"Insegnanti di sostegno usati illegalmente. Sono i tappabuchi dei docenti titolari"

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  1. batgianni
     
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    I docenti di sostegno contro la loro illegittima utilizzazione per le supplenze

    Giuseppe De Marco - Dura nota del sindacato scuola «Gilda» di San Pietro Vernotico
    L'utilizzo di docenti di sostegno come «tappabuchi» per sostituire docenti assenti e togliendoli all'alunno diversamente abile è l'argomento sollevato in una nota della locale sezione del sindacato scuola Gilda, e segnalato oltre che al Provveditorato agli Studi di Brindisi ai dirigenti scolastici delle scuole. «La storia non è nuova - sostengono i dirigenti della locale sezione del sindacato Gilda - ma diventa più grave in quest'anno scolastico appena iniziato che ha visto una forte riduzione degli insegnanti di sostegno. I genitori - sostengono ancora i sindacalisti - sono già sul piede di guerra, per i pesanti tagli alle cattedre di sostegno operati dal ministro Moratti, in quanto un alunno con handicap che l'anno scorso aveva un docente di sostegno per 18 ore di lezione, quest'anno può contare solo su 9 ore o addirittura 4,5. Se poi ci si mette qualche dirigente scolastico che toglie il docente per utilizzarlo come supplente, il diritto allo studio e all'integrazione del diversamente abile viene praticamente azzerato».
    «È appena il caso di ricordare - afferma il responsabile della locale sezione sindacale Gilda, Antonio De Blasi, congiuntamente al Coordinatore provinciale Antonio Libardo, che, anche se dovesse essere assente l'alunno diversamente abile, i docenti di sostegno non possono essere utilizzati per le supplenze in sostituzione di docenti momentaneamente assenti. Tale principio - sostengono i sindacalisti - è stato più volte esplicitato in numerose circolari, tra cui quella del provveditorato di Roma n. 153 del 13.10.1997, e quella del Provveditorato agli studi di Napoli del 30.3.1998, prot. 17337.
    È di tutto rilievo che il contratto d'istituto - sostengono ancora i sindacalisti - non possa derogare a norme imperative di legge come nel caso, all'art. 13 comma 6 della L. 104/92, che recita: «Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti» (vedi anche D.M. 9 luglio 1992). In merito la giurisprudenza afferma: «Ai sensi dell'art. 1418 c.c., deve ritenersi nulla la disposizione del Ccnl contraria a norme imperative di legge» (Trib. Milano 6 luglio 2000, est. Peregallo, in DL 2000, 993).
    Tale utilizzo improprio dei docenti di sostegno - concludono i sindacalisti - per anni denunciato dalla Gilda degli Insegnanti e tollerato dall'amministrazione scolastica, in molti casi ha compromesso i processi d'integrazione in favore degli alunni con handicap. L'insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di presenza o assenza dell'alunno disabile non può essere impegnato in supplenze, in caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio del disabile sancito dalla legge 104/92 e si violerebbe il principio di contitolarità innanzi citato. In caso di assenza dell'alunno, l'insegnante di sostegno dovrà rimanere nella classe in cui è contitolare. In caso sia assente il docente della classe nell'ora della contitolarità, il docente di sostegno è individuato prioritariamente per la sostituzione. Altra considerazione importante è che, in assenza del diversamente abile, il docente di sostegno non può essere in nessun modo considerato a disposizione ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 417/74 e quindi essere conseguentemente utilizzato in supplenze, sempre per il principio della contitolarità previsto dall'art. 13 comma 6 della L. 104/92 - D.M. 9. luglio 1992».


    Il docente di sostegno, Jolly delle sostituzioni

    Italia Oggi - In presenza dell'alunno disabile, il docente di sostegno può essere utilizzato per sostituire docenti assenti anche di altre classi? È una questione su cui non c'è un indirizzo univoco.
    In via preliminare va chiarito che il docente di sostegno è docente della classe.
    Non di meno, la funzione precipua di tale tipologia di personale è quella di garantire al discente disabile la fruizione del diritto all'integrazione scolastica. È da escludere, dunque, che il docente di sostegno possa essere distratto dalla cura dell'alunno portatore di handicap, per essere utilizzato in altra classe al fine di sostituire un docente assente.
    Considerando, però, che il docente di sostegno è docente della classe, è ragionevole ritenere che, occasionalmente, in assenza di docenti con ore a disposizione, possa essere utilizzato per sostituire il docente della stessa classe momentaneamente assente anche in presenza dell'alunno disabile.
    Qualora, invece, in coincidenza dell'assenza di un docente di altra classe, risulti assente l'alunno disabile affidato alle sue cure, è legittimo che il docente di sostegno possa essere utilizzato per sostituire il docente assente anche se di altra classe. Tale utilizzo, infatti, non solo non arrecherà nocumento alcuno all'alunno assente, ma consentirà anche di evitare l'impegno di somme necessarie alla retribuzione delle eventuali ore aggiuntive da corrispondere ad altro docente da destinare alla sostituzione. In riferimento alla questione vi è stato anche un recente pronunciamento del centro servizi amministrativi di Padova (prot. n. 000447/C24 del 26 gennaio 2006). Che può essere utile per dirimere questioni del genere.
    A questo proposito, l'ufficio scolastico provinciale ha chiarito che può ´essere tollerata la sostituzione del docente assente da parte del collega di sostegno solo nel caso in cui si tratti di docente assente della classe di cui il docente di sostegno è contitolare, e ciò non arrechi danno alla situazione dell'alunno disabile e della classe. Ciò in virtù della pari dignità tra docenti curriculari e di sostegno e l'appartenenza allo stesso consiglio di classe.
    Inoltre, deve trattarsi di soluzioni estemporanee, adottate per breve durata e motivate anche da obiettivi didattici condivisi'.
    "In ogni caso", si legge nella nota del contro servizi amministrativi di Padova, "salvo l'assenza degli alunni disabili seguiti, nonché l'impossibilità di utilizzare il docente di sostegno eventualmente disponibile per altri alunni disabili, non è legittimo usare il personale di sostegno per altro scopo se non l'integrazione scolastica di alunni in tale situazione".
    Antimo Di Geronimo


    Ancora un chiarimento su utilizzo docenti di sostegno

    Lalla - Atto di indirizzo MPI.AOODRSI.REG.UFF. n. 246 del giorno 8 gennaio 2009 del Direttore USR Sicilia, avente per oggetto: "Direttiva concernente le modalità di utilizzazione dei docenti di sostegno”
    A darne notizia è la Cisl Scuola Sicilia, dato che il documento è inviato a tutti i Dirigenti Scolastici della Sicilia, ai Dirigenti degli UU.SS.PP. della Sicilia, e alle OO.SS. Scuola
    Esso scaturisce da recente esposto di alcuni docenti di sostegno, che hanno segnalato la frequente utilizzazione degli stessi in sostituzione dei docenti curriculari, della loro o di altre classi, assenti.
    Nel documento il direttore afferma: “ Pur non potendosi escludere che il docente di sostegno possa essere utilizzato in supplenze, qualora l'allievo disabile sia assente, è da osservare che ciò non può accadere in presenza dell'alunno o degli alunni disabili cui è assegnato . Se è vero che il docente di sostegno è contitolare della classe (art.3 comma G, legge 104/92) è anche vero che l'inciso della norma vuole ribadire il raccordo necessario tra esso e gli altri docenti al fine di assicurare l'opportuna integrazione nella classe e non autorizza un uso improprio dello stesso docente”.
    La nota si conclude con un esplicito richiamo:” Una sistematica utilizzazione del docente di sostegno, in presenza degli alunni disabili, ne snaturerebbe la funzione e costituirebbe chiara indicazione della non corretta richiesta di assegnazione di posti di sostegno .”


    Nota Prot. n. AOODGPER 9839 dell'08 novembre 2010

    Supplenze temporanee del personale docente

    Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
    Dipartimento per l'istruzione
    Ufficio IV
    Prot. n. AOODGPER 9839

    Roma, 08 novembre 2010 - Uff. III

    Oggetto: Supplenze temporanee del personale docente.
    Si fa riferimento alle continue segnalazioni riguardanti la difficoltà delle istituzioni scolastiche nell'assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza temporanea del personale docente.
    Al riguardo, nel confermare le indicazioni già fornite con la nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, si ribadisce l'obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo.
    Ciò premesso, si ricorda che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.
    Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze.
    Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.
    Si segnala infine che la spesa per la sostituzione del personale assente non può essere coperta con le risorse del FIS, visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell'utilizzo di tali risorse.
    IL DIRETTORE GENERALE - f.to Luciano Chiappetta


    Non legittimo l'utilizzo dei docenti di sostegno per supplenze

    red - Ritorniamo ancora una volta sull'argomento dell'utilizzazione dei docenti di sostegno in caso di assenza temporanea dell'alunno disabile

    L'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, con circolare n. 212 del 13 gennaio 2009 , aveva espresso favorevole all'utilizzo dei docenti di sostegno per supplenze, in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria e di altre classi, quando l'alunno disabile loro affidato sia temporaneamente assente.
    La motivazione addotta nella circolare era: "potendo sinteticamente definire l'insegnante di sostegno quale insegnante di metodo, che favorisce attraverso le proprie competenze l'attività didattica dei colleghi delle discipline curriculari nei confronti dell'alunno disabile, si può affermare che con l'assenza di quest'ultimo verrebbe a mancare la necessità di compresenza con gli altri insegnanti e che egli legittimamente possa essere utilizzato per attività di supplenza -prioritariamente di sostegno- in sostituzione di colleghi assenti dal servizio. Sono fatti salvi eventuali criteri stabiliti in sede di contrattazione d'istituto."
    Il 16 febbraio 2009 l'USR Puglia pubblica la circ. Prot. 1256 con la quale sospende la circolare del 13 gennaio 2009, poichè "Al riguardo è stato fatto rilevare che le indicazioni operative fornite potrebbero non armonizzarsi con alcune disposizioni che si leggono nella bozza di "regolamento nella valutazione degli alunni" nella parte relativa alle classi che accolgono alunni disabili"
     
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