per la quali si attuerà un accorpamento. “Il Miur prevede – si legge nel comma 2 dell’art. 2 del bando – l’aggregazione territoriale delle procedure concorsuali per le classi di concorso e per i posti di sostegno alle quali partecipino un numero esiguo di candidati e che saranno individuate e comunicate, con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 13 aprile 2018-IV serie speciale – “Concorsi ed esami”, ad esito della presentazione delle domande di partecipazione con l’individuazione dell’USR responsabile delle procedura”. Naturalmente, sottolinea Orizzonte Scuola, ogni candidato può scegliere liberamente la regione nella quale partecipare al concorso, l’aggregazione servirà solo per l’espletamento della prova di natura didattico-metodologica”.

    “Le aspiranti e gli aspiranti insegnanti che sosterranno una prova orale (il punteggio massimo è di 40 punti) – spiega il Miur – saranno inseriti in una graduatoria di merito, anche in virtù del punteggio derivante dai titoli posseduti e dal servizio pregresso (massimo 60 punti). Le docenti e i docenti vincitori del concorso per l’immissione in ruolo dovranno poi superare con una valutazione positiva un anno di formazione e di tirocinio. Nel corso di questo anno la loro attitudine all’insegnamento verrà valutata anche con visite in classe”.

    La procedura è tuttavia contrassegnata dall’esclusione a priori di moltissimi aspiranti dalla stabilizzazione come docente nella scuola pubblica. Tra costoro, la metà ha conseguito l’abilitazione con i corsi Pas (i Percorsi abilitanti speciali), uno su quattro con i Tfa (i Tirocini formativi attivi) e molti sono Itp, gli Insegnanti tecnico pratici. Mentre sarebbero pochi i precari ad oggi inseriti nelle GaE. Il giovane sindacato contesta anche la mancata valutazione del servizio prestato su posto di sostegno e la non considerazione del servizio svolto a tempo indeterminato nelle paritarie che è invece assimilabile al servizio svolto negli istituti statali, oltre alla cancellazione da tutte le altre graduatorie.

    Una delle categorie più ampie interessate al concorso per abilitati è quindi quella degli esclusi, i quali tuttavia possono chiedere la partecipazione ricorrendo con Anief: per poter pre-aderire al ricorso è necessario compilare e inviare entro il 22 marzo 2018 il modello cartaceo predisposto dall’Anief, con raccomandata A/R all’Ufficio Scolastico della regione in cui si intende svolgere il concorso (è possibile inviare la domanda a una sola regione a scelta dell’interessata, ad eccezione del Trentino-Alto Adige e della Valle d’Aosta, per cui sono previste procedure speciali).

    Può ricorrere con Anief chi dichiara e vuole essere valutato su classe concorsuale il cui servizio è stato prestato su sostegno o su posto curricolare a tempo indeterminato nelle scuole statali e paritarie. Nel novero delle esclusioni illegittime figurano molte categorie di precari regolarmente abilitati: ad iniziare dal fatto che solo per gli ITP si richiede l’iscrizione entro il 31 maggio nelle graduatorie d’istituto, né può essere assunta la data del 31 maggio quale termine ultimo per conseguire l’abilitazione quando le domande scadono il 22 marzo e fino al 30 giugno si può conseguire il titolo su sostegno. Questo perché se è consentita la partecipazione di chi è inserito con riserva nelle GaE o nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto entro il 31 maggio, lo stesso inserimento con riserva è da contestare visto che il titolo di per sé richiesto per l’inserimento è abilitante all’insegnamento.

    Inoltre, l’esclusione poi dei docenti abilitati per la primaria e per l’infanzia dalle nuove graduatorie di merito nazionali viola in modo esemplare il principio di parità di trattamento all’interno dello stesso personale docente, fatto di per sé ancora più grave in assenza di un provvedimento urgente che disponga la riapertura delle GaE e consenta l’immissione in ruolo dei precari. Il giovane sindacato contesta poi la tabella di valutazione dei titoli, laddove non riconosce nel curricolare il servizio prestato sul sostegno: la mancata valutazione del servizio svolto su posti di sostegno, da sempre valutato nelle GaE, penalizza e discrimina tutti quei docenti che hanno prestato servizio agli alunni con disabilità, grazie anche alle competenze curricolari in loro possesso.

    Pure la tabella di valutazione dei titoli per l’attribuzione del punteggio ai fini dell’inclusione nelle Graduatorie Regionali di Merito degli Abilitati risulta illegittima, per tutti gli abilitati, nella parte in cui non attribuisce punteggio al servizio prestato a tempo indeterminato nelle scuole statali o paritarie. Anief, forte del precedente successo che ha portato la Corte Costituzionale a bacchettare il Miur e annullare un altro pezzo della Legge 107/2015 per la mancata previsione della loro partecipazione ai concorsi previsti dal D.Lgs. n. 59/2017, attiva la procedura di preadesione al ricorso che sarà confermato in caso il Miur non provveda ad emanare i richiesti chiarimenti in merito alla corretta valutazione del servizio di ruolo (per i ricorsi sulla valutazione dei punteggi non serve il modello cartaceo ma basta l’invio on line).

    Anief ritiene anche illegittima l’esclusione dei diplomati presso ISEF, Conservatori e Accademie di Belle Arti, degli abilitati all’estero in attesa di riconoscimento del titolo, degli idonei a precedenti concorsi, di coloro che conseguiranno la specializzazione su sostegno dopo il 30 giugno 2018 e degli abilitati presso Accademie e Conservatori non inseriti in GI o inseriti dopo il 30 maggio 2017. È quindi previsto uno specifico ricorso contro la mancata indizione di un concorso riservato per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria (per diplomati magistrale e laureati SFP) nonché per il personale educativo.

    Anief, infine, impugna la cancellazione degli ammessi al terzo anno del Fit da tutte le graduatorie in cui sono inseriti (GaE, graduatorie d’istituto e graduatorie di merito), poiché l’ammissione di per sé non è conferma nei ruoli della pubblica amministrazione e non vi è alcun motivo di essere depennati da liste di attesa ancora vigenti e utili allo stesso scopo: l’assunzione a tempo indeterminato.

    Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal, ribadisce che “la pre-esclusione di tanti abilitati o abilitandi non è ammissibile. Allo stesso modo non si comprende per quale motivo chi ha conseguito il titolo dopo il 30 maggio scorso debba rimanere fuori dalla procedura. Si sta attuando una vera e propria discriminazione tra candidati che hanno conseguito i medesimi titoli. Vanificando i benefici della ‘Fase transitoria’, riservata a tutti gli abilitati, per consentire una valutazione non selettiva e una serena valutazione corretta di tutto il servizio prestato, anche quello su sostegno, per il loro inserimento nelle graduatorie regionali di pre-ruolo. Rimane anche un mistero la volontà di escludere questi docenti precari delle altre graduatorie, visto che rimangono in vita e risultano sempre utili per lo stesso scopo, e l’ennesima errata applicazione delle tabelle di valutazione dei titoli”.

    Tutte le categoria escluse, colpite dalle decisioni cervellotiche del Miur, che hanno intenzione di presentare ricorso con Anief e chiedere di partecipare al concorso, sono chiamati a ricorrere con Anief, compilando e inviando entro il prossimo 22 marzo il modello cartaceo predisposto dall’Anief, con raccomandata A/R all’Ufficio Scolastico della regione in cui si intende svolgere il concorso. Dopo tale data, Anief fornirà indicazioni per la presentazione della domanda di ammissione al concorso delle categorie escluse attraverso un modello cartaceo ove, come è probabile, non fosse possibile procedere attraverso istanze online. Per quanto riguarda i ricorsi sulla valutazione punteggi, invece, non è necessaria la presentazione del modello cartaceo, ma è sufficiente che si invii il ricorso on line.

    21 febbriao 2018

    Ufficio Stampa Anief
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    Concorso abilitati, Anief: il numero maggiore di interessati sono gli esclusi. Al via i ricorsi




    comunicato Anief – Con alcune settimane di ritardo e qualche difficoltà nel primo giorno di invio delle candidature, prende il via il concorso riservato ai docenti abilitati: le domande potranno essere presentate, tramite il sistema telematico ministeriale Istanze On Line, fino alle ore 23.59 del prossimo 22 marzo e si prevede che parteciperanno ben 130mila candidati.

    Come indicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 14, possono presentare la domanda al concorso i docenti in possesso di abilitazione, compresi quelli di ruolo; consentirà agli abilitati inseriti entro il 30 maggio 2017 nelle Graduatorie ad esaurimento o nella seconda fascia delle Graduatorie d’istituto di collocarsi nelle nuove graduatorie di merito regionali previste dalla Legge di riforma 107/2015.

    Il 13 aprile sarà resa nota la sede regionale dove far svolgere la prova orale ai candidati appartenenti alle classi di concorso con meno aspiranti e per la quali si attuerà un accorpamento. “Il Miur prevede – si legge nel comma 2 dell’art. 2 del bando – l’aggregazione territoriale delle procedure concorsuali per le classi di concorso e per i posti di sostegno alle quali partecipino un numero esiguo di candidati e che saranno individuate e comunicate, con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 13 aprile 2018-IV serie speciale – “Concorsi ed esami”, ad esito della presentazione delle domande di partecipazione con l’individuazione dell’USR responsabile delle procedura”. Naturalmente, sottolinea Orizzonte Scuola, ogni candidato può scegliere liberamente la regione nella quale partecipare al concorso, l’aggregazione servirà solo per l’espletamento della prova di natura didattico-metodologica”.

    “Le aspiranti e gli aspiranti insegnanti che sosterranno una prova orale (il punteggio massimo è di 40 punti) – spiega il Miur – saranno inseriti in una graduatoria di merito, anche in virtù del punteggio derivante dai titoli posseduti e dal servizio pregresso (massimo 60 punti). Le docenti e i docenti vincitori del concorso per l’immissione in ruolo dovranno poi superare con una valutazione positiva un anno di formazione e di tirocinio. Nel corso di questo anno la loro attitudine all’insegnamento verrà valutata anche con visite in classe”.

    La procedura è tuttavia contrassegnata dall’esclusione a priori di moltissimi aspiranti dalla stabilizzazione come docente nella scuola pubblica. Tra costoro, la metà ha conseguito l’abilitazione con i corsi Pas (i Percorsi abilitanti speciali), uno su quattro con i Tfa (i Tirocini formativi attivi) e molti sono Itp, gli Insegnanti tecnico pratici. Mentre sarebbero pochi i precari ad oggi inseriti nelle GaE. Il giovane sindacato contesta anche la mancata valutazione del servizio prestato su posto di sostegno e la non considerazione del servizio svolto a tempo indeterminato nelle paritarie che è invece assimilabile al servizio svolto negli istituti statali, oltre alla cancellazione da tutte le altre graduatorie.

    Una delle categorie più ampie interessate al concorso per abilitati è quindi quella degli esclusi, i quali tuttavia possono chiedere la partecipazione ricorrendo con Anief: per poter pre-aderire al ricorso è necessario compilare e inviare entro il 22 marzo 2018 il modello cartaceo predisposto dall’Anief, con raccomandata A/R all’Ufficio Scolastico della regione in cui si intende svolgere il concorso (è possibile inviare la domanda a una sola regione a scelta dell’interessata, ad eccezione del Trentino-Alto Adige e della Valle d’Aosta, per cui sono previste procedure speciali).

    Può ricorrere con Anief chi dichiara e vuole essere valutato su classe concorsuale il cui servizio è stato prestato su sostegno o su posto curricolare a tempo indeterminato nelle scuole statali e paritarie. Nel novero delle esclusioni illegittime figurano molte categorie di precari regolarmente abilitati: ad iniziare dal fatto che solo per gli ITP si richiede l’iscrizione entro il 31 maggio nelle graduatorie d’istituto, né può essere assunta la data del 31 maggio quale termine ultimo per conseguire l’abilitazione quando le domande scadono il 22 marzo e fino al 30 giugno si può conseguire il titolo su sostegno. Questo perché se è consentita la partecipazione di chi è inserito con riserva nelle GaE o nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto entro il 31 maggio, lo stesso inserimento con riserva è da contestare visto che il titolo di per sé richiesto per l’inserimento è abilitante all’insegnamento.

    Inoltre, l’esclusione poi dei docenti abilitati per la primaria e per l’infanzia dalle nuove graduatorie di merito nazionali viola in modo esemplare il principio di parità di trattamento all’interno dello stesso personale docente, fatto di per sé ancora più grave in assenza di un provvedimento urgente che disponga la riapertura delle GaE e consenta l’immissione in ruolo dei precari. Il giovane sindacato contesta poi la tabella di valutazione dei titoli, laddove non riconosce nel curricolare il servizio prestato sul sostegno: la mancata valutazione del servizio svolto su posti di sostegno, da sempre valutato nelle GaE, penalizza e discrimina tutti quei docenti che hanno prestato servizio agli alunni con disabilità, grazie anche alle competenze curricolari in loro possesso.

    Pure la tabella di valutazione dei titoli per l’attribuzione del punteggio ai fini dell’inclusione nelle Graduatorie Regionali di Merito degli Abilitati risulta illegittima, per tutti gli abilitati, nella parte in cui non attribuisce punteggio al servizio prestato a tempo indeterminato nelle scuole statali o paritarie. Anief, forte del precedente successo che ha portato la Corte Costituzionale a bacchettare il Miur e annullare un altro pezzo della Legge 107/2015 per la mancata previsione della loro partecipazione ai concorsi previsti dal D.Lgs. n. 59/2017, attiva la procedura di preadesione al ricorso che sarà confermato in caso il Miur non provveda ad emanare i richiesti chiarimenti in merito alla corretta valutazione del servizio di ruolo (per i ricorsi sulla valutazione dei punteggi non serve il modello cartaceo ma basta l’invio on line).

    Anief ritiene anche illegittima l’esclusione dei diplomati presso ISEF, Conservatori e Accademie di Belle Arti, degli abilitati all’estero in attesa di riconoscimento del titolo, degli idonei a precedenti concorsi, di coloro che conseguiranno la specializzazione su sostegno dopo il 30 giugno 2018 e degli abilitati presso Accademie e Conservatori non inseriti in GI o inseriti dopo il 30 maggio 2017. È quindi previsto uno specifico ricorso contro la mancata indizione di un concorso riservato per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria (per diplomati magistrale e laureati SFP) nonché per il personale educativo.

    Anief, infine, impugna la cancellazione degli ammessi al terzo anno del Fit da tutte le graduatorie in cui sono inseriti (GaE, graduatorie d’istituto e graduatorie di merito), poiché l’ammissione di per sé non è conferma nei ruoli della pubblica amministrazione e non vi è alcun motivo di essere depennati da liste di attesa ancora vigenti e utili allo stesso scopo: l’assunzione a tempo indeterminato.

    Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal, ribadisce che “la pre-esclusione di tanti abilitati o abilitandi non è ammissibile. Allo stesso modo non si comprende per quale motivo chi ha conseguito il titolo dopo il 30 maggio scorso debba rimanere fuori dalla procedura. Si sta attuando una vera e propria discriminazione tra candidati che hanno conseguito i medesimi titoli. Vanificando i benefici della ‘Fase transitoria’, riservata a tutti gli abilitati, per consentire una valutazione non selettiva e una serena valutazione corretta di tutto il servizio prestato, anche quello su sostegno, per il loro inserimento nelle graduatorie regionali di pre-ruolo. Rimane anche un mistero la volontà di escludere questi docenti precari delle altre graduatorie, visto che rimangono in vita e risultano sempre utili per lo stesso scopo, e l’ennesima errata applicazione delle tabelle di valutazione dei titoli”.

    Tutte le categoria escluse, colpite dalle decisioni cervellotiche del Miur, che hanno intenzione di presentare ricorso con Anief e chiedere di partecipare al concorso, sono chiamati a ricorrere con Anief, compilando e inviando entro il prossimo 22 marzo il modello cartaceo predisposto dall’Anief, con raccomandata A/R all’Ufficio Scolastico della regione in cui si intende svolgere il concorso. Dopo tale data, Anief fornirà indicazioni per la presentazione della domanda di ammissione al concorso delle categorie escluse attraverso un modello cartaceo ove, come è probabile, non fosse possibile procedere attraverso istanze online. Per quanto riguarda i ricorsi sulla valutazione punteggi, invece, non è necessaria la presentazione del modello cartaceo, ma è sufficiente che si invii il ricorso on line.

    21 febbriao 2018

    Ufficio Stampa Anief
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    Concorso docenti abilitati, il 13 aprile in GU la regione in cui si svolge la prova per classi con pochi candidati, graduatorie entro inizio a.s. 2018/19




    Il Miur, nel trasmettere agli Uffici Scolastici il bando per l’espletamento del concorso riservato ai docenti in possesso di abilitazione, chiarisce alcuni aspetti del concorso, lasciati ancora in sospeso.

    Dal 20 febbraio al 22 marzo 2018 i docenti potranno presentare la domanda di partecipazione tramite Istanze on line.

    Non appena conosciuto il numero delle domande e la loro esatta distribuzione territoriale, il Miur provvederà nella G.U. 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami del 13 aprile 2018 – alla pubblicazione dell’aggregazone territoriale delle procedure relative a classi di concorso/posti di sostegno co n numero e iguo di cand idati (art. 2 com ma 2 del bando).

    Naturalmente ogni candidato può scegliere liberamente la regione nella quale partecipare al concorso, l’aggregazione servirà solo per l’espletamento della prova di natura didattico-metodologica.

    In ogni caso il Miur raccomanda agli Uffici di predisporre le graduatorie regionali di merito del concorso, necessarie per permettere ai candidati, inseriti in posizione utile nella graduatoria, l’accesso al 3° anno di FIT (che prevede le condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale) in tempo utile per le operazioni di avvio dell’anno scolastico 2018/19.

    Il Miur non indica ancora la data del 31 agosto 2018 come termine ultimo per le operazioni, ma rimane sul vago, pur spronando gli uffici alla massima celerità.

    Operazione propedeutica al concorso è la ricognizione delle graduatorie in cui vi sono ancora aspiranti.

    Lo scorrimento delle graduatorie del nuovo concorso ha come presupposto che tutte le precedenti graduatorie concorsuali di merito siano esaurite, pertanto

    gli Uffici scolastici sono invistate a pubblicarle, integrate con i candidati che hanno superato le prove suppletive del concorso docenti del 2016.

    Si raccoma nda altresì la pubblicazione degli elenchi graduati dei candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, anche in deroga al limite percentuale del 10 %.
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    La legge di bilancio per il 2018 amplia le platee dei lavoratori che avranno diritto all'assegno di accompagnamento alla pensione.




    APE Agevolato / APE Sociale
    Il dizionario di PensioniOggi.it





    L'APe agevolato è un sussidio economico introdotto dall'articolo 1, co. 179 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) che accompagna al raggiungimento della pensione di vecchiaia nel regime pubblico obbligatorio, a partire dal 1° maggio 2017, alcune categorie di lavoratori meritevoli di una particolare tutela da parte del legislatore a condizione di avere raggiunto il 63° anno di età.

    Lo strumento è stato regolato dal DPCM 88/2017 e dalla Circolare Inps 100/2017 e si rivolge agli iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fondi ad essa esclusivi o sostitutivi, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata dell'Inps.

    Dunque riguarda tanto i lavoratori dipendenti del settore privato sia gli autonomi che i parasubordinati nonchè i lavoratori del pubblico impiego con esclusione però dei liberi professionisti iscritti presso le casse professionali. La legge di bilancio per il 2018 ha modificato in senso leggermente migliorativo le platee dei lavoratori beneficiari, a partire dal 1° gennaio 2018. Vediamo dunque quali sono le condizioni per chiedere il beneficio.

    Lo strumento anche nel 2018 resta a disposizione dei lavoratori che versano in condizione di difficoltà individuata in base a quattro specifici profili di tutela (disoccupati, invalidi, soggetti che assistono parenti disabili, addetti a mansioni cd. gravose). Tra le condizioni per la sua concessione spicca, tra l'altro, la necessaria residenza in Italia del beneficiario.

    Disoccupati
    Per quanto riguarda i disoccupati l'Ape sociale può essere concesso ai lavoratori dipendenti che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (quella cioè che si attiva per le imprese che impiegano più di 15 dipendenti, ex art. 7 della legge 604/1966 a seguito ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo). Dal 1° gennaio 2018 vengono inclusi anche i lavoratori la cui disoccupazione sia conseguenza della scadenza di un contratto a termine a condizione che nei tre anni precedenti la cessazione del rapporto, abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi. Oltre a trovarsi in stato di disoccupazione a seguito dei predetti eventi è necessario, altresì, che il lavoratore abbia concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione spettante (si pensi alla Naspi, l'Aspi o all'indennità di mobilità) da almeno tre mesi.
    Caregivers

    L'Ape sociale può essere concesso ai lavoratori dipendenti o autonomi che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Dal 1° gennaio 2018, a seguito di un correttivo inserito nella legge di bilancio 2018, vengono inclusi anche i soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
    Invalidi

    L'Ape sociale può essere concesso ai lavoratori dipendenti o autonomi con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento.

    Lavori cd. Gravosi
    Infine lo strumento può essere concesso ai lavoratori dipendenti che svolgono una delle professioni elencate nella tavola sottostante ( (si veda qui per un riepilogo puntuale). Dal 1° gennaio 2018 le professioni definite gravose diventano 15 dalle precedenti 11 (con inclusione degli operai agricoli, lavoratori della pesca, marittimi ed impianti siderurgici), viene meno il vincolo della tariffa inail non inferiore al 17 per mille e si amplia il periodo di ricerca della continuità dell'attività gravosa: se sino al 31.12.2017 il lavoratore doveva dimostrare di aver svolto l'attività gravosa per almeno sei anni negli ultimi sette prima della decorrenza dell'indennità, dal 1° gennaio 2018, in alternativa al predetto requisito il vicolo risulterà soddisfatto anche con almeno sette anni di attività gravosa negli ultimi dieci.

    Il requisito contributivo
    Anche nel 2018 l'Ape sociale si conferma un intervento di natura selettiva, in quanto rivolto solo ad alcune platee di lavoratori che rispettino particolari caratteristiche. Per accedere all'Ape sociale bisogna, inoltre, soddisfare un minimo di 30 anni di contributi che diventano 36 anni per i lavoratori impiegati nelle attività gravose appena citate. Dal 1° gennaio 2018, però, le lavoratrici madri avranno uno sconto di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni: una madre con due figli potrà dunque accedere al beneficio con 28 anni di contributi anzichè 30 (34 nei lavori cd. gravosi). La misura resta sperimentale: durerà sino al 31 dicembre 2018 anche se la legge di bilancio per il 2018 ha creato un Fondo per l'Ape in cui confluiscono i risparmi maturati in vista di una sua proroga (per la quale servirà comunque un intervento legislativo).

    L'entità del sussidio
    I soggetti sopra individuati possono ottenere dal 1° maggio 2017, al compimento del 63° anno di età un assegno di accompagnamento sino alla pensione di vecchiaia erogato direttamente dall'Inps per 12 mesi all'anno il cui valore è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso all'indennità stessa. Il sussidio non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro lordi non rivalutabili annualmente (qui ulteriori dettagli). E non ha alcun riflesso sull'importo pensionistico futuro in quanto l'operazione è a totale carico dello stato (e non del lavoratore come prevede l'APE volontario). Il sussidio erogato è trattato fiscalmente come reddito da lavoro dipendente con riconoscimento, peraltro, del bonus di 80 euro previsto dal Governo Renzi.

    Vicende dell'APE Agevolato
    L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria (si pensi, in particolare alla Naspi), nè con l'Asdi, nonchè dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale. Nè può essere concessa a coloro che sono già titolari di una pensione diretta (mentre è cumulabile con eventuali trattamenti ai superstiti concessi al beneficiario nonchè con le prestazioni di invalidità civile). Per accedere al sussidio il lavoratore deve inoltre cessare qualsiasi attività lavorativa sia dipendente che autonoma fermo restando la possibilità di cumulare l'indennità con piccoli redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nei limiti di 8.000 euro annui (4.800 euro nel caso di lavoro autonomo). Qui ulteriori informazioni.

    Da notare che il beneficiario del sussidio decade dal diritto all’indennità nel caso di conseguimento di una pensione anticipata e che, per i dipendenti pubblici, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio inizieranno a decorrere dal raggiungimento della pensione di vecchiaia e non da quella dell'accesso all'Ape agevolata. Dunque con uno slittamento di alcuni anni.

    Domande entro il 31 marzo 2018
    Ai fini del conseguimento del beneficio gli interessati devono produrre un'istanza volta alla verifica delle condizioni per accedere all'APE sociale (entro il 31 marzo 2018 o, a seguito di un correttivo inserito nella legge di bilancio per il 2018, entro il 15 luglio 2018 se i requisiti sono maturati entro il 2018) e, al raggiungimento dei requisiti, la domanda di accesso al beneficio vero e proprio. E' prevista anche la possibilità di produrre un'istanza tardiva entro il 30 Novembre 2018 che sarà trattata dall'Inps solo se residuino sufficienti risorse rispetto a coloro che hanno presentato l'istanza tempestiva. Essendoci un vincolo annuo di bilancio è prevista una particolare procedura di monitoraggio delle domande in funzione della prossimità della maturazione della pensione di vecchiaia e, a parità della stessa, in base alla data (e ora) di presentazione dell'istanza di accesso. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emergerà il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie la decorrenza dell'indennità verrà differita.

    Leggi Tutto: www.pensionioggi.it/dizionario/ape-agevolato#ixzz57feLnqoc
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    Viaggi di istruzione: tutta la normativa a riguardo. Come comportarsi in caso di alunno disabile? Le FAQ



    di Paolo Pizzo


    Circolano sui social notizie imprecise circa la normativa legata ai viaggi di istruzione che portano a punto di riferimento decreti superati dall’affidamento all’autonomia scolastica della materia. Pertanto, ci pare utile, per correggere tali imprecisioni, di riproporre la guida già pubblicata il 3 novembre 2017.

    D. Qual è la normativa di riferimento in materia di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all’estero?

    R. I DPR dell’8/03/1999 n. 275 e del 6/11/2000 n. 347 hanno dato completa autonomia alle istituzioni scolastiche anche in materia di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all’estero.

    In particolare, a decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore;

    pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.

    D. Quali sono gli organi collegiali coinvolti nell’organizzazione di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all’estero?

    R. L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).

    Spetta quindi agli Organi Collegiali fissare i criteri generali organizzativi di tutte le tipologie di uscita.

    Sono le scuole che decidono tutto, in particolare:

    Il numero minimo di alunni che vi devono partecipare;
    La partecipazione dei genitori o comunque familiari degli allievi;
    La partecipazione del Dirigente, dei collaboratori scolastici e anche eventuali docenti in pensione;
    La partecipazione dell’insegnante di sostegno o di un qualificato accompagnatore per gli allievi in disabilità;
    Numero di accompagnatori per ogni tot. di allievi.
    Destinazioni e mezzi di trasporto ecc.

    D. Qual è l’iter esatto da seguire per l’organizzazione di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all’estero? Come si stabiliscono i compensi per gli accompagnatori?

    R. È utile premettere che l’art. 28 del D.L. 4/07/2006 n. 223, convertito nella legge 4/08/2006 n. 248, ha diminuito del 20% la diaria per le missioni all’estero.

    Le diarie per le missioni all’estero sono state soppresse dall’articolo 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, a partire dal 31/05/2010.

    La procedura da seguire è la seguente:

    1. il collegio dei docenti inserisce i viaggi di istruzione nel PTOF, dopo aver accertato la disponibilità del personale ad accompagnare i ragazzi, con un compenso a carico del fondo;

    2. il consiglio di circolo o di istituto delibera l’attuazione dei viaggi di istruzione e la spesa relativa;

    3. la contrattazione di istituto, sulla base delle risorse disponibili, stabilisce l’entità del compenso (orario o forfettario), che viene liquidato al rientro del viaggio e – comunque – non oltre il 31 agosto (art. 6, c. 4 del CCNL).

    D. È possibile che non tutti gli allievi partecipino all’uscita? E in questi casi come organizzare l’attività didattica?

    R. È possibile.

    In questo caso la scuola deve garantire agli alunni non partecipanti il diritto all’istruzione; può essere consentito qualche adattamento dell’orario per far fronte all’assenza dei docenti accompagnatori, ma è da escludere sia l’adozione di un orario ridotto, sia (a maggior ragione) una interruzione delle attività didattiche.

    D. I docenti possono essere obbligati ad accompagnare gli allievi?

    R. No.

    L’accompagnamento degli alunni nei viaggi di istruzione non rientra tra le attività obbligatorie del personale docente definite negli articoli 28 (attività di insegnamento) e 29 (attività funzionali all’insegnamento) del CCNL e neanche tra gli obblighi del personale ATA (art. 51, 53 e Profili di area).

    Si tratta quindi di attività aggiuntive (e come tali è giusto che vengano retribuite) che richiedono la disponibilità del personale e non possono essere imposte dal dirigente.

    D. E se l’uscita prevista è in parte in orario di lezione del docente ma dura poi l’intera giornata?

    R. Vige lo stesso principio anche in questo caso.

    L’obbligo del docente di presenza a scuola si esaurisce con la prestazione lavorativa prevista per quella determinata giornata.

    Pertanto, solo se il docente ha dato la disponibilità all’uscita parteciperà alla stessa, per l’intera giornata, anche perché l’orario eccedente a quello previsto per le ore di insegnamento rientra nelle attività aggiuntive.

    D. Il docente di sostegno è obbligato ad accompagnare l’allievo disabile se questi partecipa alle uscite/visite guidate e viaggi di istruzione?

    R. L’insegnante di sostegno non è necessariamente “legato” alla partecipazione alla visita di istruzione/uscita didattica dell’allievo disabile, sia nel caso quest’ultimo vi partecipi sia nel caso contrario.

    Questo per due motivi:

    il primo è che l’insegnante è contitolare della classe, per tale motivo potrebbe partecipare all’uscita didattica anche se non partecipasse l’allievo disabile (quindi come docente della classe);
    il secondo è che come principio (al pari di tutti gli altri colleghi) non è obbligato alla partecipazione alle visite d’istruzione e/o uscite didattiche, sia o non sia presente l’allievo disabile.

    In conclusione, la sua partecipazione dipende dalla disponibilità iniziale e da i criteri che si stabiliscono in sede collegiale e quindi autonomamente dalla scuola. Quest’ultima, infatti, può anche prevedere la partecipazione di altri accompagnatori in grado di assistere il disabile.

    Sul punto la C.M. 291/92, art. 8, comma 2, quando era in vigore, precisava nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap: “si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno“.

    Quindi anche la circolare (che ricordiamo non è più in vigore) non poneva alcun obbligo all’insegnante di sostegno di partecipare alle gite scolastiche.

    D. Il docente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo se nel viaggio è ricompresa la domenica?

    R. Sì.

    l diritto del docente discende dall’Art. 2109 del CC Periodo di riposo: “Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.”

    Pertanto, se il giorno festivo sia stato ricompreso nel viaggio il docente ha diritto di recuperare la giornata festiva passata in viaggio di istruzione.
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    Viaggi di istruzione: tutta la normativa a riguardo. Come comportarsi in caso di alunno disabile? Le FAQ


    di Paolo Pizzo


    Circolano sui social notizie imprecise circa la normativa legata ai viaggi di istruzione che portano a punto di riferimento decreti superati dall’affidamento all’autonomia scolastica della materia. Pertanto, ci pare utile, per correggere tali imprecisioni, di riproporre la guida già pubblicata il 3 novembre 2017.

    D. Qual è la normativa di riferimento in materia di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all’estero?

    R. I DPR dell’8/03/1999 n. 275 e del 6/11/2000 n. 347 hanno dato completa autonomia alle istituzioni scolastiche anche in materia di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all’estero.

    In particolare, a decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore;

    pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.

    D. Quali sono gli organi collegiali coinvolti nell’organizzazione di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all’estero?

    R. L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).

    Spetta quindi agli Organi Collegiali fissare i criteri generali organizzativi di tutte le tipologie di uscita.

    Sono le scuole che decidono tutto, in particolare:

    Il numero minimo di alunni che vi devono partecipare;
    La partecipazione dei genitori o comunque familiari degli allievi;
    La partecipazione del Dirigente, dei collaboratori scolastici e anche eventuali docenti in pensione;
    La partecipazione dell’insegnante di sostegno o di un qualificato accompagnatore per gli allievi in disabilità;
    Numero di accompagnatori per ogni tot. di allievi.
    Destinazioni e mezzi di trasporto ecc.

    D. Qual è l’iter esatto da seguire per l’organizzazione di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all’estero? Come si stabiliscono i compensi per gli accompagnatori?

    R. È utile premettere che l’art. 28 del D.L. 4/07/2006 n. 223, convertito nella legge 4/08/2006 n. 248, ha diminuito del 20% la diaria per le missioni all’estero.

    Le diarie per le missioni all’estero sono state soppresse dall’articolo 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, a partire dal 31/05/2010.

    La procedura da seguire è la seguente:

    1. il collegio dei docenti inserisce i viaggi di istruzione nel PTOF, dopo aver accertato la disponibilità del personale ad accompagnare i ragazzi, con un compenso a carico del fondo;

    2. il consiglio di circolo o di istituto delibera l’attuazione dei viaggi di istruzione e la spesa relativa;

    3. la contrattazione di istituto, sulla base delle risorse disponibili, stabilisce l’entità del compenso (orario o forfettario), che viene liquidato al rientro del viaggio e – comunque – non oltre il 31 agosto (art. 6, c. 4 del CCNL).

    D. È possibile che non tutti gli allievi partecipino all’uscita? E in questi casi come organizzare l’attività didattica?

    R. È possibile.

    In questo caso la scuola deve garantire agli alunni non partecipanti il diritto all’istruzione; può essere consentito qualche adattamento dell’orario per far fronte all’assenza dei docenti accompagnatori, ma è da escludere sia l’adozione di un orario ridotto, sia (a maggior ragione) una interruzione delle attività didattiche.

    D. I docenti possono essere obbligati ad accompagnare gli allievi?

    R. No.

    L’accompagnamento degli alunni nei viaggi di istruzione non rientra tra le attività obbligatorie del personale docente definite negli articoli 28 (attività di insegnamento) e 29 (attività funzionali all’insegnamento) del CCNL e neanche tra gli obblighi del personale ATA (art. 51, 53 e Profili di area).

    Si tratta quindi di attività aggiuntive (e come tali è giusto che vengano retribuite) che richiedono la disponibilità del personale e non possono essere imposte dal dirigente.

    D. E se l’uscita prevista è in parte in orario di lezione del docente ma dura poi l’intera giornata?

    R. Vige lo stesso principio anche in questo caso.

    L’obbligo del docente di presenza a scuola si esaurisce con la prestazione lavorativa prevista per quella determinata giornata.

    Pertanto, solo se il docente ha dato la disponibilità all’uscita parteciperà alla stessa, per l’intera giornata, anche perché l’orario eccedente a quello previsto per le ore di insegnamento rientra nelle attività aggiuntive.

    D. Il docente di sostegno è obbligato ad accompagnare l’allievo disabile se questi partecipa alle uscite/visite guidate e viaggi di istruzione?

    R. L’insegnante di sostegno non è necessariamente “legato” alla partecipazione alla visita di istruzione/uscita didattica dell’allievo disabile, sia nel caso quest’ultimo vi partecipi sia nel caso contrario.

    Questo per due motivi:

    il primo è che l’insegnante è contitolare della classe, per tale motivo potrebbe partecipare all’uscita didattica anche se non partecipasse l’allievo disabile (quindi come docente della classe);
    il secondo è che come principio (al pari di tutti gli altri colleghi) non è obbligato alla partecipazione alle visite d’istruzione e/o uscite didattiche, sia o non sia presente l’allievo disabile.

    In conclusione, la sua partecipazione dipende dalla disponibilità iniziale e da i criteri che si stabiliscono in sede collegiale e quindi autonomamente dalla scuola. Quest’ultima, infatti, può anche prevedere la partecipazione di altri accompagnatori in grado di assistere il disabile.

    Sul punto la C.M. 291/92, art. 8, comma 2, quando era in vigore, precisava nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap: “si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno“.

    Quindi anche la circolare (che ricordiamo non è più in vigore) non poneva alcun obbligo all’insegnante di sostegno di partecipare alle gite scolastiche.

    D. Il docente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo se nel viaggio è ricompresa la domenica?

    R. Sì.

    l diritto del docente discende dall’Art. 2109 del CC Periodo di riposo: “Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.”

    Pertanto, se il giorno festivo sia stato ricompreso nel viaggio il docente ha diritto di recuperare la giornata festiva passata in viaggio di istruzione.
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    Concorso docenti abilitati, istruzioni Miur per compilazione e inoltro della domanda




    La domanda su Istanze on line si chiama Concorso personale docente D.L. 59/2017 art. 17 comma 2 lettera B DDG 85 del 1/02/2018.

    L’ istanza deve essere utilizzata dai candidati che intendono partecipare al concorso per esami e titoli riservato ai docenti abilitati, di cui D.D.G. 85 del 1/02/2018.

    E’ ammesso a presentare l’istanza:

    il candidato in possesso di specifica abilitazione all’insegnamento e, nel caso di istanza ai fini del sostegno, anche di specifico titolo di specializzazione, conseguiti entro il 31/05/2017;
    il candidato insegnante tecnico-pratico purché iscritto nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017; il candidato insegnante tecnico-pratico potrà altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purchè iscritto nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto alla data del 31/05/2017 e in possesso di un titolo di specializzazione conseguito entro il 31/05/2017.

    E’ ammesso a presentare l’istanza e a partecipare con riserva per la specifica classe di concorso e/o posto di sostegno:

    il candidato in possesso di un’abilitazione, ed eventuale specializzazione, conseguita all’estero entro il 31/05/2017, la cui domanda di riconoscimento è stata inoltrata alla DG Ordinamenti entro il termine di presentazione domanda dell’istanza;
    il candidato che richiede di partecipare alla procedura del sostegno, già in possesso di abilitazione conseguita entro il 31/05/2017, e che conseguirà la specializzazione entro il 30/06/2018.

    UNICA DOMANDA

    Il candidato potrà concorrere per una o più classi di concorso e per uno o più tipi di posto di sostegno mediante la presentazione di un’unica istanza, con l’indicazione delle classi di concorso o tipo di posto per cui intenda partecipare. Le classi di concorso sono quelle di cui al D.P.R. 19/2016 e DM 259/17; i tipi posto di sostegno sono quelli relativi al primo e secondo grado.

    Indicazioni su compilazione e inoltro della domanda

    L’intero processo di compilazione della domanda da parte del candidato verrà tracciato tramite il salvataggio di ciascuna sezione e dovrà essere finalizzato dal candidato stesso con l’ inoltro della domanda.

    Il candidato ha facoltà di modificare i dati presenti nelle sezioni compilate, finché non avrà inoltrato l’istanza. Al momento dell’inoltro, il sistema crea un documento in formato .pdf, che viene inserito nella sezione “Archivio” presente sulla home page dell’utente, contenente il modulo domanda compilato. Il documento sarà stato contestualmente inviato dal sistema agli indirizzi di posta elettronica noti del candidato.

    N.B. Dopo l’inoltro della domanda, i dati presenti nel PDF potranno essere modificati solo previo annullamento dell’inoltro . Il candidato dovrà quindi procedere all’annullamento tramite apposita funzionalità, modificare i dati e provvedere ad un nuovo inoltro .

    A supporto del candidato, è disponibile la guida operativa, oltre alle note alla compilazione presenti, dove necessario, nelle diverse sezioni.

    A garanzia del corretto completamento dell’operazione:

    Verificare la ricezione di una mail contenente la conferma dell’inoltro e la domanda in formato .pdf
    Verificare che accedendo in visualizzazione sull’istanza, la stessa si trovi nello stato ” inoltrata “
    Accedere alla sezione “Archivio” presente sulla Home Page personale di Istanze online e verificare che il modulo domanda contenga tutte le informazioni corrette.

    AVVERTENZE

    La compilazione della presente istanza avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.

    In particolare:

    i dati riportati dal dipendente assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il dipendente che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità;
    i dati richiesti sono acquisiti ai sensi dell’art. 46, sono strettamente funzionali all’espletamento della presente procedura amministrativa e verranno trattati secondo quanto previsto dal decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni.

    IMPORTANTE : al fine di non avere problemi nella compilazione delle domanda, non utilizzare, in nessun caso, il tasto “Indietro” del browser collocato in alto a sinistra. Nel caso in cui ci si accorga di aver sbagliato qualcosa occorre tornare all’home page tramite il link “Home” , in alto a destra.
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    Concorso docenti abilitati: da oggi le iscrizioni su Istanze on line, cosa si dichiara




    Sarà aperta oggi la piattaforma su Istanze on line per la presentazione della domanda di iscrizione alla prova del concorso riservato ai docenti in possesso di abiiltazione (o che possono essere ammessi con riserva alla procedura).

    La piattaforma rimarrà aperta fino al 22 marzo 2018 ore 23.59

    LA SCELTA DELLA REGIONE

    Ragioni individuali e professionali si mischieranno nella scelta della regione. Qualche indicazione utile

    Concorso docenti abilitati: 22.087 i posti liberi. Lombardia, Veneto, Piemonte le regioni con più possibilità. Nuovo esodo dei docenti

    Dove sono esaurite le GaE – REsoconto nomine 2017/18 – Graduatorie concorso 2016

    LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

    Quanti punti vale l’abilitazione. Con esempi Leggi tutto

    180 giorni, a tempo determinato, no sostegno per classe comune.

    servizio vale se continuativo per almeno 180 giorni, a tempo determinato. No sostegno per classe comune. Le FAQ

    Quando vengono presentati
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    Cosa cambia per i pensionati con il rinnovo del contratto nel pubblico impiego



    Domenica, 18 Febbraio 2018 17:33
    Scritto da Franco Rossini
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    Il rinnovo del contratto per i dipendenti pubblici avrà effetti anche sulla misura della pensione del personale che è già stato collocato a riposo e, anche se in misura più contenuta, sull'indennità di buonuscita.

    Il rinnovo della parte economica dei contratti nel pubblico impiego per il triennio 2016-2018 avrà risvolti anche sui trattamenti previdenziali di una ampia fetta di dipendenti pubblici. L'intesa raggiunta tra Aran e parte sindacale per gran parte del pubblico impiego determinerà, infatti, un incremento dei trattamenti previdenziali del personale che è cessato o che cesserà dal servizio durante la vigenza del nuovo contratto economico.

    Ai fini pensionistici i nuovi CCNL dispongono, infatti, che i benefici economici dovranno essere computati ai fini previdenziali integralmente, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del nuovo contratto. Vale a dire che tutto il personale cessato tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 Dicembre 2018 avrà diritto all'aggiornamento della base pensionabile sulla quale si computa la misura del trattamento pensionistico. Per il calcolo della pensione dovranno, dunque, essere utilizzati i nuovi stipendi tabellari risultanti dall'accordo con il riconoscimento dell'intero aumento di contratto a regime, in media 80/90 euro al mese. Interessati da questo aggiornamento sono in primis i lavoratori del comparto Funzioni Centrali dello Stato per i quali si è ormai raggiunta l'intesa definitiva (lo scorso 12 Febbraio 2018), a ruota seguiranno i lavoratori del settore conoscenza (il cui comparto conta da solo oltre un milione di lavoratori), il Comparto Difesa e Sicurezza, Vigili del Fuoco e, quindi, gli altri comparti per i quali si stanno ancora concludendo le procedure (in particolare il settore enti locali e sanità).
    Ai fini pensionistici

    Ciò significa che i lavoratori che sono cessati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016 otterranno il ricalcolo della propria pensione dal 1° gennaio 2016, dal 1° gennaio 2017 e dal 1° marzo 2018; chi è andato in pensione tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2017 otterrà il ricalcolo dal 1° gennaio 2017 e dal 1° marzo 2018 e chi è andato in pensione tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio 2018 si vedrà ricalcolata la pensione dal 1° marzo 2018. Il calcolo finale comprenderà così l'intero importo dell'aumento contrattuale riconosciuto nel triennio 2016-2018 anche se i benefici economici possono decorrere da un momento successivo a quello della data di pensionamento. Complessivamente i pensionati del triennio 2016-2018 otterranno un beneficio medio retributivo di circa 80-90 euro al mese (l'entità dipende dal singolo comparto e dalla posizione del lavoratore) che si trascineranno quindi anche sulla pensione. Nulla naturalmente è dovuto nei confronti dei pensionati prima del 1° gennaio 2016 che non sono rientrati nel perimetro di applicazione del nuovo contratto. Dopo nove anni con le retribuzioni bloccate, al pubblico impiego viene così riconosciuto il diritto di un piccolo recupero del potere d'acquisto perso in questi anni.
    Ai fini della buonuscita

    Discorso diverso, invece, per quanto riguarda la buonuscita, cioè il TFS o il TFR a seconda del regime applicabile. I contratti siglati prevedono che a fini dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Significa cioè che sarà valida la retribuzione, comprensiva degli aumenti contrattuali, in vigore alla data di cessazione: pertanto i pensionati nel 2016 avranno titolo al ricalcolo dell'indennità solo con riferimento alle voci pensionabili relative al primo aumento, scattato il 1° gennaio 2016, ma non di quelli corrisposti in data posteriore alla cessazione. I pensionati nel 2017 avranno diritto al ricalcolo dell'indennità con riferimento alle voci pensionabili vigenti dal 1° gennaio 2017. In sostanza i pensionati nel 2016 e nel 2017 ai fini della buonuscita raccoglieranno ben poco perchè gli aumenti corrisposti nel primo biennio risultano quasi irrisori, una parte poco significativa di quello che è l'aumento contrattuale a regime.

    Dal punto di vista previdenziale, inoltre, i CCNL confermano gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e dispongono dal 1° Aprile 2018 l'assorbimento dell'indennità di vacanza contrattuale all'interno dello stipendio tabellare.

    Il ricalcolo dei trattamenti previdenziali avverrà d'ufficio da parte dell'Inps senza bisogno che il pensionato presenti un'apposita istanza. Occorrerà avere però molta pazienza perchè le pratiche da elaborare sono moltissime e potrebbero essere necessari diversi mesi prima che le operazioni giungano a conclusione.

    Leggi Tutto: http://www.pensionioggi.it/notizie/pubblic...3#ixzz57ZtvG6fn
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    Elezioni 2018, Liberi e Uguali: riconoscere malattie professionali docenti, rivedere stipendio a livelli europei


    di Vittorio Lodolo D'Oria


    Per un banale disguido, accertato direttamente dallo scrivente, la lettera contenente il programma della petizione non è pervenuto al senatore Miguel Gotor che è “responsabile scuola” della neonata formazione politica Liberi e Uniti (LeU).

    L’interessato ha pertanto chiesto di poter rispondere, al pari degli altri partiti, alle istanze della petizione. Accogliamo di buon grado la richiesta avvertendo correttamente che il rappresentante di LeU ha potuto fruire della possibilità di leggere gli scritti delle altre parti politiche pubblicati alcuni giorni addietro sempre da questa testata. Al termine dell’intervento – pubblicato integralmente così come ci è stato trasmesso – seguiranno le solite note tecniche, mentre demandiamo al lettore il compito di valutare complessivamente la bontà della proposta politica.

    Senatore Miguel Gotor – professore Facoltà Scienze della Formazione Università di Torino – Liberi e Uguali

    Parto anche io da una premessa: la legge n. 107, alla luce del suo impianto teorico e della sperimentazione pratica, per Liberi e Uguali deve essere radicalmente rivista e in molte parti abrogata. Essa – specie dopo i decreti attuativi – ha peggiorato la situazione della scuola italiana.

    Faccio tre esempi.

    1) Situazione di caos organizzativo successivo alla stabilizzazione dei docenti delle graduatorie di merito e delle GAE;

    2) Alternanza scuola/lavoro obbligatoria, che ha – sì – consentito alcune esperienze virtuose, ma ha anche legittimato quelle pessime, come per esempio il lavoro degli studenti alle casse degli autogrill o nelle pulizie;

    3) School bonus, una regalia alle scuole paritarie di cui non si sentiva il bisogno.

    Venendo ai punti programmatici della lettera inviata, concordo sull’assoluta necessità di un serio monitoraggio delle malattie professionali e della loro prevenzione, attraverso la piena attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 e un adeguato finanziamento degli strumenti necessari. Si tratta di una questione importante sia sul terreno del riconoscimento, sia su quello della prevenzione e quindi mi sento di sostenere le richieste che specificate nei diversi punti. Circa i rapporti tra giustizia ordinaria e poteri dei presidi, cui si fa cenno nella vostra lettera, mi preme però precisare che non sempre gli interventi del magistrato possono definirsi «a gamba tesa». Spesso ho incontrato insegnanti che invocano legittimamente giustizia nei confronti di dirigenti scolastici che interpretano in chiave discrezionale o addirittura autoritaria i poteri attribuiti dalla legge 107, specie nei confronti degli insegnanti che fanno parte dell’organico del «potenziamento».

    Quanto al tema del burnout, un tema ingiustamente sottovalutato, sottolineo che la questione deve interessare anzitutto gli insegnanti di sostegno e poi anche quelli sui posti comuni, ma è necessario procedere in questa direzione per riconoscere le malattie professionali degli insegnanti in modo più specifico di quanto avviene oggi.

    Per quanto concerne la retribuzione degli insegnanti, ribadisco la posizione di Liberi e Uguali. In Italia sussiste una «questione salariale» che riguarda i docenti perché la scuola pubblica è sottofinanziata, nel suo complesso e in relazione ai finanziamenti (700 milioni all’anno) che continuano ad affluire alle scuole paritarie. Mi sembra dunque giusto impegnarsi affinché la loro retribuzione sia adeguata alla media dell’Unione europea.

    Se noi riuscissimo a recuperare le risorse da quelle destinate alle scuole private e comunque evitassimo sperperi come per esempio quello per gli F35 (si ricordi sempre che la spesa per il Ministero della Difesa – dati Milex – è cresciuta del 3,4 per cento dal 2017 al 2018), ricaveremmo risorse per aumenti contrattuali più sostanziosi di quelli appena concessi in chiave maldestramente elettoralistica la settimana scorsa. Per non parlare del fatto che i dati «Eurispes» del 2016 rivelano che l’evasione fiscale in Italia si aggira fra i 250 e i 270 miliardi annui, per un valore pari al 18 per cento del PIL, che esiste un PIL sommerso pari a 540 miliardi e un’economia criminale che movimenta circa 200 miliardi di euro. Quindi sottoscrivo senza incertezze questa parte della vostra lettera, a partire dalla consapevolezza che un’incisiva volontà politica di aggredire queste «anomalie italiane» consentirebbe di intervenire nel settore della scuola pubblica.

    Aggiungo che tutta l’enfasi che il centro-destra ma anche il Partito democratico mettono sugli aspetti premiali e pretesamente meritocratici mostrano francamente la corda. Questo tipo di ragionamenti può valere nelle grandi aziende private, nelle quali la misurazione di risultati di produzione può esprimere un merito e tradursi in significative quote retributive. Nell’ambito della scuola pubblica, nella logica del servizio e (dico purtroppo) a livelli retributivi beni più contenuti, architettare sistemi troppo spinti di valutazione e ricompensa economica mi pare incongruo e foriero di possibili discriminazioni, favoritismi o veri e propri ricatti che ledono il valore costituzionalmente garantito della libertà di insegnamento. Tanto più che è sbagliato che la valutazione non sia stata affidata a soggetti terzi, esterni alla realtà scolastica interessata, come avviene in altri contesti europei e sarebbe giusto che fosse avvenuto anche in Italia.

    Alle coperture che ho indicato posso aggiungere la reintroduzione di una tassazione progressiva sui cespiti immobiliari e la revoca dei bonus a pioggia (18app, bonus bebé, eccetera). Se risparmiassimo su queste voci, sarebbero reperibili le risorse per una rivisitazione del trattamento previdenziale in base all’usura psicofisica e all’anzianità di servizio con le relative malattie professionali e anche erogare il TFR in un’unica soluzione e non a rate nel corso degli anni, come da voi giustamente richiesto nella missiva.

    Commenti

    E’ francamente curioso come tutte le formazioni politiche intervistate si siano dette d’accordo nel “dare piena attuazione al DL 81/08” che tutela la salute dei lavoratori. Infatti sono trascorsi 10 anni dalla promulgazione del decreto e 7 anni da quando lo stesso è divenuto attuativo nella scuola (1° gennaio 2011), mentre il provvedimento di legge resta totalmente inapplicato e non finanziato. Se poi si richiamano i numerosi atti parlamentari in merito alla questione (interpellanze, interrogazioni e mozioni) cui è rimasta sorda la politica, si stenta a credere che l’unanime interesse delle forze politiche contenga una qualche credibilità. Speriamo di sbagliarci.

    Non si capisce poi perché l’argomento “burnout” venga trattato da LeU successivamente e non contestualmente, cioè in modo disgiunto dal DL 81/08 e dalla tutela dei lavoratori. Bene invece l’aver richiamato l’alto rischio di disagio psicofisico professionale cui vanno incontro gli insegnanti di sostegno. Ad oggi infatti disponiamo di un solo studio nazionale del 2009 (pubblicato dall’Istituto Italiano di Medicina Sociale) che attesta chiaramente un’altissima esposizione dei suddetti insegnanti all’usura psicofisica professionale.

    Circa “l’intervento a gamba tesa della giustizia in ambito scolastico” la petizione si riferisce ai casi di presunti maltrattamenti della piccola utenza da parte degli insegnanti in cui inquirenti (poliziotti, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale), giudici, avvocati ed altro personale esterno all’ambiente scolastico sono impropriamente chiamati a risolvere problematiche, per le quali non hanno alcuna competenza tecnica, attraverso l’uso equivoco di telecamere (tempi di videoregistrazione non contingentati con “pesca a strascico”, controllo a distanza del lavoratore, interpretazione delle immagini). La responsabilità di sorvegliare e vigilare la scuola compete esclusivamente al dirigente che ne è responsabile ed è chiamato a rispondere del proprio operato insieme ai suoi collaboratori. Demandare il compito a terzi “incompetenti” non può che creare mostri inesistenti; avviare processi mediatici; partorire sentenze popolari; gettare discredito sulla maestra di turno ed esporre alla gogna mediatica la sua famiglia; dichiarare l’inettitudine dell’istituzione scolastica e rifiutarsi di verificare prima se alcuni comportamenti “bizzarri” sono dovuti all’esaurimento psicofisico da elevata anzianità di servizio a causa di una previdenza oramai irraggiungibile. Tutto ciò senza quindi domandarsi se tali fatti non siano di pertinenza medica piuttosto che ascrivibili a un’improbabile indole violenta dell’insegnante che avrebbe dovuto manifestarsi nell’arco dell’intera carriera professionale e non solo in tarda età. E’ bene sempre ricordare che tra le incombenze medico-legali di un dirigente scolastico rientrano innanzitutto la tutela della salute dei docenti nonché l’incolumità dell’utenza. Per riallacciarci al tema iniziale possiamo affermare, senza tema di smentita, che la miglior garanzia per l’incolumità della piccola utenza passa attraverso la salute dell’insegnante.

    Con piacere notiamo che per la copertura economica è proposta la revisione della politica dei bonus come da noi suggerito nella petizione. Assai più temerarie e difficili le altre vie indicate per recuperare le risorse necessarie a portare i salari dei docenti a livello della UE.

    www.facebook.com/vittoriolodolo
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