PENSIONE PRIVILEGIATA

ABROGATO X LA SCUOLA DA MONTI

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  1. rsustaff
     
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    Cos’è? La pensione privilegiata consiste nel trattamento economico concesso al dipendente pubblico che ha riportato infermità o lesioni per causa di servizio.

    Le pensioni privilegiate si distinguono in:

    PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE CIVILI E MILITARI;
    PENSIONI PRIVILEGIATE DEI MILITARI DI LEVA.

    Le pensioni privilegiate ordinarie, civili e militari, per infermità o lesioni dipendenti dal servizio reso, sono sostanzialmente, pensioni d’invalidità lavorativa. Essendo ritenute retributive e contributive, sono assoggettate ad imposizione fiscale.
    Le pensioni privilegiate di leva, per infermità o lesioni contratte durante e a causa del servizio stesso, sono invece pensioni risarcitorie – al pari delle pensioni di guerra – e come tali esenti da imposizione fiscale.
    Accertata la dipendenza nei termini di legge, l’interessato potrà, senza alcun limite temporale, inoltrare domanda di pensione privilegiata.

    Chi può chiedere la pensione privilegiata Il dipendente della Pubblica Amministrazione, civile e militare, che abbia riportato infermità, lesioni o menomazioni dipendenti da causa di servizio.

    Termini e condizioni Per tutti – civili e militari – è prevista la decadenza della domanda di pensione privilegiata se, durante il servizio o nei cinque anni successivi al collocamento a riposo o al congedo, non sia stato chiesto per le infermità l’accertamento della dipendenza da causa di servizio (art. 169 d.P.R. 1092/73).

    Se l’invalidità sia derivata da parkinsonismo, il termine è decennale.

    Con sentenza 323/08, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 169 del d.P.R. 1092/73 “nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa”.

    Il nostro studio Da oltre 60 anni siamo al servizio dei servitori dello Stato: come avvocati, questo è il nostro impegno professionale e morale. Da tre generazioni, ci occupiamo di diritto pensionistico pubblico in ambito civile, militare e di guerra. Visita il nostro sito www.avvocatoguerra.it e scopri come il nostro studio può aiutarti a far valere i tuoi diritti.
    Avv. Paolo Guerra
    Avv. Maurizio Maria Guerra


    Le testimonianze Abbiamo difeso la causa e ottenuto giustizia per numerosi militari, dipendenti pubblici, uomini d’arma e loro familiari. Ascolta le testimonianze di alcuni dei nostri assistiti.
    Decorrenza della pensione privilegiata La pensione privilegiata decorre dalla data del collocamento a riposo o dal congedo se la domanda viene presentata entro i successivi due anni, altrimenti dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa (art. 191, terzo comma, T.U. 1092/73).

    Condizioni di legge per i dipendenti civili Per beneficiare della pensione privilegiata civile dello Stato occorre riportare infermità o lesioni irreversibili, dipendenti da causa di servizio, ascrivibili ad una delle otto categorie della Tab. A annessa al d.P.R. 915/78 e succ. mod. e che rendano il dipendente inidoneo al servizio al momento del collocamento a riposo (art. 64, d.P.R. 1092/73).

    Condizioni di legge per i militari La pensione privilegiata spetta ai militari che riportino infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio, ascrivibili ad una delle categorie previste dalla Tab. A annessa alla L. 915/78 e succ. mod. (art. 67, d.P.R. 1092/73).

    Prescrizione del diritto Il diritto alla pensione privilegiata ordinaria è imprescrittibile.

    Domanda d’aggravamento L’interessato può, in ogni tempo, far valere i suoi diritti per il riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità pensionata ovvero per quella riconosciuta dipendente da causa di servizio ma non ritenuta invalidante.
    La domanda d’aggravamento respinta può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità o lesione. E’ ammessa tuttavia un’ulteriore istanza, trascorsi dieci anni dalla data in cui è stato emesso il terzo provvedimento negativo.

    Reversibilità La pensione privilegiata è reversibile ai superstiti nel rispetto delle condizioni oggettive e soggettive previste dal d.P.R. 1092/73.



    La manovra Monti sopprime la causa di servizio nel pubblico impiego
    Tra i meandri del decreto, una piccola rivoluzione: l’abrogazione dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.

    Quasi nascosto tra le varie norme del decreto Monti, e non citato nel comunicato-stampa di accompagnamento, troviamo un art. 6, che compie una piccola rivoluzione: l’abrogazione degli istituti dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.
    Erano istituti di lunga tradizione, in particolare la pensione privilegiata; l’equo indennizzo risaliva al 1957.
    Essi avevano prodotto una mole imponente di contenzioso, con correlata vastissima giurisprudenza, amministrativa e contabile.
    Si comprende che lo scopo è di equiparare la tutela dei lavoratori pubblici a quelli privati, ritenendo evidentemente che i primi godevano di un trattamento più favorevole rispetto a quello dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
    Il legislatore di fine 2011 ha ritenuto che questo trattamento più favorevole fosse un privilegio da eliminare.
    In effetti il trattamento assicurativo è più restrittivo rispetto a quello dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.
    Il primo non spetta a tutti i lavoratori (come i secondi) ma solo a quelli che siano applicati a determinati macchinari oppure a determinate attività, ritenute in via generale pericolose dal legislatore (art. 1 dPR 1124/1965).
    I lavoratori pubblici addetti a macchinari o ad attività pericolose erano già coperti dall’assicurazione obbligatoria (art. 9), quindi il senso dell’innovazione sta nella perdita radicale di copertura a favore degli altri lavoratori pubblici.
    Inoltre l’equo indennizzo era cumulabile con il trattamento di pensione privilegiata (art. 50 dPR n. 686/1957), mentre la rendita infortunistica non è cumulabile con la pensione d’invalidità: infatti quest’ultima copre la perdita di capacità lavorativa non conseguente ai rischi professionali tipici e perciò assicurati (cfr. art. 6 l. n. 222/1984).
    Infine, la copertura assicurativa esclude la responsabilità civile del datore di lavoro, tranne che questi abbia commesso un reato (art. 10), mentre l’equo indennizzo e la pensione privilegiata erano considerati dalla giurisprudenza compatibili con il risarcimento dei danni per responsabilità civile del datore di lavoro pubblico.
    Che dire? L’impiego pubblico perde sempre di più il suo carattere di “sistemazione”: un mondo che va scomparendo.


    Edited by rsustaff - 20/1/2013, 20:17
     
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  2. michele619
     
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    Salve, transitando dal ruolo militare al ruolo civile si ha diritto all PPO ? O si deve aspettare comunque che il rapporto di lavoro termini? cioè la PPO è cumulabile con lo stipendio? Garzie spero in una gradita risposta
     
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  3. rsustaff
     
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    Ti ringraziamo per aver contribuito al nostro forum, purtroppo esso pur abbracciando normative pertinenti il mondo del pubblico impiego nella sua interezza e" maggiormente indirizzato alle tematiche del mondo della scuola. Non siamo pertanto in grado di rispondere alla tua domanda.
    Cordiali saluti


    Le RSU dell IIS Europa Virginia Woolf
     
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  4. Giovanni Virgilio
     
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    OGETTO: applicazione dell’articolo 47 del CCNL del 07/041999 integrato dall’articolo 22 del 05/10/2001.

    Io sottoscritto Virgilio Giovanni, nato a Trapani il 30/03/1937 e residente in Erice Casa Santa via Alessandro Volta n° 47 ex dipendente dell’Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani chiedo:
    di conoscere come e quando l’Azienda vi ha comunicato di applicarmi nella pensione l’importo previsto dall’articolo 47 come specificato in oggetto, in quanto mi risulta quanto segue: Con atto deliberativo n° 889 del 28/10/2004, che si allega , a firma dei Capo Settori, dott.sse Figuccio e Palma Magaddino, l’Azienda ha provveduto ad applicarmi l’articolo 47 come in oggetto, dove nel contenuto risultano gravi ed inesatte attestazioni e precisamente: “- premesso che il sig Virgilio Giovanni ex dipendente di questa azienda quale Assistente Amministrativo, con nota pervenuta il 19/02/2004. che si allega ha chiesto l’applicazione dell’art. 47 comma 1 del contratto 20/09/01, avendo ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia di cui è affetto. - Atteso che il Sig. Virgilio aveva avuto riconosciuto, dall’Ospedale Militare di Palermo con verbale del 03/03/2003 prot. n 181 la dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta, ascrivibile alla 6° categoria della tabella A, - Ritenuto, pertanto di attribuire al Sig. Virgilio Giovanni il beneficio economico previsto dal comma 1 dell’art. 47 di cui sopra, con un incremento del 2,50% del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda (04/05/01) e corrispondere l’importo mensile di € 15,80, a titolo di salario individuale di anzianità a decorrere dal mese di giugno 2001 come da prospetto allegato.” Tengo a precisare la mia estraneità ai fatti, in quanto nella mia istanza del 19.02.2004 non esiste l’affermazione avendo ottenuto il riconoscimento della causa di servizio, essa mirava, essendo prossimo al pensionamento e trovandomi nell’attesa del riconoscimento della causa di servizio, ad ottenere l’applicazione dell’articolo 47 una volta conclusosi l’iter del riconoscimento della causa di servizio …… tuttora all’esame del Comitato di Verifica di Roma. Pertanto, l’affermazione fatta in premessa dall’Azienda è completamente abusiva e falsa, Indubitabilmente, per tutto questo, l’atto deliberativo era nato nullo in partenza facendo perdere l’efficacia dell’atto in mancanza del necessario presupposto di legge. Per quanto riguarda, invece, l’affermazione atteso che….debbo dire anche in questo caso che i funzionari responsabili del provvedimento, forse, sembrano non essere a conoscenza del regolamento del D.P.R. 461 del 29.10.01, in vigore da due anni, che modificava il DPR 349/94 assegnando alla Commissione Medica dell’Ospedale Militare di esprimersi, solo, sulla ascrivibilità delle patologie sofferte, mentre per quanto concerneva il riconoscimento o meno della causa di servizio era devoluta, esclusivamente, al Comitato di Verifica di Roma. Pertanto, le affermazioni previste in atteso che….risultano anche esse abusive e false. Per quanto riguarda l’attribuzione del beneficio debbo dire che non è stato applicato correttamente, in quanto l’articolo 22 del CCNL del 05/10/2001 che ha integrato l’articolo 47 del CCNL del 07/04/1999 prevede, che al momento del pensionamento al dipendente riconosciuto invalido per causa di servizio spetta un incremento di anzianità, che viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale pari al 2,50% per ogni biennio considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta per periodi inferiori al biennio. Per quanto riguarda la decorrenza del beneficio le date sono tra di loro in palese contrasto. Indubitabilmente, per tutto questo, l’atto deliberativo era nato nullo fin dall’origine. Ebbene, ci sono voluti tre anni dall’adozione della sopra acclamata delibera 889, per l’Azienda accorgessi del gravissimo errore commesso. Difatti, con lettera prot. 6505 del 02.04.2007 mi comunica che,” sta procedendo ad una revisione della pratica di attribuzione del beneficio dell’articolo 47. Qualora dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti previsti nella citata norma contrattuale (avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta) la S:V sarà invitata a restituire le somme indebitamente percepite”. In data 16.04.2007 l’Azienda con lettera prot. 7276 mi comunica che,” con atto deliberativo del Direttore Generale n. 196 del 04.04.07 è stato disposto l’annullamento della delibera n. 889 del 28.10.2004 in quanto è stata accertata la mancanza dei presupposti di legge”. In data 10/9/2007 l’Azienda con lettera protocollo n°14838 mi comunica che, “ poiché ad oggi, l’Ufficio Personale, nonostante il considerevole lasso di tempo trascorso, non ha ricevuto Sue notizie, con la presente si reitera l’invito a contattare il suddetto Ufficio, entro cinque giorni dal ricevimento della presente, avvertendola che in mancanza, sarà dato corso ad azione giudiziaria per il recupero della sopra indicata somma, con notevole aggravio di spese a suo carico, firmato il Direttore Generale Dott. Guido Catalano”. Tengo a precisare che le somme richieste la prima volta erano di € 820,74 sono diventate successivamente € 599,08 mentre il sottoscritto ne ha percepite € 411,00. In data 10.10.07 il mio avvocato con lettera, anticipata via fax, risponde in merito alla richiesta dell’Azienda precisando, “che la richiesta dell’azienda di restituzione della somma percepita sfugge ai principi di cui all’art. 2033 c.c.e, conseguentemente, il Virgilio trattiene legittimamente le somme da Voi indicate. Resto, in ogni caso, a Vostra disposizione per ogni altro ulteriore chiarimento firmato Avv. Antonella Orlando”. A riguardo debbo dire che, nessuna somma è stata restituita e nessuna richiesta è stata più avanzata successivamente dall’Azienda. Ho volutamente messo in evidenza alcune frase riscontrate nella richiesta di restituzione della somma percepita a dimostrazione che quando vuole sa come agire!!!!. Ricordo che in data 09/08/2006 l’Azienda con lettera prot.n°16065 mi trasmette in allegato la documentazione di seguito indicata ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico spettante in forza dei miglioramenti economici disposti ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 05/06/06 biennio economico 2004/2005 con deliberazione n° 111 del 26/07/06; e ricordo anche che, per ottenere tale riliquidazione non sono bastate le mie molteplice richieste fattovi, ho dovuto attendere come ben sapete due anni e solo dopo che il mio avvocato Donatella Buscaino con lettera del 10 Giugno 2009 Vi ha sollecito ad ottemperare alla riliquidazione del trattamento pensionistico spettante. Cosa sia successo in merito, sarei curioso saperlo. Una volta ottenuto con sentenza il riconoscimento della causa di sevizio, ritenendo che era risorto, prepotentemente, il mio diritto ad ottenere, finalmente, l’applicazione dell’articolo 47 in forza anche dell’annullamento da parte dell’Azienda dell’atto deliberativo 889, faccio le dovute richieste. Infatti, sia io che il mio avvocato abbiamo fatto richieste all’Azienda per l’applicazione dell’articolo 47, con i seguenti risultati: L’Azienda con lettera prot. N° 10199 del 21.02.13 mi comunica che,”con delibera 889 ha provveduto a corrispondermi il beneficio richiesto….. Alla luce di quanto sopra nulla è dovuto da questa Azienda in ordine alla superiore richiesta e si ritiene la questione definitivamente (sottolineata) chiusa firmato il direttore Amministrativo Dott. Fabizio Di Bella e dal responsabile U.O.C. Dott.ssa Rosanna Oliva”. Ed ancora con lettera prot. n° 35901 del 12 Luglio 2013 avente per oggetto: Applicazione della sentenza n° 2098/2011 della Corte di Appello di Palermo in favore di Virgilio Giovanni che così recita:” In riferimento alla istanza della S.V. prot n° 17979 di cui all’oggetto, con la presente si comunica che i benefici di cui all’Art.. 47 comma 1 del CCNL 20/09/2001, già attribuiti con atto deliberativo n° 889 del 28/10/2004, sono stati regolarmente trasmessi alla sede INPDAP di Trapani con nota prot. N° 1605 del 09/08/2006 a seguito di riliquidazione del trattamento pensionistico in forza dei miglioramenti economici disposti ai sensi dell’art. 8 del CCNL di comparto del 05/06/2006 – Biennio economico 2004/2005, firmato il Commissario Straordinario Dr. Fabrizio De Nicola e dal responsabile Settore Personale Contratti e Convenzioni Dott.ssa Rosanna Oliva. Di conseguenza, visto il perdurare del comportamento dei Funzionari dell’ASP, mi corre l’obbligo, ritenendole fuori dalle norme di legge, di informare l’INPDAP, per sapere se è vero che essa, sicuramente ignara della triste vicenda, abbia dato esecuzione all’applicazione dell’art. 47 come sostenuto dall’Azienda.. Ebbene cosa sarebbe successo se la vicenda dovesse risultare vera, e il sottoscritto non avesse ottenuto il riconoscimento della causa di servizio, che i funzionari dell’ASP mi avrebbero fatto, mi fanno e mi farebbero percepire, abusivamente, delle somme senza averne diritto, ed ancora cosa più grave con un atto deliberativo inesistente. Per mia fortuna, debbo dire che una volta avuto il riconoscimento della causa di servizio ho acquisito, di fatto, il diritto ad avere applicato il beneficio previsto dal CCNL e precisamente l’articolo 22 del 05/10/2001 come sopra evidenziato, questa volta con un atto deliberativo valido. Nel caso in cui, l’ASP non intenda, come sta facendo, sanare questa gravissima situazione creata dai suoi Funzionari che è a dir poco inquietante, e l’INPDAP che, a sua volta è venuta a conoscenza, dei fattacci non dovesse prendere alcuna decisione in merito, sarò costretto mio malgrado, trascorsi quindici giorni, dalla suddetta istanza, senza ricevere notizie sarò costretto mio malgrado per difendere un mio sacrosanto diritto acquisito a denunciare i fatti accaduti della vicenda alla Procura della Repubblica, consegnando tutta la documentazione dei fatti in mio possesso.
     
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