LE GRADUATORIE SONO ACCESSIBILI A TUTTI

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    ACCESSO ALLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DI I – II – III FASCIA DOCENTE E ATA



    Nel corrente anno 2014 si terranno i Concorsi area A e B personale ATA a.s. 2013/2014 la famosa prima fascia, il rinnovo della terza fascia e ci sarà anche la stessa possibilità per la graduatoria del personale docente, la fibrillazione per tutti coloro che sono già inclusi o che debbono fare la prima domanda di inclusione è grande.
    Tutti cercano di studiare per capire con il proprio punteggio dove esistano reali possibilità di essere chiamati per qualche supplenza, tutti cercano di scoprire se in quella provincia esiste la propria classe di concorso o meno. Queste informazioni sono fondamentali poiché determinano la possibilità di lavorare o meno. Fare la domanda in una provincia dove per la propria classe di concorso già ci sono dei soprannumerari è folle (significa non lavorare mai) scegliere la graduatoria dove chiamano da assistente amministrativo con il punteggio più basso può essere determinante. In effetti nella distribuzione delle supplenze e dei posti in Italia troviamo una grande diversificazione. Questo spiega anche la grande presenza di candidati del sud, presenti nelle più sperdute province del nord. Nei forum specializzati è un continuo discutere, dibattere e domandarsi per cercare di scoprire la provincia perfetta dove inoltrare la fatidica domanda di inclusione per docente o ata in terza fascia.
    I veri professionisti, nella ricerca del posto o della probabile supplenza, non si limitano a frequentare i forum o i siti delle scuole delle province identificate “papabili”, vanno ben oltre andando a chiedere con lettere, raccomandate e sempre più con posta certificata per mezzo dell’accesso ai documenti amministrativi, copie digitali o cartacee delle graduatorie di loro interesse.
    Generalmente tali richieste vengono evase velocemente con risposta a mezzo posta elettronica, contenente in allegato le graduatorie richieste, prova di una sempre maggiore efficienza e informatizzazione delle segreterie scolastiche italiane in qualche caso abbastanza sporadico si assiste a penose comunicazioni di Dirigenti Scolastici che sembrano gli eredi di una burocrazia ottocentesca che non tiene minimamente conto delle nuove Leggi e delle nuove procedure informatiche.
    Eclatante la risposta di un Dirigente di una scuola pugliese il quale quasi sbigottito dalla richiesta asseriva che dette graduatorie erano presenti in Istituto quindi se un candidato della Lombardia volesse conoscere tali graduatorie dovrebbe recarsi in Puglia e prenderne visione!!!!
    Inoltre, qualora si volesse proprio persistere nella richiesta si dovrà accludere alla stessa una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 DPR 445/2000) dei titoli di studio posseduti, completa di anno ed istituto di conseguimento, e dovranno corrispondere a quelli che danno diritto di accesso ed inclusione alle graduatorie richieste e ciliegina sulla torta sarà necessario versare sul conto corrente della scuola euro 0,25 per ogni foglio formato A4 consegnato, senza comunicare quanti fogli fossero, costringendo l’ignaro richiedente a farne richiesta con ulteriore comunicazione. Sempre nella speranza che poi detta lettera non vada smarrita costringendolo a ripetere tutta l'operazione di nuovo.
    Oltretutto questa richiesta implica che può accedere alle graduatorie solo chi già possiede il titolo di studio per la graduatoria richiesta, quindi, qualora uno studente non abbia ancora dato la tesi della laurea corrispondente a quella classe di concorso sarebbe privato di questo diritto come ne sarebbe privato anche quello studente che volesse intraprendere un corso di studi sulla base di disponibilità lavorative.

    CONTRO LA LUCIDA FOLLIA DI QUESTI DIRIGENTI vi invitiamo a citare sempre e comunque quanto segue minacciando anche azioni legali:

    Le graduatorie presenti in Istituto di I – II – III FASCIA sia docente che ATA sono sottoposte per Legge all’obbligo della pubblicità a mezzo affissione all’Albo d’Istituto e a partire dal 1 gennaio 2011 con la Legge 69/2009 è fatto obbligo a tutte le Amministrazioni (Scuole comprese) di pubblicare online tutti gli atti che precedentemente veniva pubblicati nel vecchio Albo cartaceo (graduatorie comprese). Inoltre va specificato che il Garante per la Protezione dei Dati Personali con nota dell’11 settembre 2013 ha definito le graduatorie summenzionate nel seguente modo: “TALI LISTE, GIUSTAMENTE ACCESSIBILI A TUTTI”.

    Fatevi rispettare!

    Oscar





    I nuovi obblighi

    La Legge n. 69 del 18 giugno 2009 riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici.

    In particolare l’art. 32, comma 1 della legge ha sancito che “a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.
    Il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa “a decorrere dal 1 gennaio 2010 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.

    NEWS: Il cosiddetto decreto milleproroghe approvato il Consiglio dei Ministri il 17 dicembre 2009 sposta il termine di ulteriori sei mesi. Viene, tuttavia, prorogato solo il comma 5 dell'art. 32 citato.
    Non cessa dunque l'obbligo di predisporre l'albo pretorio virtuale: quello che viene prorogato è solo il termine a partire dal quale la pubblicazione di atti cartacei non avrà alcun valore di legge.



    Ecco il testo integrale del succitato art. 32:



    Legge 18 giugno 2009, n. 69

    "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 95

    ....

    Art. 32.

    (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

    1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

    2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

    3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

    4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

    5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

    6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

    7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
    Consulta la versione integrale della Legge 18 giugno 2009 n.69

    sdly



    Edited by redrose - 23/2/2014, 21:37
     
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