MALATTIA SENZA VISITA FISCALE

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    MALATTIA SENZA VISITA FISCALE




    SONO ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI RISPETTARE LE FASCE DI REPERIBILITA' I DIPENDENTI PER I QUALI L'ASSENZA E' ETIOLOGICAMENTE RICONDUCIBILE AD UNA DELLE SEGUENTI CIRCOSTANZE:

    A) PATOLOGIE GRAVI CHE RICHIEDONO TERAPIE SALVAVITA;

    B) INFORTUNI SUL LAVORO;

    C) MALATTIE PER LE QUALI E' STATA RICONOSCIUTA LA CAUSA DI SERVIZIO;

    D) STATI PATOLOGICI SOTTESI O CONNESSI ALLA SITUAZIONE DI INVALIDITA' RICONOSCIUTA.



    D.M. 18 DICEMBRE 2009, N.206
    1) PUBBLICATO IN G.U. 20 GENNAIO 2010, N.15
    2) EMANATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

    Edited by rsustaff - 6/3/2014, 17:51
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    D.M._18_dicembre_2009__n._206.pdf
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    FAC SIMILE DI COMUNICAZIONE INVALIDITA' ALLA SCUOLA

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    COME VA FATTO IL CERTIFICATO MEDICO




    Assenza per malattia dovuta a causa di servizio: retribuita sempre al 100%, senza decurtazione, ma l'Amministrazione deve conoscere la diagnosi



    di Paolo Pizzo - Interveniamo su un particolare aspetto delle assenze del personale scolastico, l'assenza per malattia dovuta a causa di servizio.

    L’art. 20 del CCNL del 29.11.2007 stabilisce che:
    1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, let. a).
    2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3.
    3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra.

    Sulla materia era intervenuto un Orientamento Applicativo l’ARAN (SCU_058 del 23/10/2012) specifico per il Comparto Scuola che testualmente recitava:
    "Questa Agenzia ritiene utile chiarire che il periodo di comporto dell’assenza dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del CCNL del 29.11.2007, è da considerarsi unitariamente, di 36 mesi, senza distinzione tra i primi 18 mesi (art. 17, comma 1 del CCNL del 29.11.2007) e gli ulteriori 18 mesi (art. 17, comma 2).
    Ne consegue che, le assenze dovute a malattia per causa di servizio non si cumulano ai fini del calcolo del comporto con le assenze per malattia di cui al su citato art. 17.”

    Tale Orientamento ci aveva destato qualche perplessità nella parte in cui si afferma che i giorni dovuti a malattia per causa di servizio non si cumulano ai fini del calcolo del comporto per malattia, tenuto anche conto che la stessa Agenzia si era espressa in termini diversi sullo stesso argomento ad un quesito per il comparto Ministeri il cui CCNL, all’art. 22 commi 1 e 2 è praticamente identico a quello del Comparto Scuola.

    In questo Orientamento (M76 26/5/2011 Comparto Ministeri), infatti, l’ARAN afferma che le “comuni malattie” si sommano esclusivamente con le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, ferme restando le differenze del trattamento economico, mentre le assenze del periodo di infortunio sul lavoro devono essere conteggiate a parte.

    Segnaliamo ai nostri lettori che il suddetto Orientamento per il Comparto Scuola è stato cancellato dal sito dell’ARAN (probabilmente si sono accorti dell’errore enunciato nell’Orientamento) e che pertanto resta in vigore anche per il contratto scuola quanto detto per quello Ministeri e come del resto recita l’art. 20 del CCNL/2007 commi 1 e 2, con la differenza quindi sostanziale tra assenze per infortunio sul lavoro e assenze dovute a causa di servizio:

    Mentre le prime (infortunio sul lavoro) sono conteggiate a parte e quindi non si computano ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto; le seconde (causa di servizio) si sommano alle “comuni malattie” e quindi sono comunque da considerare nel computo del periodo massimo di assenza consentita.

    Entrambe sono però sempre retribuite al 100%.

    Si ricorda inoltre che per tali assenze non si procede alla decurtazione di cui all’art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 né alla visita fiscale.

    Si precisa però che per le assenze riconducibili ad infermità da causa di servizio, stati di invalidità connessi all’esonero dalla visita fiscale, grave patologia che richiede terapia salvavita si deve rendere necessaria la conoscenza della diagnosi all’Amministrazione, se si vuole fruire dei benefici previsti dalle legge e quindi del trattamento giuridico/economico più favorevole.

    A tal proposito il Ministero della Salute con Decreto del 18 aprile 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 128 del 4 giugno 2012) ha integrato il contenuto del modello di certificato telematico, per cui il medico ha ora la possibilità di indicare, nell’ambito dei dati diagnosi, se l’assenza dell’assistito è riconducibile ad una patologia grave che richiede terapia salvavita o una malattia per la quale è riconosciuta la causa di servizio o uno stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta, tutte cause che prevedono delle particolari esenzioni (dalla visita fiscale al calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia).

    Nel caso in cui il medico sia impossibilitato a provvedere in tal senso, il dipendente deve portare la certificazione a conoscenza della scuola e il Dirigente o chi è addetto alla gestione delle assenze, procederà, nell’esercizio della propria attività istituzionale, al trattamento di tali dati sensibili con le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 196/2003.

    La scuola, quindi, dovrà essere a conoscenza della diagnosi.
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    Le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di malattia




    LE FASCE - L'OBBLIGO DI REPERIBILITÀ - GLI ESCLUSI DALL'OBBLIGO
    L'art. 16 comma 9 del Decreto Legge n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011 prevede che le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e le esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
    Il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2009, n. 206, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2010, contiene la determinazione delle fasce orarie di reperibilità e i casi di esclusione dall'obbligo di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.

    Le fasce di reperibilità sono state fissate dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

    COME ERA IN PRECEDENZA

    L'art. 71 del D.L. n. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008 fissava le fasce orarie di reperibilità del lavoratore dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20.

    L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

    Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
    a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    b) infortuni sul lavoro;
    c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio;
    d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

    Il parere del Dipartimento Funzione Pubblica n. 2 del 15 marzo 2010 prevede che, in questi casi, l'Amministrazione può applicare il regime di esenzione dalle visite fiscali solo quando è in possesso della documentazione formale relativa alla causa di servizio, all'accertamento legale dell'invalidità, alla denuncia di infortunio e nel certificato medico di malattia che giustifica l'assenza dal servizio e che indica la causa di esenzione.
    Particolari problemi sono sorti nel caso degli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Il parere del dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 15 marzo 2010 chiarisce inequivocabilmente che l'Amministrazione si asterrà dal richiedere la visita fiscale per gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta quando sia in possesso del verbale di invalidità fermo restando che il certificato di malattia dovrà indicare la causa di esenzione in modo che la connessione della malattia alla stato di invalidità sia documentata da un giudizio medico e non sia arbitrariamente sottoposta a valutazioni di tipo soggettivo da parte del lavoratore o del datore di lavoro.
    In sintesi ricordiamo che in base al suddetto parere l'Amministrazione può astenersi dal richiedere la visita fiscale quando ricorrano queste due condizioni:

    l'amministrazione deve essere in possesso del verbale di invalidità;

    il certificato di malattia deve indicare la causa di esenzione (invalidità, grave patologia, ecc..).

    Si ricorda, infine, che sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

    PROCEDURA DA SEGUIRE PER LA COMUNICAZIONE DELL'ASSENZA
    L'invio del certificato medico resta, come stabilito precedentemente, di competenza del medico curante.
    La procedura è completamente telematica: il medico dovrà inviare il certificato all'INPS che lo girerà all'amministrazione di appartenenza del dipendente malato.
    L'inosservanza dell'obbligo di trasmissione telematica costituisce illecito disciplinare punibile con il licenziamento del medico inadempiente.
    Sul tema si può consultare la specifica scheda informativa su certificato telematico per i dipendenti pubblici.

    ASSENZA RICORRENTE E SUPERIORE A 10 GIORNI
    L'art. 71 - comma 2 del D.L. n. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008 prevede che in caso di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, compresi i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (Circolare D.F.P. n. 7/2008). La circolare della Funzione Pubblica n. 7/2008 chiarisce che nella nozione di "secondo evento" rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto "evento" di un solo giorno.

    CONTROLLI SULLE ASSENZE
    L'art. 16 comma 9 del Decreto Legge n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011 modifica l'articolo 5-septies - comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001 prevedendo che le pubbliche amministrazioni dispongono il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
    Se il dipendente deve allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.
    Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
    La circolare D.F.P. n.10/2011 esplica ed approfondisce i singoli aspetti delle innovazioni introdotte dal Decreto Legge n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011
    COME ERA IN PRECEDENZA
    L'art. 71 del D.L. n. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008 disponeva il controllo della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.

    INCIDENZA DELLA MALATTIA SU RETRIBUZIONE E T.F.R.
    L'INPDAP, con la Circolare n. 13 del 28 maggio 2009, ha precisato che la decurtazione della retribuzione durante i primi 10 giorni di malattia, come stabilito con l'articolo 71 del D.L. n. 112/2008, non produce effetti né sull'importo della pensione né sul trattamento di fine rapporto (T.F.R.).
    Infatti, sia gli articolo 24 e 50 del RDL n. 680/1938, per gli iscritti alla Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza (CPDEL; CPS; CPI; CPUG), sia gli articoli 68 del DPR n. 3/1957 e 13 della legge n. 177/1976, per i dipendenti dello Stato, dispongono che nel caso di retribuzione ridotta la contribuzione va determinata con riferimento alla retribuzione virtuale intera che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato assente. Di conseguenza il trattamento pensionistico va determinato con riferimento alla retribuzione che sarebbe spettata se non ci fosse stata la decurtazione. Con la stessa Circolare l'INPDAP precisa che non subisce riduzione neanche la contribuzione dovuta a favore della Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e la contribuzione per il trattamento di fine servizio o TFR. Pertanto, anche in questi casi, le prestazioni vengono determinate con riferimento alla retribuzione virtuale che sarebbe spettata se non ci fosse stata la decurtazione.

    Normativa di riferimento

    Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

    Circolare 17 luglio 2008, n. 7: "Decreto legge n. 112 del 2008 - "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" - art. 71 - assenze dal servizio dei pubblici dipendenti;

    Legge 6 agosto 2008, n. 133: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

    Circolare INPDAP 28 maggio 2009, n. 13: "Art. 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133. Nuove disposizioni in materia di assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 Riflessi contributivi";

    Decreto Ministeriale 18 dicembre 2009, n. 206: "Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia";

    Parere Dipartimento Funzione Pubblica 15 marzo 2010, n. 2: "Decreto 18 dicembre 2009, n. 206. Quesito sull'obbligatorietà delle visite fiscali in caso di esenzione dalla reperibilità del dipendente";

    Legge15 luglio 2011, n. 111: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";

    Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 1 agosto 2011, n. 10: "Decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 - "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria." - art. 16, commi 9 e 10 - controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti - regime della reperibilità - assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici".



    A cura di Giorgia di Cristofaro e Alessandra Torregiani

    Aggiornata al 9/1/2014


     
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3 replies since 6/3/2014, 17:12   577 views
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