Posts written by redrose

  1. .

    Cantiere durante attività didattiche, cosa deve fare la scuola per essere in regola?




    di Natalia Carpanzano


    La presenza di un cantiere in un edificio scolastico ed il conseguente svolgimento dei lavori correlati sono da sempre fonte di elevati rischi per la sicurezza, vista la compresenza forzata di alunni, personale scolastico ed operai. Ma cosa deve fare la Scuola per mettersi in regola da questo punto di vista?

    Lo svolgimento di lavori che determino l’apertura di un cantiere sono quasi sempre commissionati dall’ente locale proprietario dell’edificio scolastico (Comune o Provincia che sia). In caso di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, dunque, deve essere proprio l’Ente Locale proprietario a comunicare alla scuola il prossimo allestimento di un cantiere.

    Questa comunicazione deve essere ufficiale, per iscritto e inviata con congruo anticipo, per permettere al Dirigente Scolastico di poter prendere le misure eventualmente necessarie.

    Uno dei primi provvedimenti che deve prendere il Dirigente, se non il primo, è quello di pretendere un incontro di coordinamento a cui devono essere presenti:

    il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola
    la figura di riferimento per la sicurezza dell’Ente Locale stesso
    il responsabile della sicurezza in cantiere per conto dell’azienda appaltatrice

    Scopo dell’incontro è quello di individuare e conseguentemente gestire in maniera puntuale le interferenze che inevitabilmente si verranno a creare tra le attività del cantiere e quelle della scuola, sia da un punto di vista di riduzione delle stesse (come quelle derivanti, ad esempio, dal rumore e dalla polvere) sia per quanto riguarda l’adattamento del Piano di Emergenza ed Evacuazione. Potrebbe darsi il caso, infatti, che i lavori in programma pregiudichino la percorribilità̀ di alcune vie di esodo o che le aree destinate alla raccolta degli evacuati siano inutilizzabili. È necessario che l’incontro sia verbalizzato e il verbale stesso firmato da tutte le figure presenti.

    Per cantieri complessi o di lunga durata è bene eseguire riunioni di coordinamento periodiche.

    Nel caso specifico dell’apertura di un cantiere in un edificio scolastico, a livello documentale il Dirigente Scolastico deve ottenere dall’Ente Locale copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e/o del Piano Operativo di Sicurezza (POS), a seconda dei casi.

    È necessario, inoltre, redigere e condividere un Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), per esplicare tutte le possibili interferenze tra attività scolastiche e lavorazioni del cantiere e programmare operativamente tutte le misure atte a minimizzare i rischi da interferenze.
  2. .

    Donazione gratuita di beni o servizi da parte dei genitori: sicurezza e coperture assicurative




    di Natalia Carpanzano


    Spesse volte capita che genitori di allievi che frequentano un Istituto Scolastico si offrano di donare alla Scuola beni che potrebbero essere utili (quali arredi, computer etc.) o dei servizi specifici (imbiancatura delle pareti, sfalciatura del prato, etc.).

    A fronte di tanta disponibilità, spesso gradita all’Istituto, il Dirigente Scolastico si trova però di fronte ad alcune criticità relative alla sicurezza.

    Se in occasione, ad esempio, dell’imbiancatura delle aule un genitore dovesse cadere dalla scala ed infortunarsi siamo certi che l’assicurazione della scuola coprirà tale evento?
    Nel caso di arredi, se questi fossero stati fossero stati montati male o fossero vecchi, ed a causa di ciò qualche allievo o lavoratore dovesse infortunarsi, l’assicurazione coprirà l’infortunio oppure no?

    Se il computer che è stato donato si surriscaldasse e generasse un incendio, quali possibilità ci sono che i danni provocati vengano coperti dall’assicurazione?

    Tali situazioni critiche, tutte verosimili e già accadute in diverse scuole, impongono al Dirigente Scolastico di operare secondo alcune procedure di sicurezza che andremo di seguito ad elencare.

    Nel caso di accettazione di un servizio gratuito, affinché l’esecuzione dello stesso da parte di un terzo possa essere coperta da assicurazione, di solito è sufficiente che tale prestazione sia inserita in un progetto scolastico e appositamente deliberata dal Consiglio di Istituto. E’ meglio controllare tale evenienza con l’agenzia assicurativa ed evitare qualsiasi prestazione che non abbia superato positivamente l’iter dell’approvazione del Consiglio.

    Nel caso di accettazione di un bene nuovo (per esempio un pc, un forno per manufatti in ceramica, delle sedie) il Dirigente Scolastico ha sicuramente molte più garanzie rispetto alla donazione di uno usato, ma tuttavia occorre acquisire agli atti dell’Istituto la fattura di acquisto o un documento equivalente, il manuale di uso e manutenzione del bene ed il certificato di conformità che attesti l’adeguatezza all’uso in una scuola (per esmpio nel caso siano richiesti materiali ignifughi).

    Nel caso di accettazione di un bene usato, essa può avvenire soltanto qualora il bene sia dotato di tutte le certificazioni/attestazioni previste nel paragrafo precedente per un bene nuovo, oltre ad una dichiarazione del donatore che attesti che l’articolo è sempre stato correttamente manutenuto e che non si sono mai rilevati vizi nel suo funzionamento.
  3. .

    Concorso non abilitati con 3 anni di servizio, il calcolo dei 180 giorni e i requisiti





    Di
    Fabrizio De Angelis -
    06/06/2018


    Dopo il parere del CSPI arrivato qualche giorno fa in merito al concorso docenti non abilitati con 3 anni di servizio, si può pensare, forse, che il bando non tarderà ad arrivare molto. Infatti, secondo il cronoprogramma del Miur, entro l’anno dovrebbero essere pubblicati 2 bandi di concorso, ovvero quello riservato al personale non di ruolo con 3 anni di servizio e quello ordinario, il primo dell’era FIT.

    Considerando il parere positivo del CSPI, seppur con qualche riserva, per il primo sembra non dover aspettare molto prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, sarà importante vedere gli sviluppi del nuovo Governo, come intenderà procedere sul reclutamento dei docenti.
    Come si calcolano i 180 giorni per i 3 anni di servizio

    Molti lettori interessati a partecipare alla procedura, vorrebbero capire come si calcolano i 180 per accedere al concorso.
    La risposta è la seguente: per partecipare bisogna aver prestato servizio, anche non continuativo, per almeno 180 giorni in un anno scolastico o, in alternativa, viene considerato valido il servizio dal 1/02 al termine degli scrutini o esami. Tali giorni di servizio obbligatori, ricordiamo, devono essere stati svolti negli ultimi 8 anni, alla data di scadenza del bando.
    Su tale limite degli 8 anni l’Anief ha storto il naso, pur riconoscendo come positiva l’eventuale possibilità di conteggiare l’anno scolastico 2017/2018 come valido ai fini dei 36 mesi di servizio.
    In mezzo alla notizia
    Requisiti: servono i 24 CFU?

    Inoltre un lettore ci ha chiesto: “Per partecipare servono i 24 CFU come requisito di partecipazione?” Dall’anteprima dell’articolato presente nel parere del CSPI possiamo dire che in base al DLsg 59/17, non serve possedere i 24 CFU fra i requisiti.
    Si può concorrere per le classi di concorso e i corrispondenti posti di sostegno nei quali si è prestato servizio per almeno un anno, quindi, ma non è necessario il possesso dei 24 CFU.

    Per quanto riguarda il requisito del servizio di 3 anni, tale è valido sia per quanto riguarda il servizio maturato nelle scuole statali, sia quello maturato negli istituti paritari.

    Non potranno partecipare per la stessa classe di concorso o tipologia di posto i docenti abilitati che avranno già partecipato al concorso riservato agli abilitati (Dlgs 59/17 art. 17 comma 2 lettera b).
    Le prove del concorso e il FIT

    Il concorso sarà composto da 2 prove, una scritta di 150 minuti e una orale di 45.

    Prova scritta
    La prova scritta o scritto-grafica a carattere nazionale su una disciplina a scelta del candidato tra quelle afferenti alla classe di concorso.

    La prova sarà costituita da 8 quesiti a risposta aperta che valutano le conoscenze e le competenze a livello disciplinare. La stessa prova disciplinare è valida anche per l’accesso ai posti di sostegno.

    Prova orale
    La prova orale consisterà in una lezione simulata (relativa alla classe di concorso o al sostegno) della durata di 35 minuti + 10 minuti di interlocuzione con il candidato sui contenuti della lezione, come segnala la Flc Cgil.

    La prova valuta anche l’accertamento della lingua straniera prescelta e la capacità di trasmissione e progettazione didattica con riferimento alle tecnologie della comunicazione.

    La traccia della lezione simulata viene estratta 24 ore prima della prova.

    In caso di esito positivo delle prove, si accede al primo anno del percorso FIT. I vincitori saranno esonerati dalla frequenza del secondo anno, mentre saranno dirottati direttamente al terzo anno.
    Il primo anno e compatibilità supplenze

    Durante il primo anno è possibile effettuare supplenze, coordinandosi con le attività didattiche del corso FIT, in quanto la frequenza del corso è obbligatoria.

    Su questo punto i sindacati, come la Flc Cgil, fanno notare come possano generarsi dei problemi possibili, in quanto, per i futuri specializzandi del concorso riservato il tema della compatibilità con le attività di supplenza sarà centrale.

    Per tale motivo, uno degli strumenti che potrebbero favorire la frequenza del corso sarà l’istituto delle 150 ore per il diritto allo studio, motivo per cui verrà chiesto, nei contratti regionali, che sia data priorità a questi lavoratori per l’accesso alle 150 ore chiedendo contemporaneamente che la tempistica dell’avvio del corso sia coordinata con i bandi per il diritto allo studio.
  4. .

    Quando il collaboratore scolastico rimane da solo all’interno dell’edificio scolastico: quali i rischi




    di prof. Salvatore Auci Segretario provinciale SNALS di Treviso – Il lavoro in solitudine in quanto “pericolo immediato” è stato fino a qualche anno fa ignorato a scuola, ma dopo la drastica riduzione di personale scolastico (collaboratori scolastici in particolare) realizzata dalla legge 133/2008, la necessità di far operare lo stesso personale su più turni, a volte, in sedi/plessi lontani dalla sede centrale della scuola, ha generato anche nella scuola i rischi legati al lavoro isolato.

    di prof. Salvatore Auci Segretario provinciale SNALS di Treviso – Il lavoro in solitudine in quanto “pericolo immediato” è stato fino a qualche anno fa ignorato a scuola, ma dopo la drastica riduzione di personale scolastico (collaboratori scolastici in particolare) realizzata dalla legge 133/2008, la necessità di far operare lo stesso personale su più turni, a volte, in sedi/plessi lontani dalla sede centrale della scuola, ha generato anche nella scuola i rischi legati al lavoro isolato.

    Il lavoro isolato, pertanto, vietato dalla legge negli ambienti ove si eseguono lavorazioni altamente pericolose, purtroppo, nelle scuole italiane sembra essere considerato “rischio residuo” o accettabile per il personale collaboratore scolastico.

    Certamente il fatto che in caso di infortuni, di malore o di emergenze, il lavoratore (da solo all’interno dell’edificio, inaccessibile dall’esterno perché non aperto al pubblico in quella fascia di orario) nella scuola possa contare soltanto su se stesso, lo mette in condizione di inferiorità rispetto a quei lavoratori che possono invece contare (in caso di necessità) sulla presenza di colleghi e su un soccorso tempestivo e professionalmente qualificato (addetti all’emergenza e al primo soccorso). Inoltre, considerare che soltanto alcuni lavori in solitario siano esplicitamente proibiti per legge non significa che qualsiasi altro lavoro possa essere eseguito in solitario.

    Rimane, infatti, sempre valido il principio per cui all’interno del documento di valutazione dei rischi in ogni scuola, ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.lgs.81/2008, devono essere valutati “… tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari …”.

    A questo proposito anche per il lavoro in solitario (per mancanza di presenza casuale di persone che a diverso titolo possono frequentare il luogo di lavoro), dunque, devono essere adottate le necessarie misure di prevenzione e protezione, nonché le relative procedure per eliminare o ridurre le conseguenze dei “rischi particolari”.

    Nella fattispecie del lavoro in solitario cui in alcune scuole è soggetto qualche collaboratore scolastico durante il lavoro pomeridiano, il fattore di rischio principale è quello relativo all’organizzazione dei soccorsi in caso di malore o di infortunio del lavoratore stesso.

    In questo caso i fattori addizionali di rischio da considerare sono i seguenti:

    – impossibilità o limitata capacità da parte del lavoratore di allertare i soccorsi all'esterno del luogo di lavoro;
    – difficoltà o impossibilità dei soccorritori, se e quando allertati, di accedere all'interno del luogo dove è necessario l'intervento di soccorso;
    – ulteriore difficoltà o impossibilità dei soccorritori di individuare esattamente, una volta all'interno dell’edificio scolastico, il punto ove si trova l’infortunato.

    Per tali fattori di rischio (i cui effetti potrebbero risultare fatali), ai sensi dell’obbligo di cui all’articolo 45 – comma 1 – del D.Lgs.81/08, è necessario che il datore di lavoro (Dirigente scolastico), tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda (scuola nel nostro caso), sentito il medico competente ove nominato, prenda i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

    Per tutti i motivi sopra esposti, pertanto, il Dirigente scolastico dovrebbe prevedere sistemi per monitorare in tempo reale lo stato di salute del lavoratore che opera in solitario attraverso il controllo del suo stato di coscienza.

    Allo stato attuale esistono diverse soluzioni di tipo tecnico per cercare di garantire detto monitoraggio:

    – telefono cordless o cellulare;
    – ricetrasmettitore collegato a soggetti addetti a servizi di tele-sorveglianza;
    – trasmettitore automatico collegato ad un sensore di postura del lavoratore;
    – sistema a chiamata (manuale o automatica) e risposta manuale (risposta = OK, mancata risposta = allarme).

    I primi due sistemi, essendo ad azionamento manuale volontario, offrono sicuramente sicurezza psicologica, ma dimostrano scarsa efficacia in caso di perdita di coscienza del lavoratore.

    I sensori di postura non sempre sono adatti al tipo di mansione.

    Il sistema a chiamata/risposta sembra essere il più efficace, anche se presenta alcuni limiti legati alla frequenza di chiamata (se è troppo bassa rischio comunque di non individuare tempestivamente una situazione di pericolo, se è troppo alta può portare a aumento del carico mentale e a distrazioni del lavoratore).

    Comunque, resta in ogni caso non risolto il problema, anche con l’ausilio di soluzioni tecniche, dell’accesso da parte dei soccorsi esterni al luogo di lavoro e la immediata individuazione della posizione del lavoratore.

    In conclusione è evidente che, a seguito di analisi condotta nell’ambito del processo di valutazione del rischio (con particolare riferimento alle tipologie lavorative, ai rischi specifici, alle dimensioni e alla complessità della scuola e/o delle sedi/dei plessi), ove i sistemi di monitoraggio e allerta automatici, comportassero comunque un rischio residuo non accettabile per la salute e la sicurezza del lavoratore, il datore di lavoro dovrà considerare/valutare quale rischio non accettabile quello del lavoro in solitario e modificare l’organizzazione del lavoro in modo da garantire sempre almeno la presenza nello stesso luogo di lavoro di due lavoratori.
  5. .

    Graduatorie ad esaurimento, dal 1° giugno operazioni avvio a.s. 2018/19. Cancellati docenti con 66 anni e 7 mesi. Nota Miur






    Il Miur ha inviato agli Uffici Scolastici la nota n. 1103 del 24 maggio 2018, avente per oggetto ” Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo – attività propedeutiche a.s. 2018/19″.
    L’Amministrazione, dunque, dà inizio alle operazione propedeutiche per l’avvio dell’anno scolastico 2018/19.
    Operazioni propedeutiche
    Il Miur comunica agli uffici scolastici provinciali la disponibilità della stampa dei titolari da cancellare dalle graduatorie ad esaurimento.
    Queste le operazioni da compiere:
    • cancellazione degli aspiranti con più di 66 anni e 7 mesi al 1 settembre 2018;
    • inizializzazione delle posizioni in graduatoria;
    • inizializzazione delle date di produzione e diffusione delle graduatorie.
    Le succitate operazioni saranno possibili dal 1° giugno 2018.
    Nella nota si ricorda, inoltre, che la comunicazione delle rinunce alle nomine in ruolo è a carico degli uffici e dovrà essere effettuata entro la data del 29 maggio.
    Aggiornamento annuale graduatorie
    Con una nota, che sarà emanata successivamente, sarà comunicata la disponibilità delle annuali istanze di:
    • scioglimento della riserva;
    • inclusione negli elenchi aggiuntivi di sostegno;
    • dichiarazione dei titoli di riserva.
    Per approfondire leggi qui
    Produzione graduatorie a.s. 2018/19
    Le operazioni sopra riportate sono necessarie per consentire l’aggiornamento delle banche dati e la produzione delle graduatorie valide per l’a.s. 2018/19.
    Aggiornamento Graduatorie ad esaurimento: presto decreto per inserire sostegno, sciogliere riserve titolo accesso, presentare riserva posti
    di redazione




    Come ogni anno il Miur si appresta a pubblicare il decreto relativo all’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento.
    Le operazioni possibili
    • lo scioglimento della riserva da parte degli aspiranti già inseriti in GaE con riserva perché in attesa di conseguire l’abilitazione;
    • la presentazione dei titoli per beneficiare della riserva di posti;
    • la presentazione del titolo di sostegno per l’inserimento negli appositi elenchi.

    Nello stesso decreto, ha comunicato il Miur, verranno fornite anche le indicazioni per l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto per i docenti che, essendo in ruolo con clausola risolutiva, non avevano potuto entro il 24 giugno 2017 presentare domanda per l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto.
    Diplomati magistrale: decreto per inserimento in II fascia graduatorie di istituto e nota Miur agli Uffici Scolastici
    Le operazioni, di cui sopra, non modificano il punteggio con cui i docenti interessati compaiono attualmente nelle relative graduatorie.
    Le domande andranno presentate, per le GaE, tramite Istanze on line nel periodo che sarà indicato nell’apposito decreto ministeriale in via di emanazione.
    Ricordiamo che si tratta dell’annuale aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, che nulla ha a che vedere con l’aggiornamento dei punteggi e la possibilità di modificare la provincia di inserimento.
    L’aggiornamento delle GaE, dunque, avverrà nel corso del 2018/19 e le medesime avranno validità per il triennio successivo (2019/20, 2020/21 2021/2022).
    Graduatorie ad esaurimento e I fascia di istituto, quando si aggiorneranno? Le info utili




    Nel corso del prossimo anno scolastico, si aggiorneranno le graduatorie ad esaurimento (GaE), ormai vigenti dall’a.s. 2014/15.
    L’aggiornamento, atteso nel corso del 2017 per il triennio successivo (2017/18, 2018/19 e 2019/20), è stato prorogato dal decreto mille proroghe convertito nella legge n. 21/2016.
    GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
    L’articolo 1, comma 10-bis, della succitata legge così predispone:
    “Il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all’anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia.”
    L’aggiornamento delle GaE, dunque, avverrà nel corso del 2018/19 e le medesime avranno validità per il triennio successivo (2019/20, 2020/21 2021/2022).
    GRADUATORIE DI ISTITUTO
    La prima fascia delle graduatorie di istituto (GI), com’è noto, si aggiorna in concomitanza con le graduatorie ad esaurimento, riportando per ciascun candidato il punteggio di queste ultime (GaE), ai sensi dell’articolo 5 comma 4 del DM 131/07.:
    “Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento.”
    Pertanto, come indicato nel sopra riportato articolo 1, comma 10-bis, della legge n. 21/2016, la prima fascia delle graduatorie di istituto sarà aggiornata e avrà validità a decorrere dall’a.s. 2019/2020.
    La seconda e terza fascia sono state già aggiornate e sono in vigore dall’a.s. 2017/18.
  6. .

    Rappresentante Sicurezza Lavoratori: come si designa? Se non ci sono candidati? Indicazioni utili




    L’USR Veneto ha pubblicato una nota per dare indicazioni per la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

    La nota specifica che va individuato tra le RSU di nuova nomina e proposto al dirigente scolastico.
    Come si designa

    La dichiarazione prodotta dalle RSU configura le seguenti casistiche:
    a) viene confermato il RLS uscente, rieletto tra le nuove RSU. In questo caso il Dirigente Scolastico ne prenderà semplicenente atto

    b) viene designato un RLS diverso da quello uscente, eletto tra le nuove RSU.
    In questo caso il Dirigente Scolastico dovrà comunicare in via telematica all’INAIL il nominativo del nuovo RLS (art. 18, comma 1, lettera aa, del D.Lgs. 81/2008), provvedere ad avviare alla formazione obbligatoria la persona designata (art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008) ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), inserendovi il nominativo del nuovo RLS. Si precisa che fino al completamento della formazione di cui sopra e al superamento della prevista verifica finale, il nuovo RLS non può esercitare il suo ruolo ed è lecito dunque supporre che possa restare in carica il RLS uscente

    c) non viene individuato alcun componente delle RSU che si renda disponibile a svolgere il ruolo di RLS.
    In questo caso il Dirigente Scolastico dovrà consentire a tutto il personale (docente e ATA) di eleggere il RLS tra i lavoratori non eletti nelle RSU, nei modi che verranno concordati. Se da tale elezione risultasse confermato il RLS uscente (però non rieletto tra le nuove RSU), vale quanto scritto al precedente punto a), altrimenti vale quanto scritto al precedente punto b).
    Se non viene designato

    Se non viene individuato alcun componente delle RSU che si renda disponibile a svolgere il ruolo di RLS e il personale non intende avvalersi del diritto di eleggere il RLS, oppure non vi è alcuna candidatura per tale ruolo tra il personale, il Dirigente Scolastico non potrà che prenderne atto e l’Istituto resterà privo di tale figura.

    E’ consigliabile che il Dirigente Scolastico conservi agli atti la documentazione che le RSU non hanno designato nessuno o che i lavoratori non hanno eletto nessuno.

    Si precisa che per il comparto Scuola non è stata ancora istituita la figura del RLS Territoriale, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 81/2008.
    Si sottolinea altresì il fatto che la figura di RLS non è obbligatoria all’interno di un Istituto scolastico, ma si configura come un diritto dei lavoratori ed un’importante opportunità per il Sistema Sicurezza dell’Istituto. A nessun titolo il Dirigente Scolastico può individuare e designare direttamente il RLS, che rimane prerogativa esclusiva delle RSU (designazione) o dei lavoratori (elezione).

    Infine, come recita l’art. 50, comma 7 del D.Lgs. 81/2008, si ricorda che “l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione”.
  7. .

    Accesso civico generalizzato, online il nuovo sito che fornisce indicazioni alle pubbliche amministrazioni




    Il Dipartimento della funzione pubblica, al fine di facilitare il nuovo diritto di accesso civico generalizzato dei cittadini, ha messo online un sito internet dedicato, volto a supportare tutte le pubbliche amministrazioni.

    Vai al sito

    Nel sito sono illustrati strumenti e indicazioni operative relativi all’attuazione della normativa sull’accesso civico generalizzato, il cosiddetto Freedom of Information Act (FOIA).

    Di seguito ciò che si può trovare nel sito:

    i riferimenti normativi che a più livelli disciplinano l’istituto dell’accesso generalizzato e ne regolano l’attuazione;
    le indicazioni operative, FAQ e strumenti a supporto della gestione delle diverse fasi del procedimento FOIA;
    i risultati dell’attività di monitoraggio dell’attuazione della norma;
    una raccolta dei pareri del Garante per la protezione dei dati personali e della giurisprudenza in materia.


    www.foia.gov.it/
  8. .

    I Dispositivi di Protezione Individuale a Scuola: cosa sono e come metterli a disposizione del personale. Il modulo consegna da scaricare


    di Natalia Carpanzano

    Fonte: Orizzontescuola

    Un dispositivo di protezione individuale (DPI) è qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi( art.74 comma 1 Titolo III del D.Lgs.81/08). Ma come devono essere scelti e consegnati al personale?

    I DPI, essendo di diversi tipi e datosi che servono a proteggere da più tipologie di rischi, vengono individuati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione a seguito della valutazione dei rischi. Le principali tipologie di DPI sono:

    Occhiali
    Mascherina
    Guanti antitaglio
    Tuta da lavoro
    Scarpe antinfortunistiche
    Cuffie o Tappi
    Essi sono indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi e vengono suddivisi in base alle categorie di lavoratori a cui sono destinati (p.e. collaboratori scolastici o addetti ai laboratori).

    Nei laboratori, i DPI sono obbligatori per la elevate possibilità di contatto, inalazione o ingestione di sostanze dannose per la salute e sicurezza delle persone presenti.

    I DPI, sono dispositive per definizione “individuali”, quindi non possono essere scambiati con quelli di altri lavoratori.

    E’ opportuno tenere agli atti prova dell’avvenuta consegna. Tale consegna deve essere personalizzata con firma di ricevuta.

    Si allega modello del modulo che è possibile utilizzare a tale scopo.

    Modulo di consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
  9. .

    Pagamento sabato e domenica se si completa l’orario settimanale



    L’art. 40 comma 3 del CCNL/2007 recita: “Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”.

    “…ha ugualmente diritto…”cioè nel caso in cui la domenica non rientri appunto nel periodo di durata del rapporto di lavoro.

    La domenica può essere retribuita a condizione non solo che il contratto sia stato stipulato dal lunedì al sabato, anche se in più scuole, ma anche che il docente abbia completato TUTTO L’ORARIO SETTIMANALE ORDINARIO (per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria, 30 ore nelle istituzioni educative, da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali, e 36 ore per il personale ATA.)
    Diverso è il caso della proroga della supplenza

    Tale normativa, ovvero considerare il “vincolo” del completamento dell’orario settimanale anche nel caso in cui il titolare, assente fino al sabato, proroghi l’assenza (anche se con diversa tipologia) dal lunedì successivo senza quindi mai rientrare in servizio, non può essere applicata.
    Quest’ultimo caso, infatti, è quando al supplente già in servizio spetta la continuazione della supplenza perché il titolare si assenta nuovamente senza fare rientro in servizio. Non c’entra nulla la questione del “sabato e della domenica” contemplata dal citato art. 40/3
    Il riferimento normativo è in questo caso l’art. 7/4 del DM 131/07 (Regolamento delle supplenze tuttora in vigore) che dispone:

    “Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio,a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.”

    Pertanto, se il titolare è assente fino al venerdì o fino al sabato o ancora il sabato è il giorno libero a cui segue la domenica (festivo), e dovesse poi riassentarsi dal lunedì successivo, stessa o altra tipologia di assenza, senza quindi riprendere servizio, il contratto del supplente, con scadenza il venerdì, deve essere obbligatoriamente prorogato a partire dal sabato (il sabato è infatti il “giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto…”) e quindi necessariamente includere anche la domenica fino poi alla nuova data di scadenza che coincide con l’ultimo giorno della nuova assenza del titolare.

    Si noti come l’art. in questione non faccia riferimento al completamento dell’orario settimanale, cosa che invece deve necessariamente sussistere per pagare al supplente anche le giornate del sabato e della domenica quando il titolare riprende però servizio il lunedì.

    Pertanto, la questione del pagamento del sabato e della domenica è una cosa (art 40/3 CCNL/2007), la continuità didattica del supplente è un’altra (art. 7/4 DM 131/07).
    Esempi

    Riportiamo a tal proposito degli esempi utili sia ai docenti, sia alle scuole in.modo che non possano confondersi:

    1. Titolare di I grado con cattedra (18 ore) assente da lunedì fino a sabato. Il lunedì successivo RIPRENDE servizio. Al supplente nominato per l’intero orario settimanale spetta il pagamento della domenica (art. 40/3 CCNL/2007);

    2. Titolare di I grado con cattedra (18 ore) assente da lunedì fino a venerdì con sabato giornata libera o settimana corta adottata dalla scuola. Il lunedì successivo RIPRENDE servizio. Al supplente nominato per l’intero orario settimanale spetta il pagamento del sabato e della domenica (art. 40/3 CCNL/2007 e nota ARAN del 28 aprile 2008);

    3. Titolare di I grado con part time o spezzone orario (es. 9 ore) assente da lunedì fino a sabato. Il lunedì successivo RIPRENDE servizio. Al supplente nominato NON per l’intero orario settimanale non spetta il pagamento della domenica (art. 40/3 CCNL/2007). Stessa cosa se il titolare è assente fino a venerdì con sabato giornata libera o settimana corta adottata dalla scuola. Ciò che rileva, infatti, ai fini del pagamento della domenica (e del sabato) è l’orario settimanale che in questo caso non è “intero”, anche se la settimana è stata completata.

    4. Titolare di I grado con part time o spezzone orario (es. 9 ore) OPPURE con cattedra (18 ore) assente da lunedì fino a sabato OPPURE da mercoledì al sabato OPPURE anche solo il sabato. Il lunedì successivo NON rientra in servizio ma si riassenta (anche con diversa tipologia di assenza). Al supplente in servizio fino all’ultimo giorno di assenza del titolare (in questo caso il sabato) spetta OBBLIGATORIAMENTE il pagamento della domenica ovvero quest’ultima deve essere ricompresa nel contratto di proroga ai sensi dell’art. 7/4 del DM 131/07 . Il contratto del supplente, infatti, in caso di proroga, riprende dal GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI SCADENZA DEL PRECEDENTE CONTRATTO. Stessa cosa se il titolare è assente fino a venerdì con sabato giornata libera o settimana corta adottata dalla scuola. In questo caso il contratto avrà decorrenza dal sabato a nulla rilevando l’orario settimanale prestato.
    La questione è quindi molto chiara

    Nell’ultimo caso ciò che rileva, infatti, ai fini di ricomprendere nel contratto l’eventuale giorno libero e la domenica (o qualunque altro festivo) NON è l’orario settimanale che non è “intero” oppure il servizio prestato per l’intera settimana, ma SOLO ed ESCLUSIVAMENTE che il titolare si sia assentato nuovamente dal lunedì successivo senza mai riprendere servizio.

    In conclusione, i docenti che si dovessero ritrovare nella situazione della proroga contrattuale dovranno pretendere che il contratto ricominci da dove era terminato, senza soluzione di continuità.
  10. .

    Concorso docenti abilitati, esempi prova orale per ambito disciplinare, cancellazione dalle graduatorie quando si è ammessi al FIT. Nota Miur




    Il Miur ha fornito con una specifica nota una serie di chiarimenti sulla prova orale, sull’utilizzo delle graduatorie di merito regionali, sull’assegnazione al FIT sia per i docenti precari che di ruolo.

    Prove orali

    Relativamente alle prove orali delle classi di concorso A066 (Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica) e A027 (Matematica e fisica) si fa presente che l’allegato A al DM n. 95/2016, contenente i programmi di esame, non riporta quelli di queste due classi di concorso in quanto le stesse non sono state oggetto di prove nel concorso del 2016.

    Di conseguenza, si riporta in allegato la nota prot. n. 7850 del 8/5/2018 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione riportante i programmi di esame delle due classi di concorso in argomento.

    Come è noto le graduatorie regionali, previste dal D.Lvo. di cui all’oggetto (GMRE), devono essere compilate distintamente per ognuna delle classi di concorso previste dal DPR n. 19 del 2016. Anche per le classi di concorso appartenenti agli ambiti verticali per le quali, come indicato nel DDG n. 85 dell’ 1/2/2018, le relative prove orali sono comuni, le graduatorie saranno distinte. Sempre per le prove orali di ambiti verticali, e in presenza di candidati che partecipino solo ad una delle due classi di concorso appartenenti all’ambito stesso, le relative tracce delle prove orali, predisposte secondo quanto indicato all’art. 7, comma 2 del DDG 85/2018, potranno essere estratte da urne appositamente predisposte per contenere le sole tracce delle prove della classe di concorso richiesta nella domanda di partecipazione. Nel caso di classi di concorso appartenenti ad ambiti orizzontali, le prove orali saranno condotte distintamente per le classi di concorso che appartengono all’ambito, in base ai programmi di esame previsti dall’allegato A del DM 95/2016.

    Ad esempio, per l’ambito 8 (Latino e Greco), dovranno essere condotte prove distinte per la classe di concorso A11 (Discipline letterarie e latino) e la classe di concorso A13 (Discipline letterarie, latino e greco)

    Scorrimento delle Graduatorie di merito regionali (GMRE)

    Relativamente alle GMRE di classi di concorso appartenenti ad ambiti verticali, lo scorrimento delle GMRE potrà avvenire solo al completo esaurimento di tutte le graduatorie afferenti alla graduatoria unificata del concorso 2016. Ad esempio, il mancato esaurimento della GM 2016 dell’ambito 4 (Lettere nel primo e nel secondo grado) impedisce lo scorrimento sia della GMRE A22 (Italiano nella scuola media) che della GMRE A12 (Lettere nelle superiori).

    Ordine delle operazioni Per la procedura della assegnazione al terzo anno FIT del personale abilitato presente nella GMRE, che prevede l’assunzione a T.D sui posti vacanti e disponibili, le operazioni di assegnazione da GMRE verranno effettuate con le precedenze che verranno indicate nel CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie e che saranno oggetto di successiva comunicazione.

    Assegnazione al terzo anno FIT di personale non di ruolo

    a) L’accettazione della nomina a T.D. da GMRE comporta che il docente non di ruolo venga depennato da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, in cui è iscritto sia per la stessa, che per altra clc/tipo posto. b) la mancata accettazione della nomina, comporta, per quell’anno, la sola cancellazione dalla relativa GMRE e non dalle GMRE di altre classi di concorso/tipo posto in cui il candidato è eventualmente iscritto. Questo in quanto l’art. 8, comma 3 del D.lvo n. 59/2017 prevede che l’accettazione del terzo anno FIT deve seguire le stesse regole delle supplenze annuali

    Assegnazione al terzo anno FIT di personale di ruolo. Nel caso che la nomina avvenga per altra classe di concorso/tipo posto rispetto a quella in cui risulta titolare trova applicazione l’art. 36 del CCNL attualmente in vigore Nel caso, invece, che il docente venga assegnato sulla stessa clc /tipo posto su cui è già titolare, l’accettazione dell’assegnazione comporta la decadenza dal precedente impiego, così come previsto dall’art. 2, comma 4 del vigente Regolamento supplenze docenti. La mancata accettazione della nomina, comporta, per quell’anno, la sola cancellazione dalla relativa GMRE e non dalle GMRE di altre classi di concorso/tipo posto in cui il candidato è eventualmente iscritto.
  11. .

    Concorso abilitati: docenti ammessi dal Giudice devono presentare copia del provvedimento




    Alcuni docenti, impossibilitati a presentare la domanda di partecipazione tramite Istanze on line, al concorso indetto con DDG n. 85 del 1° febbraio 2018, hanno inviato domanda cartacea. La nota dell’USR Piemonte.
    Domande pervenute per canali diversi dall’istanza polis.

    I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al Concorso docenti art. 17 comma 2 lettera B del D. Lvo 59/2017, con modalità diversa da quanto previsto all’art. 4 c. 3 del DDG 85/2018 (istanza Polis), nei termini previsti dal pertinente bando, per la regione Piemonte e per le classi di concorso le cui prove orali si svolgeranno in Piemonte (avviso relativo alle aggregazioni territoriali pubblicato in G.U. n. 30 del 13/04/2018_ allegati 1 e 2), sono invitati ad inviare a questo Ufficio l’eventuale copia del proprio provvedimento giudiziale favorevole relativo al contenzioso avverso il bando di concorso in parola al seguente indirizzo e-mail: [email protected], evidenziando nello stesso il rispettivo nome e cognome.
  12. .

    Dopo il concorso tre anni di formazione FIT, sarà un contratto con retribuzione. Vediamo i particolari


    di Nino Sabella


    Il nuovo sistema di formazione e reclutamento della scuola secondaria di primo e secondo grado, delineato dal decreto legislativo n. 59/2017, prevede, dopo il superamento del concorso a cattedra, un percorso articolato in tre fasi, al termine delle quali si accede al ruolo.

    Le predette tre fasi sono:

    laurea che consente accesso all’insegnamento (più 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche);
    concorso;
    percorso di formazione iniziale e tirocinio (FIT).

    Superato il concorso, i candidati stipulano un contratto triennale retribuito di formazione iniziale e di tirocinio (FIT) con l’USR di competenza, ossia quello di cui fa parte l’ambito territoriale scelto dal docente in seguito alla vittoria del concorso.

    Il percorso FIT ha carattere selettivo, ha durata triennale e si articola nelle attività di seguito descritte.

    Primo anno: l’aspirante docente consegue il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario (istituito dalle Università) o il diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e inclusione (quest’ultimo per i docenti di sostegno).

    Secondo e Terzo anno: l’aspirante docente svolge attività di formazione, predispone e svolge un progetto di ricerca-azione; inoltre, nel secondo anno svolge supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15 giorni e nel terzo presta servizio su posti vacanti e disponibili.

    Oltre alle attività suddette, sono previste quelle di tirocinio, che è parte integrante del percorso FIT.

    I tre anni di contratto, come detto all’inizio, sono retrbuiti.

    Le condizioni economiche dei primi due anni di FIT andranno stabilite (così come le condizioni normative) in sede di contrattazione collettiva nazionale, alla quale sono destinate (art.8/2), le risorse disponibili nel Fondo di cui all’articolo 19, comma 1, nonché delle risorse corrispondenti alle supplenze brevi effettivamente svolte nel secondo anno di contratto.

    Le condizioni economiche e normative del terzo anno, invece, sono quelle del contratto di supplenza annuale, considerato che l’aspirante docente svolge tale tipologia di supplenza.

    Se, dunque, le condizioni giuridico – economiche del terzo anno di contratto FIT sono note, per quelle del primo e del secondo anno bisogna attendere la contrattazione collettiva nazionale.

    Riguardo al secondo anno, l’aspirante, che svolge supplenze brevi, dovrebbe essere retribuito come gli attuali supplenti brevi e saltuari.

    Nel decreto, inoltre, è prevista una sorta di fase transitoria (art. 8/4):

    “Nelle more della regolamentazione del contratto collettivo nazionale, la determinazione del trattamento economico e normativo spettante al titolare di contratto FIT e’ rimessa al Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca, che ne determina i contenuti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.”

    In attesa della contrattazione, dunque, il trattamento economico e normativo dell’aspirante titolare del contratto FIT (primi due anni) è definito tramite decreto (Miur/Mef).

    Decreto o Contrattazione, si deve in ogni caso attendere per conoscere lo stipendio e le condizioni normative del contratto FIT (primi due anni).

    Scarica il Decreto in anteprima, i contenuti potrebbero variare in base alle eventuali ultime modifiche o disposizioni
  13. .

    https://rsueuropawoolf.forumfree.it/?t=75631707




    Secondo lavoro di docenti ed ATA, cosa posso fare e cosa no. Quale ruolo del dirigente scolastico, la guida



    fonte: Orizzontescuola

    Il personale docente, educativo e ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche è soggetto a divieti relativi all’esercizio di altre attività lavorative, così come alla partecipazione e all’assunzione di cariche in alcuni tipi di società. Esistono naturalmente eccezioni che sono evidenziate nella vigente normativa. Per tali scopi l’USR Toscana ha elaborato una interessante guida con la quale dà indicazioni precise sull’argomento

    La normativa base di riferimento è, comunque, il Testo Unico sul Pubblico Impiego, ovvero il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come rinnovellato dal Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 130 del 7 giugno 2017, entrato in vigore il 22 giugno 2017. Assume particolare interesse anche l’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 che disciplina, in particolare, la materia delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e di incarichi.
    Attività precluse

    Secondo tale dispositivo, in generale, i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, con rapporto di lavoro a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato, non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali, commerciali, industriali, professioni, impieghi alle dipendenze di privati, cariche in società costituite a fine di lucro.

    Trai conflitti di interesse citati dalla guida, ricordiamo le attività che hanno come oggetto dell’incarico la possibilità di pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
    Attività consentite

    Tra le attività consentite la possibilità di collaborare a giornali, riviste, enciclopedie, creazione di pere dell’inglegno e invenzioni industriali, partecipazione a convengo, seminari, organizzazioni sindacali, formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, docenza e ricerca scientifica.
    Libera professione

    E’ consentita la libera professione senza che ciò confligga con obblighi di servizio. Inoltre la libera professione deve essere coerente con l’insegnamento svolto dal docente. Posso svolgere attività anche gli avvocati.
    Ruolo del dirigente

    L’autorizzazione non costituisce procedimento automatico, infatti il dirigente deve comunque preliminarmente accertare:

    che non sussistano le condizioni di incompatibilità previste dalla normativa sopra evidenziata;
    che l’attività per cui viene richiesta l’autorizzazione non confligga con le preminenti attività di servizio. In sede di organizzazione dell’attività scolastica, infatti, il personale docente o ATA, qualunque sia la natura dell’attività autorizzata, non può pretendere di condizionare l’organizzazione delle attività in base alle proprie necessità.

    Nell’atto autorizzativo il dirigente deve chiaramente evidenziare che l’autorizzazione è subordinata al rispetto degli obblighi di servizio evidenziando anche la natura degli stessi.

    L’atto autorizzativo deve contenere le clausole rescissorie e le conseguenze dell’eventuale contravvenienza a carico del dipendente autorizzato.

    L’autorizzazione del dirigente concessa nei confronti di un dipendente che si venisse a trovare in una qualunque delle condizioni di incompatibilità determina:

    la nullità dell’atto emanato;
    l’obbligo per il dipendente di versare il compenso nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente stesso.
    la responsabilità disciplinare.
  14. .


    Cosa cambia per i pensionati con il rinnovo del contratto nel pubblico impiego



    Sabato, 05 Maggio 2018 16:24
    Scritto da Franco Rossini


    Il rinnovo del contratto per i dipendenti pubblici avrà effetti anche sulla misura della pensione del personale che è già stato collocato a riposo e, anche se in misura più contenuta, sull'indennità di buonuscita.

    Il rinnovo della parte economica dei contratti nel pubblico impiego per il triennio 2016-2018 avrà risvolti anche sui trattamenti previdenziali di una ampia fetta di dipendenti pubblici. L'intesa raggiunta tra Aran e parte sindacale per gran parte del pubblico impiego determinerà, infatti, un incremento dei trattamenti previdenziali del personale che è cessato o che cesserà dal servizio durante la vigenza del nuovo contratto economico.

    Ai fini pensionistici i nuovi CCNL dispongono, infatti, che i benefici economici dovranno essere computati ai fini previdenziali integralmente, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del nuovo contratto. Vale a dire che tutto il personale cessato tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 Dicembre 2018 avrà diritto all'aggiornamento della base pensionabile sulla quale si computa la misura del trattamento pensionistico. Per il calcolo della pensione dovranno, dunque, essere utilizzati i nuovi stipendi tabellari risultanti dall'accordo con il riconoscimento dell'intero aumento di contratto a regime, in media 80/90 euro al mese. Interessati da questo aggiornamento sono in primis i lavoratori del comparto Funzioni Centrali dello Stato per i quali si è ormai raggiunta l'intesa definitiva (lo scorso 12 Febbraio 2018), a ruota seguiranno i lavoratori del settore conoscenza (il cui comparto conta da solo oltre un milione di lavoratori), il Comparto Difesa e Sicurezza, Vigili del Fuoco e, quindi, gli altri comparti per i quali si stanno ancora concludendo le procedure (in particolare il settore enti locali e sanità).
    Ai fini pensionistici

    Ciò significa che i lavoratori che sono cessati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016 otterranno il ricalcolo della propria pensione dal 1° gennaio 2016, dal 1° gennaio 2017 e dal 1° marzo 2018; chi è andato in pensione tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2017 otterrà il ricalcolo dal 1° gennaio 2017 e dal 1° marzo 2018 e chi è andato in pensione tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio 2018 si vedrà ricalcolata la pensione dal 1° marzo 2018. Il calcolo finale comprenderà così l'intero importo dell'aumento contrattuale riconosciuto nel triennio 2016-2018 anche se i benefici economici possono decorrere da un momento successivo a quello della data di pensionamento. Complessivamente i pensionati del triennio 2016-2018 otterranno un beneficio medio retributivo di circa 80-90 euro al mese (l'entità dipende dal singolo comparto e dalla posizione del lavoratore) che si trascineranno quindi anche sulla pensione. Nulla naturalmente è dovuto nei confronti dei pensionati prima del 1° gennaio 2016 che non sono rientrati nel perimetro di applicazione del nuovo contratto. Dopo nove anni con le retribuzioni bloccate, al pubblico impiego viene così riconosciuto il diritto di un piccolo recupero del potere d'acquisto perso in questi anni.
    Ai fini della buonuscita

    Discorso diverso, invece, per quanto riguarda la buonuscita, cioè il TFS o il TFR a seconda del regime applicabile. I contratti siglati prevedono che a fini dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Significa cioè che sarà valida la retribuzione, comprensiva degli aumenti contrattuali, in vigore alla data di cessazione: pertanto i pensionati nel 2016 avranno titolo al ricalcolo dell'indennità solo con riferimento alle voci pensionabili relative al primo aumento, scattato il 1° gennaio 2016, ma non di quelli corrisposti in data posteriore alla cessazione. I pensionati nel 2017 avranno diritto al ricalcolo dell'indennità con riferimento alle voci pensionabili vigenti dal 1° gennaio 2017. In sostanza i pensionati nel 2016 e nel 2017 ai fini della buonuscita raccoglieranno ben poco perchè gli aumenti corrisposti nel primo biennio risultano quasi irrisori, una parte poco significativa di quello che è l'aumento contrattuale a regime.

    Dal punto di vista previdenziale, inoltre, i CCNL confermano gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e dispongono dal 1° Aprile 2018 l'assorbimento dell'indennità di vacanza contrattuale all'interno dello stipendio tabellare.

    Il ricalcolo dei trattamenti previdenziali avverrà d'ufficio da parte dell'Inps senza bisogno che il pensionato presenti un'apposita istanza. Occorrerà avere però molta pazienza perchè le pratiche da elaborare sono moltissime e potrebbero essere necessari diversi mesi prima che le operazioni giungano a conclusione.

    Leggi Tutto: http://www.pensionioggi.it/notizie/pubblic...3#ixzz5EhYbx2O8
  15. .

    CONCORSO DOCENTI 2018: DOMANDE PER REGIONE E CLASSE DI CONCORSO

9593 replies since 8/3/2013
.