Posts written by redrose

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    Abuso contratti a termine: Commissione Europea sposa tesi Anief . Docenti di ruolo possono superare blocco triennale mobilità e quinquennale sostegno




    Anief – La questione pregiudiziale sull’interpretazione della clausola 5 della Direttiva 70/99 UE era stata sollevata dalla Corte di Appello di Trento su ricorso presentato dai legali dell’Anief, gli avvocati Galleano e De Michele, con ordinanza del 17 luglio 2017, per conto di un insegnante di fisarmonica assunto a tempo indeterminato nel 2010 dopo sette anni di precariato.

    Nel giudizio pendente presso la CGUE, si è pronunciata la Commissione Europea con osservazioni scritte, il 28 novembre 2017, con affermazioni conforme a quelle espresse dai legali Anief, in base alle quali “la clausola 5 … osta all’applicazione di disposizioni nazionali come quelle in causa nel giudizio principale, che prevedono la stabilizzazione degli insegnanti a termine per il futuro, senza effetto retroattivo e senza risarcimento del danno per gli abusi nel ricorso alla contrattazione a termine”.

    Se le tesi saranno accolte dalla Corte di giustizia europea, verranno superate le sentenze delle SS. UU. della Cassazione (ex plurimis 22552/16) che negavano il diritto al risarcimento danni in favore del personale di ruolo che ha subìto prima dell’immissione diversi contratti a termine, personale che già oggi può ricorrere per ottenere i mancati scatti di anzianità durante il pre-ruolo, e il riconoscimento per intero del pre-ruolo avverso il decreto di ricostruzione di carriera. La retrodatazione giuridica, inoltre, permetterebbe ad alcuni di superare il prossimo blocco triennale sulla mobilità e quello quinquennale sul sostegno, nonché di richiedere il trasferimento nella provincia dove aveva prestato servizio da precario dopo 36 mesi.

    Se accolte le sue osservazioni dalla Corte di Giustizia Europea, docenti e Ata immessi in ruolo potranno chiedere

    la retrodatazione giuridica utile per la mobilità,
    la valutazione per intero del servizio pre-ruolo nelle ricostruzioni di carriera – attualmente riconosciuta dai tribunali del lavoro
    i risarcimenti da due a dodici mensilità per l’abuso dei contratti a termine, per ora negati dalle SS. UU. della Cassazione – oltre ai mancati scatti di anzianità già riconosciuti.
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    Ferie e Festività, personale ATA: Criteri di maturazione in base all’anzianità di servizio. Sospensione per motivi di servizio o di salute, Monetizzazione. Scheda




    A cura di Paolo Pizzo e Giovanni Calandrino una guida su Ferie e Festività Soppresse del personale ATA, sia di ruolo che supplente, sia full-time che part-time.

    Criteri di maturazione in base all’anzianità di servizio. Sospensione delle ferie per motivi di servizio o di salute e molto altro.

    Luglio e agosto – le ferie sono un diritto irrinunciabile

    Nel mese di luglio – agosto, a differenza del personale docente che non è obbligato ad una presenza a scuola (a meno che non ci siano degli impegni come esami ecc.), il personale ATA deve rimanere comunque in servizio previa richiesta e successiva autorizzazione delle ferie da parte del DS.

    Le ferie, come stabilisce l’art. 13 del CCNL/2007, costituiscono un diritto irrinunciabile e devono essere fruite durante l’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto delle richieste di ogni singolo dipendente.

    Devono essere richieste al Dirigente Scolastico, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla contrattazione d’istituto.

    È possibile fruire almeno 15 giorni consecutivi nel periodo tra il 1° Luglio e il 31 Agosto. La rimanente durata può essere fruita nel corso dell’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio.

    Le ferie non godute per malattia, esigenze di servizio o motivi personali possono essere fruite entro il mese di aprile dell’A.S. successivo.

    ATTENZIONE: qualora anche nell’anno scolastico successivo non dovesse risultare possibile il “recupero” delle ferie non godute per cause non imputabili al dipendente (es. grave patologia, malattia ecc.), le stesse potranno essere fruite anche al di là dei limiti stabiliti (quindi in questi casi è possibile rimandarne la fruizione anche per più anni).

    Numero di ferie spettanti – periodo maturato ogni anno scolastico (dal 1° settembre al 31 agosto):

    Personale con un’anzianità di servizio inferiore ai tre anni: 30 giorni di ferie;
    Dopo i tre anni di servizio, comunque prestati (sono compresi gli anni di servizio anche a tempo determinato): 32 giorni di ferie;
    Il periodo di ferie maturato è in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato, le frazioni superiori ai 15 giorni sono considerate come mese intero.

    Calcolo ferie – personale a tempo determinato

    Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.

    Pertanto è indispensabile effettuare la proporzione: 360 : 30/32 = n° dei giorni di servizio : x

    Se per esempio il personale ha prestato 82 giorni di supplenza, ha diritto a 7 giorni di ferie (x = 30 per 82 diviso 360).

    Personale in servizio 5 giorni la settimana – nessuna riduzione di ferie

    All’art. 13 comma 5 del CCNL/2007 è specificato che nel caso in cui il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di lavoro il sesto è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie. In questo modo, è irrilevante per il calcolo delle ferie che la settimana lavorativa di 36 ore sia articolata su cinque o sei giorni.

    Ferma rimanendo la regola che se il personale ATA è stato assunto da meno di 3 anni ha diritto a 30 giorni di ferie all’anno, che diventano 32, dopo tre anni di contratto.

    Non interrompono le ferie

    Le assenze per malattia o quelle parzialmente retribuite (es. congedo parentale al 30%).
    Tutte le assenze tipiche come permessi retribuiti per concorsi ed esami, per lutto, ecc.

    Invece, in caso per esempio di aspettativa senza assegni le ferie saranno ridotte in misura proporzionale alla durata dell’assenza, in quanto essa determina una sospensione del rapporto di lavoro.

    Interruzione delle ferie per motivi di servizio

    Le ferie possono essere interrotte per esigenze di servizio.

    ATTENZIONE. In questo caso il dipendente ha diritto:

    al rimborso delle spese documentate per il rientro in sede e per il ritorno al luogo di svolgimento delle ferie;
    all’indennità di missione per la durata dei due viaggi;
    al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non godute.

    Interruzione delle ferie per motivi di salute

    Le ferie possono essere interrotte se:

    interviene una malattia di durata superiore a 3 giorni;
    a seguito di ricovero ospedaliero.

    In entrambi i casi si dovrà tempestivamente informare la scuola e comunicare l’indirizzo dove si può essere reperiti.

    Per la documentazione della malattia si segue l’iter della “normale” malattia.

    Personale Part-time

    Se si tratta di part time orizzontale: si ha diritto al medesimo numero di giorni di ferie spettanti nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo pieno.
    Se si tratta di part time verticale: si ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.

    È quindi utile chiarire che solo nel caso di part time verticale il calcolo dei giorni di ferie deve tenere conto del numero dei giorni lavorativi (non delle ore settimanali).

    Esempio

    n. gg. di lavoro settimanali: 6 gg. = x gg. : 32 gg. o 30 (a seconda se con un’anzianità di servizio superiore/non superiore ad anni 3).

    Il caso più comune è il personale con un part time verticale di 3 gg. settimanali con anzianità superiore a 3 anni di servizio: 3 : 6 = x : 32 ovvero x = 16 gg. di ferie.

    Festività Soppresse:

    Nell’arco dell’anno scolastico le festività soppresse (art. 14 CCNL/2007) in tutto sono quattro. Se ne maturano una ogni tre mesi di servizio.

    ATTENZIONE: non sono cumulabili, quindi bisogna fruirle esclusivamente durante l’anno scolastico in corso.

    La monetizzazione delle ferie e delle festività

    In base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’ 8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

    Pertanto, per esempio, ove la malattia abbia impedito il godimento delle ferie, le stesse saranno liquidate al momento della quiescenza.
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    Riscatto laurea: chi può chiederlo, titoli utili, calcolo delle rate. Conviene o no? Ecco la guida




    Consulenti Studi Fondazione del Lavoro propone una interessante guida sul riscatto della laurea.

    Requisisti per richiederlo, titoli di studio riscattabili, principi di calcolo adottati per stabilire l’ammontare del riscatto, il calcolo per gli inoccupati,

    pro e contro del riscatto oneroso del periodo di studi universitari, esempi.

    #Riscattalaurea Negli ultimi mesi un movimento studentesco che ha coinvolto l’opinione pubblica e i social network ha presentato informalmente la richiesta di istituire un riscatto gratuito del corso di laurea, dietro l’hashtag comune #Riscattalaurea. L’onorevole Baretta, sottosegretario all’Economia, ha raccolto questa richiesta, chiedendo ufficialmente all’ INPS di quantificare l’onere di tale operazione per la finanza pubblica. I particolari
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    Immissioni in ruolo: GaE al 50%, concorso 2016 e concorso 2018. Le percentuali




    di redazione


    I docenti inseriti nelle GaE ci chiedono se l’iscrizione al concorso 2018 per abilitati sia obbligatoria o se le assunzioni da GaE continueranno ad esserci.

    LE GAE SONO AD ESAURIMENTO

    Come chiarito dalla legge 107/2015, le graduatorie ad esaurimento devono essere scorse per intero prima di dichiararle esaurite. Pertanto i docenti ancora inseriti in GaE hanno un diritto che non viene meno con il nuovo concorso 2018. La ripartizione del contingente che sarà autorizzato per le nuove immissioni in ruolo dell’a.s. 2018/19 sarà sempre: 50% alle GaE e 50% al concorso.

    Le GaE della scuola secondaria dovrebbe esaurirsi in circa due anni. Gli Uffici Scolastici stanno pubblicando in questi giorni la consistenza, ossia quanti docenti vi sono ancora inseriti per ogni classe di concorso.

    DOCENTE ISCRITTO IN GAE PUO’ PARTECIPARE ANCHE A CONCORSO 2018

    Dunque l e graduatorie ad esaurimento rimangono in vigore fino al loro completo svuotamento. Pertanto il diritto all’assunzione (per il 50% delle nomine annualmente disposte) è garantito per legge (questo naturalmente significa che deve esserci anche il posto e che nella distribuzione del contingente tot posti vadano alla classe di concorso/provincia che ci interessa).

    La partecipazione alla procedura riservata del concorso previsto dal Decreto Legislativo n. 59/2017 è aggiuntiva rispetto al diritto già acquisito.

    Significa partecipare alle immissioni in ruolo anche attraverso un altro canale che, ricordiamolo, prevede una graduatoria regionale. Pertanto chi sarà chiamato per scorrimento dalle Graduatorie di merito regionali dei docenti abilitati sceglierà la provincia disponibile in quel momento.

    Può essere un’occasione per chi ad es. è vincolato dalle GaE in una provincia che non desidera più, oppure ritiene che tale graduatoria per la propria classe di concorso sarà più veloce nello scorrimento.

    50% DEI RUOLI ALLE GRADUATORIE DEI CONCORSI

    Il rimanente 50% delle assunzioni saranno assegnate dalle graduatorie dei concorsi. In primis il concorso 2016 (anche scorrendo fino agli idonei, nel periodo di validità delle graduatorie) e in caso di esaurimento si attingerà dalle nuove graduatorie di merito regionali costittuite in seguito alla procedura indetta con DG del 1° febbraio 2018.

    Esaurite le GaE e decadute GM del concorso 2016 (con assunzione dei vincitori), adesso prorogate di un anno, le percentuali da assegnare al nuovo concorso 2018 diventeranno

    il 100% dei posti per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/2020;
    l’80% dei posti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
    il 60% dei posti per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24;
    il 40% dei posti per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26;
    il 30% dei posti per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28;
    il 20% dei posti per tutti gli anni successivi, sino ad esaurimento.
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    Pensioni, Domande entro il 31 marzo per l'Ape sociale



    Martedì, 06 Marzo 2018 12:37
    Scritto da Valerio Damiani










    Il 31 marzo scade la prima finestra temporale per produrre l'istanza di verifica dei requisiti. L'Inps avrà tempo sino al 30 giugno per certificare agli interessati il possesso dei requisiti.

    Si avvicina la prima scadenza per il pensionamento anticipato degli apisti social. I lavoratori che maturano i requisiti entro il 2018 avranno tempo sino al 31 marzo 2018 per presentare l'istanza di verifica delle condizioni all'Inps per rientrare nella prima fase di monitoraggio delle risorse dopo le modifiche contenute nella legge di bilancio per il 2018.

    E l'Inps avrà tempo sino al 30 giugno 2018 per comunicare l'accoglimento o meno dell'istanza di accesso. Quest'anno possono ottenere l'Ape sociale, un reddito ponte pagato interamente dallo Stato (cioè senza alcuna penalità sulla pensione) che accompagna il lavoratore sino al raggiungimento della pensione di vecchiaia, i soggetti che si riconoscono in uno dei quattro profili di tutela già noti dallo scorso anno (disoccupati, invalidi, caregivers e addetti a mansioni gravose) che abbiano raggiunto i 63 anni e 30 o 36 anni di contributi entro il 2018.

    Le categorie da quest'anno sono state leggermente ampliate con l'inclusione dei soggetti la cui disoccupazione sia conseguenza della scadenza di un contratto a termine (sempre a condizione che dopo il termine del contratto abbiano goduto interamente dell'ammortizzatore sociale), dei soggetti che prestano assistenza ai parenti di secondo grado gravemente disabili, e delle nuove quattro categorie di lavoratori gravosi regolate dal decreto del ministero del lavoro del 5 febbraio 2018.
    La doppia Istanza

    La procedura per conseguire l'ape sociale è la stessa dello scorso anno. Gli interessati che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2018 dovranno produrre due domande all'Inps: 1) l'istanza di verifica delle condizioni per dimostrare di trovarsi in uno dei profili di tutela individuati dalla legge (cioè trovarsi in stato di disoccupazione; assistere da almeno sei mesi un familiare convivente con handicap grave; invalidità civile almeno al 74%; svolgere un’attività gravosa); 2) l'istanza di accesso alla prestazione. L’Inps una volta ricevuta la prima domanda verificherà se ci sono le condizioni oggettive per la concessione dell'Ape sociale inclusa la disponibilità di fondi e comunicherà al lavoratore la prima decorrenza della prestazione (se i fondi sono insufficienti viene confermato l'accesso alle misure ma verrà posticipata la decorrenza della prestazione) o il rifiuto della stessa per mancanza dei requisiti.
    La tempistica

    Gli interessati che faranno domanda di Ape sociale dovranno fare attenzione al rispetto della particolare tempistica nella presentazione delle istanze. Per poter produrre l'istanza di verifica il cittadino deve, infatti, già aver soddisfatto tutti i requisiti richiesti dalla legge (es. trovarsi in stato di disoccupazione con esaurimento integrale dell'ammortizzatore sociale, risultare invalido civile almeno al 74%, assistere da almeno sei mesi il parente disabile convivente, eccetera); solo tre requisiti possono essere valutati in via prospettica entro il 31 dicembre 2018 e, dunque, possono mancare al momento della presentazione dell'istanza di verifica. Si tratta del requisito anagrafico di 63 anni e del minimo contributivo richiesto (30 o 36 anni a seconda dei casi); dei tre mesi dal termine del sussidio di disoccupazione (per i disoccupati); della condizione di aver svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7 o per almeno 7 negli ultimi 10 un’attività definita gravosa ai sensi del decreto del ministero del lavoro del 5 febbraio 2018.

    La domanda di accesso alla prestazione deve essere, invece, prodotta al perfezionamento di tutti i requisiti richiesti senza alcuna possibilità di essere valutata in via prospettica. Ad esempio un disoccupato già in possesso di 63 anni e 30 anni di contributi che termina di fruire la naspi il 10 Aprile 2018 dovrà produrre l'istanza di verifica non prima del 10 Aprile 2018 e poi l'istanza di accesso decorsi tre mesi dalla scadenza dell'ammortizzatore sociale, cioè il 10 Luglio 2018, per ottenere l'Ape sociale dal 1° agosto 2018.

    Le istanze di verifica si possono presentare dal 1° gennaio al 30 novembre 2018 ma è previsto un sistema di monitoraggio delle risorse disponibili che potenzialmente penalizza i lavoratori che producono l'istanza più avanti nell'anno rispetto agli altri. In particolare nel 2018 sono previste tre fasi di monitoraggio: la prima con riferimento alle istanze di verifica prodotte entro il 31 marzo 2018 (a cui l'Inps dovrà dare una risposta entro il 30 giugno); la seconda con riferimento alle istanze prodotte dal 1° aprile al 15 luglio 2018 (a cui l'Inps dovrà dare una risposta entro il 15 Ottobre 2018); ed una terza fase di monitoraggio con riferimento alle istanze prodotte tra il 16 luglio ed il 30 novembre 2018 (a cui l'istituto dovrà rispondere entro il 31 dicembre 2018). Il suddetto meccanismo di monitoraggio fa sì che la domanda sarà accettata solo a fronte delle risorse residue accertate con riferimento alle istanze prodotte nello scaglione temporale precedente. Come dire che chi, suo malgrado, produce l'istanza di verifica nell'ultima finestra temporale avrà più possibilità di uno slittamento della decorrenza della prestazione in caso le risorse risultino insufficienti. I lavoratori che, pertanto, soddisfano tutte le condizioni per produrre l'istanza di verifica entro il 31 marzo 2018 non devono, dunque, perdere tempo ed affrettarsi nella presentazione dell'istanza.

    Leggi Tutto: http://www.pensionioggi.it/notizie/previde...7#ixzz593PN8yfi
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    Riforma Pensioni, I risultati delle elezioni avvicinano la Quota 100 e la Quota 41



    Lunedì, 05 Marzo 2018 14:45
    Scritto da Bernardo Diaz


    I programmi elettorali del M5S e della Lega intendono riportare al centro della discussione politica il superamento della Legge Fornero del 2011. Ma aldilà delle promesse resta il problema delle coperture.

    L'exploit del M5S e della Lega alle elezioni aumenta le possibilità di una revisione della Legge Fornero sulle pensioni nella nuova legislatura. Fermo restando che i numeri dovranno ora tradursi in una maggioranza di governo, un nodo che dovrà essere sciolto nelle prossime settimane, il voto degli italiani ha bocciato sonoramente il Pd e l'attuale maggioranza di governo. E ha visto un forte irrobustimento delle Forze Politiche che chiedono, all'interno del programma elettorale, una revisione (o meglio una vera e propria abrogazione) della Riforma del 2011 sulle pensioni.

    E' uscito sconfitto, quindi, l'accordo sindacale dello scorso settembre 2016 con il quale il Governo Renzi ha realizzato l'Ape sociale e la quota 41 per i lavoratori precoci e l'ape volontario, cioè il prestito pensionistico per gli ultra 63enni. Gli enormi ritardi e i tantissimi paletti e condizioni imposte, accompagnato dal pasticcio sui vitalizi, hanno segnato anche la sorte dei sostenitori di tale accordo.

    La vittoria del M5S apre, dunque, nuovi scenari sulle pensioni nel prossimo biennio. Il Movimento di Beppe Grillo propone il superamento della cosiddetta "riforma Fornero" attraverso la messa a regime dei parametri di "quota 41" e "quota 100" per l'accesso alle pensioni, l'introduzione della staffetta generazionale nelle aziende, un ampliamento delle categorie di lavori da considerare usuranti ed un allargamento della possibilità di usufruire della cosiddetta "opzione donna", nonché il blocco dell’adeguamento all’età pensionabile all’aspettativa di vita. Elementi comuni anche alla Lega, l'altra forza politiche uscita vincitrice dal confronto elettorale.

    Attualmente la cd. quota 41 è stata riconosciuta con la legge 232/2016 dal 1° maggio 2017 - dopo lunghi anni di trattative e discussioni - solo in favore di alcune categorie di lavoratori in difficoltà (disoccupati, invalidi, addetti a mansioni usuranti e gravose, o soggetti che assistono disabili) e a condizione che possano vantare almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età (lavoratori cioè precoci). Una serie di vincoli che consentono il pensionamento solo a poche categorie di soggetti e, peraltro, in esito ad una complessa procedura di monitoraggio e di verifica delle condizioni. Per Di Maio l'obiettivo del M5S è quello di estendere il pensionamento con 41 anni di contributi a tutti, uomini e donne, anche non precoci come accadeva, in sostanza, prima della Legge Fornero. E di introdurre la quota 100 come somma di età anagrafica e contributiva per guadagnare l'accesso alla pensione (es. 60 anni e 40 anni di contributi).

    Il programma del M5S prevede poi anche l'abolizione dei vitalizi dei parlamentari, la soppressione del minimale inps per artigiani e commercianti, la riorganizzazione della gestione separata dell'Inps oltre naturalmente al reddito di cittadinanza: una prestazione di importo pari a 780 euro al mese per persona singola che cresce per le famiglie numerose. Insomma queste istanze nella prossima legislatura avranno sicuramente maggiori chance di essere affrontate rispetto al passato. Perchè i partiti che le sostengono avranno una maggiore rappresentatività nel Parlamento (lega e M5S hanno, infatti, totalizzato insieme circa il 50% dei voti). Resterà da comprendere come saranno declinate, una sfida difficile per via della loro onerosità.

    Leggi Tutto: http://www.pensionioggi.it/notizie/previde...4#ixzz593OffNZ1
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    Personale ATA: il periodo di prova




    di Giovanni Calandrino


    Il manuale sul periodo di prova ATA e le novità previste dal nuovo CCNL/2018.

    L’art. 30 della nuova Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 9 di febbraio 2018, riconferma che il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:

    a. due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree A e A super (Collaboratore Scolastico e Collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria, Collaboratore Scolastico addetto ai servizi);
    b. quattro mesi per i restanti profili (Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Guardarobiere, Cuoco, Infermiere e DSGA).

    Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.

    Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

    È risaputo che il periodo di prova inizia con il primo giorno dell’anno scolastico, il primo settembre, oppure, nel caso di assunzione del servizio successivamente, dal giorno di effettiva presa del servizio. E’ servizio valido a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, quale effettivo servizio a tempo indeterminato. Quindi è utile al computo delle ferie e dell’anzianità.

    Sono conteggiati ai fini del superamento del periodo di prova:

    a. le domeniche ed i giorni festivi;
    b. i periodi di chiusura della scuola derivanti da ragioni di pubblica utilità (es. seggio elettorale);
    c. i periodi di chiusura della scuola disposti per ragioni sanitarie (es. profilassi);
    d. le giornate in cui il dipendente frequenta corsi di formazione e/o aggiornamento indetti dall’amministrazione scolastica;
    e. il periodo trascorso in mandato parlamentare;
    f. le giornate fruite a titolo di riposo compensativo;
    g. le giornate di chiusura prefestiva ed i permessi se il dipendente effettua il recupero del servizio non prestato entro il compimento del periodo di prova;
    h. il giorno libero per i dipendenti che fruiscono dell’orario di lavoro su cinque giorni, poiché hanno comunque assolto l’obbligo settimanale del servizio con i rientri pomeridiani.
    Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia (sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL:
    a. i permessi retribuiti;
    b. i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, di studio e ricerca;
    c. i periodi di aspettativa per coniuge all’estero;
    d. i periodi di aspettativa e/o i permessi per mandato amministrativo presso gli enti locali;
    e. gli esoneri dal servizio per motivi sindacali;
    f. i congedi parentali (ex astensione facoltativa per maternità);
    g. le ferie;
    h. le giornate di festività soppresse previste dalla lettera a) art.1 legge 23.12.1977, n.937, la ricorrenza del Santo Patrono se ricadente in giornata lavorativa in quanto assimilati alle ferie (cfr D.P.R.23-08- 1988, n. 395);
    i. eventuali periodi di sospensione cautelare o disciplinare dal servizio.

    In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 20 (infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29/11/2007.

    Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4 (malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL). Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.

    Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione.

    In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. Nel nuovo comma è stato omesso “spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute”.

    Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta (nel vecchio contratto non era specificato il numero di volte di rinnovo/proroghe).

    Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’amministrazione di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella area o categoria e profilo professionale di provenienza. Tale disciplina non è applicabile al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’amministrazione di appartenenza.

    Nel nuovo art. 30 CCNL/2018 vengono tralasciati 2 commi previsti dall’art. 45 CCNL/2007:

    il comma 11 (Durante il periodo di prova, l’interessato è utilizzato nelle attività relative al suo profilo professionale);
    il comma 12 (La conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova è di competenza del dirigente scolastico, come previsto dall’art.14 del DPR 08.03.99, n.275).
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    Concorso non abilitati con tre anni di servizio sarà ogni due anni, regionale. Come funzionerà il FIT




    I concorsi per non abilitati, quello riservato ai docenti con tre anni di servizio e quello ordinario per chi è soltanto laureato, sono stati oggetto di un’informativa al Miur, come riferito dalla Uil scuola.

    CONCORSO DOCENTI CON 3 ANNI DI SERVIZIO

    La procedura avrà cadenza biennale e sarà su base regionale.

    L’ammissione al percorso FIT avverrà in base al fabbisogno e ai posti disponibili.

    Ricordiamo che i suddetti docenti seguiranno soltanto il primo anno del percorso FIT e il terzo.

    PROCEDURE DISTINTE PER POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO

    Il decreto illustrato ai sindacati presenta procedure distinte per i posti comuni e di sostegno.

    La Uil, prendendo atto delle disposizioni ministeriali, ha evidenziato che ciò non deve portare all’introduzione “surrettizia” della classe di concorso di sostegno “E’ ciò che accadrebbe se venisse meno l’abilitazione che sostiene la titolarità del docente che deve restare ancorata alla classe di concorso comune.”

    Per approfondire procedura concorsuale per non abilitati con 3 anni di servizio vai al nostro ebook

    DOCENTI DI RUOLO

    Come già per il concorso docenti abilitati, dovrebbe essere prevista anche per il concorso riservato ai docenti non abilitati con 3 anni di servizio, la partecipazione dei docenti di ruolo. (la Corte Costituzionale, nella sua pronuncia, non ha posto limiti e condizioni).

    Secondo il sindacato UIL, data la specificità del personale, l’accesso al FIT dovrebbe avvenire direttamente al 3° anno. Il Miur ha fatto sapere che approfondirà la questione. Non sappiamo tra l’altro se questo concorso sarà antecedente o successivo alle attività formative che il Miur organizzerà per l’acquisizione della specializzazione (ex abilitazione) in altra classe di concorso, ai fini della partecipazione alla mobilità per il cambio di classe di concorso e/o ruolo.
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    Concorso non abilitati con tre anni di servizio sarà ogni due anni, regionale. Come funzionerà il FIT




    I concorsi per non abilitati, quello riservato ai docenti con tre anni di servizio e quello ordinario per chi è soltanto laureato, sono stati oggetto di un’informativa al Miur, come riferito dalla Uil scuola.

    CONCORSO DOCENTI CON 3 ANNI DI SERVIZIO

    La procedura avrà cadenza biennale e sarà su base regionale.

    L’ammissione al percorso FIT avverrà in base al fabbisogno e ai posti disponibili.

    Ricordiamo che i suddetti docenti seguiranno soltanto il primo anno del percorso FIT e il terzo.

    PROCEDURE DISTINTE PER POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO

    Il decreto illustrato ai sindacati presenta procedure distinte per i posti comuni e di sostegno.

    La Uil, prendendo atto delle disposizioni ministeriali, ha evidenziato che ciò non deve portare all’introduzione “surrettizia” della classe di concorso di sostegno “E’ ciò che accadrebbe se venisse meno l’abilitazione che sostiene la titolarità del docente che deve restare ancorata alla classe di concorso comune.”

    Per approfondire procedura concorsuale per non abilitati con 3 anni di servizio vai al nostro ebook

    DOCENTI DI RUOLO

    Come già per il concorso docenti abilitati, dovrebbe essere prevista anche per il concorso riservato ai docenti non abilitati con 3 anni di servizio, la partecipazione dei docenti di ruolo. (la Corte Costituzionale, nella sua pronuncia, non ha posto limiti e condizioni).

    Secondo il sindacato UIL, data la specificità del personale, l’accesso al FIT dovrebbe avvenire direttamente al 3° anno. Il Miur ha fatto sapere che approfondirà la questione. Non sappiamo tra l’altro se questo concorso sarà antecedente o successivo alle attività formative che il Miur organizzerà per l’acquisizione della specializzazione (ex abilitazione) in altra classe di concorso, ai fini della partecipazione alla mobilità per il cambio di classe di concorso e/o ruolo.
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    Concorso scuola docenti, possibili prove orali dal mese di maggio



    Le prove orali per il concorso a cattedra riservato ai docenti abilitati, potranno partire dal mese di maggio.

    La data della prova sarà inviata ai docenti interessati 20 giorni prima del loro inizio.

    Prima di tale operazione, come indicato dalla nota 10013 che abbiamo pubblicato in anteprima, entro il 9 di aprile dovranno essere presentate le domande per diventare commissari e il 13 dello stesso mese in Gazzetta saranno pubblicati eventuali accorpamenti interregionali per le classi di concorso con pochi candidati.

    Le prove, presumibilmente, potranno partire dal mese di maggio

    Ecco come avverrà l’esame

    Il calendario delle prove orali è deciso dalle commissione attraverso estrazione della lettera da cui si inizierà.

    Le date saranno pubblicate sugli USR e i candidati saranno, comunque, avvisati almeno 20 giorni prima attraverso l’E-mail che sarà indicata nella domanda.

    La prova orale, per ogni classe di concorso e per il sostegno, verte
    sui contenuti indicati dalla nostra redazione in un precedente articolo (Vai all’articolo)

    Le tracce saranno predisposte dalla stessa commissione, in numero pari a tre volte quello dei candidati previsti.

    Ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova 24 ore prima dell’orario programmato. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

    Le modalità della prova orale sono indicate nel decreto n. 995 del 15 dicembre 2015, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2018:

    “1. La procedura concorsuale prevede lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica.

    2. La prova orale consiste in una lezione simulata e nell’esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati dalla commissione. La commissione nell’interlocuzione con il candidato accerta anche la conoscenza della lingua straniera secondo quanto indicato ai commi 3 e 4.

    3. […] La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue. Per le classi di concorso di lingua straniera la prova orale si svolge interamente nella lingua stessa, inclusa l’illustrazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari indicati dalla commissione.”

    Valutazione della prova orale, avviene relativamente alla “padronanza delle
    discipline in relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare anche mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.”

    Per il sostegno si “valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno alla studentessa e allo studente con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego delle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche.”

    Relativamente al punteggio, il massimo di punti da assegnare sono 40. La capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera sono
    assegnati massimo 3 punti dei 40. Alle competenze sull’utilizzo
    delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono
    assegnati massimo 3 punti dei 40.

    I candidati si chiedono

    è necessario essere in possesso della certificazione che attesta il livello B2?
    No, il lavoro della commissione consiste nella valutazione della conoscenza della lingua, al di là della certificazione. Le modalità con cui il docente ha acquisito tale livello non rientrano nelle dinamiche del concorso.

    riconosciuto il livello B2 sarà rilasciata una certificazione?
    No, la certificazione può essere rilasciata solo dagli enti certificatori appositi, la commisione deve solo valutare il livello di conoscenza.

    quali titoli deve possedere la commissione per accertare la conoscenza della lingua almeno a livello B2?
    All’interno della commissione,

    “Ove non sia possibile affidare ai componenti effettivi della commissione l’accertamento delle conoscenze e delle competenze ritenute necessarie per l’insegnamento delle lingue straniere prescelte dai candidati, si procede alla nomina, contestualmente alla formazione della commissione, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell’insegnamento delle lingue straniere, che svolgono le proprie funzioni limitatamente all’accertamento delle competenze di lingua.”

    Pertanto i commissari devono avere un livello di conoscenza della lingua tale da poter garantire l’accertamento (il livello degli insegnanti di lingue è almeno C1).

    Concorso scuola docenti, chi sarà in commissione? Requisiti e come presentare domanda

    quali sono le lingue che possono essere scelte?
    La lingua va scelta già al momento di presentazione della domanda, tra francese, inglese, spagnolo e tedesco

    cosa accade se la commissione rileva un livello inferiore di conoscenza? come si concilia questo con il fatto che la prova non è selettiva?
    Se è vero da un lato che la richiesta è quella del livello B2, dall’altro si rileva che la commissione ha a disposizione un punteggio massimo di 3 punti (nell’ambito dei 40 assegnabili per la prova orale).

    Pertanto, nel caso la commissione giudichi inferiore il livello di conoscenza della lingua, non potrà “bocciare” il candidato, perché questo non è previsto dalla procedura, ma assegnerà un punteggio più basso all’interno del range a disposizione.

    Il paradosso sarà quello che risulterà che tutti i candidati avranno sostenuto un esame con accertamento della lingua almeno al livello B2, ma poi in realtà potrebbe non essere stato per tutti così.

    Questo vale anche per quei docenti che al concorso 2016 sono stati penalizzati dalla valutazione della prova di lingua (richiesta sia nella prova scritta che in quella orale).

    Il livello accertato quindi contribuirà al punteggio finale, e quindi alla posizione che il docente assumerà nella graduatoria di merito regionale.

    Va però detto che il nuovo contratto nazionale richiede ai docenti competenze linguistiche, ma non specifica il livello (questo viene poi defnito per singole attività o iniziative)
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    Permessi e assenze del personale - Le schede di approfondimento UIL SCUOLA

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    Sicurezza-igiene nei luoghi di lavoro e pertinenza dispositivi antincendio, il Dirigente Scolastico deve tutelarsi inviando una diffida al Prefetto



    UDIR – Cosa deve fare il dirigente scolastico per prevenire i possibili effetti negativi derivanti da una visita ispettiva nel proprio istituto da parte dell’organo di vigilanza, rappresentato dai Vigili del fuoco, per verificare la Sicurezza e l’igiene presenti nei luoghi di lavoro e la pertinenza dei dispositivi antincendio?

    I margini di azione, purtroppo, non sono molti: premesso che ogni dirigente scolastico deve sempre attuare tutte le misure compensative antincendio nel rispetto del D.M. 12 maggio 2016, di sicuro, per evitare di pagare in prima persona, è importante anche che si tuteli inviando una diffida al Prefetto di competenza. A fornirla è il sindacato Udir che consiglia ai propri iscritti di recapitarla il prima possibile, proprio per prevenire delle conseguenze nefaste qualora dalla visita ispettiva dei Vigili del fuoco si ravvisi il mancato adeguamento antincendio, anche parziale.

    La diffida predisposta dal giovane sindacato fa riferimento alle direttive ministeriali indicate nel D.M. del 12/05/2016, al fine di fronteggiare le scadenze già esecutive dal 26 novembre 2016 e successivamente dal 31/12/2017 per mancata proroga al rilascio del “Certificato di prevenzione incendi” aggiornato e alla presentazione della “Segnalazione certificata d’inizio attività”, divenuti oramai degli elementi imprescindibili con l’approvazione del DL Milleproroghe 2017.

    La richiesta formulata dal ds, “alla luce degli obblighi legislativi e delle scadenze improcrastinabili”, punta all’ottenimento immediato della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 151/2011. Inoltre, dopo aver ribadito che compete all’Ente Locale proprietario – il Comune o la Provincia, a seconda del tipo d’istituto scolastico diretto – realizzare gli interventi sulla materia suddetta, assolve da qualsiasi competenza il dirigente scolastico. Il tutto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente che regola le responsabilità in merito.
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    Concorso docenti abilitati: da aprile si potrà svolgere prova orale, vediamo le modalità. Non è selettiva, livello lingua almeno il B2, max 3 punti



    Pubblicato ieri il bando di concorso per i docenti in possesso di abilitazione. Il concorso si snoderà in tre parti: una prova orale di natura metodologico – didattica (40% del punteggio), la valutazione dei titoli (60%) e l’anno di formazione e tirocinio (3° anno Fit).

    Concorso docenti abilitati: ecco il bando. Domande dal 20 febbraio al 22 marzo su Istanze on line, le istruzioni

    Il calendario delle prove orali è deciso dalle commissione attraverso estrazione della lettera da cui si inizierà.

    Le date saranno pubblicate sugli USR e i candidati saranno, comunque, avvisati almeno 20 giorni prima attraverso l’E-mail che sarà indicata nella domanda.

    La prova orale, per ogni classe di concorso e per il sostegno, verte
    sui contenuti indicati dalla nostra redazione in un precedente articolo (Vai all’articolo)

    Le tracce saranno predisposte dalla stessa commissione, in numero pari a tre volte quello dei candidati previsti.

    Ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova 24 ore prima dell’orario programmato. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

    Le modalità della prova orale sono indicate nel decreto n. 995 del 15 dicembre 2015, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2018:

    “1. La procedura concorsuale prevede lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica.

    2. La prova orale consiste in una lezione simulata e nell’esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati dalla commissione. La commissione nell’interlocuzione con il candidato accerta anche la conoscenza della lingua straniera secondo quanto indicato ai commi 3 e 4.

    3. […] La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue. Per le classi di concorso di lingua straniera la prova orale si svolge interamente nella lingua stessa, inclusa l’illustrazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari indicati dalla commissione.”

    Valutazione della prova orale, avviene relativamente alla “padronanza delle
    discipline in relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare anche mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.”

    Per il sostegno si “valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno alla studentessa e allo studente con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego delle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche.”

    Relativamente al punteggio, il massimo di punti da assegnare sono 40. La capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera sono
    assegnati massimo 3 punti dei 40. Alle competenze sull’utilizzo
    delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono
    assegnati massimo 3 punti dei 40.

    I candidati si chiedono

    è necessario essere in possesso della certificazione che attesta il livello B2?

    No, il lavoro della commissione consiste nella valutazione della conoscenza della lingua, al di là della certificazione. Le modalità con cui il docente ha acquisito tale livello non rientrano nelle dinamiche del concorso.

    riconosciuto il livello B2 sarà rilasciata una certificazione?

    No, la certificazione può essere rilasciata solo dagli enti certificatori appositi, la commisione deve solo valutare il livello di conoscenza.

    quali titoli deve possedere la commissione per accertare la conoscenza della lingua almeno a livello B2?

    All’interno della commissione,

    “Ove non sia possibile affidare ai componenti effettivi della commissione l’accertamento delle conoscenze e delle competenze ritenute necessarie per l’insegnamento delle lingue straniere prescelte dai candidati, si procede alla nomina, contestualmente alla formazione della commissione, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell’insegnamento delle lingue straniere, che svolgono le proprie funzioni limitatamente all’accertamento delle competenze di lingua.”

    Pertanto i commissari devono avere un livello di conoscenza della lingua tale da poter garantire l’accertamento (il livello degli insegnanti di lingue è almeno C1).

    Concorso scuola docenti, chi sarà in commissione? Requisiti e come presentare domanda

    quali sono le lingue che possono essere scelte?

    La lingua va scelta già al momento di presentazione della domanda, tra francese, inglese, spagnolo e tedesco

    cosa accade se la commissione rileva un livello inferiore di conoscenza? come si concilia questo con il fatto che la prova non è selettiva?

    Se è vero da un lato che la richiesta è quella del livello B2, dall’altro si rileva che la commissione ha a disposizione un punteggio massimo di 3 punti (nell’ambito dei 40 assegnabili per la prova orale).

    Pertanto, nel caso la commissione giudichi inferiore il livello di conoscenza della lingua, non potrà “bocciare” il candidato, perché questo non è previsto dalla procedura, ma assegnerà un punteggio più basso all’interno del range a disposizione.

    Il paradosso sarà quello che risulterà che tutti i candidati avranno sostenuto un esame con accertamento della lingua almeno al livello B2, ma poi in realtà potrebbe non essere stato per tutti così.

    Questo vale anche per quei docenti che al concorso 2016 sono stati penalizzati dalla valutazione della prova di lingua (richiesta sia nella prova scritta che in quella orale).

    Il livello accertato quindi contribuirà al punteggio finale, e quindi alla posizione che il docente assumerà nella graduatoria di merito regionale.

    Va però detto che il nuovo contratto nazionale richiede ai docenti competenze linguistiche, ma non specifica il livello (questo viene poi defnito per singole attività o iniziative)

    Contratto scuola. Insegnanti dovranno avere anche competenze informatiche e linguistiche. Il livello richiesto, dal concorso alla chiamata diretta

    Concorso scuola docenti abilitati: requsiti, docenti di ruolo, chi può accedere con riserva, classi di concorso. Tutte le info utili
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    Concorso scuola docenti abilitati. Anief: ITP hanno diploma abilitante, assurdo richiedere inserimento nelle graduatorie




    Anief – Presenta delle falle enormi il concorso riservato ai docenti abilitati, indetto con DG il 1° febbraio 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14, aperto anche ai docenti di ruolo: tra le tante incongruenze contenute nel testo che regolamenta il concorso, le cui adesioni vanno raccolte fino alle ore 23.59 del prossimo 22 marzo tramite il sistema telematico ministeriale Istanze On Line, spicca l’alto numero di categorie escluse.

    Tra esse figurano gli Insegnanti Tecnico Pratici: i cosiddetti Itp, regolarmente abilitati ma non iscritti nelle GaE o nelle graduatorie d’istituto di II fascia alla data del 31 maggio 2017.

    Secondo l’Anief, il punto su cui centrare la questione d’accesso degli Insegnanti Tecnico Pratici al concorso per docenti abilitati, finalizzato al loro inserimento nelle GRAME, è principalmente uno: il diploma di questa categoria di docenti è di per sé abilitante all’insegnamento, quindi l’accesso alla tornata concorsuale riservata agli abilitati va concesso prescindendo dalla collocazione nelle varie graduatorie.

    “Appare assurdo – sottolinea Marcello Pacifico – che solo per gli ITP si richieda l’iscrizione entro il 31 maggio nelle graduatorie d’istituto, né può essere assunta la data del 31 maggio quale termine ultimo per conseguire l’abilitazione quando le domande scadono il 22 marzo e fino al 30 giugno si può conseguire il titolo su sostegno. Questo perché se è consentita la partecipazione di chi è inserito con riserva nelle GaE o nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto entro il 31 maggio, lo stesso inserimento con riserva è da contestare visto che il titolo di per sé richiesto per l’inserimento è abilitante all’insegnamento”.

    Il sindacato, pertanto, consiglia vivamente a tutti coloro che sono in possesso di un diploma utile per gli insegnamenti tecnico pratici (Itp) di presentare formale ricorso al Tar del Lazio per l’ammissione al concorso riservato 2018 per abilitati previsto dalla fase transitoria di cui al d.lgs. 59/2017: per poter pre-aderire al ricorso è necessario compilare e inviare entro il 22 marzo 2018 il modello cartaceo predisposto dall’Anief, con raccomandata A/R all’Ufficio Scolastico della regione in cui si intende svolgere il concorso (è possibile inviare la domanda a una sola regione a scelta dell’interessato, ad eccezione del Trentino-Alto Adige e della Valle d’Aosta, per cui sono previste procedure speciali).

    Dopo tale data, Anief fornirà indicazioni per la presentazione della domanda di ammissione al concorso delle categorie escluse attraverso un modello cartaceo ove, come è probabile, non fosse possibile procedere attraverso istanze online. Per quanto riguarda i ricorsi sulla valutazione punteggi, invece, non è necessaria la presentazione del modello cartaceo, ma è sufficiente che si invii il ricorso on line. Tutti i ricorsi presentati da ANIEF per le categorie escluse dal concorso
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    Fratelli d’Italia, Sigillò: abolire chiamata diretta, risolvere questione diplomati e scienze formazione. Dirigenti tornino a fare i presidi. Tutti i punti


    di Elisabetta Tonni


    Presentato oggi alla Camera il programma di Fratelli d’Italia relativamente alla scuola

    Tra le proposte presentate oggi in conferenza stampa da Rosa Signillò, una revisione della Legge 107, a partire dall’abolizione della chiamata diretta.

    Tra gli altri punti:

    restituire titolarità su scuola i docenti
    rivedere monte ore
    semplificazione della procedura di reclutamento dei docenti
    abolizione bonus docenti
    incremento organico ATA
    tutela sia dei diplomati magistrale che scienze della formazione primariaIl video
9593 replies since 8/3/2013
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