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    Esempio di Piano di prevenzione incendi e lotta antincendio




    Di Aldo Domenico Ficara -

    Con il termine Piano di prevenzione incendi e lotta antincendio (PPI) si intende l’insieme delle misure, delle procedure e delle azioni che è necessario attuare al fine prioritario di prevenire l’insorgere di un incendio e, nel caso questo dovesse svilupparsi, al fine di contenere i danni che esso può provocare. Gli obiettivi generali del PPI (validi anche per un edificio scolastico) sono:
    ridurre al minimo la probabilità d’innesco di un incendio
    definire un’adeguata procedura d’allarme incendio (sia interna che esterna)
    agevolare l’intervento tempestivo sul principio d’incendio
    assicurare la collaborazione del personale scolastico con compiti specifici durante l’intervento dei Vigili del fuoco (Vf).
    In ogni caso per ogni scenario emergenziale previsto “dovrà essere pianificato Il sistema di risposta all’emergenza”, individuando “una sequenza di azioni che riguarderà l’allarme, l’evacuazione, i punti di raccolta, l’attivazione degli addetti e il supporto alle squadre Vf.”
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    Concorso docenti abilitati: da aprile si potrà svolgere prova orale, vediamo le modalità. Non è selettiva, livello lingua almeno il B2, max 3 punti




    Pubblicato ieri il bando di concorso per i docenti in possesso di abilitazione. Il concorso si snoderà in tre parti: una prova orale di natura metodologico – didattica (40% del punteggio), la valutazione dei titoli (60%) e l’anno di formazione e tirocinio (3° anno Fit).

    Concorso docenti abilitati: ecco il bando. Domande dal 20 febbraio al 22 marzo su Istanze on line, le istruzioni

    Il calendario delle prove orali è deciso dalle commissione attraverso estrazione della lettera da cui si inizierà.

    Le date saranno pubblicate sugli USR e i candidati saranno, comunque, avvisati almeno 20 giorni prima attraverso l’E-mail che sarà indicata nella domanda.

    La prova orale, per ogni classe di concorso e per il sostegno, verte
    sui contenuti indicati dalla nostra redazione in un precedente articolo (Vai all’articolo)

    Le tracce saranno predisposte dalla stessa commissione, in numero pari a tre volte quello dei candidati previsti.

    Ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova 24 ore prima dell’orario programmato. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

    Le modalità della prova orale sono indicate nel decreto n. 995 del 15 dicembre 2015, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2018:

    “1. La procedura concorsuale prevede lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica.

    2. La prova orale consiste in una lezione simulata e nell’esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati dalla commissione. La commissione nell’interlocuzione con il candidato accerta anche la conoscenza della lingua straniera secondo quanto indicato ai commi 3 e 4.

    3. […] La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue. Per le classi di concorso di lingua straniera la prova orale si svolge interamente nella lingua stessa, inclusa l’illustrazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari indicati dalla commissione.”

    Valutazione della prova orale, avviene relativamente alla “padronanza delle
    discipline in relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare anche mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.”

    Per il sostegno si “valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno alla studentessa e allo studente con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego delle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche.”

    Relativamente al punteggio, il massimo di punti da assegnare sono 40. La capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera sono
    assegnati massimo 3 punti dei 40. Alle competenze sull’utilizzo
    delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono
    assegnati massimo 3 punti dei 40.

    I candidati si chiedono

    è necessario essere in possesso della certificazione che attesta il livello B2?

    No, il lavoro della commissione consiste nella valutazione della conoscenza della lingua, al di là della certificazione. Le modalità con cui il docente ha acquisito tale livello non rientrano nelle dinamiche del concorso.

    riconosciuto il livello B2 sarà rilasciata una certificazione?

    No, la certificazione può essere rilasciata solo dagli enti certificatori appositi, la commisione deve solo valutare il livello di conoscenza.

    quali titoli deve possedere la commissione per accertare la conoscenza della lingua almeno a livello B2?

    All’interno della commissione,

    “Ove non sia possibile affidare ai componenti effettivi della commissione l’accertamento delle conoscenze e delle competenze ritenute necessarie per l’insegnamento delle lingue straniere prescelte dai candidati, si procede alla nomina, contestualmente alla formazione della commissione, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell’insegnamento delle lingue straniere, che svolgono le proprie funzioni limitatamente all’accertamento delle competenze di lingua.”

    Pertanto i commissari devono avere un livello di conoscenza della lingua tale da poter garantire l’accertamento (il livello degli insegnanti di lingue è almeno C1).

    Concorso scuola docenti, chi sarà in commissione? Requisiti e come presentare domanda

    quali sono le lingue che possono essere scelte?

    La lingua va scelta già al momento di presentazione della domanda, tra francese, inglese, spagnolo e tedesco

    cosa accade se la commissione rileva un livello inferiore di conoscenza? come si concilia questo con il fatto che la prova non è selettiva?

    Se è vero da un lato che la richiesta è quella del livello B2, dall’altro si rileva che la commissione ha a disposizione un punteggio massimo di 3 punti (nell’ambito dei 40 assegnabili per la prova orale).

    Pertanto, nel caso la commissione giudichi inferiore il livello di conoscenza della lingua, non potrà “bocciare” il candidato, perché questo non è previsto dalla procedura, ma assegnerà un punteggio più basso all’interno del range a disposizione.

    Il paradosso sarà quello che risulterà che tutti i candidati avranno sostenuto un esame con accertamento della lingua almeno al livello B2, ma poi in realtà potrebbe non essere stato per tutti così.

    Questo vale anche per quei docenti che al concorso 2016 sono stati penalizzati dalla valutazione della prova di lingua (richiesta sia nella prova scritta che in quella orale).

    Il livello accertato quindi contribuirà al punteggio finale, e quindi alla posizione che il docente assumerà nella graduatoria di merito regionale.

    Va però detto che il nuovo contratto nazionale richiede ai docenti competenze linguistiche, ma non specifica il livello (questo viene poi defnito per singole attività o iniziative)
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    Concorso docenti abilitati: ecco il bando. Domande dal 20 febbraio al 22 marzo su Istanze on line, le istruzioni




    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16/02/2018 il bando per il concorso 2018 riservato ai docenti in possesso di abilitazione per la classe di concorso richiesta e/o di specializzazione su sostegno per il grado di scuola prescelto.

    Bando

    Bando concorso scuola docenti abilitati, cosa devo studiare? Ecco i programmi

    Ecco come si presenta domanda, si pagano 5 euro. Le Faq

    Il bando individua le procedure che porteranno alla costituzione, per ogni classe di concorso, di una graduatoria di merito regionale, da cui dopo la fase di assunzione da GaE e GM concorso 2016, si assumerà annualmente. Coloro che saranno assunti parteciperanno al 3° anno di FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio) e se la valutazione sarà positiva, saranno assunti a tempo indeterminato.

    Il concorso si svolge per le classi di concorso della scuola secondaria.

    Sia il concorso sia le relative graduatorie sono organizzate su base regionale.

    IL CONCORSO E’ PER I DOCENTI IN POSSESSO DI ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando che dà il via al concorso per docenti in possesso di abilitazione, previsto dal decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017.

    Il requisito dovrà essere in possesso al 31 maggio 2017 , con alcune eccezioni

    docenti che conseguiranno il titolo di specializzazione per le attività di sostegno entro il 30 giugno 2018 (Specializzazione Sostegno III ciclo);
    docenti che hanno conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 31 maggio 2017 e presentano al Miur la relativa domanda di riconoscimento, entro la data di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;
    possiedono i requisiti di partecipazione per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi (in attesa quindi della sentenza di merito).

    REQUISITI PER GLI ITP

    Quest’ultima condizione, ossia la possibilità che i docenti in attesa di provvedimenti giudiziari non definitivi possano partecipare comunque al concorso desta una speranza tra gli ITP, per i quali però è richiesto un ulteriore requisito (aggiuntivo rispetto agli altri docenti).

    Per gli ITP infatti non è richiesta solo l’abilitazione, ma anche l’iscrizione nelle graduatorie (GaE o II fascia di istituto) entro il 31 maggio 2017 (data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2017).

    PRESENTAZIONE DOMANDE

    Su Istanze on line, dal 20 febbraio al 22 marzo 2018 ore 23.59

    La domanda va presentata, per tutte le classi di concorso per cui si partecipa, per un’unica regione (anche se si partecipa per classe comune e sostegno).

    I candidati indicano la lingua straniera scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco oggetto di valutazione durante la prova orale.

    Per partecipare si paga una tassa di 5 euro.



    <p align="center">[color=red]<b>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
    CONCORSO (scad. 22 marzo 2018)
    Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado. (GU n.14 del 16-02-2018)

    IL DIRETTORE GENERALE
    per il personale scolastico

    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
    materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
    documenti amministrativi» e successive modificazioni, nonche' il
    decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184,
    regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti
    amministrativi»;
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
    ordinamenti didattici universitari» e successive modificazioni;
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
    dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla
    carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
    pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
    mobilita' del personale direttivo e docente della scuola concernente
    norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi»;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
    l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
    handicappate» e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
    modificazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
    disposizioni legislative in materia di istruzione;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
    per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
    di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
    al lavoro dei disabili;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante
    «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma
    dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare
    l'art. 2 che individua le competenze e la composizione del Consiglio
    superiore della pubblica istruzione;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
    «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
    amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
    «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
    modificazioni;
    Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216,
    concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE
    per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
    razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78
    CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di
    religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di
    orientamento sessuale;
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
    dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
    «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» e successive
    modificazioni;
    Vista la legge 29 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art.
    1, comma 601, lettera c);
    Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come
    modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
    lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
    in materia di processo civile» e successive modificazioni, ed in
    particolare l'art. 32;
    Visti gli articoli 1014, comma 3, e 678, comma 9, del decreto
    legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
    Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in
    materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
    Visto il decreto-legge 9 febbraio dicembre 2012, n. 5, convertito
    con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
    «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e
    successive modificazioni e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si
    dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a
    concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali
    siano inviate esclusivamente per via telematica;
    Vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per
    l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
    all'Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l'art. 7;
    Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
    sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
    delle disposizioni legislative vigenti»;
    Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante
    «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
    iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
    per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
    professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della
    legge 13 luglio 2015, n. 107», ed in particolare l'art. 17, comma 6,
    che prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca siano disciplinati il contenuto del
    bando, il termine e le modalita' di presentazione delle istanze, di
    espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei
    titoli, i titoli valutabili nonche' la composizione della commissione
    di valutazione;
    Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante
    «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
    dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
    dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1,
    commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
    n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
    nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
    concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
    pubblici impieghi» e successive modificazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
    2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
    regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
    successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38;
    Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
    87, n. 88 e n. 89, recanti i regolamenti per il riordino degli
    istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei a norma
    dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
    2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la
    razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
    e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
    del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
    della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la
    disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei corsi di
    laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di
    specializzazione all'insegnamento secondario e in particolare l'art.
    3, comma 6 e l'art. 4, comma 8 che disciplinano l'acquisizione del
    titolo di specializzazione sul sostegno nell'ambito dei predetti
    percorsi;
    Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7
    dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati
    sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni
    effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
    della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento
    concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della
    formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia,
    della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado» e
    successive modificazioni;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
    della ricerca n. 92 del 23 febbraio 2016 recante «Riconoscimento dei
    titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
    della ricerca n. 93 del 23 febbraio 2016 recante «Costituzione di
    ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure
    concorsuali e di abilitazione all'insegnamento»;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
    della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016 recante «Prove di esame e
    programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del
    personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di
    primo e secondo grado nonche' del personale docente specializzato per
    il sostegno agli alunni con disabilita'»;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
    della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017, che dispone la revisione e
    l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per
    l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di
    primo e secondo previste dal decreto del Presidente della Repubblica
    n. 19/2016 come indicato nell'allegato A che costituisce parte
    integrante e sostanziale del decreto medesimo;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
    della ricerca del 15 dicembre 2017, n. 995,restituito dalla Corte dei
    conti con nota prot. 192 del 3 gennaio 2018 poiche' non rientrante
    tra gli atti sottoposti a controllo, che disciplina le modalita' di
    espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17 comma 2
    lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017
    n. 59, ed in particolare la tabella A allegata al suddetto decreto,
    recante «Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili
    nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale
    docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria
    di I e II grado, nonche' del personale docente per il sostegno agli
    alunni con disabilita', adottata ai sensi dell'art. 400, comma 8, del
    decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
    della ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984 , registrato dalla Corte
    dei conti al numero 192 in data 22 gennaio 2018, recante la
    disciplina delle procedure e dei criteri per le modalita' di verifica
    degli standard professionali in itinere e finale, incluse
    l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio
    delle competenze e del portfolio professionale del personale docente,
    di cui all'art. 13 del richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017,
    n. 59;
    Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 8
    novembre 2017, con la quale e' stato dichiarato costituzionalmente
    l'art. 17, terzo comma, ultimo periodo, del decreto legislativo 13
    aprile 2017, n. 59;
    Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
    scuola;
    Informate le organizzazioni sindacali maggiormente
    rappresentative;

    Decreta:

    Art. 1

    Definizioni

    1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
    definizioni:
    a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
    ricerca;
    b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
    della ricerca;
    c) decreto legislativo: il decreto legislativo 13 aprile 2017
    n. 59;
    d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
    successive modificazioni;
    e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici
    regionali;
    f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR
    o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
    g) GAE: graduatorie di cui all'art. 1, comma 601, lettera c),
    della legge 29 dicembre 2006, n. 296;
    h) percorso FIT: percorso di formazione iniziale, tirocinio e
    inserimento nella funzione docente.

    Art. 2

    Concorso

    1. E' indetto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 lettera b) del
    decreto legislativo, un concorso, per titoli ed esami, per il
    reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole
    secondarie di primo e di secondo grado nonche' per il sostegno della
    scuola secondaria riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di
    cui all'art. 3. Sia il concorso sia le relative graduatorie sono
    organizzate su base regionale.
    2. E' disposta l'aggregazione territoriale delle procedure
    concorsuali per le classi di concorso e per i posti di sostegno alle
    quali partecipino un numero esiguo di candidati e che saranno
    individuate e comunicate, con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica del 13 aprile 2018 - 4ª Serie speciale
    «Concorsi ed esami» - ad esito della presentazione delle domande di
    partecipazione con l'individuazione dell'USR responsabile delle
    procedura. L'USR che sara' individuato, sara' responsabile dello
    svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione
    delle graduatorie di merito della propria regione nonche' delle
    graduatorie di merito delle ulteriori regioni le cui procedure sono
    state aggregate.
    3. In applicazione dell'art. 17 comma 2 lettera b) del decreto
    legislativo, «Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e
    disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente, ferma
    restando la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge
    27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, mediante
    scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure
    concorsuali: b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del
    comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di
    cui alla lettera a) , e' destinato il 100% dei posti di cui
    all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonche'
    l'80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli
    anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e
    2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i
    bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna
    graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono
    arrotondate per difetto».
    4. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si
    applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27
    dicembre 1997,n. 449 e successive modificazioni.

    Art. 3

    Requisiti di ammissione

    1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono
    ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i
    candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in
    una o piu' classi di concorso della scuola secondaria di primo o di
    secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al
    titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi
    gradi di istruzione. I suddetti titoli devono essere stati conseguiti
    entro il 31 maggio 2017. I candidati che chiedono di partecipare alle
    procedure concorsuali per la classe di concorso A23 (Italiano L2)
    devono possedere i titoli di specializzazione previsti dal decreto
    del Ministro n. 92 del 23 febbraio 2016. Al fine di determinare a
    quali procedure, distinte per classe di concorso e tipologie di
    posto, possa partecipare ciascun candidato, si applica l'art. 3 del
    decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2016, n. 19, cosi'
    come modificato dal decreto del Ministro 9 maggio 2017, n. 259.
    2. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso
    per posti comuni purche' siano iscritti nelle graduatorie ad
    esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla
    data del 31 maggio 2017. Possono altresi' partecipare al concorso per
    posti di sostegno purche', in aggiunta, siano anche specializzati sul
    sostegno.
    3. Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti
    di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di
    specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di percorsi
    avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal
    decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141.
    4. Sono altresi' ammessi con riserva coloro che, avendo
    conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno
    all'estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la
    relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli
    ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
    istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze
    per la partecipazione alla presente procedura concorsuale.
    5. Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per
    effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati
    partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi
    diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari
    definitivi.
    6. I candidati devono altresi' possedere i requisiti generali per
    l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal
    decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    7. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di
    accertamento del possesso dei requisiti di ammissione da parte degli
    Uffici scolastici regionali. In caso di carenza degli stessi, l'USR
    dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento
    della procedura concorsuale.

    Art. 4

    Domanda di partecipazione: termine, contenuto e modalita' di
    presentazione

    1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a
    pena di esclusione, in un'unica regione per tutte le classi di
    concorso o tipologie di posto per le quali posseggano i requisiti di
    cui all'art. 3.
    2. Il candidato puo' concorrere per piu' classi di concorso e/o
    posti di sostegno mediante la presentazione di un'unica istanza con
    l'indicazione delle classi di concorso/posti di sostegno per cui
    intenda partecipare.
    3. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi
    esclusivamente attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto
    legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
    Le istanze presentate con modalita' diverse non sono prese in
    considerazione.
    4. L'istanza di partecipazione al concorso tramite POLIS deve
    essere presentata a partire dalle ore 9,00 del 20 febbraio 2018 fino
    alle ore 23,59 del 22 marzo 2018.
    5. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente
    domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso al
    sistema informativo di cui al comma 3 acquisisce dette credenziali
    presso la sede dell'Autorita' consolare italiana. Quest'ultima
    verifica l'identita' del candidato e comunica le risultanze all'USR
    competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede
    alla registrazione del candidato nel sistema POLIS. Ultimata la
    registrazione, il candidato riceve dal sistema POLIS i codici di
    accesso per l'acquisizione telematica della istanza nella successiva
    fase prevista dalla procedura.
    6. I candidati indicano la lingua straniera, scelta tra francese,
    inglese, spagnolo e tedesco, oggetto della valutazione nell'ambito
    della prova orale.
    7. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai
    sensi dell'art. 1 comma 111 della legge n. 107/2015, il pagamento di
    un diritto di segreteria pari ad euro 5,00 per ciascuna classe di
    concorso/posto di sostegno per cui si concorre. Il pagamento deve
    essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto
    intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale, IBAN: IT 79B
    01000 03245 348 0 13 2407 01 Causale: «regione - classe di concorso/
    posto di sostegno - nome e cognome - codice fiscale del candidato» e
    dichiarato al momento della presentazione della domanda tramite il
    sistema POLIS.
    8. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
    responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da
    dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del
    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
    a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
    cognome di nascita);
    b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice
    fiscale;
    c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della
    cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero
    dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge
    6 agosto 2013, n. 97;
    d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
    motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
    medesime;
    e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
    proprie del docente;
    f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati
    concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli
    eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero. Tale
    dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione
    dal concorso;
    g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
    presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
    rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
    ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego
    mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
    fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
    lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso
    contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del
    rapporto d'impiego;
    h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del
    decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
    parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a
    preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
    del termine di presentazione della domanda;
    i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
    numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
    o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
    al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente
    le variazioni tramite sistema POLIS;
    j) la/e classe/i di concorso / posto di sostegno per i quali si
    intende concorrere;
    k) il titolo di abilitazione all'insegnamento o di
    specializzazione per il sostegno conseguiti ai sensi dell'art. 3 alla
    data del 31 maggio 2017, con l'esatta indicazione dell'Istituzione
    che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui
    e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso
    sia stato conseguito all'estero e riconosciuto, devono essere
    altresi' indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento del
    Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
    riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo; qualora il
    titolo di accesso sia stato conseguito all'estero entro il 31 maggio
    2017 ma in attesa di riconoscimento dal MIUR occorre dichiarare di
    aver presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione
    generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
    nazionale di istruzione entro la data del 22 marzo 2018 per poter
    essere ammessi con riserva; analogamente, gli aspiranti a posti di
    sostegno, che non siano ancora in possesso del titolo di
    specializzazione, dovranno altresi' dichiarare di essere iscritti ai
    relativi percorsi che siano stati avviati entro la data del 31 maggio
    2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto ministeriale 10
    marzo 2017, n. 141, e che conseguiranno il titolo entro il 30 giugno
    2018;
    l) per gli insegnanti tecnico pratici di essere iscritti alla
    data del 31 maggio 2017 nelle GAE o nella seconda fascia delle
    graduatorie di istituto per la partecipazione ai concorsi per posti
    comuni o di avere anche il titolo di specializzazione sul sostegno
    per la partecipazione ai concorsi per posti di sostegno; oppure di
    partecipare con riserva al concorso su posti di sostegno in quanto si
    conseguira' il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018.
    m) il possesso dei titoli indicati al decreto del Ministro 23
    febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di
    specializzazione in Italiano Lingua 2», per la partecipazione alla
    procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A-23;
    n) la lingua straniera prescelta tra le seguenti: inglese,
    francese, tedesco e spagnolo, fermo restando quanto previsto
    dall'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 15 dicembre 2017, n.
    995, per i candidati nelle classi di concorso relative alle lingue
    straniere;
    o) i titoli valutabili ai sensi della tabella dei titoli
    allegata al decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017;
    p) il consenso al trattamento dei dati personali per le
    finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196, e successive modificazioni;
    q) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del
    decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
    r) dichiarazione sull'eventuale diritto alla riserve previste
    dalla vigente normativa;
    s) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
    l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
    1992, n. 104, di essere assistiti durante la prova, indicando in caso
    affermativo l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap.
    Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata
    da una competente struttura sanitaria da inviare, almeno dieci giorni
    prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante
    posta elettronica certificata all'indirizzo del competente USR o a
    mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata
    al medesimo USR. Le modalita' di svolgimento della prova possono
    essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il
    competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato.
    9. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
    indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
    l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal
    presente decreto.
    10. L'Amministrazione scolastica non e' responsabile in caso di
    smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o
    incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
    indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva
    comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato
    nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a
    fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

    Art. 5

    Commissioni di valutazione

    1. Le commissioni di valutazione sono nominate con decreti dei
    dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalita' definite
    dall'art. 14 del decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017 e
    nel rispetto delle disposizioni degli articoli 10, 11,12, 13 del
    predetto decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017.
    2. Per la composizione delle commissioni per la prova orale delle
    classi di concorso afferenti ad ambiti disciplinari verticali si
    rinvia all'Allegato A dell'OM 97 del 23 febbraio 2016.

    Art. 6

    Prova orale

    1. La presente procedura concorsuale prevede lo svolgimento di
    una prova orale di natura didattico-metodologica.
    2. La prova orale consiste in una lezione simulata e
    nell'esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in
    relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati
    dalla commissione. La commissione nell'interlocuzione con il
    candidato accerta anche la conoscenza della lingua straniera secondo
    quanto indicato al comma 3 e al comma 4.
    3. La prova orale per i posti comuni, distinta per ciascuna
    classe di concorso, ha per oggetto il programma di cui all'Allegato A
    del decreto ministeriale n. 95 del 2016, limitatamente alle parti e
    per i contenuti riguardanti le classi di concorso della scuola
    secondaria di primo e secondo grado, e valuta la padronanza delle
    discipline in relazione alle competenze metodologiche e di
    progettazione didattica e curricolare, anche mediante l'utilizzo
    delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova
    orale valuta altresi' la capacita' di comprensione e conversazione
    nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2
    del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Per le classi
    di concorso di lingua straniera la prova orale si svolge interamente
    nella lingua stessa, inclusa l'illustrazione delle scelte didattiche
    e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari indicati dalla
    commissione.
    4. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di
    cui al predetto Allegato A del decreto ministeriale n. 95 del 2016
    applicato solo per le parti e per i contenuti riguardanti le classi
    di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, valuta
    la competenza del candidato nelle attivita' di sostegno alla
    studentessa e allo studente con disabilita' volte alla definizione di
    ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare
    per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati
    alle possibili potenzialita' e alle differenti tipologie di
    disabilita', anche mediante l'impiego delle tecnologie normalmente in
    uso presso le istituzioni scolastiche. La prova orale valuta altresi'
    la capacita' di comprensione e conversazione nella lingua straniera
    prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro comune
    europeo di riferimento per le lingue.
    5. Per la prova orale relativa a classi di concorso afferenti
    agli ambiti disciplinari verticali si rinvia alle disposizioni
    dell'Allegato A del decreto ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016,
    che prevede la prova orale comune.

    Art. 7

    Diario e sede di svolgimento della prova d'esame

    1. Il diario di svolgimento della prova orale con l'indicazione
    della sede di destinazione dei candidati distribuiti e' comunicato
    dagli USR responsabili della procedura concorsuale almeno 20 giorni
    prima della data di svolgimento della prova a mezza di posta
    elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
    Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
    All'atto del primo insediamento di ciascuna commissione di
    valutazione, la stessa provvedera' all'estrazione della lettera
    alfabetica dalla quale si partira' per l'espletamento della prova
    orale. La predetta estrazione avverra' in seduta pubblica.
    2. Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna
    commissione secondo il programma e i contenuti di cui all'Allegato A
    al decreto ministeriale n. 95/2016 e secondo i criteri generali di
    cui all'art. 6. Le Commissioni ne predispongono un numero pari a tre
    volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato
    estrae la traccia su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario
    programmato per la propria prova. Le tracce estratte saranno escluse
    dai successivi sorteggi.
    3 I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame
    muniti di documento di riconoscimento valido e della ricevuta di
    versamento del contributo di cui all'art. 4.
    4. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non
    si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
    5. La prova del concorso non puo' aver luogo nei giorni festivi
    ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di
    festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita'
    religiose valdesi.

    Art. 8

    Contenuto e durata della prova orale

    1. La prova orale e' finalizzata all'accertamento della
    preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'Allegato A di
    cui al sopra richiamato decreto ministeriale n. 95/2016 che ne
    stabilisce la durata massima complessiva di 45 minuti.

    Art. 9

    Valutazione della prova orale e dei titoli

    1. Per la valutazione della prova orale, che non prevede un
    punteggio minimo, e dei titoli, la commissione ha a disposizione un
    punteggio massimo pari rispettivamente a 40 punti e a 60 punti.
    2. La commissione assegna alla valutazione, nell'ambito della
    prova orale, della capacita' di comprensione e conversazione nella
    lingua straniera, un punteggio massimo di 3 punti nell'ambito dei 40
    punti disponibili.
    3. La commissione assegna alla valutazione, nell'ambito della
    prova orale, delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie
    dell'informazione e della comunicazione o nelle tecnologie
    normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, un punteggio
    massimo di 3 punti nell'ambito dei 40 punti disponibili.
    4. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali un
    punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata tabella A al
    decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017.

    Art. 10

    Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

    1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato A al
    decreto n. 995 del 15 dicembre 2017, e devono essere conseguiti, o
    laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine
    previsto per la presentazione della domanda di ammissione fermo
    restando quanto indicato all'art. 3 in merito al possesso dei
    requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale.
    2. La commissione di valutazione valuta esclusivamente i titoli
    dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    3. Ai fini del comma 2, il candidato che ha sostenuto la prova
    orale presenta al dirigente preposto all' USR competente i titoli
    dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con
    autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve
    essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta
    comunicazione.
    4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
    sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi
    dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
    445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo
    incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate
    entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo
    emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
    dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
    delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono
    perseguite a norma di legge.

    Art. 11

    Graduatorie regionali di merito

    1. La commissione di valutazione, dopo aver valutato la prova e i
    titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale di
    merito.
    2. Le graduatorie di merito regionali di cui al comma 1
    comprendono tutti coloro che, avendo proposto istanza di
    partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova
    orale. I candidati sono inseriti nella predetta graduatoria sulla
    base del punteggio dei titoli posseduti e della valutazione della
    prova orale. A parita' di punteggio si applicano le preferenze
    previste dalla normativa vigente.
    3. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali
    sono ammessi annualmente e nel limite dei posti di cui all'art. 3,
    comma 2 del decreto n. 995 del 15 dicembre 2017 ad un percorso di
    formazione, di durata annuale, finalizzato a verificare la padronanza
    degli standard professionali, che si conclude con una valutazione
    finale, ai sensi del decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017.
    Tale percorso prevede le medesime condizioni normative ed economiche
    del contratto di supplenza annuale.
    4. Per le classi di concorso per le quali e' disposta
    l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali si procede
    all'approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione ai
    sensi dell'art. 4 comma 4 del decreto ministeriale n. 995 del 15
    dicembre 2017.
    5. La graduatoria di merito e' approvata con decreto dal
    dirigente preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera
    procedura concorsuale, e' trasmessa al sistema informativo del
    Ministero ed e' pubblicata nell'albo e sul sito internet dell'USR
    nonche' sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero.
    6. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'avvio
    al percorso annuale disciplinato dal decreto del Ministro 984 del 14
    dicembre 2017.

    Art. 12

    Percorso annuale e assunzione a tempo indeterminato

    1. Tale percorso e' disciplinato al pari del terzo anno del
    percorso FIT, ai sensi degli articoli 10, 11 e 13 del decreto
    legislativo.
    2. Il terzo anno del contratto FIT prevede le medesime condizioni
    normative ed economiche del contratto di supplenza annuale.
    3. L'ammissione al percorso annuale di cui al comma 6 dell'art.
    11 comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito
    regionali, nonche' da tutte le graduatorie ad esaurimento e di
    istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto. In caso
    di valutazione finale positiva, il titolare del contratto di cui
    all'art. 3 comma 2 del decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017
    e' assunto a tempo indeterminato.
    4. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
    e', comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte
    della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 39
    della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
    5. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di
    cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68, recante
    norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della
    complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della
    medesima legge e agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del
    decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

    Art. 13

    Presentazione dei documenti di rito per l'assunzione

    1. I concorrenti assunti a tempo indeterminato sono tenuti a
    presentare i documenti di rito richiesti per l'assunzione. Ai sensi
    dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e
    gli atti di notorieta' rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
    sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47
    del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
    presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
    vigenti a favore di particolari categorie.

    Art. 14

    Ricorsi

    1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura
    concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso
    straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni,
    oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo
    regionale, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica
    all'interessato.

    Art. 15

    Informativa sul trattamento dei dati personali

    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
    n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati
    personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o
    comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione e' finalizzato
    unicamente all'espletamento del concorso medesimo ed avverra' con
    l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei
    limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in caso
    di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre,
    essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
    2. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i
    requisiti di partecipazione al concorso e il possesso dei titoli,
    pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata
    valutazione dei titoli stessi.
    3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
    decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto
    di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
    l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
    in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento,
    per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al competente USR,
    titolare del trattamento dei dati.
    4. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il
    dirigente preposto all'USR competente.

    Art. 16

    Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena
    e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle
    Province di Trento e Bolzano

    1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti del Testo
    unico, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia
    provvede ad indire concorsi, per titoli ed esami, a cattedre per la
    scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento
    slovena delle province di Trieste, Udine e Gorizia anche avvalendosi
    della collaborazione dell'ufficio speciale di cui all'art. 13, comma
    1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
    2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 427 e seguenti del Testo
    unico, le Province autonome di Trento, Bolzano e la Regione Valle
    D'Aosta, in ragione delle specifiche competenze in materia di
    reclutamento, provvedono all'indizione di specifici concorsi per
    titoli ed esami per la copertura dei posti delle scuole secondarie di
    primo e secondo grado che individuano autonomamente.

    Art. 17

    Norme di salvaguardia

    1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
    disposizioni di cui al Testo unico e le altre disposizioni sullo
    svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle
    pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle
    previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del
    comparto scuola.
    2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno
    della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative
    (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e
    sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al Tribunale
    amministrativo regionale competente).
    Roma, 1° febbraio 2018

    Il direttore generale: Novelli
  4. .

    Riscattare la laurea; quando conviene, cosa si guadagna




    In un videoforum del Sole24Ore Marco Conte spiega perché il riscatto della laurea è conveniente appena terminati gli studi universitari, perché si è all’inizio del periodo lavorativo e quindi verosimilmente con una retribuzione più bassa.

    Il calcolo per il riscatto della laurea viene infatti generato dall’INPS sulla base della retribuzione in essere, per cui può essere conveniente all’inizio del periodo lavorativo e poi diventa man man più oneroso.

    Nella fascia 40-50 anni le cifre richieste diventano infatti esorbitanti.

    Il riscatto della laurea a 26 – 27 anni ha il duplice effetto di porre già nel fascicolo previdenziale 4 anni in più, inoltre è possibile diluire il pagamento anche in dieci anni, e quindi risentire meno dell’onere.

    Certamente, in moltissimi casi si tratta purtroppo di una ulteriore spesa a carico dei genitori, un prolungamento della spesa affrontata per l’Università.

    Il videoforum

    http://stream24.ilsole24ore.com/video/noti...laurea/AEDZ9fsD

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    Concorso docenti abilitati: data pubblicazione bando, cosa conterrà



    Se il Ministero confermerà il periodo 20 febbraio – 22 marzo 2018 per la presentazione della domanda, l’ultima data rimasta disponibile per la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale è massimo venerdì 16 febbraio.

    Ricordiamo che le date sono state indicate dal Ministero durante una riunione con i sindacati, e che potrebbero ancora subìre delle modifiche. Tuttavia tutto dovrebbe ormai essere pronto per il via al concorso riservato ai docenti in possesso di abilitazione.

    Si tratta di una procedura concorsuale basata sulla valutazione dei titoli (60%) e sullo svolgimento di una prova orale di carattere metodologico – didattico (40%). I docenti saranno inseriti in una graduatoria generale di merito a livello regionale, dalla quale a scorrimento si entrerà al 3° anno di FIT (Formazione iniziale e tirocinio), superato il quale scatterà l’assunzione a tempo indeterminato.

    Concorso docenti abilitati 2018, come si svolgerà, come funzionerà la graduatoria di merito regionale, depennamento dalle graduatorie. Scheda UIL

    COSA CONTERRA’ IL BANDO

    a) i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell’art. 6;

    b) il termine, il contenuto e le modalita’ di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 7;

    c) l’organizzazione della prova orale, ai sensi dell’art. 8;

    d) le modalita’ di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;

    e) i documenti richiesti per l’assunzione;

    f) l’informativa sul trattamento dei dati personali.

    I candidati presentano l’istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalita’ diverse non sono prese in considerazione.

    Il termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso e’ posto alle ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data iniziale indicata nel Bando per la presentazione delle istanze.
  6. .

    Liberi e Uguali: retribuzioni dignitose, basta precariato, no Invalsi, obbligo scolastico fino all’ultimo anno delle superiori




    La scuola al primo posto: così Liberi e Uguali presenta il programma elettorale per la scuola.

    “Un’istruzione gratuita e di qualità è l’arma più potente contro le diseguaglianze e il migliore investimento sul futuro. Gli investimenti sull’istruzione sono indispensabili per garantire un diritto fondamentale e per perseguire l’obiettivo della piena e buona occupazione.

    Noi diciamo No alla “buona scuola” di Renzi che ha umiliato la scuola, leso la libertà di insegnamento e introdotto per legge il lavoro gratuito. Serve tutta un’altra scuola.

    Istruzione gratuita dall’asilo nido all’università perché studiare è un diritto di tutti e la chiave per un futuro diverso;
    Più scuola! Obbligo scolastico dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia fino all’ultimo delle scuole superiori e lotta alla dispersione. Per essere inclusiva la scuola ha bisogno di tempo pieno e metodi di valutazione trasparenti e formativi, di più organici e più insegnanti di sostegno. No alle classi pollaio!
    Retribuzioni dignitose e basta precariato per gli insegnanti e tutti i lavoratori della scuola. Non può esistere una scuola di qualità senza la valorizzazione di chi ci lavora e senza continuità didattica.
    La scuola è una comunità educante. Non servono presidi sceriffo, occorre valorizzare gli organi collegiali.
    No a questa alternanza scuola-lavoro, che è sfruttamento e non ha alcuna valenza formativa.
    Altro che INVALSI. Non servono classifiche, ma una valutazione di sistema per sostenere le scuole che ne hanno bisogno.
    Un piano straordinario per l’edilizia scolastica: nuove scuole e messa in sicurezza degli edifici esistenti. “

    www.pietrograsso.org/la-scuola-al-primo-posto/

  7. .

    Pensioni, L'Ape sociale beffa i Docenti: dovranno restare in servizio sino al 31 agosto 2018



    Lunedì, 12 Febbraio 2018 18:58
    Scritto da Bruno Franzoni

    Fonte: Pensionioggi


    I docenti che hanno fatto domanda per l'Ape sociale nel 2017 e sono risultati inclusi dovranno restare in servizio sino al 31 Agosto 2018.

    Docenti, Personale tecnico e amministrativo della scuola e Dirigenti beffato dall'Ape sociale. Chi ha ricevuto accoglimento dell'istanza di accesso da parte dell'Inps in queste ultime settimane non potrà lasciare il servizio prima del prossimo 1° Settembre 2018. Lo ha precisato il Miur in una nota diramata venerdì scorso a tutti gli uffici scolastici regionali (nota prot 7673 dell'8 Febbraio 2018). Il documento del Miur scioglie finalmente la riserva dello scorso novembre relativa alle cessazioni dal servizio dei docenti.

    Il documento precisa che coloro che hanno avuto il riconoscimento delle condizioni di accesso all’ APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 dell’ 11 dicembre 2016 e, pertanto, hanno ricevuto la comunicazione INPS di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale dovranno produrre domanda cartacea di cessazione dal servizio all’istituzione scolastica di riferimento per il personale docente ed ATA o all’USR di riferimento per i dirigenti scolastici. Nella domanda di cessazione l’interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l’APE sociale certificati e riconosciuti dall’INPS tramite l’invio delle suddette comunicazioni.
    Cessazioni solo dal 1° Settembre 2018

    Per gli interessati, tuttavia, la cessazione dal servizio avverrà solo a partire dal 1° settembre 2018 secondo la normativa vigente relativa al “pensionamento” personale della scuola, atta a garantire la continuità didattica nel corso dell’anno scolastico (legge 449/97, DPR 351/1998). In sostanza il personale del comparto scuola dovrà restare in servizio sino al termine dell'anno scolastico 2017/2018 restringendo così la durata temporale dell'Ape sociale. Questo rischio, peraltro, era stato già denunciato sulle pagine di PensioniOggi già dalla scorsa estate ma al problema non è stato posto rimedio. Maria, ad esempio, ci scrive ricordandoci che ha maturato tutti i requisiti per l'ape sociale sin dal maggio 2017. Contava di poter andare in pensione dal 1° settembre 2017 al termine dell'anno scolastico 2016/2017 ma i vari ritardi e la nota ministeriale gli farà slittare la data di pensionamento di un anno, al 1° settembre 2018. "Un ritardo inaccettabile che procrastina di oltre un anno l’Ape per chi ne ha diritto danneggiando proprio quelle categorie ritenute meritevoli di tutele" denuncia Maria.

    Complessivamente sono poche centinaia i lavoratori della scuola coinvolti in questa misura. Si tratta degli insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido categorie incluse all'interno dei lavoratori addetti alle cd. mansioni gravose (come descritte nell’all.A del Dpcm n.88 del 23 maggio 2017) a condizione di aver svolto tale attività per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni che hanno raggiunto i 63 anni e 36 di contributi entro il 31.12.2017 oppure i soggetti che hanno una invalidità civile accertata non inferiore al 74% o che assistono da almeno sei mesi il figlio, il genitore o il coniuge convivente affetto da grave disabilità a condizione di raggiungere 63 anni e 30 di contributi entro il 31.12.2017.
    Restano i punti oscuri

    La nota ministeriale pare essersi dimenticata del destino dei lavoratori precoci della scuola (cioè coloro che rientrando nei medesimi profili di tutela appena menzionati hanno fatto domanda per uscire con 41 anni di contributi nel 2017 e che hanno ricevuto accoglimento da parte dell'Inps). Si tratta di un numero ancora più esiguo per i quali dovrebbero valere le medesime regole esposte per l'Ape sociale: cioè cessazione al 1° settembre 2018 previa domanda cartacea da produrre all'amministrazione scolastica di riferimento. Un chiarimento sarebbe auspicabile.

    Da segnalare, inoltre, che il rischio di uno slittamento del pensionamento potrebbe ripresentarsi con riferimento a quei lavoratori che faranno domanda di Ape Sociale (e beneficio Precoci) nel 2018. Dato che l'Inps darà una risposta a questi soggetti non prima della fine di giugno (o direttamente a fine anno se la domanda di verifica dei requisiti viene prodotta tardivamente) il mancato raccordo con la cessazione del servizio potrebbe nuovamente far slittare la data di pensionamento, di un anno, al 1° settembre 2019. Per risolvere la questione i docenti dovrebbero essere ammessi a produrre domanda di dimissioni al 1° settembre 2018 con riserva. Così se l'Inps acclarasse in tempo utile il diritto all'Ape sociale i docenti potrebbero essere autorizzati a lasciare il servizio senza doverci restare per un altro anno. Ma su questo punto il Miur tace.

    Leggi Tutto: http://www.pensionioggi.it/notizie/previde...6#ixzz570aoxLHT
  8. .

    Elezioni 2018, Liberi e Uguali: Buona Scuola dimentica infanzia e primaria, serve Decreto. No scuola gerarchizzata




    “Serve un decreto per stabilizzare i docenti dell’Infanzia e della Primaria”

    Ad affermarlo Loredana De Petrisi di “Liberi e Uguali” ai microfoni di OrizzonteScuola.it.

    Non basta, secondo la De Petris, per migliorare la riforma Renzi. Tra le preoccupazioni quello di degerarchizzare la scuola


    www.facebook.com/OrizzonteScuola.it/videos/1752004238153829/
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    Concorso docenti abilitati. ITP in II fascia o in GaE possono partecipare? Ecco cosa dice il decreto




    Numerosi i docenti ITP che recentemente hanno ottenuto un provvedimento cautelare per l’inserimento, con riserva, nella II fascia delle graduatorie di istituto o nelle Graduatorie ad esaurimento, di fatto comparendo nelle liste riservate agli abilitati.

    IL CONCORSO E’ PER I DOCENTI IN POSSESSO DI ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO

    Tra qualche giorno sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando che darà il via al concorso per docenti in possesso di abilitazione, previsto dal decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017.

    Il requisito dovrà essere in possesso al 31 maggio 2017, con alcune eccezioni

    docenti che conseguiranno il titolo di specializzazione per le attività di sostegno entro il 30 giugno 2018 (Specializzazione Sostegno III ciclo);
    docenti che hanno conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 31 maggio 2017 e presentano al Miur la relativa domanda di riconoscimento, entro la data di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;
    possiedono i requisiti di partecipazione per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi (in attesa quindi della sentenza di merito).

    REQUISITI PER GLI ITP

    Quest’ultima condizione, ossia la possibilità che i docenti in attesa di provvedimenti giudiziari non definitivi possano partecipare comunque al concorso desta una speranza tra gli ITP, per i quali però è richiesto un ulteriore requisito (aggiuntivo rispetto agli altri docenti).

    Per gli ITP infatti non è richiesta solo l’abilitazione, ma anche l’iscrizione nelle graduatorie (GaE o II fascia di istituto) entro il 31 maggio 2017 (data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2017).

    Se tale iscrizione sarà stata effettuata con riserva, ci si potrà avvalere dell’altra condizione prevista dal decreto, ossia la partecipazione con riserva in attesa del giudizio di merito.

    Di conseguenza, potranno partecipare al concorso riservato ai docenti abilitati, gli ITP che alla data del 31 maggio 2017 erano già inseriti in GaE o II fascia di istituto, anche se in attesa di sentenza di merito.

    L’inserimento in tali graduatoria in data successiva al 31 maggio 2017 esclude di fatto la loro partecipazione, in quanto affinché la domanda possa essere inoltrata tramite Istanze on line dovranno essere soddisfatti entrambi i requisiti.
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    Contratto scuola, aumenti e arretrati in un’unica tabella



    https://rsueuropawoolf.forumfree.it/?t=75372885



    Di Reginaldo Palermo -
    10/02/2018

    Fonte: Tecnica della SCUOLA

    Contratto scuola: aumenti e arretrati
    Cedolino di stipendio

    Per venire incontro alle numerose richieste dei nostri lettori abbiamo messo insieme tutti i dati contenuti nelle diverse tabelle allegate al contratto scuola appena firmato.

    Il risultato è contenuto in due ampie tabelle che mettiamo a disposizione.

    Per una migliore comprensione chiariamo alcuni punti.
    Il contratto riguarda il triennio 2016/2018 e prevede aumenti che decorrono dal 1° gennaio 2016 e poi dal 1° gennaio 2017.
    L’aumento a regime parte dal mese di marzo 2018 ed è quello definitivo che incide sugli importi tabellari.
    In mezzo alla notizia

    A partire da questi aumenti si possono calcolare gli arretrati corrispondenti a 13 mesi del 2016, 13 mesi del 2017 e due mesi del 2018.

    Per gli stipendi più bassi viene introdotto un meccanismo perequativo che riguarda però solamente il periodo marzo/dicembre 2018 e che cesserà quindi di essere erogato a partire da gennaio 2019.

    Per il personale Ata è prevista un ritocco dell’importo del “compenso individuale accessorio”; per gli insegnanti, invece, c’è un leggero aumento della cosiddetta “retribuzione professionale docente” (entrambe queste voci vengono erogate per 12 mensilità e non per 13).

    Una avvertenza finale: gli importi sono lordi, in busta paga a docenti e Ata arriveranno cifre decurtate di un 35-40% a seconda dello scaglione stipendiale (per gli arretrati esiste però una tassazione leggermente più favorevole, quindi il “taglio” è inferiore).

    In allegato:
    AUMENTI ARRETRATI DOCENTI

    AUMENTI ARRETRATI ATA
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    Aumenti stipendiali docenti ed ATA, le somme lorde e le somme al netto: quanto mi arriverà in busta paga?




    Ieri vi abbiamo dato in anteprima le cifra degli aumenti stipendiali dei docenti e del personale ATA poco dopo la firme del contratto presso l’ARAN
    Queste sono le cifre per docenti ed ATA al lordo.








    SE ANALIZZATE GLI AUMENTI "NETTI" IN BUSTA PAGA CAPIRETE COME IL PERSONALE DELLA SCUOLA DOCENTE E ATA SIA STATO UMILIATO CON DEGLI AUMENTI VERGOGNOSI!!!!! I PARTITI DI GOVERNO ED I SINDACATI CHE HANNO SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO DOVRANNO PENTIRSENE!!!!!!!!!












    ARRETRATI

    Non sono stati ancora quantificati con certezza gli arretrati spettanti, per i quali verranno impiegate le economie accantonate nelle Finanziarie 2016, 2017 e 2018. Dovrebbe trattarsi di una cifra lorda media tra i 400 e i 600 – 700 euro, a seconda sempre della fascia di anzianità e dell’ordine di scuola.



    ECCO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO.




  12. .

    Ape sociale: in pensione dal 1 settembre, MIUR autorizza




    Fonte: ORIZZONTESCUOLA

    Pubblicata la nota Miur n. 7673 con la quale si autorizza il personale che ha presentato domanda per l’Ape sociale, e ne ha diritto secondo l’INPS, ad andare in pensione dal 1 settembre prossimo.

    I docenti dovranno produrre domanda cartacea di cessazione dal servizio all’istituzione scolastica di riferimento per il personale docente ed ATA o all’USR di riferimento per i dirigenti scolastici.
    Nella domanda di cessazione l’interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l’APE sociale certificati e riconosciuti dall’INPS tramite l’invio delle suddette comunicazioni.
    Le suddette cessazioni decorreranno dall’ 1 settembre 2018 secondo la normativa vigente relativa al “pensionamento” personale della scuola, atta a garantire la continuità didattica nel corso dell’anno scolastico (legge 449/97, DPR 351/1998).
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    Assenze per malattia personale ATA, tutte le info unitili nella nostra GUIDA



    di Giovanni Calandrino


    La Guida completa sulle ASSENZE PER MALATTIA del Personale ATA con rapporto di lavoro a tempo in/determinato. Comunicazione della malattia; Decurtazione stipendio per i primi 10 giorni (art. 71, comma 1, DL 112/2008); Retribuzione spettante durante il periodo di assenza; Le sanzioni per violazione degli obblighi; Dipendente assente alla visita fiscale; Che cosa fare se ci sia ammala durante le ferie.

    Comunicazione della malattia

    L’assenza per malattia da parte del dipendente scolastico deve essere comunicata all’istituto scolastico dove presta servizio tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche in caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. Il dipendente è pertanto obbligato al rilascio del certificato medico che giustifichi la sua assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all’inizio della malattia o all’eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi, al fine di consentire alla scuola di valutare subito l’esigenza di convocare il supplente.

    Il certificato medico che attesta lo stato di malattia del dipendente, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 55 septies del Dlgs. 165/01, viene inviato per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia all’INPS, la quale provvede ad inoltrarlo immediatamente all’amministrazione di appartenenza del lavoratore.

    L’invio telematico soddisfa l’obbligo di recapitare l’attestazione di malattia ovvero di trasmetterla con lettera di accompagnamento tramite raccomandata A/R alla propria amministrazione entro 5 giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia.

    Decurtazione stipendio primi 10 giorni (art. 71, comma 1, DL 112/2008):

    A decorrere dal 26 giugno 2008, data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, per i primi 10 giorni di assenza per malattia va corrisposto il solo trattamento economico fondamentale. Pertanto per tale periodo di assenza non deve essere corrisposta alcuna indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché ogni altro trattamento accessorio.

    Pertanto, nei primi 10 giorni di assenza, fermo restando il trattamento economico fondamentale, lo stipendio è ridotto:

    di ogni indennità o emolumento con carattere fisso e continuativo.
    di ogni altro trattamento economico accessorio.

    dall’11°giorno si applicano le disposizioni previste dai CCNL per le assenze per malattia.

    Ciò significa che il personale dipendente, solo dopo l’11° giorno di assenza per malattia percepisce la retribuzione piena.

    Le decurtazione giornaliera sullo stipendio del dipendente assente per malattia nei primi 10 giorni, non si applica se l’assenza è dovuta:

    ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio (Art. 20 CCNL);
    ricovero ospedaliero;
    ricovero in day hospital;
    per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

    Personale a tempo indeterminato:

    Il comma 1 dell’art. 17 del CCNL comparto scuola afferma che: Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

    Superato tale periodo al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. Ovviamente prima di concedere taluna richiesta, l’amministrazione procede all’accertamento delle condizioni di salute del dipendente, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

    La legge 11/2011 stabilisce l’obbligatorietà della visita fiscale fin dal primo giorno se l’assenza è nella giornata precedente o successiva a una festiva.

    Il trattamento economico spettante nel triennio di cui al comma 1 è il seguente:

    Intera retribuzione fissa mensile, compreso il C.I.A., con esclusione di ogni altro compenso accessorio, per i primi 9 mesi. Nell’ambito di questo periodo, per le malattie superiori a 15 gg o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza al lavoratore spetta anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo:
    90% della retribuzione di cui alla lett. a. per i successivi 3 mesi di assenza;
    50% della retribuzione di cui alla lett. a. per gli ulteriori 6 mesi.

    In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono escluse dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.

    L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.

    Il dipendente, che durante l’assenza, dimori in luogo diverso da quello di residenza o domicilio deve darne immediata comunicazione, indicando l’indirizzo dove può essere reperito.

    Il lavoratore assente per malattia, pur in presenza di autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio, in ciascun giorno, anche festivo, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18.

    Nel caso che il lavoratore debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato per visite mediche, accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia di reperibilità.

    Personale assunto per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche

    Il personale assunto fino al 30 giugno o 31 agosto ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi in un triennio scolastico; in ciascun anno scolastico la retribuzione viene corrisposta:

    per intero nel primo mese di assenza;
    al 50% nel secondo e terzo mese;
    per il restante periodo: conservazione del posto senza assegni e con interruzione dell’anzianità di servizio.

    Personale assunto dal dirigente per supplenze temporanee

    Il personale impiegato su supplenze brevi ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni all’anno, con retribuzione al 50%, nei limiti della durata dei rapporto di lavoro.

    La maturazione dell’anzianità di servizio:

    Non viene interrotta dalle assenze retribuite, anche parzialmente;
    Viene interrotta dalle assenze senza assegni.

    Sanzioni per violazione degli obblighi dei dipendenti:

    Le Sanzioni per violazione degli obblighi del dipendente in caso di malattia sono regolate dall’art. 93 del CCNL 29/11/2007 che illustra le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate al Personale ATA, conseguenti alle violazioni degli obblighi del dipendente, anche il licenziamento con preavviso ed il licenziamento senza preavviso la cui competente è in capo al Direttore Generale Regionale.

    La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:

    Assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi.
    Assenza del dipendente alla visita fiscale di controllo medico senza giustificato motivo.

    I sanitari dell’A.S.L., nel rispetto della convenzioni sul controllo delle assenze per malattia dei lavoratori pubblici e privati, eseguono le visite di accertamento o di controllo nelle “fasce orarie” previste dai contratti di lavoro. Ai lavoratori assenti nel loro domicilio lasciano un verbale di constatazione con l’invito a recarsi il primo giorno non festivo all’ambulatorio medico per la visita fiscale e a giustificare al datore di lavoro l’assenza dall’abitazione nel termine di giorni 15.

    La sanzione pecuniaria è applicata se la giustificazione non è ritenuta idonea. In tal caso la decadenza dal trattamento economico va commisurata comunque alla durata dell’assenza richiesta dal lavoratore e, in tale ambito, al periodo tra la visita domiciliare non andata a buon fine per l’assenza del lavoratore e la data della successiva visita ambulatoriale. Il procedimento è avviato senza il preventivo avviso se il lavoratore comunica di sua iniziativa le giustificazioni alla scuola; diversamente è consigliabile formulare l’avviso dell’inizio del procedimento con le formalità stabilite dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90. L’applicazione della sanzione pecuniaria non influisce sulla concessione dell’assenza sulla base della certificazione medica presentata dal lavoratore e dell’eventuale visita fiscale di controllo eseguita successivamente in ambulatorio. Diversamente la scuola deve, con provvedimento motivato, dichiarare le assenze non giustificate e disporre la sospensione degli assegni di servizio e dell’anzianità di carriera.

    Dipendente assente alla visita fiscale:

    Nel caso che il lavoratore si assenti dal domicilio indicato per la visita di controllo senza giustificato motivo, e durante le fasce orarie, può essere punito con la perdita del diritto a qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni e nella misura del 50% per i rimanenti giorni di malattia, esclusi i periodi di ricovero ospedaliero o già accertati dalla precedente visita di controllo.

    Che cosa fare se ci sia ammala durante le ferie?

    Se le ferie vengono interrotte dallo stato di malattia, tale periodo deve essere adeguatamente e debitamente documentato sia in caso di ricovero ospedaliero sia se protratte per più di 3 giorni, l’amministrazione scolastica deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione del dipendente di compiere gli accertamenti dovuti. Il periodo di ferie non goduto in caso di malattia, può essere fruito dal lavoratore nei modi previsti dall’art. 13 e art. 19 del CCNL comparto scuola.
  14. .

    Pensioni, Il Congedo Straordinario resta più vantaggioso dell'APE sociale



    Mercoledì, 07 Febbraio 2018 07:45
    Scritto da Bruno Franzoni


    Nel confronto tra le due misure di sostegno ai lavoratori che assistono parenti disabili pesa la mancanza della contribuzione figurativa nell'APE sociale e un massimale di 1.500 euro lordi mensili.

    Agevolazioni sotto esame per chi assiste un familiare disabile. Anche quest'anno i cd. caregivers avranno a disposizione oltre al congedo straordinario biennale anche l'APe sociale se sono in possesso di almeno 63 anni e 30 anni di contributi. Si tratta di due misure da vagliare con cura per chi si trova nella necessità di fare la scelta anche per i diversi risvolti in ambito previdenziale e per le diverse platee di riferimento. Complessivamente i due strumenti si rivolgono a platee differenti ma nulla esclude che esse possano combaciare lasciando il lavoratore nella necessità di effettuare una scelta.

    Prima di tutto va detto che il congedo straordinario, previsto dall'articolo 42, comma 5 del Dlgs 151/2001, si rivolge ai soli lavoratori dipendenti (anche del pubblico impiego) e può essere preso in modo frazionato o continuativo entro un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa. Ad esempio può essere preso per una settimana, o un mese alla volta, o periodi ancora più lunghi, secondo la libera scelta dell'interessato e deve essere finalizzato alla cura di parente disabile. Il congedo può essere utilizzato, inoltre, entro un determinato ordine di chiamata: 1) il lavoratore per il coniuge; 2) il lavoratore per i figli; 3) o, al contrario, figli per i genitori: in questo caso i figli devono essere conviventi con il genitore e non ci devono essere altre persone in grado di curare il disabile; 4) se i genitori mancano, o sono anch'essi inabili, il diritto alla fruizione del congedo passa a fratelli e sorelle. Si ricorda che per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti da entrambi i genitori, anche attivi, che possono fruirne in modo alternativo.

    L'Ape sociale ha, dal canto suo, un perimetro di applicazione diverso in quanto spetta solo ai soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o il parente entro il 1° grado (cioè il figlio o il proprio genitore) convivente affetto da gravi disabilità. Quest'anno possono essere ammessi, a determinate condizioni, anche chi assiste parenti entro il 2° grado. A condizione, come detto, che abbiano raggiunto almeno 63 anni e 30 di contributi. Da segnalare, inoltre, che le donne con figli hanno la possibilità di abbassare il predetto requisito contributivo di un anno per ogni figlio entro un massimo di 2 anni. L'APe sociale ha, dunque, il vantaggio di rivolgersi ad una fetta di soggetti più ampia comprendendo anche i lavoratori autonomi, gli iscritti alla gestione separata dell'Inps nonchè chi ormai ha perso l'occupazione.

    Ove le platee risultino però sovrapponibili il congedo straordinario resta più vantaggioso rispetto all'APE sociale prevalentemente per due ordini di motivi: la presenza della copertura contributiva utile ai fini pensionistici (caratteristica non presente nell'APe sociale) e nella possibilità di erogare una indennità economica più favorevole rispetto all'APe sociale in quanto rapportata all'ultima retribuzione corrisposta dal datore di lavoro. Il congedo straordinario attribuisce, infatti, al lavoratore due benefici: un'indennità di congedo, pari all'ultima retribuzione percepita (comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), e la relativa copertura figurativa utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione (determinata secondo le regole di cui all'articolo 8 della legge 155/1981).

    L'APe sociale prevede, invero, l'erogazione solo di una indennità (di 12 mensilità annue) il cui valore è rapportato alla pensione maturata al momento della richiesta entro un massimo di 1.500 euro lorde al mese (18.000 euro annui) mentre nel congedo straordinario il massimale dell'indennità è molto più elevato potendo raggiungere una cifra di oltre 35mila euro annui (97 euro circa al giorno). Dato che generalmente lo stipendio percepito è superiore alla pensione ecco che il congedo straordinario può risultare più favorevole.

    Un lavoratore dipendente per non perdere i benefici delle due misure potrebbe, pertanto, prima chiedere il congedo straordinario (avvantaggiandosi così sulla misura della pensione) e solo alla scadenza utilizzare l'APe sociale per raggiungere la pensione.

    Leggi Tutto: http://www.pensionioggi.it/notizie/previde...8#ixzz56RVbwIJZ
  15. .

    Pensioni, Il Congedo Straordinario resta più vantaggioso dell'APE sociale



    Mercoledì, 07 Febbraio 2018 07:45
    Scritto da Bruno Franzoni


    Nel confronto tra le due misure di sostegno ai lavoratori che assistono parenti disabili pesa la mancanza della contribuzione figurativa nell'APE sociale e un massimale di 1.500 euro lordi mensili.

    Agevolazioni sotto esame per chi assiste un familiare disabile. Anche quest'anno i cd. caregivers avranno a disposizione oltre al congedo straordinario biennale anche l'APe sociale se sono in possesso di almeno 63 anni e 30 anni di contributi. Si tratta di due misure da vagliare con cura per chi si trova nella necessità di fare la scelta anche per i diversi risvolti in ambito previdenziale e per le diverse platee di riferimento. Complessivamente i due strumenti si rivolgono a platee differenti ma nulla esclude che esse possano combaciare lasciando il lavoratore nella necessità di effettuare una scelta.

    Prima di tutto va detto che il congedo straordinario, previsto dall'articolo 42, comma 5 del Dlgs 151/2001, si rivolge ai soli lavoratori dipendenti (anche del pubblico impiego) e può essere preso in modo frazionato o continuativo entro un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa. Ad esempio può essere preso per una settimana, o un mese alla volta, o periodi ancora più lunghi, secondo la libera scelta dell'interessato e deve essere finalizzato alla cura di parente disabile. Il congedo può essere utilizzato, inoltre, entro un determinato ordine di chiamata: 1) il lavoratore per il coniuge; 2) il lavoratore per i figli; 3) o, al contrario, figli per i genitori: in questo caso i figli devono essere conviventi con il genitore e non ci devono essere altre persone in grado di curare il disabile; 4) se i genitori mancano, o sono anch'essi inabili, il diritto alla fruizione del congedo passa a fratelli e sorelle. Si ricorda che per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti da entrambi i genitori, anche attivi, che possono fruirne in modo alternativo.

    L'Ape sociale ha, dal canto suo, un perimetro di applicazione diverso in quanto spetta solo ai soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o il parente entro il 1° grado (cioè il figlio o il proprio genitore) convivente affetto da gravi disabilità. Quest'anno possono essere ammessi, a determinate condizioni, anche chi assiste parenti entro il 2° grado. A condizione, come detto, che abbiano raggiunto almeno 63 anni e 30 di contributi. Da segnalare, inoltre, che le donne con figli hanno la possibilità di abbassare il predetto requisito contributivo di un anno per ogni figlio entro un massimo di 2 anni. L'APe sociale ha, dunque, il vantaggio di rivolgersi ad una fetta di soggetti più ampia comprendendo anche i lavoratori autonomi, gli iscritti alla gestione separata dell'Inps nonchè chi ormai ha perso l'occupazione.

    Ove le platee risultino però sovrapponibili il congedo straordinario resta più vantaggioso rispetto all'APE sociale prevalentemente per due ordini di motivi: la presenza della copertura contributiva utile ai fini pensionistici (caratteristica non presente nell'APe sociale) e nella possibilità di erogare una indennità economica più favorevole rispetto all'APe sociale in quanto rapportata all'ultima retribuzione corrisposta dal datore di lavoro. Il congedo straordinario attribuisce, infatti, al lavoratore due benefici: un'indennità di congedo, pari all'ultima retribuzione percepita (comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), e la relativa copertura figurativa utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione (determinata secondo le regole di cui all'articolo 8 della legge 155/1981).

    L'APe sociale prevede, invero, l'erogazione solo di una indennità (di 12 mensilità annue) il cui valore è rapportato alla pensione maturata al momento della richiesta entro un massimo di 1.500 euro lorde al mese (18.000 euro annui) mentre nel congedo straordinario il massimale dell'indennità è molto più elevato potendo raggiungere una cifra di oltre 35mila euro annui (97 euro circa al giorno). Dato che generalmente lo stipendio percepito è superiore alla pensione ecco che il congedo straordinario può risultare più favorevole.

    Un lavoratore dipendente per non perdere i benefici delle due misure potrebbe, pertanto, prima chiedere il congedo straordinario (avvantaggiandosi così sulla misura della pensione) e solo alla scadenza utilizzare l'APe sociale per raggiungere la pensione.

    Leggi Tutto: http://www.pensionioggi.it/notizie/previde...8#ixzz56RVbwIJZ
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