EQUO INDENNIZZO

ABROGATO X LA SCUOLA DA MONTI

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  1. rsustaff
     
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    Cos’è? L’equo indennizzo è un beneficio economico che spetta al dipendente civile e militare che abbia perso la propria integrità fisica per causa di servizio.

    Chi ne ha diritto Può beneficiare dell’equo indennizzo chi ha perduto l’integrità fisica per una causa di servizio ascrivibile ad una delle categorie della Tab. A e B annesse al d.P.R. 915/78 e successive modificazioni.


    Domanda del dipendente e termini di presentazione La richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di accertamento della causa di servizio, ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato di Verifica delle Cause di Servizio. In questo ultimo caso, il procedimento si estende alla definizione della richiesta dell’equo indennizzo. Diversamente, la pronuncia sarà limitata alla sola dipendenza dell’infermità.
    La domanda deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi, a decorrere dalla data di notifica o di comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza dell’infermità o lesione da causa di servizio.
    Il termine semestrale decorre dalla chiara consapevolezza del dipendente di avere contratto la malattia quale conseguenza della prestazione del servizio.
    Ai fini della decorrenza del termine non basta la percezione della malattia ma occorre la piena conoscenza della stessa. Per tale motivo, in sede di accertamento, la Commissione Medica è tenuta a pronunciarsi sulla data di conoscibilità dell’infermità da parte del dipendente, sulla stabilizzazione dell’infermità stessa e sulla tempestività della domanda.

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    Avv. Paolo Guerra
    Avv. Maurizio Maria Guerra
    Provvedimento L’equo indennizzo è concesso con provvedimento dell’Amministrazione di appartenenza.
    In caso di esito negativo, il provvedimento può essere impugnato dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che varia a seconda che si tratti di dipendente civile o militare.

    Come si determina Dal 1.1.1997 al 31.12.2005, per la prima categoria l’equo indennizzo è pari a 2 volte l’importo dello stipendio tabellare iniziale alla data di presentazione della domanda.
    Nella retribuzione tabellare non è compreso ogni altro elemento aggiuntivo come la R.I.A., le classi e gli scatti di anzianità, l’indennità integrativa speciale, la tredicesima mensilità e i compensi accessori.
    Per le categorie dalla seconda alla ottava, invece, l’equo indennizzo viene liquidato in percentuale decrescente.
    Dal 1.1.2006 si considera il solo importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda.

    Domanda d’aggravamento ai fini dell’equo indennizzo Per la domanda d’aggravamento ai fini dell’equo indennizzo occorre tener conto, in particolare, di quanto precisato con circolare 30.7.1993 n. 1100/MI – 10/10 del Ministero della Difesa.
    Nel caso di aggravamento della menomazione dell’integrità psico-fisica per la quale è stato concesso l’equo indennizzo, a domanda degli interessati l’Amministrazione può provvedere, per una volta sola, alla revisione dello stesso.
    La domanda deve essere presentata entro cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione del decreto relativo alla prima concessione.

    Altri beneficiari La domanda per l’equo indennizzo può essere presentata anche dagli eredi del dipendente pubblico e del pensionato entro sei mesi dal decesso, purché l’evento sia giudicato dipendente o interdipendente da causa di servizio. In tal caso, l’indennizzo agli eredi è determinato nella misura massima prevista per le menomazioni ascrivibili alla prima categoria.

    Riduzione dell’equo indennizzo L’equo indennizzo è ridotto del 25% o del 50% se il dipendente ha superato il cinquantesimo o il sessantesimo anno di età al momento dell’evento dannoso. A tal fine bisogna fare riferimento al tempo in cui si è verificato il danno, essendo irrilevante che l’accertamento della dipendenza avvenga in un momento successivo.
    L’equo indennizzo è altresì ridotto del 50% se il dipendente ottiene contestualmente la pensione privilegiata mentre, in caso venga riconosciuta in un momento successivo, l’eccedenza è recuperata con trattenute mensili sulla pensione.
    Il trattamento è altresì proporzionalmente ridotto nel caso di eventuali somme percepite da assicurazioni a carico dello Stato o di Pubblica Amministrazione, o percepite da società assicurative in base a polizze stipulate da terzi responsabili.
    La riduzione non si applica agli eredi nel caso di concorrenza con la pensione privilegiata, quando il credito relativo all’equo indennizzo sia sorto in capo al dipendente poi deceduto, senza subire concorrenza del diritto al trattamento privilegiato di cui il medesimo dipendente abbia potuto fruire.

    Divieto di cumulo L’equo indennizzo non è cumulabile con la eventuale rendita INAIL per malattia professionale.

    Regime tributario L’equo indennizzo ha natura risarcitoria per un danno sofferto a causa di servizio, e come tale non è assoggettato all’imposta sulle persone fisiche.



    La manovra Monti sopprime la causa di servizio nel pubblico impiego
    Tra i meandri del decreto, una piccola rivoluzione: l’abrogazione dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.

    Quasi nascosto tra le varie norme del decreto Monti, e non citato nel comunicato-stampa di accompagnamento, troviamo un art. 6, che compie una piccola rivoluzione: l’abrogazione degli istituti dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.
    Erano istituti di lunga tradizione, in particolare la pensione privilegiata; l’equo indennizzo risaliva al 1957.
    Essi avevano prodotto una mole imponente di contenzioso, con correlata vastissima giurisprudenza, amministrativa e contabile.
    Si comprende che lo scopo è di equiparare la tutela dei lavoratori pubblici a quelli privati, ritenendo evidentemente che i primi godevano di un trattamento più favorevole rispetto a quello dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
    Il legislatore di fine 2011 ha ritenuto che questo trattamento più favorevole fosse un privilegio da eliminare.
    In effetti il trattamento assicurativo è più restrittivo rispetto a quello dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.
    Il primo non spetta a tutti i lavoratori (come i secondi) ma solo a quelli che siano applicati a determinati macchinari oppure a determinate attività, ritenute in via generale pericolose dal legislatore (art. 1 dPR 1124/1965).
    I lavoratori pubblici addetti a macchinari o ad attività pericolose erano già coperti dall’assicurazione obbligatoria (art. 9), quindi il senso dell’innovazione sta nella perdita radicale di copertura a favore degli altri lavoratori pubblici.
    Inoltre l’equo indennizzo era cumulabile con il trattamento di pensione privilegiata (art. 50 dPR n. 686/1957), mentre la rendita infortunistica non è cumulabile con la pensione d’invalidità: infatti quest’ultima copre la perdita di capacità lavorativa non conseguente ai rischi professionali tipici e perciò assicurati (cfr. art. 6 l. n. 222/1984).
    Infine, la copertura assicurativa esclude la responsabilità civile del datore di lavoro, tranne che questi abbia commesso un reato (art. 10), mentre l’equo indennizzo e la pensione privilegiata erano considerati dalla giurisprudenza compatibili con il risarcimento dei danni per responsabilità civile del datore di lavoro pubblico.
    Che dire? L’impiego pubblico perde sempre di più il suo carattere di “sistemazione”: un mondo che va scomparendo.


    Edited by rsustaff - 20/1/2013, 20:16
     
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