INVALIDITA' PARI O SUPERIORE A 80%­

In pensione a 55 donne e 60 uomini

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  1. rsustaff
     
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    Pensione di vecchiaia per lavoratori con invalidità pari o superiore all'80%



    NON SI APPLICA AI DIPENDENTI STATALI



    I lavoratori invalidi con percentuale pari o superiore all'80% possono andare in pensione a 55 anni se donne e a 60 anni se uomini.

    L'età per la pensione di vecchiaia può essere diversa per alcune categorie. L'art. 1, comma 8, del Decreto Legislativo 503/92, che ha innalzato l'età pensionabile a sessantacinque anni per l'uomo e sessanta per la donna, ha escluso espressamente l'applicabilità dei nuovi e più elevati limiti di età per gli invalidi in misura non inferiore all'80%. Questo comporta che per gli stessi l'età resti fissata a 60 anni per gli uomini e a 55 per le donne.

    L'art. 1, comma 8 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 stabilisce che:

    "Art. 1

    Età per il pensionamento di vecchiaia

    8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento".

    La Circolare INPS del 23 febbraio 1993, n. 50 al punto 1.1.2 specifica:

    1.1.2 - INVALIDI IN MISURA NON INFERIORE ALL'80 PER CENTO (articolo 1, comma 8)

    "...A norma del comma 8 dell'articolo 1 in esame l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 dello stesso articolo non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.

    Per coloro che si trovano nella predetta condizione i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti restano pertanto

    confermati in 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne. Lo stato di invalidità dovrà essere comprovato dagli interessati mediante idonea documentazione. Per quanto riguarda i lavoratori riconosciuti invalidi da parte di altri enti, di norma la percentuale di invalidità e' rilevabile dal provvedimento di riconoscimento dell'invalidità; per i riconoscimenti di invalidità operati dall'Istituto si fa riserva di successive istruzioni..."

    Con successiva Circolare del 10 marzo 1994, n.82 l'INPS precisa:

    "...La norma in esame non stabilisce i criteri ai quali fare riferimento ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità richiesto per il pensionamento di vecchiaia sulla base dell'età

    prevista dalla normativa previgente. Si ritiene tuttavia che, al fine di assicurare omogeneità di tutela nell'ambito di ciascuna gestione pensionistica, per l'accertamento del requisito dell'in-

    validità nella misura di legge si debba avere riguardo alla definizione di invalidità delineata dalle norme che disciplinano le singole forme assicurative gestite dall'Istituto.

    In tale contesto il riconoscimento dello stato di invalidità in misura non inferiore all'80 per cento deve pertanto essere effettuato dagli uffici sanitari dell'Istituto. Il riconoscimento eventualmente già operato da altro ente costituisce elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale da parte degli uffici sanitari dell'Istituto".

    Quest'ultima circolare INPS, n.82/94, è stata esaminata dal Tribunale di Trani. Sezione Lavoro con Sentenza n.8026/08, riconoscendo al ricorrente le condizioni che danno luogo al diritto all'anticipazione della pensione di vecchiaia a sensi dell'art. 1, comma 8, del D.Lgs. n. 503/1992, in favore dei soggetti con una invalidità pari almeno all'80%.

    Infatti, i giudici di legittimità hanno affermato che l'applicabilità della vecchia normativa è genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda la misura dell'invalidità che non deve essere inferiore all'80%.

    In sostanza, proprio la genericità dell'espressione utilizzata dal legislatore, "invalidi in misura non inferiore all'80 per cento", e la mancanza di qualsiasi altra specificazione depongono per l'ampiezza massima del contenuto normativo e per l'opzione interpretativa favorevole all'accoglimento, nell'ipotesi in questione, della nozione di invalidità civile.

    Consultare la Sentenza:

    Corte di Cassazione, Tribunale di Trevi, Sentenza del 2008 n. 8026
    Nella causa per controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie promossa con domanda depositata il 03/01/2007

    Circolari INPS:

    Circolare INPS, del 23 febbraio 1993, n.50
    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
    Circolare INPS, del 10 marzo 1994, n.82
    Articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Invalidi in misura non inferiore all'80 per cento: requisiti per la pensione di vecchiaia
    Circolare INPS, 14 marzo 2012, n. 35
    Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. Legge 24 febbraio 2012, n.14 di conversione con modificazione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

    Aggiornamento: novembre 2012

    Edited by rsustaff - 3/5/2013, 18:46
     
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