Graduatorie di istituto: tabella conversione voto diploma magistrale

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    Graduatorie di istituto: tabella conversione voto diploma magistrale




    I docenti in possesso di diploma di maturità magistrale, diploma triennale di scuola magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'a.s. 2001/02 possono iscriversi nella II fascia delle Graduatorie di istituto utilizzando il modello A/1 del dm 353/2014. Quanti punti vale il voto di diploma?

    La tabella di valutazione dei titoli per la II fascia (tabella A) attribuisce al titolo abilitante di accesso alla graduatoria da 4 a 12 punti in relazione al voto di abilitazione.

    Il punteggio con cui il concorso o l'esame di abilitazione o di idoneità è stato superato va rapportato in centesimi. Il voto di diploma di maturità magistrale è in /60 o in /100.

    Si attua la proporzione: voto: 60 = x: 100

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    in base al risultato ottenuto

    per il punteggio minimo, richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59 punti 4
    per il punteggio da 60 a 65 punti 5
    per il punteggio da 66 a 70 punti 6
    per il punteggio da 71 a 75 punti 7
    per il punteggio da 76 a 80 punti 8
    per il punteggio da 81 a 85 punti 9
    per il punteggio da 86 a 90 punti 10
    per il punteggio da 91 a 95 punti 11
    per il punteggio da 96 a 100 punti 12

    A questo dovranno essere aggiunti i 6 punti, come previsto dal punto A.5) della tabella “Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quelle per le quali è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4) in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1) o A.3) sono attribuiti ulteriori punti 6

    In ultimo vanno aggiunti i punteggi per titoli e servizi.

    Ricordiamo che gli aspiranti già inseriti nel triennio precedente nelle graduatorie di III fascia e che, per il nuovo triennio chiedono l'inserimento nella II fascia, devono, in ragione della diversità delle rispettive tabelle di valutazione di valutazione, riproporre, oltre ai nuovi titoli e servizi, tutti i titoli e servizi dichiarati nei trienni e bienni precedenti.

    Lo speciale Graduatorie di istituto
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    Graduatorie di istituto 2014: risposte ai quesiti. Scelta della provincia, modello B, riserve, quali supplenze




    L'aggiornamento delle graduatorie di istituto sarà possibile fino al 23 giugno 2014. Forniamo alcune indicazioni su decreto e modelli di domanda

    I modelli di domanda possono essere scaricati dal sito del Ministero. Quale modello di domanda presentare? La scheda - Il modello B e la scelta delle scuole

    Validità graduatorie

    Le graduatorie di istituto saranno valide per 3 anni scolastici: 2014/15, 2015/16, 2016/2017. Le nuove graduatorie (una volta pubblicate) sostituiscono integralmente quelle utilizzate per l'a.s. 2013/14.

    Durante gli anni intermedi di vigenza delle graduatorie, non è previsto l'aggiornamento del punteggio eventualmente acquisito, o di nuovi titoli eventualmente conseguiti.

    Solo chi scioglierà la riserva nelle graduatorie ad esaurimento potrà contemporaneamente acquisire la permanenza a pieno titolo nella I fascia delle graduatorie di istituto (con eventuale cancellazione dalla III).

    L'art. 14 del dm 353/2014 prevede inoltre l'inserimento in II fascia, con cadenza semestrale, degli aspiranti che conseguono il titolo di abilitazione oltre il 23 giugno 2014. Ai suddetti docenti, all'atto di conseguimento del titolo di abilitazione è immediatamente garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza. Graduatorie di istituto: a dicembre la finestra per chi non si inserisce in II fascia entro il 23 giugno 2014?

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    Si può scegliere solo una provincia.

    Il dm n. 353/2014 prevede all'art. 9 comma 3

    "E' escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante che ha presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse, ivi incluse quelle delle province di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta, di cui al comma 1 del precedente art. 6"

    La provincia scelta potrà essere modificata solo al prossimo aggiornamento, nel 2017.

    Chi cambia provincia o regione rispetto a quella scelta nel 2011, subirà penalizzazioni (inserimento in coda, decurtazioni di punteggio)?

    No, non ci sono penalizzazioni. La provincia scelta per l'inserimento nelle graduatorie di istituto può essere diversa rispetto a quella del 2011, e può essere diversa anche da quella scelta per le graduatorie ad esaurimento.

    Presentazione delle domande A/1, A/2, A/2bis: entro il 23 giugno 2014 Graduatorie di istituto: chi consegue il titolo il 23 giugno 2014 può iscriversi inviando la domanda con la PEC

    Presentazione del modello B: il Ministero non ha ancora inserito il modello su Istanze on line Il modello B non è ancora su Istanze on line

    Tutti i titoli valutabili devono essere posseduti entro il 23 giugno 2014 (non sono consentite iscrizioni con riserva)

    Le graduatorie di istituto sono formate da 3 fasce, costituite

    I FASCIA: docenti iscritti a pieno titolo o con riserva, nella I, II, III fascia o IV fascia delle Graduatorie ad esaurimento
    II FASCIA: docenti abilitati ma non iscritti nelle GaE
    III FASCIA: docenti non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento

    Come vengono considerate le riserve di cui alla legge 68/99?

    Nelle Graduatorie di circolo e di Istituto non è possibile usufruire della riserva di posti derivanti dalla legge n. 68/99 e dalle altre leggi speciali che prescrivono riserve di posti a favore di particolari categorie. L'assolvimento degli obblighi derivanti dall’applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, è interamente assolto mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e delle graduatorie ad esaurimento. Pertanto la riserva può essere indicata solo perchè a parità di punteggio costituisce preferenza.

    A chi deve essere indirizzata la domanda?
    La domanda, o le domande, vanno presentate tutte, in un unico plico, ad una medesima istituzione scolastica da indicare per prima nell'elenco delle scuole scelte con modello B.

    Chi era già iscritto nelle GI per il triennio 2011/14 e sceglie nuovamente la stessa provincia, può scegliere una scuola capofila anche diversa da quella indicata nei precedenti aggiornamenti, non essendoci nel decreto motivazioni che inducano a pensare il contrario.

    Nel caso di aspiranti che concorrono per più settori scolastici, l'istituzione scolastica da indicare per prima è quella di grado superiore. Gli aspiranti ad insegnamenti esclusivamente della scuola dell’infanzia o primaria possono considerare a tal fine, di pari grado, i circoli didattici e gli istituti comprensivi e, pertanto, possono indicare, per primi, anche circoli didattici.

    La domanda

    Il modello di domanda (o i modelli) devono essere spediti, con unico plico, mediante una delle seguenti modalità

    raccomandata r/r
    consegna a mano all'istituzione scolastica
    in formato digitale mediante PEC all'indirizzo PEC della scuola

    Il modello B può essere presentato esclusivamente attraverso Istanze on line . La guida per l'iscrizione e deve essere indirizzato alla stessa istituzione scolastica alla quale sono stati indirizzati i modelli A/1, A/2, A/2bis.
    Gli aspiranti di I fascia di istituto (inseriti nelle GaE) possono presentare il modello B ad una qualsiasi istituzione scolastica della provincia prescelta.

    Per quali supplenze sono utilizzate le Graduatorie di istituto?

    Le graduatorie di istituto vengono utilizzate

    in caso di esaurimento delle graduatorie ad esaurimento o, comunque, in carenza di aspiranti interessati per supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico
    per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario
    per supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

    Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:

    • per le supplenze annuali il 31 agosto;
    • per le supplenze fino al termine delle attività didattiche il 30 giugno
    • per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, o per posti disponibili dopo il 31 dicembre, l'ultimo giorno di lezioni (disposto con rispettiva delibera regionale)

    Quando saranno pubblicate le graduatorie?

    Il decreto non dà alcuna indicazione in merito, ci dice unicamente che in ogni provincia tutte le istituzioni scolastiche provvederanno contestualmente alla pubblicazione.
    La pubblicazione avverrà contestualmente nelle istituzioni scolastiche di ogni provincia. Le graduatorie di I fascia saranno pubblicate direttamente in via definitiva (non c'è problema di punteggi, perchè sono quelli della GaE).L'intenzione del Ministero sarebbe quella di avere le graduatorie pronte per settembre 2014.

    Avvertenza
    Ricordate di fotocopiare tutti i fogli presentati, per vostra sicurezza, e di conservare la ricevuta di ritorno se spedite la domanda con raccomandata o comunque la ricevuta della segreteria se consegnate la domanda a mano.

    Lo speciale di OrizzonteScuola.it sulle graduatorie di istituto
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    Graduatorie di istituto: Miur pubblica avvertenze e legenda su sedi esprimibili, ma modello B non ancora disponibile



    Nonostante non sia stata ancora decisa la data di presentazione per il modello B, il Miur pubblica le indicazioni utili per la scelta delle scuole nella provincia scelta per l'inserimento nelle graduatorie di istituto. Guida, consulenza, normativa

    Il modello B si presenta in modalità esclusivamente telematica (non sarà necessario stamparlo e/o allegarlo alla domanda, o inviarlo in formato cartaceo alla scuola) tramite Istanze on line La guida per la registrazione

    Le istituzioni scolastiche a cui inviare i modelli di domanda e/o il modello B di scelta delle istituzioni scolastiche possono essere:

    - circoli didattici (terzo e quarto carattere uguali a EE);
    - istituti comprensivi (terzo e quarto carattere uguali a IC);
    - istituti d'istruzione secondaria di primo grado (terzo e quarto carattere uguali a MM);
    - istituti d'istruzione secondaria superiore (terzo e quarto carattere uguali a IS);
    - istituzioni educative (terzo e quarto carattere uguali a VC per i convitti e VE per gli educandati);
    - istituti d'istruzione secondaria di secondo grado (terzo e quarto carattere diversi dai precedenti).

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    Non possono essere espresse succursali, sedi coordinate, sezioni associate. I codici esprimibili sono rappresentati dalle sedi principali (ottavo e nono carattere uguali a '00').

    Tutte le sedi esprimibili sono comunque fornite in risposta dall'applicazione "sedi esprimibili". I codici non presenti non possono essere espressi.

    L'applicazione per la scelta delle sedi consente anche di visualizzare il dettaglio degli istituti superiori, al solo fine di conoscere la natura di ciascuna scuola componente l'istituto principale. Si precisa pertanto che le suddette scuole di dettaglio rimangono comunque non esprimibili in quanto non sono sede di segreteria.

    L’aspirante può richiedere un massimo di 20 istituzioni scolastiche, appartenenti alla medesima provincia, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici.

    Nell’ambito del numero delle scuole prescelte per l’inclusione nelle graduatorie di scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti possono richiedere, secondo le apposite modalità previste nel Modello B, un massimo di 7 istituzioni scolastiche, col limite di 2 circoli didattici, in cui essere chiamati con priorità, con le particolari e celeri modalità d’interpello nei casi di supplenze brevi sino a 10 giorni.

    Secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 1 del presente DM, l’aspirante può derogare al limite dei 2 circoli didattici richiamati nei due commi precedenti nei casi in cui la provincia interessata figuri fra quelle che hanno disposto in tal senso, consultando, a tal fine, l’apposito elenco (link).

    Occorre, inoltre, precisare quanto segue:
     Per la scuola dell'infanzia devono essere indicati circoli didattici e istituti comprensivi.
     Per la scuola primaria devono essere indicati circoli didattici e istituti comprensivi.
     Per la scuola secondaria di primo grado devono essere indicati istituti d'istruzione secondaria di primo grado e istituti comprensivi, sempre utilizzando i codici previsti per la figura del dirigente scolastico. Non si possono pertanto indicare le sezioni associate.
     Per la scuola secondaria di secondo grado devono essere indicati istituti d'istruzione secondaria di secondo grado e istituti d'istruzione superiore, anche in questo caso utilizzando i codici previsti
    2
    per la figura del dirigente scolastico. Pertanto, anche in questo caso, non si possono indicare le sezioni associate.
     Per il personale educativo devono essere indicate le istituzioni educative (convitti ed educandati).
     Per le scuole carcerarie occorre indicare la sede amministrativa del centro territoriale e non il centro territoriale.

    Si sottolinea che i codici delle istituzioni scolastiche suddette sono esprimibili ai fini delle supplenze anche nel caso in cui compaia, nei Bollettini Ufficiali delle scuole statali, la dicitura "non esprimibile dal personale docente" o "esprimibile dal personale A.T.A. e dal personale dirigente scolastico".

    Si precisa, infine, che gli istituti omnicomprensivi (link), elencati in allegato alla nota di introduzione ai Bollettini medesimi, sono costituiti di due codici meccanografici: uno relativo ad insegnamenti di scuola dell'infanzia e/o primaria e/o secondaria di primo grado e l'altro relativo ad insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado. Ai fini delle supplenze, se si desiderano insegnamenti presenti su entrambi gli istituti, devono essere indicati entrambi e non solo quello "sede di dirigente scolastico".
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