Il pagamento del sabato e della domenica per supplenze brevi

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    Il pagamento del sabato e della domenica per supplenze brevi




    DSGA – volevo porle un quesito in merito al servizio di un collaboratore scolastico. Questa novità si sta verificando da un po’ di tempo. Negli anni passati non era mai successo questo che le dico forse perchè non si è mai fatto un contratto per pochi giorni perchè le norme erano diverse:

    1) Quesito: Abbiamo stipulato un contratto di lavoro con un Collaboratore Scolastico S.T. per un periodo che va dal mercoledì al venerdì. Il Collaboratore Scolastico mi ha riferito che dovevamo pagarli anche il sabato e la domenica in quanto aveva lavorato altri due giorni in un altra Scuola nella stessa settimana adducendo che altre Scuole stanno facendo questo. Vorrei sapere se ciò è regolare visto che per i C.S. non mi risulta alcuna norma Ministeriale , contrattuale e dall’Aran. ( questo mi risulta per il personale docente vedi art. 40 comma 3 del CCNL 2007 come confermato dall’ARAN in risposta ad un quesito del MIUR)
    2) Quesito: Il Collaboratore che viene assunto dal mercoledì al venerdi deve fare l’orario del titolare 7 ore e 12 minuti visto che la mia Scuola il sabato è chiusa o devo fargli fare 6 ore dal momento che l’art. 51 comma 1 del CCNL Scuola fa riferimento alle 36 ore settimanali : 6 giorni e pertanto con un orario giornaliero di 6 ore e non 7,12 ( dovrei inoltre pagargli lo straordinario se fa più di 6 ore giornaliere?)
    Vorrei conoscere la normativa di riferimento anche per gli ATA per il pagamento del sabato e della domenica se il C.S. completa le 36 ore sett.li anche su 2 Scuole.
    La ringrazio.

    Paolo Pizzo – Gentilissimo,
    Il riferimento normativo è l’art. 60 del CCNL/2007 che ha per oggetto il rapporto di lavoro a tempo determinato per il personale ATA.

    In particolare, il comma 2 afferma: “Le domeniche e le festività infrasettimanali ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il dipendente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.”

    In poche parole lo stesso articolo che si applica ai docenti assunti a tempo determinato (40/3) si applica anche per gli ATA.

    Per tale motivo anche agli ATA si deve applicare il principio stabilito dall’ARAN (nota del 28 aprile 2008 in risposta a nota prot. A00DGPER/5606) per il pagamento non solo della domenica ma anche del sabato (nel caso, quindi, la settimana lavorativa sia stata dal lunedì al venerdì).

    La condizione però fondamentale è che il personale (docente e ATA) svolga l’intero orario settimanale ordinario (per gli ATA sono le 36 ore citate nel quesito).

    Per ciò che riguarda la questione “servizio dell’intero orario settimanale svolto in più scuole”, è intervenuto il Giudice del Lavoro di Caltanissetta che con sentenza n. 155 del 25 febbraio 2010 afferma: “…prevedere che, in ipotesi del tutto sovrapponibili, possa esservi un diverso trattamento economico-giuridico, sarebbe del tutto irrazionale; infatti, che un docente supplente abbia sostituito un solo docente titolare o più docenti titolari è del tutto irrilevante: ciò che importa è che la sostituzione sia avvenuta per l’intero orario di lavoro, altrimenti la norma pattizia si renderebbe contrastante con il principio di cui all’art. 3 della Costituzione”.

    Pertanto, come peraltro abbiamo sempre sostenuto, ciò che la norma impone è che l’orario settimanale ordinario sia completato, che poi ciò avvenga in una o più scuole non è un elemento determinante.

    In conclusione, il supplente (docente o ATA) che ha completato l’orario settimanale ordinario dal lunedì al sabato (compreso l’eventuale “giorno libero” settimanale nel caso dei docenti), anche se lo ha svolto in più scuole, ha titolo al pagamento della domenica (ed eventualmente anche della giornata del sabato), che va computata anche nell’anzianità di servizio.
     
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