Posts written by redrose

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    Come redigere un verbale di riunione periodica per la sicurezza. Scarica il modello


    di Natalia Carpanzano


    Lo svolgimento della riunione annuale periodica di prevenzione e protezione dai rischi è di fondamentale importanza nell’implementazione di un efficace sistema di gestione della sicurezza in un Istituto Scolastico. Ma come è opportune redigere il verbale?

    Innanzitutto bisogna puntualizzare che la riunione periodica è un obbligo di legge e deve essere convocata dal Dirigente Scolastico almeno una volta l’anno. Oltre allo stesso DS sono presenti il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Medico Competente (ove nominato) e altri partecipanti che possono essere i preposti e referenti di plesso.

    I contenuti dell’incontro non sono definiti categoricamente ma devono essere attinenti alle problematiche vissute dalla scuola in merito alla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

    Un canovaccio da seguire potrebbe essere il seguente:

    La valutazione di conformità redatta dal RSPP
    Gli interventi da effettuare per il mantenimento degli obblighi normativi
    I programmi di formazione ed informazione dei lavoratori
    Le comunicazioni effettuate all’ente proprietario/gestore degli edifici scolastici
    Gli obiettivi di miglioramento della sicurezza nell’Istituto

    E’ importante riportare eventuali osservazioni da parte dei partecipanti ed è soprattutto fondamentale perché l’RLS può fare inserire a verbale le proprie non conformita’ rilevate ed i propri argomenti. L’importanza di scrivere eventuali osservazioni si ricollega al fatto che, scrivendo nel verbale, si lascia traccia scritta dell’avvenuta comunicazione in merito ad eventuali criticità.

    Tali osservazioni potrebbero essere fondamentali per un eventuale coinvolgimento degli organismi di vigilanza.
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    Pittoni: presentato disegno legge per abolire divieto supplenze dopo 36 mesi di servizio




    comunicato Pittoni (Lega) – «L’inasprimento della guerra tra poveri nel precariato scolastico richiede interventi urgenti. Abbiamo quindi deciso di depositare in anticipo, rispetto alla formazione del Governo, l’annunciato disegno di legge sostitutivo del comma 131 della “Buona scuola” in base al quale dopo 36 mesi da insegnante precario, se non vieni assunto a tempo indeterminato, sei lasciato a casa disperdendo il bagaglio di esperienza maturato. La nuova versione reinterpreta la normativa europea non più a danno, bensì a favore dei lavoratori».

    Parole del sen. Mario Pittoni, responsabile federale Istruzione della Lega.

    «L’auspicio – spiega Pittoni – è che contribuisca a svelenire il clima sviluppatosi tra interessati e contro interessati nella vicenda dei diplomati magistrale, che rischiano di non poter più insegnare dopo una sentenza sfavorevole del Consiglio di Stato. Si cerca una soluzione “politica” che non penalizzi altre categorie, così da agevolarne il percorso legislativo (non ancora chiaro nell’attuale particolarissima fase) per non ritrovarsi – conclude Pittoni – fuori tempo massimo».
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    Docenti ed ATA sono pubblici ufficiali, se vengono offesi è oltraggio. Vediamo la casistica, sentenze e norme




    di Avv. Marco Barone


    In questi giorni ha trovato una importante diffusione la Sentenza della Cassazione V Penale n. 15367 del 2014 . Il caso riguardava una docente soggetta ad ingiuria, ma il reato giusto veniva qualificato in oltraggio a pubblico ufficiale.

    E’ noto che, disposta l’abrogazione degli articoli 341 e 344 cod. pen., per effetto dell’articolo 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, il delitto di oltraggio è stato nuovamente introdotto nell’ordinamento a seguito della legge n. 94 del 2009, che ha però delineato una nuova figura di illecito, caratterizzato sotto il profilo della condotta materiale da un’azione consistente nell’offesa dell’onore e della reputazione della vittima, con la pretesa però di ulteriori requisiti oggettivi, in precedenza non richiesti. Tali elementi possono essere così sintetizzati:

    l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di più persone;
    deve essere realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico;
    deve avvenire in un momento, nel quale il pubblico ufficiale compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni.

    Nel caso di specie, al di là dell’articolo di legge indicato nel capo di imputazione, tali elementi sussistevano, poiché le ingiurie furono pronunciate nei locali scolastici, in modo tale da essere percepite da più persone; inoltre l’insegnante di scuola media è pubblico ufficiale (Sez. 3, n. 12419 del 06/02/2008, Zinoni, Rv. 239839) e l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi (Sez. 6, n. 4033 del 15/12/1993 – dep. 07/04/1994, Tulina, Rv. 197966; Sez. 6, n. 6587 del 05/02/1991, Dilavanzo, Rv. 187437).

    Il fatto che il docente, nell’esercizio delle proprie funzioni, sia pubblico ufficiale, è oramai concetto ben consolidato, anche se l’utenza della scuola, spesso, tende a dimenticarlo, a non comprendere la gravità di alcuni comportamenti che vengono esercitati nei confronti dei docenti. Conferme nella qualificazione di tale figura emergono con diverse sentenze.

    “Il registro dell’insegnante, in quanto atto pubblico, fa fede (fino a querela di falso) per tutto ciò che in esso viene attestato e, in particolare, per i fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza; il registro stesso, peraltro, rappresenta una mera verbalizzazione dell’andamento e del rendimento dell’alunno nel corso dell’anno scolastico il cui giudizio si concretizza, poi, in modo conclusivo, nella decisione che il Consiglio di classe assumerà alla fine. T.A.R. Sardegna, 17/06/2002, n. 705 . Rivestono la qualifica di pubblico ufficiale gli insegnanti di scuole legalmente riconosciute o pareggiate. Cass. pen. Sez. V, 20/11/1996, n. 421 .

    Ma se pacifica è la questione del docente, meno nota è la qualifica del collaboratore scolastico. Alcune sentenze possono aiutarci a comprendere come inquadrare la sua figura, che è inferiore a quella di pubblico ufficiale, ma con importanti tutele, in alcuni casi analoghe a quelle del pubblico ufficiale, nel momento in cui viene individuato come incaricato di pubblico servizio. Assume la qualità di incaricato di pubblico servizio anche il bidello di scuola con riferimento alle attività non meramente materiali, specie se svolge funzioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, custodia dei locali, attività non meramente manuali, implicando conoscenze e applicazione della relativa normativa scolastica, nonché presentando aspetti collaborativi complementari ed integrativi delle funzioni pubbliche appartenenti ai capi d’istituto ed agli insegnanti. App. Perugia, 29/07/201.

    In tema di reati contro la p.a., il bidello di una scuola elementare – che non abbia altre mansioni oltre quelle di pulizia dei locali della scuola e della loro custodia, che sono mansioni meramente materiali e non sussidiarie a quelle dei pubblici ufficiali operanti nella scuola stessa – non riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Trattasi, invero, di soggetto che non è neppure pubblico impiegato, bensì ausiliario ex art. 2 d.P.R. 31 maggio 1974 n. 420. (Fattispecie in cui la Corte in relazione ad espressione offensiva rivolta ad una bidella di una scuola elementare, ha escluso la configurabilità del contestato reato di oltraggio ed ha ritenuto che il fatto dovesse essere qualificato come ingiuria).

    Cass. pen. Sez. VI, 01/03/1996, n. 8620 In tema di determinazione della qualità di incaricato di un pubblico servizio, il bidello di scuola, accanto a prestazioni di carattere meramente materiale, che sono la maggioranza, svolge anche mansioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, guardiania e custodia dei locali, che non si esauriscono nell’espletamento di un lavoro meramente manuale, ma che, implicando conoscenza e applicazione delle relative normative scolastiche sia pure a livello esecutivo, presentano aspetti collaborativi, complementari e integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi di istituto e agli insegnanti in materia di sicurezza, ordine e disciplina all’interno dell’area scolastica.

    Nei limiti di queste ultime incombenze, compete ai bidelli la qualifica di incaricati di un pubblico servizio. Cass. pen. Sez. VI, 07/03/2000, n. 5543 (rv. 220523) Ai bidelli delle scuole elementari compete la qualifica di incaricati di pubblico servizio con riferimento all’art. 358 comma 2 c.p. (modificato dall’art. 18 l. 26 aprile 1990 n. 96). Infatti, anche se la l. n. 86 del 1990 ha introdotto nel testo dell’art. 358 citato una nozione di incaricato di pubblico servizio più restrittiva di quella precedente, non è dubbio che i bidelli di scuola elementare, accanto a prestazioni prettamente materiali (pulizia delle aule, riordino e manutenzione dei locali, ecc.), svolgono anche mansioni di vigilanza e sorveglianza degli alunni, che non si esauriscono nell’espletamento di un lavoro soltanto materiale, in quanto, implicando conoscenza ed applicazione di elementari regole normative scolastiche, presentano aspetti collaborativi, complementari ed integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi d’istituto e agli insegnanti in materia di sicurezza, ordine e disciplina all’interno dell’area scolastica. Cass. pen. Sez. III, 17/10/1997, n. 10657.
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    Concorso a cattedra 2018: titolo di accesso per gli ITP. A partire da quando i 24 CFU



    di Nino Sabella


    Il decreto n. 59/2017, com’è noto, delinea un nuovo sistema di formazione e reclutamento dei docenti della scuola secondaria di I e II grado.

    Il nuovo sistema prevede che gli aspiranti docenti partecipino al concorso, superato il quale vengono ammessi al percorso di formazione iniziale e tirocinio (FIT) di durata triennale e a carattere selettivo; al termine dei tre anni verranno immessi in ruolo, se valutati positivamente.

    Illustriamo in questa scheda quali requisiti devono possedere gli aspiranti insegnanti tecnico-pratici per partecipare al concorso, al fine di accedere al percorso FIT e poi al ruolo.

    Per i concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/25, i predetti aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

    a) laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

    b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

    Per i concorsi di cui sopra, dunque, gli aspiranti ITP devono essere in possesso, oltre che dei 24 CFU, anche della laurea o del diploma accademico di I livello.

    I succitati requisiti non sono, invece, richiesti per i concorsi che saranno banditi, sempre secondo le nuove regole dettate dal decreto 59/2017, dal 2018 sino all’anno scolastico 2024/2025. Al riguardo, l’articolo 22 del decreto così prevede:

    I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19.

    Gli aspiranti ITP, pertanto, per partecipare ai concorsi banditi sino all’anno scolastico 2024/25, quindi a partire dal prossimo concorso 2018, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal DPR 19/2016 “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento”.

    In pratica è consentita la partecipazione al concorso con il solo diploma.

    I requisiti, di cui sopra, sono riportati nella Tabella B allegata al predetto Decreto.
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    PIEMONTE CALENDARIO SCOLASTICO 2018/19
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    https://rsueuropawoolf.forumfree.it/?t=75608104



    Fonte: Orizzontescuola


    Supplenze oltre i 36 mesi, c’è abuso di precariato se il posto è al 31 agosto. Sentenza Cassazione




    La reiterazione dei contratti a termine per i supplenti della scuola è da condannare se oltrepassa i 36 mesi su posti vacanti in organico di diritto. La Cassazione lo mette per iscritto in una sentenza.

    I posti in organico di diritto sono quelli che nelle convocazioni vengono assegnati fino al 31 agosto.

    Cinque insegnanti avevano in un primo tempo ottenuto il risarcimento dei danni, fissato i in 15 mensilità dell’ultima retribuzione percepita, oltre al pagamento delle differenze retributive derivanti dal ricalcolo della retribuzione dovuta sulla base dell’anzianità di servizio effettivo in misura pari a quella spettante ai docenti a tempo indeterminato.

    Il Miur però aveva impugnato in Cassazione la decisione, lamentando l’errata equiparazione da parte dei giudici dell’organico di fatto all’organico di diritto, ai fini del carattere abusivo della reiterazione dei contratti.

    La Cassazione, su questo punto, concorda con il Ministero.

    Pertanto, la condanna per reiterazione dei contratti di supplenza può avvenire esclusivamente se tali supplenze sono state svolte su posti in organico di diritto.

    Nulla dice la sentenza, non essendo oggetto del ricorso, della possibilità di poter ricorrere se il posto è stato erroneamente assegnato al 30 giugno, pur essendo disponibile in organico di diritto.

    sentenzamiur
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    Riforma Pensioni, Damiano: possibile accordo con M5S su Legge Fornero e Vitalizi



    Sabato, 28 Aprile 2018 13:05


    L'ex Ministro del Lavoro, Cesare Damiano, apre ad un accordo tra M5S e Pd per correggere la Legge Fornero e l'abolizione dei Vitalizi degli ex parlamentari.

    Un accordo programmatico con il M5S che modifichi in più punti la Legge Fornero è possibile. Parola dell'ex Ministro del Lavoro, Cesare Damiano, in vista della segreteria del Pd che la prossima settimana dovrà stabilire se aprire ufficialmente il confronto programmatico con il movimento Cinque Stelle nella formazione del nuovo governo. I punti di contatto soprattutto tra l'area della sinistra Dem, LeU, ed il Movimento sono numerosi, quel minimo comune denominatore, base per un accordo sulla revisione della Legge Fornero, il rafforzamento delle politiche di contrasto alla povertà (partendo dal reddito di inclusione), gli incentivi all'occupazione per i giovani e la riforma dei vitalizi dei politici.

    Sulla Legge Fornero archiviate le promesse elettorali che puntavano alla sua abolizione un accordo Pd-M5S potrebbe individuare margini di intervento nei confronti delle categorie sociali più deboli come la proroga dell'opzione donna, la nona salvaguardia pensionistica per gli esodati, l'ampliamento e la stabilizzazione dell'Ape sociale (scade il 31 dicembre 2018), la pensione di garanzia per i giovani ed il riconoscimento del lavoro di cura ai fini pensionistici. Sullo sfondo resta pure l'estensione del pensionamento con 41 anni di contributi per tutti i lavoratori. Risorse permettendo. Improbabile, invece, un ripensamento sull'Ape volontario, cioè la flessibilità in uscita scaricata sui lavoratori tramite un prestito bancario. "Se la legge Fornero non è l’architrave dell’equilibrio dei conti, si può proseguire sulla strada, già intrapresa dal Pd nella passata legislatura, di una sua correzione - ha detto Damiano. “Sarebbe sicuramente un punto di contatto programmatico con il Movimento 5 Stelle, per quel che può valere in questo difficile contesto politico dominato da veti e anatemi”.
    Il M5S accelera sul taglio dei vitalizi

    Sui vitalizi intanto il M5S prova a giocare d'anticipo. Il Collegio dei Questori ha presentato l'altro giorno in Ufficio di Presidenza della Camera l'istruttoria sul ricalcolo dei vitalizi degli ex parlamentari con il metodo contributivo, un lavoro di ricognizione e di valutazione degli elementi propedeutico all'adozione di una delibera dell'Ufficio di Presidenza che disponga il ricalcolo dei vitalizi dei politici. "Vogliamo superare il sistema retributivo - hanno detto i pentastellati - e procedere al ricalcolo su base contributiva degli assegni, riequilibrando il rapporto tra quanto versato e quanto percepito. In questo lavoro istruttorio, in cui ancora non si è tenuto conto degli interventi sulla reversibilità e della soppressione degli assegni ai condannati che saranno successivamente adottati, si prevede già un risparmio di ben 18,7 milioni di euro l'anno. Una cifra destinata ad aumentare con i prossimi interventi e che si sommerà ai risparmi prodotti dal Senato".

    Leggi Tutto: http://www.pensionioggi.it/notizie/previde...3#ixzz5E2XXqgNN
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    Dopo il concorso tre anni di formazione FIT, sarà un contratto con retribuzione. Vediamo i particolari


    di Nino Sabella


    Il nuovo sistema di formazione e reclutamento della scuola secondaria di primo e secondo grado, delineato dal decreto legislativo n. 59/2017, prevede, dopo il superamento del concorso a cattedra, un percorso articolato in tre fasi, al termine delle quali si accede al ruolo.

    Le predette tre fasi sono:

    laurea che consente accesso all’insegnamento (più 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche);
    concorso;
    percorso di formazione iniziale e tirocinio (FIT).

    Superato il concorso, i candidati stipulano un contratto triennale retribuito di formazione iniziale e di tirocinio (FIT) con l’USR di competenza, ossia quello di cui fa parte l’ambito territoriale scelto dal docente in seguito alla vittoria del concorso.

    Il percorso FIT ha carattere selettivo, ha durata triennale e si articola nelle attività di seguito descritte.

    Primo anno: l’aspirante docente consegue il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario (istituito dalle Università) o il diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e inclusione (quest’ultimo per i docenti di sostegno).

    Secondo e Terzo anno: l’aspirante docente svolge attività di formazione, predispone e svolge un progetto di ricerca-azione; inoltre, nel secondo anno svolge supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15 giorni e nel terzo presta servizio su posti vacanti e disponibili.

    Oltre alle attività suddette, sono previste quelle di tirocinio, che è parte integrante del percorso FIT.

    I tre anni di contratto, come detto all’inizio, sono retrbuiti.

    Le condizioni economiche dei primi due anni di FIT andranno stabilite (così come le condizioni normative) in sede di contrattazione collettiva nazionale, alla quale sono destinate (art.8/2), le risorse disponibili nel Fondo di cui all’articolo 19, comma 1, nonché delle risorse corrispondenti alle supplenze brevi effettivamente svolte nel secondo anno di contratto.

    Le condizioni economiche e normative del terzo anno, invece, sono quelle del contratto di supplenza annuale, considerato che l’aspirante docente svolge tale tipologia di supplenza.

    Se, dunque, le condizioni giuridico – economiche del terzo anno di contratto FIT sono note, per quelle del primo e del secondo anno bisogna attendere la contrattazione collettiva nazionale.

    Riguardo al secondo anno, l’aspirante, che svolge supplenze brevi, dovrebbe essere retribuito come gli attuali supplenti brevi e saltuari.

    Nel decreto, inoltre, è prevista una sorta di fase transitoria (art. 8/4):

    “Nelle more della regolamentazione del contratto collettivo nazionale, la determinazione del trattamento economico e normativo spettante al titolare di contratto FIT e’ rimessa al Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca, che ne determina i contenuti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.”

    In attesa della contrattazione, dunque, il trattamento economico e normativo dell’aspirante titolare del contratto FIT (primi due anni) è definito tramite decreto (Miur/Mef).

    Decreto o Contrattazione, si deve in ogni caso attendere per conoscere lo stipendio e le condizioni normative del contratto FIT (primi due anni).

    Scarica il Decreto in anteprima, i contenuti potrebbero variare in base alle eventuali ultime modifiche o disposizioni
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    Concorso non abilitati con 3 anni di servizio: prove, primo e terzo anno FIT, 180 giorni per anno scolastico




    Avviato il concorso riservato ai docenti abilitati, si attendono adesso le altre due procedure concorsuali previste dal D.lgs. n. 59/2017: concorso riservato ai docenti non abilitati con 3 anni di servizio; concorso ordinario per non abilitati, laureati e in possesso di 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche.

    Vediamo in questa scheda come si svolgerà il concorso riservato ai docenti non abilitati con 3 anni di servizio, come si calcolano i predetti 3 anni e lo stato dell’arte del DM applicativo previsto dal suddetto D.lgs. 59/2017.
    Concorso per non abilitati con 3 anni di servizio

    Per i docenti non abilitati con almeno 3 anni di servizio, è previsto un concorso riservato, consistente in una prova scritta e una orale, vinto il quale si viene ammessi (con le dovute deroghe relative agli anni di frequenza e ai crediti da acquisire) al percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT), svolgendo il primo e il terzo anno. Superato il percorso FIT si accede al ruolo.

    Queste le tappe, nello specifico, le tappe che condurranno al ruolo:

    partecipazione a speciali sessioni concorsuali loro riservate;
    svolgimento, nell’ambito del concorso, di una prova scritta, il cui obiettivo è di valutare il grado delle conoscenze del candidato su una specifica disciplina, scelta dall’interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta;
    svolgimento, nell’ambito del concorso, di una prova orale di carattere didattico-metodologico;
    accesso, dopo il superamento del concorso e per scorrimento della graduatoria di merito regionale, al primo anno del percorso FIT, al fine di acquisire il diploma di specializzazione;
    esonero delle attività del secondo anno del percorso FIT e dall’acquisizione dei crediti previsti per il secondo e terzo anno;
    svolgimento supplenze nel corso del terzo anno su posti vacanti nell’ambito territoriale di appartenenza.

    Al termine del terzo anno del precorso, previo superamento dell’esame finale, si accederà al ruolo. La scelta dell’ambito scolastico definitivo di assegnazione del docente al momento dell’accesso al ruolo è effettuata dagli interessati nell’ordine della graduatoria stilata in base al punteggio conseguito nell’esame finale.
    Tempistica

    La procedura concorsuale è bandita entro il 2018 ed ha cadenza biennale.
    Requisito dei 3 anni di servizio

    Il requisito dei 3 anni di servizio anche non continuativo deve essere posseduto entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione (al concorso) e deve essere stato maturato negli

    negli otto anni precedenti. Il decreto non fa distinzione tra servizio nelle scuole statali e paritarie e, essendo le paritarie parte integrante del sistema nazionale di istruzione, tutto fa supporre che sia valido anche il servizio svolto presso tali scuole.

    La partecipazione alla procedura concorsuale è consentita in un’unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali abbia maturato un servizio di almeno un anno, fermo restando il requisito complessivo dei tre anni.


    Calcolo 3 anni di servizio

    Il decreto n. 59/2017 prevede che i 3 anni di servizio siano pari a quelli indicati dall’articolo 489 del decreto legislativo 297/94 in applicazione dell’articolo 11 – comma 14 – della legge n. 124/99.

    L’articolo 489 – comma 1 – così recita: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell’anno dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.

    L’articolo 11 – comma 14 – della legge n. 124/99 indica cosa si debba intendere con la previsione del summenzionato articolo 489:

    “Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”

    Per anno scolastico intero (o anno di servizio), dunque, si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio.

    In conclusione, i docenti non abilitati, per calcolare il servizio prestato e verificare se rientrano nelle misure previste dal decreto, devono accertarsi di aver svolto, negli ultimi otto anni, 3 anni di servizio anche non continuativi. Nei tre anni scolastici considerati devono aver prestato, per ciascun anno, 180 giorni di servizio (anche non continuativo) oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio.

    Sottolineiamo che non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno riferiti ad un solo anno scolastico.
    Decreto Ministeriale

    Il contenuto del bando della procedura concorsuale, i titoli valutabili, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento e valutazione delle prove e dei titoli e la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con apposito regolamento e decreto Miur, da approvare rispettivamente entro 180 giorni ed entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

    La bozza del succitato decreto è stata illustrata ai sindacati dall’amministrazione nel corso di un apposito incontro avvenuto nel mese di marzo.




    Nell’incontro Miur-sindacati della scorsa settimana sono state illustrate le bozze di decreto che disciplineranno, ai sensi del D.lgs. n. 59/2017, i concorsi per non abilitati della scuola secondaria di primo e secondo grado.

    In attesa della redazione definitiva e della pubblicazione dei decreti ministeriali, ricordiamo cosa prevede il decreto n. 59/2017 per i suddetti docenti: concorso ordinario (nella bozza è chiamato solo pubblico) e concorso riservato ai non abilitati con tre anni di servizio.

    CONCORSO ORDINARIO (TUTTI I PARTICOLARI: ammissione al FIT in base al fabbisogno e in due scaglioni successivi)

    Premettiamo che il percorso per diventare docenti di posto comune e di sostegno nella scuola secondaria di I e II grado si articola in 3 fasi: concorso; percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT); accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui sopra che conducono all’assunzione a tempo indeterminato.

    Il concorso nazionale per l’accesso al percorso FIT (percorso realizzato attraverso la collaborazione tra scuola, università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica) è indetto ogni due anni su base regionale.

    Nel caso in cui il numero dei posti da mettere a bando sia esiguo, il concorso è bandito su base interregionale.

    I posti da bandire sono pari a quelli che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivi a quello in cui è previsto lo svolgimento delle prove concorsuali.

    Gli aspiranti docenti possono partecipare in una sola regione e, avendone i requisiti, per più tipologie di posto.

    Possono accedere al concorso, per i posti di tipo comune, gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:

    a) laurea magistrale o a ciclo unico oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

    b) 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA), conseguiti in forma curricolare (inseriti nel piano di studi), aggiuntiva (conseguiti entro il percorso di laura ma aggiunti al piano di studi) o extra curricolare (esami dopo la laurea) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

    Per i posti di insegnanti tecnico-pratici (dal 2024/25), gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:

    a) laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

    b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

    Per i posti di sostegno, gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:

    I requisiti sopra riportati per i posti comuni e per insegnante tecnico-pratico, in relazione alla classe di concorso per cui il candidato presenta domanda di partecipazione.

    Il concorso prevede tre prove di esame, delle quali due, a carattere nazionale, sono scritte e una orale.

    I candidati che concorrono su contingenti di posti di sostegno devono svolgere un’ulteriore prova scritta aggiuntiva a carattere nazionale.

    La prima prova scritta verte su una specifica disciplina, scelta dall’interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso. Per le classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere svolta nella lingua prescelta. Il superamento della prima prova è condizione necessaria per accedere alla seconda prova scritta.
    La seconda prova scritta verte sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Il superamento della seconda prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva (cioè alla prova orale, eccetto per gli aspiranti a posti di sostegno che devono svolgere una terza prova scritta).
    La prova orale, che comprende la prova pratica laddove prevista, consiste in un colloquio focalizzato su tutte le discipline facenti parte della classe di concorso per la quale l’aspirante concorre, con particolare riferimento a quelle che il candidato non ha scelto per la prima prova. Oltre alle conoscenze disciplinari, la prova si propone di accertare la conoscenza di una lingua straniera europea, almeno al livello B2 del quadro comune europeo, e il possesso di abilità informatiche di base.
    La prova scritta aggiuntiva, per gli aspiranti a posti di sostegno, è sostenuta dopo la seconda prova scritta e verte sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l’inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento di tale prova è condizione necessaria, relativamente ai posti di sostegno, per accedere alla prova orale.

    Il superamento del concorso consente l’accesso al percorso triennale FIT, secondo la posizione in graduatoria di merito.

    Per approfondire:

    FIT terzo anno: quali attività di docenza saranno svolte, come si verrà valutati. Il progetto ricerca-azione

    Concorso cattedra 2018, FIT corso formazione: cosa deve fare il docente? Attività, portfolio, colloquio finale

    L’ammissione al percorso FIT avviene in due scaglioni annuali successivi, nel limite dei posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivi a quello in cui è previsto lo svolgimento delle prove concorsuali.

    CONCORSO RISERVATO AI NON ABILITATI CON 3 ANNI DI SERVIZIO

    SARA’ OGNI DUE ANNI, REGIONALE, COME FUNZIONERA’ FIT Leggi tutto

    Per i docenti non abilitati con almeno 3 anni di servizio, è previsto un concorso riservato, consistente in una prova scritta e una orale, vinto il quale si viene ammessi (con le dovute deroghe relative agli anni di frequenza e ai crediti da acquisire) al percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT), svolgendo il primo e il terzo anno. Superato il percorso FIT si accede al ruolo.

    Queste, nello specifico, le tappe che condurranno al ruolo:

    partecipazione a speciali sessioni concorsuali loro riservate;
    svolgimento, nell’ambito del concorso, di una prova scritta, il cui obiettivo è di valutare il grado delle conoscenze del candidato su una specifica disciplina, scelta dall’interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta;
    svolgimento, nell’ambito del concorso, di una prova orale di carattere didattico-metodologico;
    accesso, dopo il superamento del concorso e per scorrimento della graduatoria di merito regionale, al primo anno del percorso FIT, al fine di acquisire il diploma di specializzazione;
    esonero delle attività del secondo anno del percorso FIT e dall’acquisizione dei crediti previsti per il secondo e terzo anno;
    svolgimento supplenze nel corso del terzo anno su posti vacanti nell’ambito territoriale di appartenenza.

    Al termine del terzo anno del precorso, previo superamento dell’esame finale, si accederà al ruolo. La scelta dell’ambito scolastico definitivo di assegnazione del docente al momento dell’accesso al ruolo è effettuata dagli interessati nell’ordine della graduatoria stilata in base al punteggio conseguito nell’esame finale. (Per approfondire valutazione finale 3° anno FIT clicca qui)

    La procedura concorsuale è bandita entro il 2018 ed ha cadenza biennale.

    Il requisito dei 3 anni di servizio anche non continuativo deve essere posseduto entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione (al concorso) e deve essere stato maturato negli otto anni precedenti. Il decreto non fa distinzione tra servizio nelle scuole statali e paritarie e, essendo le paritarie parte integrante del sistema nazionale di istruzione, tutto fa supporre che sia valido anche il servizio svolto presso tali scuole.

    La partecipazione alla procedura concorsuale è consentita in un’unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno, fermo restando il requisito complessivo dei tre anni.
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    https://rsueuropawoolf.forumfree.it/?t=75600074




    Piano di assunzioni 2016 – 2021: come avverrà per docenti GaE, GI, GM 2016 e docenti con 36 mesi servizio? Le nostre FaQ


    di Nino Sabella

    Proponiamo alcune faq riguardanti la fase transitoria delineata nel decreto sul nuovo sistema di formazione e reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

    D. Cosa si intende per fase transitoria?

    R. Per fase transitoria si intende quel periodo di tempo necessario per passare dal vecchio al nuovo sistema di reclutamento; essa condurrà all’assunzione in ruolo di chi ha intrapreso la professione docente secondo le norme del previgente sistema.

    D. Quali docenti sono interessati alla fase transitoria?

    R. Sono interessati: i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento; i docenti vincitori del concorso 2016 e inseriti nelle relative graduatorie di merito; i docenti abilitati; i docenti non abilitati con almeno 3 anni di servizio.

    DOCENTI GAE

    D. Cosa prevede la fase transitoria per i docenti inseriti nelle GaE?

    R. Ai docenti inseriti nelle GaE, dall’a.s. 2017/18, è riservato annualmente, per le immissioni in ruolo, il 50% dei posti vacanti e disponibili, sino al loro esaurimento.

    D. All’esaurimento delle GaE (o man mano che vanno esaurendosi), a chi vanno i posti vacanti e disponibili ad esse destinati?

    R. I posti residui si aggiungono dapprima a quelli disponibili per le GM 2016, poi a quelli disponibili per la procedura relativa agli abilitati e, in ultimo, a quelli disponibili per la procedura riservata ai non abilitati con 36 mesi di servizio.

    DOCENTI GM 2016

    D. Cosa prevede la fase transitoria per i docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra 2016?

    R. Ai docenti inseriti nelle GM 2016 è riservato, dall’a.s. 2017/18, l’altro 50% dei posti vacanti e disponibili (diciamo l’altro perché il 50% , come suddetto, va ai docenti inseriti nella GaE), sino al termine di validità delle graduatorie medesime.

    D. Qual è il termine di validità delle GM 2016?

    R. Le graduatorie di merito del concorso 2016 hanno validità triennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse, quindi perdono efficacia alla scadenza del triennio.

    D. Gli idonei oltre il 10% hanno possibilità di essere assunti?

    R. Si, nel caso in cui i posti disponibili, in una Regione e per una determinata classe di concorso o tipologia di posto, siano superiori al numero dei vincitori (compresi gli idonei entro il 10%).

    DOCENTI ABILITATI/SPECIALIZZATI SU SOSTEGNO

    D. Cosa prevede la fase transitoria per i docenti abilitati/specializzati?

    R. I docenti abilitati/specializzati sono inseriti in una graduatoria regionale di merito ad esaurimento; da qui poi vengono ammessi al percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT), superato il quale accedono al ruolo.

    D. Quando è previsto l’inserimento nella graduatoria regionale di merito ad esaurimento?

    R. La procedura concorsuale di inserimento è bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018.

    D. Entro quale termine si deve essere in possesso dell’abilitazione/specializzazione?

    R. L’abilitazione/specializzazione si deve possedere entro la data di entrata in vigore del decreto oggetto delle nostre faq.

    D. E’ prevista qualche deroga al predetto termine?

    R. Sì, sono ammessi con riserva i docenti che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell’ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del decreto. Una procedura avviata entro il predetto termine è il TFA sostegno III ciclo.

    D. Come avverrà l’inserimento nelle graduatorie di merito regionali ad esaurimento?

    R. Avverrà su istanza dell’interessato, sulla base dei titoli (di servizio e culturali) e di una prova orale non selettiva di carattere didattico-metodologica (a tale prova è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile.).

    D. E’ possibile inserirsi in graduatorie di merito ad esaurimento di diverse Regioni?

    R. No, si può partecipare alla procedura concorsuale di una sola Regione.

    D. E’ possibile essere inserito in più graduatorie di merito (riguardanti diverse classi di concorso) di una stessa Regione?

    R. Sì, in tutte quelle relative alle classi di concorso o tipologie di posto per le quali si è abilitati o specializzati.

    D. Ammessi al percorso FIT, si devono frequentare tutti e tre gli anni?

    R. No, si frequenta un solo anno corrispondente al terzo del medesimo percorso FIT, durante il quale si svolgono supplenze su posti vacanti e disponibili.

    D. Al termine dell’anno di percorso cosa succede?

    R. Se si è valutati positivamente, si è immessi in ruolo.

    D. Quando inizieranno le immissioni in ruolo?

    R. Nel decreto si indica solo la data entro cui deve essere bandita la procedura che porta alla creazione della graduatoria di merito regionale ad esaurimento (vedi faq precedente). Negli approfondimenti pubblicati dal Miur, invece, si prevede che le immissioni in ruolo avverranno “quando si verificherà la disponibilità di posti”. Questo perché i posti vacanti e disponibili sono inizialmente quelli che residuati dalla procedura relativa ai docenti inseriti nelle GM (2016)

    D. I docenti di ruolo possono partecipare alla procedura sopra descritta?

    R. No.

    DOCENTI NON ABILITATI CON TRE ANNI DI SERVIZIO

    D. Cosa prevede la fase transitoria per i docenti non abilitati con almeno 3 anni di servizio?

    R. Tali docenti (della III fascia delle graduatorie di istituto) partecipano ad un concorso riservato, che consiste in una prova scritta e una orale, per poi essere ammessi al percorso FIT, superato il quale vengono immessi in ruolo.

    D. Quando sarà bandito il concorso riservato?

    R. Entro il 2018.

    D. Sarà bandito un solo concorso riservato?

    R. No, il concorso sarà bandito con cadenza biennale.

    D. E’ possibile partecipare alla procedura concorsuale riservata in più Regioni?

    R. No, si può partecipare in un’unica Regione per ciascuna tornata concorsuale.

    D. Per quante classi di concorso/tipologie di posto è possibile partecipare al concorso?

    R. Per tutte le classi di concorso o tipologie di posto nelle quali si è maturato un servizio di almeno un anno, fermo restando il requisito dei 3 anni di servizio.

    D. Superato il concorso, si devono frequentare tutti e tre gli anni del percorso FIT?

    R. No, si frequentano due soli anni, corrispondenti al primo e al terzo del percorso medesimo.

    D. Cosa succede al termine del percorso FIT?

    R. Al termine del percorso si è immessi in ruolo, se valutati positivamente.

    D. Sino a quando si può maturare il requisito dei 3 anni di servizio?

    R. Il predetto requisito si può maturare entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso.

    D. C’è un limite temporale entro il quale aver maturato i 3 anni di servizio?

    R. Sì, il servizio deve essere stato svolto negli otto anni precedenti (precedenti alla presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso).

    D. Come si calcolano i 3 anni di servizio?

    R. Precisiamo che per anno di servizio si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni (anche non continuativi) o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio.

    I 180 giorni vanno computati anno scolastico per anno scolastico, pertanto si è possesso del requisito qualora il servizio sia stato prestato per 180 giorni ogni anno per 3 anni (180X3).

    D. Il servizio deve essere svolto per tre anni nella stessa classe di concorso per la quale si partecipa alla procedura riservata?

    R. No, è sufficiente un anno. Nel decreto, infatti, leggiamo che è possibile “partecipare per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali è stato maturato almeno un anno di servizio”. Resta fermo, naturalmente, il requisito dei tre anni negli ultimi otto (come già detto nella faq precedente).
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    Mantenimento in servizio, in quali casi si può chiedere e per quanto tempo




    La legge n.114/2014, di conversione del decreto n. 90/2014, ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, eccetto i casi in cui il dipendente non abbia ancora raggiunto l’anzianità contributiva minima.

    Successivamente la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 ha introdotto una deroga, prevedendo il mantenimento servizio del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera:

    Al fine di assicurare continuità’ alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, puo’ chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di due anni. Il trattenimento in servizio e’ autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale.
    Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    Il personale impegnato nei succitati progetti, dunque, può chiedere il trattenimento in servizio per due anni al massimo, pur avendo raggiunto i requisiti per andare in pensione.

    L’ultima legge di Bilancio, legge n. 205/17, ha modificato la disposizione sopra riportata, estendendo a tre anni il periodo per cui si può chiedere e ottenere il trattenimento in servizio. Così, infatti, leggiamo nell’articolo, comma 630, della predetta legge:

    “Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 257, primo periodo, le parole: « non piu’ di due anni » sono sostituite dalle seguenti: “non piu’ di tre anni”.

    In conclusione, il personale, che abbia conseguito i requisiti per andare in pensione, può essere mantenuto in servizio, a domanda, se impegnato in progetti didattici innovativi e riconosciuti internazionali svolti in lingua straniera.
  12. .

    Contratti a termine reiterati, c’è abuso solo se riguarda l’organico di diritto


    Di
    Andrea Carlino -
    24/04/2018



    fonte Tecnica della scuola
    Interessante sentenza in tema di precariato. Così come segnala il Sole 24 Ore, può sussistere il carattere abusivo della reiterazione di contratti a termine dei docenti solo se le supplenze si siano protratte per oltre 36 mesi e abbiano riguardato l’organico di diritto e non quello di fatto.

    Sul caso è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.9965, depositata lunedì 23 aprile.

    LA SENTENZA (clicca qui)
    In mezzo alla notizia

    Cinque docenti aveva stipulato un contratto a termine di durata complessiva al di là dei tre anni. I professori, però, lamentavano l’abusiva reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi e, stante l’impossibilità di ottenere la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, ottenevano dai giudici il risarcimento dei danni, liquidati in 15 mensilità dell’ultima retribuzione percepita, oltre al pagamento delle differenze retributive.
    Il ricorso alla Cassazione

    La decisione veniva però impugnata in Cassazione dal Miur. I giudici di legittimità accolgono il ricorso del ministero e bacchettano i giudici di merito.

    La Suprema Corte ricorda che, in caso di supplenze su organico di fatto e di supplenze temporanee, non è configurabile alcun abuso o comportamento illegittimo in caso di reiterazione dei contratti.

    Infatti l’abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l’organico di diritto e si siano protratte per oltre 36 mesi.
  13. .

    https://rsueuropawoolf.forumfree.it/?t=75592696




    Nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo n. 61/2017.








    Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
    Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
    Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione


    Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
    LORO SEDI

    Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di istruzione di secondo grado
    LORO SEDI

    e, p.c., Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

    Al Direttore Generale per il personale scolastico Al Capo di Gabinetto del Ministro
    SEDE



    OGGETTO: Nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo n. 61/2017.
    Trasmissione della bozza di quadri orari con individuazione delle classi di concorso per gli insegnamenti del primo biennio.

    In attesa della conclusione dell’iter procedimentale relativo al Regolamento di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, si trasmette la bozza dei quadri orari riguardati il primo biennio degli indirizzi di studi dei nuovi percorsi di istruzione professionale, con l’individuazione, per ciascun insegnamento, delle corrispondenti classi di concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, in
    D.M. 9 maggio 2017, n. 259. Firma
    PALE

    IL DIRETTORE GENERALE

    C=IT

    O=M

    Maria Assunta Palermo







    Viale Trastevere n. 76/A – 00153 Roma – C.F. 80185250588 - Tel. 06/58495869/5922 - [email protected]

    UNIV RICE
  14. .

    Istituto dell’APE Sociale per il personale della scuola. Chiarimenti del MIUR agli Uffici scolastici regionali




    Possibile pensionamento entro il 31 agosto 2018.
    19/04/2018


    Come concordato con le Organizzazioni sindacali, il MIUR ha prodotto una nota di chiarimenti sull’istituto dell’Ape social e sui cosiddetti precoci, diretta agli Uffici scolastici regionali.

    Nella nota l’Amministrazione comunica che il personale della scuola che riceverà dall’INPS la certificazione attestante il diritto all’APE social entro il 31 agosto 2018, potrà dare le dimissioni entro quella data e accedere all’assegno dell’Ape social dal 1° settembre 2018.

    Di coloro che riceveranno la certificazione in date successive al 1° settembre si parlerà in un prossimo incontro.

    Sempre nella nota si fa riferimento a coloro che pur avendo ricevuto la certificazione del diritto da parte dell’INPS, lo hanno perduto dopo aver dato le dimissioni dal servizio (ad esempio morte del congiunto assistito). Essi potranno ritirare le dimissioni prodotte e chiedere all’Ufficio scolastico il reintegro nei ruoli
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    Visite fiscali ripetute e restrizioni su chi è escluso da obbligo di reperibilità. Orari invariati e visite anche di domenica




    di Paolo Pizzo


    Orari di reperibilità 9-13 e 15-18, visite fiscali anche di domenica e variazione dell’indirizzo di reperibilità?

    Orari di reperibilità 9-13 e 15-18, visite fiscali anche di domenica e variazione dell’indirizzo di reperibilità?

    Nulla di nuovo. Sono altre le novità. Visite fiscali ripetute e restrizioni sulle esclusioni dall’obbligo di reperibilità per i dipendenti pubblici.

    Il nuovo decreto del 17 ottobre 2017, n. 206 ha suscitato molta enfasi negli addetti ai lavori soprattutto per due punti:

    gli orari di reperibilità dei dipendenti pubblici;
    la presunta “novità” della visita fiscale possibile anche di domenica.

    Non voglio deludere nessuno ma tali disposizioni erano già previste ed in vigore dal 2009.

    È utile quindi fare chiarezza.

    FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ E VISITE FISCALI ANCHE DI DOMENICA

    L’art. 3 del nuovo decreto non cambia di una virgola rispetto al precedente ordinamento (art 1 del DM 206/2009) disponendo:

    “In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.”

    Pertanto, rimangono invariati per i dipendenti pubblici gli orari di reperibilità rispetto al decreto del 2009 così come rimane invariata la possibilità per l’Amministrazione di disporre la visita fiscale nei giorni non lavorativi e festivi.

    Sottolineiamo, se ce ne fosse bisogno, che l’obbligo di reperibilità durante i giorni non lavorativi e festivi è dovuto ovviamente solo se tali giorni sono ricompresi nella certificazione medica.

    VISITA FISCALE DISPOSTA PIÙ VOLTE ANCHE PER LO STESSO EVENTO MORBOSO

    Questa sì che è una delle novità.

    Ricordiamo infatti che nella previgente disciplina tra gli esclusi dall’obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità (art. 2 DM 206/2009) vi erano anche i dipendenti nei confronti dei quali era stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

    Pertanto, per ogni evento morboso era possibile un solo controllo fiscale dopodiché il dipendente non poteva più essere sottoposto ad altro controllo sempre con riferimento al periodo dello stesso evento morboso.

    Ora, invece, all’art. 2 del nuovo DM 206/17 è previsto che le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.

    Pertanto, il dipendente, in tutto il periodo di malattia (stesso evento morboso) può essere sottoposto a più visite fiscali. Ovviamente anche nei giorni festivi sempre se tali giorni sono ricompresi nella certificazione.

    L’altra novità riguarda la platea dei lavoratori esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.

    Per capire meglio le novità introdotte è utile riportare l’art. 2 dell’ormai abrogato DM 206/2009 il quale disponeva l’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità per:

    a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

    b) malattie per le quali e’ stata riconosciuta la causa di servizio;

    c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

    Il nuovo art. 4 del DM 206/17, invece, così dispone:

    Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

    a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

    b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

    c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

    Due quindi le novità:

    Per ciò che riguarda l’assenza dovuta a malattia per causa di servizio si fa uno specifico riferimento ad una norma e alle tabelle ad essa allegate, mentre prima era una dicitura diciamo generica.

    http://www.dag.mef.gov.it/normativa/pensio.../DPR_834_81.pdf

    Per quanto riguarda invece l’assenza dovuta a malattia riconducibile ad un’invalidità riconosciuta, ciò dobbiamo dire che non è assolutamente una novità, come qualcuno ha scritto, perché, come si evince chiaramente dal DM del 2009, l’esenzione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità era già prevista. La novità sta invece nel fatto che così come era già prevista per il privato ora viene precisata la percentuale minima di invalidità che deve essere pari o superiore al 67%. Quindi, se vogliamo, una restrizione in tal senso.

    ATTENZIONE: RIMANE SEMPRE LA “POSSIBILITÀ” E NON L’“OBBLIGO” DELL’INVIO DELLA VISITA FISCALE (CON QUALCHE ECCEZIONE)

    È utile anche qui sottolineare ciò che rimane invariato rispetto la previgente normativa.

    Rimane infatti sempre la “possibilità” e non l’“obbligo” dell’amministrazione dell’invio della visita fiscale.

    Il comma 1 della nuova disciplina continua a disporre che “La visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente…”.

    “può essere richiesta…” non “deve essere richiesta…”

    E al comma 3 che “le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimita’ delle giornate festive e di riposo settimanale..”

    Anche qui “possono…”

    Unica eccezione:

    Sempre il comma 3 richiama l’attenzione all’articolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comma in realtà sostituito dall’articolo 16, comma 9, del D.L. 6 LUGLIO 2011 N. 98) il quale continua a disporre, come per la previgente normativa, che:

    “Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative”.

    Quindi nulla di nuovo.

    COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE DELL’INDIRIZZO DI REPERIBILITÀ

    In ultimo, per ciò che riguarda la comunicazione del dipendente di un’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità (art. 6 del nuovo decreto), anche qui nessuna novità per i dipendenti della scuola.

    Il CCNL 2007 all’art 17 comma 13 aveva già disposto chiaramente che:

    “Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all’amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.”

    Disposizione già contenuta anche in diverse circolari della Funzione Pubblica.
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