aggiornamento al 16.02.2014 DOCENTI INIDONEI

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    Organici, inidonei e ITP ex Enti locali: inizia il confronto al MIUR


    La FLC lancia una vertenza nazionale sugli organici. Fortissime criticità sul decreto applicativo delle norme del decreto 104 su inidonei e C999 e C555
    21/11/2013

    gx2l



    Un incontro su temi delicatissimi si è svolto nella giornata di ieri, 20 novembre. All’ordine del giorno il confronto sulle dotazioni organiche del personale docente 2014/2015, il decreto applicativo della Legge 128/2013 sul personale inidoneo e una sorta di rilevazione su ITP C999 e C555.

    Gli organici

    L’amministrazione ha annunciato la proposta di unificazione degli organici negli istituti superiori che comprendono una pluralità di corsi di studio. La FLC ha espresso forte preoccupazione per i possibili effetti, vale a dire riduzione degli organici e possibile aumento degli esuberi.

    La nostra organizzazione ritiene che non sia più possibile proseguire nella determinazione delle dotazioni organiche del personale docente secondo una logica di ridistribuzione interna delle poche risorse esistenti. Così come abbiamo stigmatizzato l’operazione di distribuzione di manciate di posti in organico di fatto senza una logica e secondo criteri non trasparenti. Distribuzione tra l’altro che non tiene conto delle reali necessità delle scuole e viene declinata diversamente da regione e regione.

    Per questa ragione abbiamo chiesto che, come primo atto, si confermino in diritto i posti attribuiti in organico di fatto e il confronto sui parametri di distribuzione degli organici.

    Ancora abbiamo sottolineato due temi che per la FLC sono rilevanti: la costruzione artificiosa di cattedre superiori alle 18 ore e il rispetto del numero previsto per legge degli alunni per classe, anche alla luce delle disposizioni sulla sicurezza. Inoltre abbiamo posto il tema dei posti per la scuola dell’infanzia chiedendo oltre che di prevedere risorse ad hoc, lo scomputo dal calcolo complessivo tutti quelli che vengono utilizzati per effetto di statalizzazioni di sezioni comunali. Ancora è necessario affrontare la questione degli specialisti di lingua inglese nella scuola primaria, stante l’insufficienza del personale in possesso di specializzazione.

    Abbiamo infine affermato che la nostra organizzazione su questi punti è intenzionata ad aprire una vertenza politica oltre che legale: riteniamo infatti le disposizioni che bloccano le dotazioni organiche all’anno 2011/2012 illegittime.

    L’amministrazione ha anche presentato l’ipotesi di rideterminazione della tabelle allegate all’organico di sostegno in relazione alla stabilizzazione di 26.684 posti nel triennio. L’organico di diritto passerebbe quindi sa 63.348 unità a 90.032 nel 2015/2016. Per l’anno in corso l’incremento sarebbe del 5% pari a 4.447 unità in più, ripartite come dalla bozza di nuova tabella dell'organico 2013/2014. In seguito si dovrebbe procedere alle assunzioni a tempo indeterminato.
    Inidonei

    La bozza di decreto che ci è stata presentata nel corso della riunione è a nostro parere irricevibile. Infatti non tiene conto di quanto avvenuto in corso di conversione del Dl 104. La possibilità per gli inidonei già dichiarati tali di essere utilizzati nelle scuole per progetti di supporto alla didattica è sostenuta dalla legge dal punto di vista finanziario: infatti i mancati risparmi per la mobilità intercompartimentale e il transito forzato sul personale ATA sono integralmente coperti. Quindi qualunque forzatura su questo punto vedrebbe, la nostra organizzazione, fortemente contraria. Inoltre è necessario procedere ad un nuovo contratto per ridefinire l’utilizzo di questo personale alla luce delle disposizioni del decreto legge. E’ evidente che se non fossero accolte le nostre richieste, siamo intenzionati ad avviare iniziative conseguenti di natura legale.
    ITP C999 e C555

    Per quanto riguarda gli ITP C999 e C555 la procedura di transito sui ruoli ATA non può essere avviata fino a quando non saranno terminate le procedure per la mobilità su altra classe di concorso per il personale in possesso di altra abilitazione o titolo di studio e per la riconversione su sostegno. In ogni caso poiché riteniamo la soluzione contenuta del Dl 104 iniqua per questo personale, la FLC ha già annunciato l’impugnativa di tutti gli atti applicativi della norma.

    A fine riunione il MIUR ha anticipato che a breve ci sarà un incontro di informativa sul dimensionamento della rete scolastica anche al fine di definire il nuovo organico di Dirigenti scolastici e DSGA da attribuire alle scuole autonome in applicazione di quanto previsto dalla legge di conversione 128/2013 sull'istruzione

    Edited by redrose - 16/2/2014, 11:32
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    Docenti inidonei e visite di controllo, dopo il Decreto istruzione: qual è lo stato dell'arte?




    Leggendo la nota della FlcCgil sullo "stato dell’arte" si apprende di “fughe in avanti” da parte di singole amministrazioni territoriali, prima dell’emanazione del decreto attuativo per le procedure che riguardano i docenti inidonei. Come stanno effettivamente le cose? Abbiamo sentito Maria Teresa De Nardis

    Cosa ci puoi dire delle "fughe in avanti" denunciate dalla FLCGIL?

    Sappiamo per certo che almeno in una provincia le visite sono già state effettuate con una solerzia omessa in tante altre "emergenze". E -cosa strana quanto illegittima- alcuni Dirigenti scolastici hanno preso l'iniziativa di invitare gli utilizzati della propria scuola ad accettare o rifiutare per iscritto l'opzione del "passaggio Ata".

    Ma la Flc-Cgil parlando di DECRETO specifico si esprime in modo non del tutto appropriato, dal momento che nel D.L. 104 convertito nella Legge 128 si parla sì di "decreto del Ministro dell'economia e delle finanze", ma per quanto riguarda le risorse finanziarie da trasferire alle amministrazioni riceventi. Non si delega l'operatività a decreti attuativi, come invece si faceva nella Spending review 2012 (Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione dei commi 13 e 14). In questo caso infatti abbiamo una specifica legge dedicata alla scuola, che per quanto frettolosa e drastica nella sua approvazione, non è un generico contenitore di materie varie quale deve necessariamente essere una legge finanziaria.

    Dunque è più verosimile ritenere che fin da subito potrebbe essere emanata una Circolare Ministeriale che regoli le prime fasi, cioè quelle riguardanti le visite di controllo e le loro immediate conseguenze.

    E' infatti possibile che tali visite [per il rientro in classe] vengano supportate da circolari "locali", emesse a livello periferico dagli U.S.R.; quindi in alcune aree più solerti/zelanti potrebbe seguire in tempi ravvicinati la mobilità verso cattedra ("in corso d'anno") per quanti fossero riconosciuti idonei (si presume un numero estremamente esiguo, visto che chi doveva decidere il difficile passo del rientro ha già operato il tentativo da tempo).

    Per far ciò si rende necessaria una Circolare Ministeriale che disciplini i particolari di questa mobilità (INTERNA al settore scuola): sedi, punteggi, preferenze, precedenze, eventuali garanzie di tutela, possibilità di soprannumero temporaneo. Inoltre, sull'altro versante di mobilità interna -il passaggio nei ruoli ATA- già alcuni Uffici periferici si pongono interrogativi circa tempi e modalità dell’operazione. Questo è un altro aspetto che il Miur dovrebbe chiarire.

    E per la MOBILITA' INTERCOMPARTIMENTALE quali passi bisogna aspettarsi?

    Per quanto riguarda la mobilità ESTERNA al comparto scuola è evidente che non basterà la semplice circolare Miur, essendone investiti anche gli altri Ministeri.

    Pertanto l'emanazione di un vero e proprio Decreto attuativo potrebbe verificarsi in tempi più lunghi. Occorreranno infatti diversi mesi per pubblicare una lista di posti disponibili su tutto il territorio nazionale.

    La sequenza dovrebbe essere questa: emanazione di una direttiva (governativa?) a Ministeri ed Enti vari per la ricognizione dei posti vacanti (che dovrebbero essere moltissimi, visto il cronico sotto-organico di personale, dovuto al rigido blocco delle assunzioni); scaduti i termini dell’individuazione dei posti, seguiranno i tempi materiali per il riordino dei dati raccolti e per la regolarizzazione delle comunicazioni incomplete. Dopo di ciò l'elenco dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Quindi seguirà la complessa fase della valutazione delle corrispondenze di titoli e livelli, e qui sarà probabilmente necessario il confronto sindacale. Solo dopo si potrà procedere al regolare invio delle domande di mobilità.

    E' evidente quindi che se la mobilità interna può avere tempi brevi invece quella esterna no. Anzi è anche ipotizzabile (ma è solo una supposizione...) che ad un primo elenco di disponibilità ne segua a distanza uno ulteriore con dati degli Enti ritardatari, come è già avvenuto in passato.

    E stata divulgata in questi giorni una nota in materia di visite, con la quale il Ministero delle Finanze (MEF) invita il Ministero dell’Istruzione (MIUR) ad uniformarsi, attraverso USR e AT, alle consegne: quale senso assume tale intervento?

    Il MEF in primo luogo intende "fare ordine" in merito alla attribuzione delle visite alle Commissioni mediche competenti (CMV) e in secondo luogo invita il MIUR a fornire dettagliate indicazioni riguardo all'assegnazione del proprio rappresentante alle Commissioni e a spiegarne ruolo e limiti.

    L'iniziativa del MEF intende supplire i "ritardi" del MIUR, di cui si diceva prima, e non è poi tanto singolare che siano proprio le Finanze a sollecitare il Ministero oggetto delle visite di controllo, visto che le visite sono ispirate da motivazioni di bilancio, eludendo purtroppo considerazioni e valutazioni sulle implicazioni umane e didattiche (in caso di rientro in cattedra disposto d'autorità) e sull'impatto generato nel funzionamento degli uffici riceventi i docenti in mobilità.

    L'iniziativa del MEF ha tuttavia anche una sua ragion d'essere: è infatti la prima volta che un membro esterno alla professione interferisce funzionalmente su di una commissione medica, introducendo -fra l'altro- un vulnus sul piano della privacy.
    La diagnosi medica che motiva il giudizio di idoneità/inidoneità, infatti, rientra tra i "dati sensibili" che devono essere trattati osservando un protocollo cautelativo; in particolare il datore di lavoro non ha accesso alla diagnosi, bensì soltanto alle risultanze di idoneità o meno alle mansioni. (Art. 8 della L. 300/1970 - Statuto dei lavoratori; Codice in materia di protezione dei dati personali - D. lg.ivo n. 196/2003; Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati - Deliberazione n. 53/2006).

    L'interferenza attiva, quindi, di un membro designato dal "datore di lavoro" sul processo decisionale della CMV condiziona il giudizio medico ed eventualmente le tutele del lavoratore, aprendo dubbi di fondo.

    Sarà quindi interessante leggere cosa avrà a rispondere il MIUR a questa sollecitazione del MEF, dal momento che -è legittimo sostenerlo- il testo dei commi 5, 6 e 7 dell’art.15 - L. 128 è stato corretto e ricomposto durante le revisioni parlamentari con innegabile frettolosità.
     
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    Docenti inidonei: circolare del Ministero dell'Economia su accertamento condizioni d'inidoneità


    di Andrea Carlino
    02/12/2013
    Il provvedimento trae origine dal decreto legge n.104 del 12/9/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.128 dell’11/11/2013 (articolo 15).
    E’ stata resa nota la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (n. 966 del 19/11/2013) che dà ulteriori istruzioni sull’accertamento delle condizioni d’idoneità del personale docente del comparto Scuola. Il provvedimento trae origine dal decreto legge n.104 del 12/9/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.128 dell’11/11/2013.
    In particolare, all’articolo 15 si stabilisce che i docenti inidonei non saranno più automaticamente obbligati a transitare nei ruoli del personale Ata, cosi come prevedeva la legge n.135 del 7 agosto 2012. Entro il 20 dicembre tutti i docenti inidonei dovranno essere sottoposti a visita medica al fine di ottenere una valutazione aggiornata dello stato d’idoneità. Quelli che dovessero essere dichiarati idonei, torneranno ad insegnare, chi invece sarà dichiarato inidoneo avrà 30 giorni per presentare domanda di trasferimento come amministrativo o tecnico della scuola.
    La circolare fa ordine in merito all’attribuzione delle visite alle Commissioni mediche competenti e in seguito invita il Miur a fornire specifiche indicazioni riguardo all'assegnazione del proprio rappresentante alle Commissioni e a spiegarne ruolo e limiti. Riguardo alle competenze degli organismi sanitari è intervenuta una modifica in sede di conversione del decreto legge 104: è stato, infatti, eliminato il riferimento ai collegi costituiti presso le Asl, precisando che l’individuazione dell’organismo medico-legale competente non può che essere effettuata sulla base della generale normativa procedurale vigente per gli accertamenti in ordine all’idoneità, inidoneità ed altre forme di inabilità. Gli accertamenti d’idoneità del personale docente sono di competenza delle Commissioni mediche di verifica del Mef.
    Nel momento in cui pervengano alle commissioni mediche di verifica, fascicoli concernenti il personale docente della scuola, nei quali si chiede l’accertamento dell’inidoneità alla funzione di docenza, questi fascicoli dovranno essere regolarmente istruiti da parte delle Commissioni mediche di verifica.
    La visita dovrà essere compiuta da uno o più medici della Commissione, mentre il rappresentante del Miur dovrà partecipare unicamente alla fase conclusiva della procedura sanitaria. Inoltre, si legge nella circolare n. 966/2013, si mantiene intatta la possibilità per l’interessato di presentare ricorso, per via amministrativa, entro dieci giorni dalla notifica del giudizio d’idoneità effettuata a cura dell’Amministrazione procedente alle Commissioni mediche di seconda istanza del Ministero della difesa.
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    Personale docente permanentemente inidoneo alla funzione per motivi di salute ma idoneo ad altri compiti


    di Lara La Gatta
    04/12/2013
    Il Miur trasmette agli Uffici scolastici regionali la nota che disciplina le procedure per il transito nei ruoli Ata (domande entro il 15 dicembre) e per la richiesta (entro il 20 dicembre) di nuova visita medica da parte delle competenti Commissioni mediche del MEF
    È indirizzata agli Uffici scolastici regionali la nota prot. n. 13000 del 3/12/2013, avente per oggetto: “Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti – attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013”.
    Si tratta di una nota che anticipa il Decreto ministeriale, di prossima emanazione di concerto tra MIUR e MEF, e che spiega sia cosa capiterà al personale docente che sarà dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione, ma idoneo ad altre mansioni successivamente all’1/1/2014, sia a quello che si trovava in tale condizione alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 104/2013.
    Per il primo caso, vale a dire docente dichiarato inidoneo dopo il 1° gennaio 2014, trova applicazione, anche in corso d’anno scolastico, la procedura che prevede l’assunzione, su istanza di parte, della qualifica di assistente amministrativo o di assistente tecnico.
    In assenza di istanza o, in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, troverà applicazione obbligatoria la procedura della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le Amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, e con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
    Tuttavia, nelle more dell’applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell’anno scolastico 2015-2016, tale personale potrà essere utilizzato per le iniziative di cui all’art. 7 del citato Decreto-Legge 12 settembre 2013 n.104 convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128 o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.
    Per il secondo caso (personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 2013 n.104, convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128, è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti), il personale in questione dovrà essere sottoposto, entro il 20 dicembre 2013, a nuova visitada parte delle commissioni mediche competenti, per una nuova valutazione dell’іnіdoneіtà. In esito a tale visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessatotorna a svolgere la funzione di docente.
    Ove, viceversa, venga confermata l’inidoneità, il suddetto personalepuò, su istanza di parte, transitare nei suddetti profili professionali del ruolo A.T.A.ovvero, in assenza di istanza o, nell’ipotesi in cui l’istanza non possa essere accolta per indisponibilità di posti,presentare domanda di mobilità intercompartimentale in ambito provinciale.
    Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, di transitare nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico ovvero, in assenza di tale istanza o, nell’ipotesi in cui l’istanza non possa essere accolta per indisponibilità di posti, può presentare domanda di mobilità intercompartimentale in ambito provinciale.
    Alla nota è allegata la seguente documentazione:

    copia della circolare n. 966 del 19/11/2013, inoltrata dal MEF, relativa all’accertamento delle condizioni di inidoneità del personale docente del comparto scuola, che prevede, tra l’altro, l’integrazione delle commissioni mediche del MEF, ai fini della dichiarazione di inidoneità, con un rappresentante del MIUR (vedi notizia precedente);
    il modello A avente per oggetto: “Articolo 15, commi 4 e seguenti del D.L. n.104/13 convertito con modificazioni in Legge n.128/2013. Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo per motivi di salute alla propria funzione ma idoneo ad altri compiti – domanda di inquadramento nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico Personale A.T.A. – comparto scuola”; le istanze ai fini del transito nel ruolo A.T.A. dovranno essere inoltrate al competente Direttore dell’ufficio scolastico Regionale entro il 15 dicembre 2013;
    il modello B avente per oggetto: “Articolo 15 commi 4 e seguenti del D.L. n.104/13 convertito con modificazioni in Legge n.128/2013. Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo per motivi di salute alla propria funzione ma idoneo ad altri compiti – domanda di utilizzazione nelle more dell’applicazione della mobilità intercompartimentale”;
    il modello C, per il monitoraggio delle istanze pervenute per il transito nei ruoli ATA, nonché il numero delle istanze pervenute per l’utilizzo nelle more dell’applicazione della mobilità intercompartimentale.
     
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    Docenti inidonei: il MIUR pubblica la circolare applicativa della legge 128/2013
    Insoddisfazione della FLC per i contenuti della nota. Prosegue l’impegno a trovare ulteriori soluzioni coerenti con le nostre richieste.
    04/12/2013


    Docenti inidonei e Itp ex Enti Locali. Lo stato dell'arte dopo la conversione in legge del DL 104

    Il MIUR ha pubblicato la circolare 13000 del 3 dicembre 2013 attuativa dell’art. 15, commi 4 e seguenti, del DL 104 del 12 settembre 2013, convertito con modifiche nella legge 128 del 9 novembre 2013, riguardante il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, nelle more del perfezionamento del decreto Interministeriale in materia.

    Nella bozza di decreto, che dovrà avere il concerto con il MEF e Funzione Pubblica prima di poter essere pubblicato, all’art. 1 viene innanzitutto disciplinato cosa dovrà fare il personale che verrà dichiarato permanentemente inidoneo successivamente alla data del 1 gennaio 2014, mentre all’art. 2 cosa deve fare chi è già permanentemente inidoneo.

    Con la pubblicazione della circolare si dà avvio a queste procedure.

    Per i nuovi inidonei sarà possibile chiedere l’inquadramento nei ruoli ATA (di assistente amministrativo o tecnico a seconda dei titoli in possesso) entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità oppure, in assenza di questa istanza o in assenza di disponibilità di posto, verrà applicata la procedura di mobilità per altra amministrazione, nell’ambito della stessa provincia. Nelle more dell’attivazione di questa mobilità e, comunque, fino a conclusione dell’anno scolastico 2015-2016, si verrà utilizzati per iniziative di supporto alla didattica, oppure rivolte alla prevenzione della dispersione scolastica, oppure per attività culturali anche in reti di scuole.

    Per chi è già inidoneo alla data della nuova legge è prevista una nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti (ma non è un obbligo) a conclusione della quale, ove sia confermata l’inidoneità, si applica quanto previsto per i nuovi e con domanda da presentare sempre entro 30 giorni della conferma dell’inidoneità. Chi, già inidoneo, non volesse essere sottoposto a nuova visita, dovrà presentare subito la domanda specifica (entro il 15 dicembre 2013) o di inquadramento nei ruoli ATA (esprimendo l’opzione per i due profili ed utilizzando il modello A (allegato alla circolare) oppure l’applicazione della mobilità intercompartimentale e utilizzo, nelle more (modello B allegato sempre alla circolare), in altre attività.

    Per coloro che chiederanno di “transitare” nei ruoli ATA, il decreto regolerà (agli art. 3 e 4) tale possibilità e con modalità che si anticipano nella circolare (ma solo se ci sono disponibilità) nella provincia di attuale servizio, oppure in altra provincia, ed il trattamento economico spettante.

    Per i nuovi inidonei (quindi dal 1 gennaio 2014 in poi) il transito, a domanda, nei ruoli ATA ha decorrenza giuridica dal 1 settembre dell’anno scolastico in cui si chiede di transitare e si prende servizio nella sede di titolarità (da acquisire con le normali procedure di mobilità) dall’anno scolastico successivo. Tale personale, in attesa di essere assegnato alla sede definitiva, può chiedere di rimanere nella scuola ed essere utilizzato per attività connesse all’attuazione del POF.

    Per chi è già inidoneo e chiede di transitare nei ruoli ATA la decorrenza del passaggio è dal 1 settembre 2013, ma si è subito utilizzati (in attesa della sede definitiva per il 1 settembre 2014 da acquisire con la mobilità) su sede provvisoria scegliendo tra le sedi disponibili che sono residuate sia nel diritto, dopo la mobilità, più quelle eventuali in organico di fatto. L’elenco di queste disponibilità dovrà essere pubblicata all’albo degli uffici provinciali prima delle convocazioni per la scelta.

    Il giudizio della FLC CGIL

    Fermo restando il giudizio già espresso dalla FLC CGIL sulla legge di conversione del DL 104/2013, che rappresenta a nostro parere una soluzione solo parziale per questo personale, nei confronti dei docenti inidonei rispetto a questa circolare e alla bozza di decreto si esprime un giudizio totalmente negativo. Si denuncia che alcune richieste importanti fatte dalla FLC e dagli altri sindacati non siano state recepite. Come ad esempio la possibilità della dispensa o quella di individuare un regime di trattamento diverso tra gli attuali inidonei e i futuri inidonei. Infatti per i primi ci sono tutte le condizioni per lasciarli in forza alle scuole con le funzioni già assegnate, dal momento che è stata trovata, grazie alle incessanti pressioni della FLC, la copertura finanziaria per non variare i saldi di finanza pubblica. L’operazione volontaria di transito sui ruoli ATA o attraverso la mobilità intercompartimentale verso altri profili della PA consente all’amministrazione di “lucrare” ulteriormente a danno dei lavoratori interessati: infatti messo in luce dalla nostra organizzazione tutta la vicenda inidonei è stata completamente coperta dal punto di vista economico utilizzando le risorse derivanti dal 30% dei tagli agli organici di gelminiana memoria.

    In particolare non è accettabile:

    che coloro che sono attualmente inidonei e chiedono il transito nei ruoli ATA siano costretti a prendere servizio su sede provvisoria (inevitabilmente residuale e, pertanto, anche scomoda) in corso d’anno senza la possibilità di rinviare al prossimo anno scolastico (come richiesto con forza e come previsto per i nuovi inidonei) il raggiungimento della sede di servizio, che si avrà a seguito delle prossime operazioni di mobilità, al 1 settembre 2014. Questo procurerà inevitabilmente un danno inaccettabile alle persone (che hanno già gravi problemi di salute), cosi come alla funzionalità delle segreterie e al personale precario che sarà licenziato senza preavviso. Ricomincerà un giro di giostra dovuto alla riconvocazione di tutti i supplenti per garantire il rispetto dello scorrimento delle graduatorie con buona pace del lavoro della continuità del servizio. Il MIUR pensa che nelle segreterie e nei laboratori gli Ata facciano dei semplici passa carte e pertanto possono essere sostituiti in qualsiasi momento.
    che non sia stato previsto un passaggio contrattuale (in attuazione dell’art. 17 comma 5 del CCNL/07) per definire criteri e modalità di utilizzazione nelle scuole per tutti coloro che non chiederanno di transitare nei ruoli ATA. Non è accettabile che questo, in relazione ai nuovi possibili utilizzi definiti dalla legge, venga lasciato alla “discrezionalità” dell’amministrazione. Nella bozza di decreto c’è un rinvio al CCNI del giugno 2008 fino ad oggi in vigore sulla materia, ma questo va integrato alla luce di quanto di nuovo dice la legge. Analogo problema permane anche per tutti i docenti “temporaneamente” inidonei, materia che era stata allora regolata e che va ridefinita;
    che non siano state date indicazioni alla commissioni mediche affinché, nell’attestato sanitario di loro competenza, dicano esplicitamente se questo personale, non idoneo a svolgere la funzione docente, è pero idoneo, o meno, a svolgere tutte le funzioni di amministrativo e tecnico. Trattandosi nei fatti di un nuovo inquadramento nei ruoli ATA, è evidente che ciò può avvenire solo a condizione che ci sia specifica idoneità.

    Su questi aspetti la FLC chiederà conto all’amministrazione e, se non ci saranno ripensamenti, si impegna a tutelare, anche per vie legali, tutto il personale docente e ATA, danneggiato. Resta fermo l’impegno della FLC a ottenere le modifiche del decreto e la corretta applicazione del DL 104 che come dicevano prima prevedendo già la copertura per i posti ATA congelati, circa 3.500, in realtà non obbliga gli attuali inidonei né a transitare verso i profili ATA né a transitare verso le altre Pubbliche Amministrazioni.
     
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    Docenti inidonei, due guide per questi gironi "convulsi"




    In questi giorni sta arrivando nelle scuole la C.M. 13000 con l'invito a sottoscrivere, per i docenti inidonei, uno dei due moduli allegato alla circolare, in base alla scelta dell'interessato: aderire subito alla mobilità nel ruolo ATA, sottrarsi a visita di controllo e accettare subito la mobilità intercompartimentale. Pubblichiamo i links alle interpretazioni del gruppo Conbs.

    LEGGE 128 e C.M. 13000 - DOMANDE FREQUENTI Poiché giungono al Conbs numerose richieste di spiegazioni e consigli, abbiamo provveduto a stilare un elenco di risposte che può servire a chiunque non abbia ancora le idee chiare. Naturalmente l'elenco non è esaustivo (tante domande rimangono senza risposta a causa delle criticità della Legge 128) ed è passibile di ampliamento a mano a mano che perverranno eventuali altre domande. Non vuole essere nemmeno prescrittivo di una condotta da adottare, in quanto ogni docente ha una diversa situazione fisica, lavorativa e contributiva e deve decidere in base alle sue valutazioni.

    SOTTOSCRIZIONE DEI MODELLI "A" e "B" In questi giorni sta arrivando nelle scuole la C.M. 13000 con l'invito a sottoscrivere uno dei due modelli allegati. Il gruppo Conbs dà la propria interpretazione
     
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    Integrazione alla circolare sui docenti inidonei


    di Lara La Gatta
    10/12/2013
    Alcuni chiarimenti del Ministero sull’applicazione del Decreto-Legge 12 settembre 2013 n. 104 convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128
    In risposta ad alcune richieste di chiarimento, il Miur ha pubblicato la nota prot. n. 13220 del 6/12/2013 di integrazione della precedente nota prot. 13000 del 3 dicembre scorso (vedi precedente notizia) riguardante il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti.
    Il Miur chiarisce che, nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e, comunque fino alla conclusione dell’anno scolastico 2015-2016, il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti potrà essere utilizzato, oltre che nelle mansioni attualmente previste dal contratto collettivo integrativo concernente i criteri di utilizzazione del personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute sottoscritto in data 25/06/2008, anche per le iniziative di cui all'art. 7 del citato Decreto-Legge 12 settembre 2013 n. 104 (apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica) convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128 o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche. In attesa della definizione delle modalità di attuazione della mobilità intercompartimentale, il citato personale permane in utilizzo nell'attuale sede di servizio.
    La nota precisa, inoltre, che nei confronti del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma dichiarato idoneo ad altri compiti alla data del 31 dicembre 2013 trovano applicazione le medesime disposizioni normative, di cui all’art. 15 comma 7, dettate nei confronti del personale dichiarato permanentemente inidoneo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.104/2013. Questo vuol dire che tale personale dovrà essere sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, per una nuova valutazione dell'inidoneità. In esito a detta visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione docente. Al personale per il quale è invece confermata la precedente dichiarazione di inidoneità si applica il comma 6, vale a dire l’assunzione, su istanza di parte da presentare entro trenta giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016, tale personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.
    In tal caso i 30 giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di conferma della inidoneità. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l'applicazione del comma 6.
     
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    ITP C999 e C555 - Il MIUR pubblica la circolare che dà attuazione alla legge 128/2013


    La nota ricalca sostanzialmente i contenuti della legge che la FLC ha duramente contestato.
    11/12/2013


    Docenti inidonei e Itp ex Enti Locali. Lo stato dell'arte dopo la conversione in legge del DL 104

    Il Miur, analogamente a quanto già fatto per il personale docente inidoneo ed in attesa del perfezionamento della bozza di decreto interministeriale, ha pubblicato il 6 dicembre 2013 la nota 13219 con la quale si dà attuazione all'art. 15 L. 128/2013 relativa agli ITP C999 e C555. La nota ricalca sostanzialmente i contenuti della legge che la FLC ha duramente contestato.

    Tale personale, se in possesso di titolo di studio idoneo o abilitazione può transitare nei ruoli di altro posto docente, nel caso non sussistano condizioni di esubero nella provincia.

    E' consentito permanere negli organici degli uffici tecnici se già utilizzati in tale ruolo.

    Nel caso si sia chiesto di frequentare il corso di specializzazione su sostegno, i docenti restano inquadrati nelle attuali classi di concorso fino al termine dei corsi stessi.

    In mancanza queste condizioni il personale, con decreto del Direttore dell'USR, transita nei ruoli ATA.

    Il passaggio nei ruoli ATA (assistente amministrativo, assistente tecnico o collaboratore scolastico a seconda del titolo di studio) avverrà con decorrenza giuridica 1 settembre dell’anno in cui si realizza il passaggio e raggiungimento della sede dal 1 settembre successivo.

    La sede verrà assegnata con le procedure che verranno definite nel contratto sulla mobilità.

    Il personale interessato dovrà indicare la provincia di appartenenza, il posto richiesto su altra classe di concorso ITP o posto docente, oppure ATA, ed i titoli posseduti.

    Il passaggio nei ruoli ATA è automatico se non si richiede altra classe di concorso o posto per mancanza di titolo idoneo ovvero non si sia chiesto di frequentare il corso il corso di sostegno.

    Nel caso in cui non ci siano disponibilità (nei posti docente o ATA richiesti) si continua a permanere nella situazione attuale fino a quando non si potrà effettuare il passaggio su posti disponibili. In caso di passaggio nei ruoli ATA si mantiene in maggior trattamento economico in godimento.

    La nostra posizione

    La FLC ritiene che questo provvedimento sia illegittimo. Non si capisce l'accanimento nei confronti di questo personale così come del personale inidoneo. Gli ITP C999 e C555 sono stati negli anni utilizzati proficuamente nelle istituzioni scolastiche, in mancanza di un intervento del MIUR che attivasse percorsi di riconversione professionale.

    Ed è proprio questo il punto: l'amministrazione è stata latitante in questi anni ed adesso non può far transitare su altro profilo questo personale, producendo danni di natura economica e anche professionale.

    Ci chiediamo se davvero il risanamento dei conti pubblici passi dal transito forzato di poco più di 400 ITP.

    La FLC non ritiene chiusa questa partita e per queste ragioni intende impugnare le circolare applicativa e il relativo decreto interministeriale.
     
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    ITP, C999 e C555 - Il Miur pubblica la circolare
    11/12/2013
    Il Miur, dopo il personale docente inidoneo, ha pubblicato il 6 dicembre 2013 la nota 13219 con la quale si dà attuazione all'art. 15 L. 128/2013 relativa agli ITP C999 e C555. La nota ricalca i contenuti della legge.
    La precisazione è pubblicata dalla Flc-Cgil
    Tale personale, se in possesso di titolo di studio idoneo o abilitazione può transitare nei ruoli di altro posto docente, nel caso non sussistano condizioni di esubero nella provincia.
    E' consentito permanere negli organici degli uffici tecnici se già utilizzati in tale ruolo.
    Nel caso si sia chiesto di frequentare il corso di specializzazione su sostegno, i docenti restano inquadrati nelle attuali classi di concorso fino al termine dei corsi stessi.
    In mancanza queste condizioni il personale, con decreto del Direttore dell'USR, transita nei ruoli ATA.
    Il passaggio nei ruoli ATA avverrà con decorrenza giuridica 1 settembre dell’anno in cui si realizza il passaggio e raggiungimento della sede dal 1 settembre successivo.
    La sede verrà assegnata con le procedure che verranno definite nel contratto sulla mobilità.
    Il personale interessato dovrà indicare la provincia di appartenenza, il posto richiesto su altra classe di concorso ITP o posto docente, oppure ATA, ed i titoli posseduti.
    Il passaggio nei ruoli ATA è automatico se non si richiede altra classe di concorso o posto per mancanza di titolo idoneo ovvero non si sia chiesto di frequentare il corso il corso di sostegno.
    Nel caso in cui non ci siano disponibilità (nei posti docente o ATA richiesti) si continua a permanere nella situazione attuale fino a quando non si potrà effettuare il passaggio su posti disponibili. In caso di passaggio nei ruoli ATA si mantiene in maggior trattamento economico in godimento.
    Aspramente critica la FLC che ritiene questo provvedimento illegittimo. Gli ITP C999 e C555 sono stati negli anni utilizzati proficuamente nelle istituzioni scolastiche. L'amministrazione è stata latitante in questi anni ed adesso non può far transitare su altro profilo questo personale, producendo danni di natura economica e anche professionale.
     
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    Docenti inidonei. "Salta" la data delle visite, il Ministero sospenda il provvedimento




    I Cobas chiedono l'immediata sospensione della procedura delle visite di controllo per i docenti inidonei che hanno atteso di essere sottoposti a nuovo controllo entro il 20 dicembre 2013.

    Con la nota 13000 sul personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti il Miur ha dato attuazione delle disposizioni contenute nella Legge n.128/2013.

    La norma dispone che entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 2013 n.104, convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128, è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, per una nuova valutazione dell'іnіdoneіtà. In esito a tale visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione di docente.

    Ove, viceversa, venga confermata l'inidoneità, il suddetto personale può, su istanza di parte, transitare nei suddetti profili professionali del ruolo A.T.A. ovvero, in assenza di istanza o, nell'ipotesi in cui l'istanza non possa essere accolta per indisponibilità di posti, presentare domanda di mobilità intercompartimentale in ambito provinciale.

    Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, di transitare nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico ovvero, in assenza di tale istanza o, nell'ipotesi in cui l'istanza non possa essere accolta per indisponibilità di posti, può presentare domanda di mobilità intercompartimentale in ambito provinciale. La nota del 3 dicembre 2013 e integrazione 6 dicembre 2013

    Adesso, trascorso il termine del 20 dicembre 2013 senza che le visite siano state ancora messe in atto, i Cobas dichiarano che "il MIUR e il MEF sono inottemperanti rispetto al dettato di legge che ha fissato i termini per la visita in modo perentorio e non semplicemente indicativo e chiedono l'immediata sospensione della procedura delle visite di controllo così come previsto dall’atto di nuova intimazione a non voler procedere, inviata dai COBAS in data odierna al Garante per la protezione dei dati personali, al Ministro dell’istruzione, al Ministro dell’economia e finanza, ai Sottosegretari di Stato del MIUR, per porre termine, una volta per tutte, all’inutile e continua vessazione dei docenti “ inidonei” e al palese tentativo di smantellamento della scuola pubblica attraverso l’annullamento di quell’elemento cardine della scuola che è costituito proprio dal prezioso patrimonio delle Biblioteche scolastiche e dei Laboratori didattici"
     
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  13. rsustaff
     
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    Docenti inidonei, non c'è obbligo di presentazione domanda per essere sottoposto a visita




    L'On Puglisi presenta una interrogazione parlamentare denunciando il comportamento di alcuni USR, e addirittura di alcuni Dirigenti, che inducono i docenti "idonei ad altri compiti" a presentare istanza per la visita medica.

    Interrogazione urgente ( art. 151 Reg. Sen)

    Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca

    le disposizioni in materia di personale scolastico contenute nell’art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013, hanno disciplinato lo stato giuridico del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all’espletamento della funzione di docente, ma idoneo ad altre mansioni.

    A tal proposito il suddetto decreto dispone che “Nelle more dell’applicazione della mobilita’ intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell’anno scolastico 2015-2016, il personale inidoneo può essere utilizzato per le iniziative di cui all’articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche;

    come ben si evince dalle Note emanate dal MIUR ( Nota 13000 del 3 dicembre 2013- Nota MIUR 0013220 6 dicembre 2013- ) gli unici atti previsti sono quelli relativi alla presentazione del Modulo A- nel caso in cui i docenti chiedano di non essere sottoposti nuovamente a visita, trasferimento o B -se chiede di essere utilizzato per le iniziative di cui all’art. 7 del citato Decreto-Legge o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica-;

    ai docenti “ idonei ad altri compiti” non è fatto obbligo alcuno di presentare istanze che non rientrino nelle prime due modalità, dunque tantomeno di dover presentare richiesta per essere sottoposto a visita, visto che ciò compete all’amministrazione e non al singolo;

    i dirigenti possono inviare richiesta di visita per i docenti dopo il previsto termine di presentazione dei moduli A o B e non prima, non potendo già prevedere se il/la docente in questione è interessato/a a presentare una delle due richieste ;

    i dirigenti scolastici e gli Uffici scolastici territoriali devono unicamente ed esclusivamente limitarsi a recepire le indicazioni nazionali ed il dettato normativo generale senza innovare la materia od interpretarla in modo fuorviante;

    il personale dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, così come previsto dalla Nota MIUR 0013220 6 dicembre 2013- Integrazione alla Nota prot. N 13000 del 3 dicembre 2013- è utilizzato, comunque, nelle mansioni attualmente previste dal contratto collettivo integrativo del 25 giugno 2018 e permane in utilizzo nell’attuale sede di servizio

    rilevato che:

    continuano a pervenire all’interrogante continue segnalazioni in merito a veri e propri atti arbitrari ed illegittimi da parte di alcuni uffici scolastici territoriali o singoli dirigenti scolastici che interpretano in modo erroneo od addirittura innovano il dettato normativo come previsto dal Decreto Legge 104/2013 e connessi;

    in particolare, alcune amministrazioni periferiche – come ad esempio USR Abruzzo- UST Benevento-UST Bologna)- sostengono che sia necessario presentare o uno dei due modelli oppure una specifica istanza da parte soggetto interessato deve dichiarare di volersi sottoporre a visita; diversamente, altre regioni – come USR Toscana, USR Campania,USR Emilia – non si fa menzione di tutto ciò e si limitano a dire che coloro che non presentano né il modulo A né il modulo B, saranno sottoposto a visita medica, come previsto dal DL 104/2013, così come convertito in legge;

    posto che laddove gli uffici regionali sostengono l’obbligatorietà della presentazione dell’istanza si è in presenza di una erronea interpretazione di quanto disposto del decreto

    tali atti illegittimi sono perpetrati ai danni dei docenti “idonei ad altri compiti” da parte di alcuni Uffici scolastici regionali, di alcuni Uffici scolastici territoriali e di alcuni solerti Dirigenti scolastici, in relazione a presunti prescrittivi adempimenti cui dovrebbero sottoporsi i docenti inidonei;

    in particolare, nelle surrichiamate tali Note del MIUR si sostiene essere obbligatorio, per i docenti che non presenteranno le domande di cui ai moduli A e B, presentare istanza per essere sottoposti a visita medica collegiale entro le date più svariate, comprese tra il 13 e il 20 dicembre;

    le citate interpretazioni o circolari locali comportano una costrizione o un’ induzione forzata nei confronti del docente interessato inducendolo in errore e conseguentemente si vizia la volontà dello stesso;

    per sapere dal Ministro interrogato:

    se sia a conoscenza della confusione generata dagli uffici periferici del MIUR relativamente alla posizione del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all’espletamento della funzione di docente, ma idoneo ad altre mansioni, e quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di porre rimedio a tale situazione ;

    se non ritenga di dove intervenire presso le amministrazioni scolastiche periferiche e i Dirigenti scolastici che nelle more dell’applicazione della mobilità intercompartimentale hanno imposto illegittimamente ai docenti dichiarati inidonei di presentare istanza individuale per essere sottoposti a visita ovvero dichiarazione di utilizzazione in altri compiti per far si che gli stessi cessino dal porre in essere atti che inducono il personale interessato o viziano la volontà dello stesso;

    come intenda intervenire affinché tutti gli uffici scolastici presenti sul territorio nazionale agiscano esclusivamente e nel pieno rispetto del dettato normativo come previsto dal Decreto Legge 104/2013;

    quali iniziative intenda adottare per far si che nei confronti dei docenti dichiarati temporaneamente permanentemente inidonei vengano adottate tutte le garanzie concernenti il trattamento dei dati personali.

    Sen. Francesca Puglisi
     
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    Docenti inidonei, in 680 hanno chiesto passaggio per altro comparto pubblico. Il commento




    di Maria Teresa De Nardis - Ieri al Ministero incontro con i sindacati per fare il punto della situazione sui docenti "idonei ad altri compiti". Commentiamo quanto riferito.

    Secondo i resoconti pubblicati in rete dai sindacati, solo 8 Direzioni Scolastiche regionali (Basilicata, Liguria, Molise, Puglia, Calabria, Marche e Piemonte) hanno comunicato i loro dati e da questi (riguardanti 1.135 docenti inidonei su circa 3.500, quindi 1/3), emerge che solo 66 docenti inidonei hanno chiesto il passaggio nei ruoli ATA, mentre 680 di loro hanno chiesto la mobilità per altro comparto pubblico e 389 un nuova visita medica.

    Che le Direzioni scolastiche sarebbero state in ritardo lo avevamo intuito già dalle discrepanze con cui è arrivata la Circolare 13000 alla scuole e dalle modalità con cui è stata trasmessa ai docenti interessati la comunicazione di dover operare una scelta tra modello A, modello B e NESSUN MODELLO (ma non RICHIESTA DI VISITA "fai da te" : cosa non contemplata, anzi nemmeno sottintesa, nel testo di legge, ma sulla quale ci sono stati molti incomprensibili equivoci da parte di AT e DS, tra i quali un numero non trascurabile invitava a farne domanda esplicita).

    Il dato più significativo che emerge dai primi numeri forniti dal MIUR è che il 60% dei docenti utilizzati in altri compiti avrebbe compilato il modulo B, per la mobilità intercompartimentale: siamo certi che la stragrande maggioranza delle opzioni B non vadano collegate al bisogno di evitare le visite di controllo (con inedite Commissioni mediche "arricchite" di un membro MIUR). Pensiamo invece che le opzioni B vadano imputate semplicemente alla inafferrabilità del senso logico della direttiva-visite.

    Il testo uscito dalle schermaglie parlamentari è infatti risultato "SCONNESSO" nei significati e nelle procedure, visto che il collage derivato dall'accavallarsi degli emendamenti risulta RIDONDANTE e non privo di una assurdità di fondo: se infatti le visite dovevano essere di "controllo" andavano estese a TUTTI (anche per capire chi fosse effettivamente "idoneo" alle mansioni ATA o al servizio in altri Enti); se invece servivano per i soli aspiranti al "rientro in classe", potevano essere volontarie.

    Sia nel primo caso che nel secondo risulta però una incompatibilità procedurale: o le visite devono essere INEVITABILI per tutti, oppure chi se le accolla dovrebbe avere fin da subito la serenità che poi nessuno, a compimento della visita, proverà a fargli scegliere nuovamente il modello A o B.

    Non è escluso però che una parte delle scelte del modello B sia stata dettata dalla spinta emotiva, da "ignoranza", da "cattivi consiglieri"...

    Se invece si rivelasse del tutto consapevole, il fatto sconcertante di questa proiezione è che il 60% dei docenti utilizzati in altri compiti "vuole andarsene". Il che significa che 11 anni di destabilizzazione, di aut aut secchi, di ripensamenti, di continui colpi di scena hanno fiaccato anche chi pensava di poter essere ancora importante ed organico per la "SUA" Scuola.

    Inutile dire che la Scuola si priverà di un contingente -seppur modesto; quanti: 1500 - 2000 docenti?- che comunque avrebbe potuto svolgere un'azione educativa, tanto più preziosa visti i tempi, se ben utilizzata.

    Dei 66, che forse diventeranno 200, aspiranti ATA si può dire che in maggioranza sono persone che già lavorano a fianco degli ATA nelle segreterie e che ne conoscono il "mestiere"; dal dato dei 600 passati nel ruolo ATA nel 2011 (molti dei quali oggi "pentiti") infatti sembra poter escludere che la scelta di quest'anno sia inconsapevole ed improvvisa come lo fu allora o dovuta a pressioni varie.

    Resta tuttavia da vedere -perchè non è affatto chiaro- come si attuerà la mobilità intercompartimentale. Rimane inoltre da aspettarsi un prossimo braccio di ferro da parte di quegli inidonei che hanno logicamente interpretato il sottoporsi a verifica medica come un modo per confermare la propria impossibilità ad affrontare la mobilità esterna ed interna. Quale essere ragionante può, infatti, mandare in mobilità persone molto anziane, per di più con gravi problemi di salute? come si potrà procedere parimenti per chi ha significative invalidità, riconosciute dalla Commissione medica?


    E' auspicabile che il legislatore metta quantomeno una toppa ad un testo di legge illogico, tautologico e che non tenta nemmeno di operare la sperata EFFICIENTE ristrutturazione, ma attizza litigiosità in ogni luogo e produce sofferenza, annientamento, oppressione. Senza oltretutto risparmio, perchè val la pena ricordare che gli stipendi dei trasferiti in altre amministrazioni continueranno ad essere a carico del Miur.

    A margine segnalo l'ultima disposizione, che appare contraddittoria con il dettato della L.128: è di questi giorni una precisazione del Miur che vieta ai docenti inidonei alcuni compiti legati alla gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. Come al solito al Ministero non capiscono che le patologie che rendono inidonei all'insegnamento frontale, continuativo e in classi numerose non sempre impediscono di svolgere azione didattica in piccoli gruppi e per breve periodo; in tal modo il MIUR si priva di alcune eccellenze, che nel Conbs conosciamo bene.

    ... E infine ci sarebbe da capire cosa ne sarà delle biblioteche scolastiche...
     
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  15. rsustaff
     
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    DOCENTI INIDONEI – lettera ai sindacati



    Coordinamento Nazionale Bibliotecari Scolastici scrive ai sindacati:

    Sono note le proiezioni basate su dati forniti al MIUR da 8 Uffici regionali: facendo le dovute proporzioni il 60% degli inidonei avrebbe sottoscritto il Modello B, che in caso di mobilità inevitabile indicherebbe quella intercompartimentale; il 6% avrebbe compilato il modello A, che invece darebbe risultati quasi immediati, cioè mobilità interna al comparto scuola, verso i ruoli amministrativo o tecnico; il 34% circa non ha sottoscritto né A né B, pertanto è in attesa della prevista visita. Rileviamo che molti colleghi hanno apposto ad entrambi i modelli una “clausola”, con l’intenzione di salvaguardare la possibilità di una opposizione legale, ritenendo la scelta coercitiva e lesiva di un diritto sancito per contratto collettivo e poi completato da contratto individuale.

    Le prime convocazioni a visita sono partite in Toscana, Lazio ed Emilia Romagna; al momento solo alcune Commissioni avrebbero fissato le date per le visite (con convocazione inviata al dipendente).

    Quindi è tempo di iniziare a prefigurare comportamenti ed azioni che non possono essere lasciati all’improvvisazione, come invece sembra fare il MIUR.

    La L. 128 appare, nella sua costruzione/sequenza testuale, carente di senso logico a causa del taglia-e-cuci rimediato nelle Commissioni parlamentari per la morsa dei tempi strettissimi, cui vanno aggiunte le spinte antitetiche manifestatesi nella stessa maggioranza parlamentare. Per questo la procedura dettata dagli articoli così risultanti è indubbiamente “SCONNESSA” nel significato complessivo e l’insensato collage fra i DIVERGENTI emendamenti frettolosamente assemblati non viene poi dipanato nemmeno dalla successiva Circolare 13000, generando i problemi e dubbi di seguito esposti.

    1. Se le visite fossero concepite per un “controllo fiscale” allora andavano estese a TUTTI. Anche per dar modo alla Medicina del lavoro di verificare a priori le condizioni sanitarie di queste (forzose!) operazioni di mobilità: verso le mansioni originarie (cattedra) oppure verso mansioni tecniche o amministrative di altro livello e carriera (ATA) oppure ancora verso nuove professioni in altri Enti.
    Se invece le visite servono per consentire il rientro in classe (idoneità alla docenza) è del tutto incomprensibile per quale motivo vengano poi estese anche a chi non vi aspiri: in altre parole dovevano essere volontarie.

    2. Non è chiaro se le CMV possano pronunciarsi anche per l’INIDONEITA’ PERMANENTE ASSOLUTA, con conseguente dispensa (parrebbe che l’operatività delle commissioni sia limitata al semplice accertamento del perdurare dell’inidoneità all’insegnamento).
    3. Chi ha sottoscritto subito uno dei due modelli lo ha fatto per evitare l’inspiegabile circolo vizioso che pare imporsi a coloro che sostengono visita: stessa scelta ma successiva alla visita.

    Chi non ha sottoscritto i modelli A o B, ha evidentemente “interpretato” le visite mediche come un “prezzo” che l’Amministrazione fa pagare a quanti proprio non riescono ad affrontare una forma di mobilità e tentano di sfruttare i mesi residuali consentiti dalla legge.

    In entrambi i casi gli interessati hanno dovuto INTERPRETARE ciò che non era interpretabile! Per questo occorre una normativa che faccia chiarezza. Soprattutto è necessario comprendere se, una volta confermata l’inidoneità all’insegnamento, si sia obbligati di nuovo a una scelta. Ma se chiarimento deve pervenire dal livello amministrativo “perché la superiore legge non è comprensibile” allora è opportuno che il testo ATTUATIVO derivi da un confronto fra le parti e da un lato rimuova gli indubbi e già accertati disagi, dall’altro riduca i possibili contenziosi legali. Sottolineiamo infatti ancora una volta che fra i docenti utilizzati in altri compiti ci sono persone tutelate dalla L. 104/92, persone con invalidità piuttosto gravi, anziani prossimi alla pensione.

    4. Nessuna disposizione è stata data per l’applicazione del dettato del comma 6 riguardo ai compiti connessi alla prevenzione della dispersione scolastica e alle attività culturali e di supporto alla didattica, nelle more dell’applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell’anno scolastico 2015-2016. Anzi è stata emanata una nota in direzione contraria, ove si “chiarisce” che sono vietati ai docenti inidonei alcuni compiti legati alla gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale (compiti che prevedono un impegno frontale ridotto e di tutoraggio adulti)
    5. Non è stato chiarito quali siano le parti del CCNI 2008 “ancora compatibili con la L. 128″.
    6. Non sono state chiarite le modalità di rientro nei ruoli o di assegnazione ai ruoli AA e AT e la possibilità di chiedere trasferimento, se non attraverso una bozza di decreto, finora non ufficiale. Oltretutto la diversa tempistica tra le varie province rischia di produrre disparità di trattamento sia per i docenti confermati inidonei che volessero passare nel ruolo ATA, sia per i docenti dichiarati nuovamente idonei all’insegnamento, che volessero produrre domanda di trasferimento.
    7. Il comportamento di Ambiti Territoriali e Dirigenti scolastici nell’applicazione della Circolare 13000 ha ampiamente confermato che non c’è una visione univoca e coerente che avvii un iter comprensibile e logicamente sensato (se non quello di “cancellare” l’istituto dell’utilizzazione dalla legislazione scolastica) .

    Per tali motivi ci sembra che la legge così com’è sia INAPPLICABILE nella pratica e che pertanto sia urgente un confronto tra Miur e Sindacati, per chiarire termini e procedure in maniera mediata e non unilaterale e RESTRITTIVA.

    I docenti utilizzati in altri compiti aderenti al
    Coordinamento Nazionale Bibliotecari Scolastici
     
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18 replies since 22/11/2013, 07:21   7922 views
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