DIVIETO DI FUMO A SCUOLA

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    Il divieto di fumo a scuola


    di L.L.
    04/02/2014
    Una nota del Miur dà attuazione alla recente legge in materia di tutela della salute nelle scuole
    Nel dare attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 4, commi 1 e seguenti, del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito con modificazioni in L. n. 128 dell’8 novembre 2013, il Miur ha emanato la nota prot. n. 527 del 27 gennaio 2014 riguardante la tutela della salute nelle scuole e in particolare il divieto di fumo.
    Il comma 1 prevede l’estensione del divieto "anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni", mentre il comma 2 disponeche "è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale”. Il successivo comma 3precisa che "chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni".
    Sulla base di quanto soprale istituzioni scolastiche, statali e paritarie, dovranno provvedere ad attivare "incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo".

    Edited by redrose - 5/2/2014, 14:15
     
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    Tutela della salute: i provvedimenti del decreto scuola




    Il Miur ha dato disposizioni in merito all’applicazione dell’art. 4 del Decreto Istruzione, che disciplina la tutela della salute nelle scuole, soffermandosi in particolar modo sul divieto di fumo e di 'utilizzo delle sigarette elettroniche.

    Con nota 27 gennaio 2014 prot. n. 527 il Miur invita ad adottare con la massima urgenza le seguenti disposizioni, di cui all’art. 4 del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128:

    il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni;
    le istituzioni scolastiche dovranno attivare incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo;
    è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale. Chiunque violi tale divieto è soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie.
     
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    Divieto di fumo a scuola. Docenti preposti a vigilanza devono essere formati. Chi decide la sanzione?



    Marco Barone - Nel 1934 con Regio Decreto veniva prescritto il divieto di fumo in luogo pubblico per i minori di 16 anni; nel 1975 la Legge n° 584 stabiliva il divieto di fumare nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado.
    La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995 ampliava l'applicazione del divieto a tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla Pubblica Amministrazione ed alle Aziende Pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività purché si tratti di locali aperti al pubblico.
    Poi la Circolare n° 4 del 28.3.2001 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo" preciserà il come deve essere applicato il divieto di fumo, poi la legge n°3 del 16.1.2003 che stabilisce il divieto di fumare nei locali chiusi ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnato ed infine l'articolo 4 DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 che estende il divieto di fumo anche all'esterno della scuola purché pertinenza della stessa con l'espressa precisazione che il preposto incaricato non può rifiutare il detto incarico.
    Dunque il divieto di fumo nella scuola già sussisteva, ma era limitato all'interno degli edifici, perché ora si scatena il caos? Molti Dirigenti scolastici, nella propria autonomia e responsabilità dirigenziale, hanno partorito diverse circolari, alcune sintetiche, altre articolate, ma coincidono per lo più nella individuazione della figura del preposto che verrà incaricato ad applicare la norma ora in discussione.
    Il punto è che questa figura del preposto ed incaricato ad applicare le sanzioni in caso di violazione del divieto di fumo, che non può essere lo studente minorenne, viste le responsabilità in cui andrà in contro tale figura ed i poteri come riconosciuti per legge, già doveva esistere, già doveva essere formato, e perché solo ora invece è partita la corsa all'individuazione dell'incaricato?
    Come è noto la legge 16 gennaio 2003. n. 3 al punto 6 prevede che al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2. Il provvedimento in questione riguardava il divieto di fumo nei locali chiusi ed era già applicabile il disposto di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996 al punto b prevede testualmente che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio individueranno in ciascuna di esse uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
    A ciò poi si deve anche aggiungere che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
    Non ogni lavoratore è preposto, ma solo quello che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
    E chi viene individuato come tale deve necessariamente essere formato come previsto dal dlgs 81/2008 all' art. 37 comma 7: il datore di lavoro fornisce al preposto, in azienda, una formazione adeguata e specifica e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti i cui contenuti sono:
    • principali soggetti coinvolti e relativi obblighi
    • definizione e individuazione dei fattori di rischio
    • valutazione dei rischi
    • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
    Il D.Lgs. 81/08, art. 28 comma 2d) esplica anche che il datore di lavoro deve provvedere all'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.
    Ed allora vista la complessità della materia, in parte probabilmente inapplicata sino ad oggi, rilevato che le scuole devono provvedere, probabilmente a proprie spese, ad acquistare i cartelli da collocare in tutte le pertinenze delle istituzioni scolastiche, rilevato che si deve avviare una fase di informazione e formazione specifica nei confronti dei preposti, che si devono definire i criteri con cui si individuano certi nominativi piuttosto che altri ed anche chi li sostituisce in caso di assenza, vista anche la proroga, come prevista nel 2003, per consentire alle organizzazioni di categoria più rappresentative di attivarsi in tal senso ed offrire anche le dovute informazioni e formazioni ai lavoratori, che in questo caso, quelli della scuola, si vedono imposti nuovi obblighi e nuove responsabilità ed anche rischiose, penso per esempio al criterio con cui questo definirà l'ammontare della sanzione e con quale discrezionalità, insomma il tutto non può che essere rinviato.
    Se così non sarà, se non vi sarà un trattamento uniforme, omogeneo, una informazione compiuta una formazione compiuta, si rischia di vivere la tipica situazione tutta italiana, scuola che andrai divieto e sanzione che troverai.
     
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