Visite specialistiche: Funzione Pubblica chiarisce come fruire dei permessi.

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    Visite specialistiche: Funzione Pubblica chiarisce come fruire dei permessi. Penalizzati soprattutto i docenti precari




    di Paolo Pizzo - La Funzione Pubblica chiarisce che quando il dipendente dovrà effettuare una visita specialistica potrà ricorrere solo ai permessi per motivi personali o ai permessi orari. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia.

    Il decreto legge 101, convertito nella legge 125 del 30 ottobre 2013 (legge di stabilità) ha modificato il comma 5-ter dell’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 e ora prevede testualmente:

    “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici IL PERMESSO È GIUSTIFICATO mediante la presentazione di attestazione, ANCHE IN ORDINE ALL'ORARIO, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione O TRASMESSA DA QUESTI ULTIMI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA.”



    Il testo della legge sopra richiamata ci aveva lasciati un po’ perplessi perché contiene qualche ambiguità indicando che l’assenza è per “malattia” ma che viene giustificata con un “permesso”.

    Così avevamo auspicato un intervento chiarificatore della Funzione Pubblica.

    La tanto attesa circolare della Funzione Pubblica (n. 2/2014) è arrivata e il contenuto è molto penalizzante per tutti i dipendenti della scuola e soprattutto per il personale assunto a tempo determinato.

    La circolare in questione specifica che per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali o in alternativa dei permessi brevi.

    La giustificazione dell’assenza avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).

    Tale attestazione potrà esser inoltrata per via telematica direttamente dal medico della struttura che eroga la prestazione oppure consegnata al dipendente il quale provvederà lui stesso a presentarla alla scuola di appartenenza.

    L'attestazione dovrà riportare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione.

    Si noti questa precisazione: “l'attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare l'indicazione della diagnosi […] e il tipo di prestazione somministrata”.

    La circolare poi specifica che NEL CASO DI CONCOMITANZA tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia.

    In questo caso deve essere il medico curante a redigere la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all'amministrazione in modalità telematica e, in caso di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all'amministrazione, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa). Il ricorso all'istituto dell'assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.

    In ultimo, la circolare da indicazione nei casi di Terapie continuative e di autocertificazione dell’'attestazione di presenza.

    Riepilogando:

    il dipendente per poter effettuare una visita specialistica deve richiedere permessi per motivi personali (art. 15/2 del CCNL Scuola) o permessi orari (art. 16).
    A tal proposito vogliamo ricordare che per i dipendenti assunti a tempo determinato i permessi per motivi personali non sono retribuiti (quindi chi dovrà effettuare una visita specialistica e non potrà ricorrere ai permessi orari [es. visita fuori provincia o quando l’orario di lavoro non lo permette] non avrà alcuna retribuzione per quel giorno);
    NEL CASO DI CONCOMITANZA tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia. In questo caso l’assenza rientra a tutti gli effetti nella malattia (certificazione online, periodo di comporto, trattenuta “Brunetta”) e l’eventuale assenza al domicilio constata dal medico legale dovrà essere giustificata mediante la produzione alla scuola, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa).

    La circolare
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    Edited by rsustaff - 28/3/2014, 21:01
    File Allegato
    circolare_n_2_2014.pdf
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    Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici


    di Lara La Gatta
    02/04/2014
    La Funzione Pubblica spiega come giustificare l’assenza mediante la consegna alla p.a. dell’attestazione di presenza rilasciata dalla struttura presso la quale sono stati eseguiti esami o terapie. L’attestazione può essere consegnata dal dipendente o trasmessa via mail dalla struttura sanitaria o ancora autocertificata
    Recentemente la disciplina riguardante le assenze dal lavoro per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ha subito alcune modifiche ad opera dell’art. 4 comma 16 bis del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013. Trattandosi di una legge recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” l’obiettivo principale è il contrasto del fenomeno dell'assenteismo nelle amministrazioni.
    Con la Circolare n. 2 del 4 febbraio 2014, registrata dalla Corte dei Conti il 19 marzo 2014, n. 787, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito chiarimenti su alcuni aspetti che avevano dato adito a dubbi interpretativi.
    L’art. 4 comma 16bis di cui sopra ha novellato il comma 5 ter dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, che nella sua nuova formulazione prevede che "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica".
    In sostanza, il dipendente che debba assentarsi dal lavoro per eseguire visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi).
    Nel caso in cui si ricorra ai permessi per documentati motivi personali, è necessario giustificare l’assenza con un’attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione. Si tratta, dunque, di un’attestazione di presenza, che deve contenere una serie ed informazioni per poter essere ritenuta valida: la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione. Assolutamente non deve riportare l'indicazione della diagnosi e, onde evitare la comunicazione impropria di dati personali, neanche il tipo di prestazione somministrata. L’attestazione può essere consegnata al dipendente per il successivo inoltro all'amministrazione di appartenenza oppure trasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica a cura del medico o della struttura (la mail dovrà contenere il file scansionato in formato PDF dell'attestazione). Una precisazione importante: l'attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del d.P.R. n. 445 del 2000, che come tutte le dichiarazioni sostitutive è soggetta al controllo delle amministrazioni.
    La circolare in commento spiega anche come si debba giustificare l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici nel caso in cui il dipendente sia assente dal servizio per malattia. In questa ipotesi, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia, che non sono state modificate in alcun modo dalla legge 125, anche per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico. Come prassi, dunque, in caso di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all'amministrazione, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa).
    Infine, se il dipendente debba sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, le assenze, secondo quanto riportato dalla circolare, possono essere giustificate tramite un'unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea e da consegnare all'amministrazione prima dell'inizio della terapia), redatta dal medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico. A tale certificazione dovranno poi far seguito le singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle singole giornate.
     
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    Visite mediche: assenza per malattia o permesso breve?


    di Lucio Ficara
    03/04/2014
    Secondo la Funzione Pubblica vale la seconda ipotesi. Protesta la Fcl-Cgil.
    Se un docente avesse bisogno di una giornata di permesso per fare una visita medica specialistica, che tipo di permesso dovrebbe richiedere al proprio dirigente scolastico? Secondo una recente circolare emanata il 17 febbraio 2014 dalla Funzione Pubblica a firma dell’ex ministro Gianpiero D’Alia, si riporta che l'art. 4, comma 16 bis, del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato il comma 5 ter dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre resta invariato il regime della giustificazione dell'assenza di cui al comma 1 del medesimo articolo. Inoltre nella stessa circolare il DFP ha ritenuto necessario fornire i seguenti indirizzi applicativi: “a seguito dell'entrata in vigore della novella, per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei Ccnl, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)”. In buona sostanza secondo le indicazioni emanate dal dipartimento della funzione pubblica il docente che chiede di assentarsi per sottoporsi a visita specialistica o per prestazioni similari, dovrebbe fruire di permessi brevi, che ricordiamo non possono superare la metà dell’intero orario di servizio, oppure dovrebbe richiedere una giornata di permesso retribuito per motivi personali. Inaccettabile, da parte della Flc-Cgil, questa interpretazione della norma legislativa fatta dal dipartimento della Funzione Pubblica. Secondo il sindacato guidato da Mimmo Pantaleo “il ministero della Funzione Pubblica continua la crociata contro il lavoro pubblico!”.
    La Flc-Cgil entra nel merito della vicenda specificando due aspetti: in particolare il primo è quello riferito propriamente alla legge, che definisce sempre come “assenza per malattia” quella che ha luogo per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, è non come sostiene, con evidente forzatura, la Funzione Pubblica che la considera un’assenza per motivi personali. Infatti nella circolare si impone il ricorso all’utilizzo dei permessi retribuiti “per documentati motivi personali” o similari (permessi brevi o banca delle ore) previsti nei Ccnl. Ci si riferisce ai 3 gg. nella scuola (+ 6 di ferie di cui all’art. 15 c. 2 del Ccnl della scuola se fruiti come permessi, ma solo per il personale docente), alle 18 ore nell’università e alle 36 ore nella ricerca per tutti i dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato. Una forzatura che, peraltro, diventa gravemente penalizzante per il personale a tempo determinato che non avrebbe diritto ad alcuna retribuzione laddove il Ccnl non lo prevede per loro. Per quanto riguarda il secondo aspetto è riferito alla questione della diagnosi da inserire obbligatoriamente per giustificare l’assenza. Secondo la Flc Cgil l’indicazione delle “diagnosi” o del tipo di “prestazione somministrata” non va riportata non solo in questo caso, ma in “nessun caso” perché trattasi di dato sensibile tutelato dalla legge sulla privacy!! Altro che gratificare gli insegnati per fare recuperare loro la dignità perduta, si insiste a destrutturare il contratto di lavoro trattando tutti gli insegnanti come fossero degli eterni fannulloni.
     
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    Il caos interpretativo per l'assenza per visita specialistica



    di Marco Barone - Si registra l'ennesimo intervento legislativo che “invade” la sfera contrattuale in materia scolastica. Continua, insomma, la volontà dello Stato di riappropriarsi di una materia, quale quella della gestione del rapporto di lavoro e dell'imposizione dei doveri e riconoscimento dei diritti, cogliendo l'occasione che viene offerta dal blocco del rinnovo della contrattazione.

    Dopo il caso ferie, scatti, corsi di aggiornamento e formazione ecc, ora è il momento delle assenze per malattia per visita specialistica.

    Occorre premettere che in verità nel comparto scuola, vuoi per dimenticanza, vuoi per diverse ragioni che non è qui il caso di spiegare, non esisteva e non esiste un permesso specifico per visita specialistica. Lo strumento a
    cui ricorreva ed a parer mio può ancora ricorrere il lavoratore è l’assenza per malattia ma anche la fruizione di un giorno di permesso per motivi personali; la fruizione di un permesso breve.

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    La Legge 125 del 30.10.2013, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30.10. 2013, ha innovato il DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 ( noto come Testo unico del Pubblico Impiego) Art. 55-septies comma 5-ter che ora recita “ Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici ((il permesso e' giustificato)) mediante la presentazione di attestazione ((, anche in ordine all'orario,)) rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione ((o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica))”.

    Una norma scritta male, che presenta diverse contraddizioni, e che si presta a diverse interpretazioni.

    L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con atto Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 7050 del 4 aprile 2014 eccepisce che “ Come può evincersi dal testo della norma, dunque:

    - dove era citata l’assenza per malattia, ora si parla di permesso
    - dove si prevedeva, a giustificazione dell’assenza, una attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura (anche privati) che avevano svolto la visita e/o la prestazione, oggi si chiede anche l’indicazione dell’orario di ingresso e uscita;
    - è previsto che l’attestazione possa essere rilasciata in versione cartacea o on line. In buona sostanza, la principale novità della legge di conversione si sostanzia nel fatto che il dipendente, per effettuare visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici non può più usufruire di giornate di malattia, ma dei permessi per documentati motivi personali o istituti contrattuali similari.

    Riprende in sostanza i passaggi come precisati dal Dipartimento della Funzione pubblica nella Circolare n. 2 del 17.02.2014 a seguito dell’entrata in vigore della novella, per l’effettuazione di tali visite il dipendente "deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL o di istituti contrattuali simili o alternativi (ad es. permessi brevi )".

    Il servizio Linea Amica così scrive in materia “ La giustificazione dell’assenza avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza) e consegnata al dipendente per il successivo inoltro all’amministrazione di appartenenza oppure trasmessa direttamente per via telematica a cura del medico o della struttura. L’attestazione deve indicare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l’indicazione del medico o della struttura presso cui si è svolta la visita, il giorno e l’orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura che ha erogato la prestazione.

    L’attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta i sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 delDPR n. 445 del 2000. In caso di concomitanza tra l’espletamento delle visite e situazione di incapacità lavorativa trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia. nel caso di dipendenti che a causa delle patologie sofferte debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità di lavoro, trovano applicazione le regole sulla giustificazione delle assenze per malattia. Tuttavia, ai fini della semplificazione, si ritiene possa essere sufficiente anche un'unica certificazione (che per queste ipotesi può essere anche cartacea) rilasciata dal medico curante in cui attestare la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa secondo cicli o secondo un calendario stabilito dal medico.

    Il dipendente dovrà produrre tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia fornendo il calendario previsto. A tale certificazione dovranno poi seguire lesingole attestazioni di presenza dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle singole giornate. In questo caso l'attestazione di presenza dovrà anche contenere l'indicazione che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante. L'attestazione di presenza presso la struttura di cura può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio”.

    Dunque da un lato emerge una fonte primaria legislativa, applicabile ai dipendenti della scuola,che innova o specifica la materia, dall'altro lato hai invece delle circolari più che interpretative forse di carattere dispositivo.

    Come è noto, “con il termine circolare non si intende un tipo di atto ben definito, ma il mezzo con cui determinate comunicazioni vengono effettuate. Si può ritenere ormai assodato (in dottrina come nei più condivisi arresti giurisprudenziali) che con il termine circolare non si voglia intendere un tipo di atto amministrativo contrassegnato da un contenuto preciso, ma un semplice strumento o modo di comunicazione dai contenuti più eterogenei. TAR LAZIO di ROMA - SENTENZA 30 agosto 2012, n.7395”.

    Non a caso fin da epoca lontana (cfr. TAR Lazio, Sez. II, 12 maggio 1987 n. 762 e 29 gennaio 1987 n. 147) e anche di recente (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 gennaio 2011 n. 177), l’interpretazione giurisprudenziale in merito alla individuazione del plesso giurisdizionale dinanzi al quale possono avanzarsi istanze di annullamento di circolari (alla cui categoria espressamente le stesse parti ricorrenti, in più passaggi degli atti processuali depositati, ritengono che possano ascriversi senza ombra di dubbio gli atti gravati) ha confermato che se per un verso una circolare amministrativa non è una fonte normativa, ciononostante l’eventuale contrasto fra il vincolo imposto dall’Amministrazione a se stessa con la circolare e il concreto suo operato può realizzare un profilo di eccesso di potere, vizio che deve essere dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio in quanto esso, per il principio della domanda di parte, non può essere rilevato d’ufficio dal giudice amministrativo (così Cons. Stato, Sez. VI, n. 177 del 2011, cit.)

    “Nondimeno altra parte della giurisprudenza ritiene che le circolari non possano essere impugnate (in tal senso Cass., Sez. un., 2 novembre 2007 n. 23031) ed in particolare quelle a contenuto meramente interpretativo di una norma di legge non potendo essere riconosciuto a tale tipo di atto alcuna efficacia normativa esterna, in quanto la circolare non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione, impugnabili innanzi al giudice amministrativo, in via di azione, o disapplicabili dal giudice tributario od ordinario, in via incidentale. Più in particolare le Sezioni unite (nella decisione surrichiamata) hanno affermato che, ammettere l’impugnabilità della circolare interpretativa innanzi al giudice amministrativo - con la possibilità per quest'ultimo di annullarla, peraltro con effetto erga omnes - significherebbe precludere a tutti gli uffici dell'amministrazione finanziaria di accogliere quella interpretazione, con il risultato - contrario ai principi costituzionali - di elevare il giudice amministrativo al rango di interprete autentico della norma tributaria e ciò, nello specifico della circolare emanata in materia tributaria, anche perché”:

    1) la circolare emanata nella materia è in sostanza non vincolante;
    2) la circolare nemmeno vincola inoltre gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla (evenienza, questa, che, peraltro, è raro che si verifichi nella pratica);

    1. la circolare non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e anche completamente disattendere l'interpretazione adottata;

    1. la circolare non vincola, infine, il giudice (e, a maggior ragione, la Corte di Cassazione) dato che per l'annullamento di un atto impositivo emesso sulla base di una interpretazione data dall'amministrazione e ritenuta non conforme alla legge, non dovrà essere disapplicata la circolare, in quanto l'ordinamento affida esclusivamente al giudice il compito di interpretare la norma (del resto, al giudice tributario è attribuita, nella materia tributaria, la giurisdizione esclusiva). In tal caso non può non concordarsi con una autorevole dottrina secondo la quale, ammettere l’impugnabilità della circolare interpretativa innanzi al giudice amministrativo - con la possibilità per quest'ultimo di annullarla, peraltro con effetto erga omnes - significherebbe precludere a tutti gli uffici dell'amministrazione di accogliere quella interpretazione, con il risultato - contrario ai principi costituzionali - di elevare il giudice amministrativo al rango di interprete autentico della norma tributaria.

    Questi enunciati sono i principi prevalenti in dottrina e giurisprudenza. Però, come detto, più che in tema di circolare interpretativa si potrebbe essere innanzi ad una circolare dispositiva ma nello stesso tempo che innova, in modo peggiorativo la materia. Perché?

    Perché, quando la Legge rileva che nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici ((il permesso e' giustificato)) mediante la presentazione di
    attestazione ((, anche in ordine all'orario,)) rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione ((o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica), siamo certi che siano venuti meno i precedenti regimi?

    Ben può interpretarsi questa disposizione legislativa nel senso che il lavoratore, che si assenta per visita specialistica e che ricorre al permesso, di cui alle disposizioni contrattuali, deve giustificare tale permesso mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario rilasciata dal medico o dalla struttura che hanno svolto la visita o la prestazione.

    Dunque rimane invariata la possibilità di ricorrere all'istituto della malattia, e non può che rimanere invariata, anche perché, come è noto, i permessi non sono infiniti, sono pochi, e senza dimenticare che per i precari sussiste il danno in ordine alla mancata retribuzione dei permessi ivi considerati. Dunque, siamo innanzi certamente ad una Legge scritta male, che ha dato la possibilità a solerti funzionari di emanare circolari dispositive che hanno innovato in peius la materia.

    Che fare?

    A parer mio i lavoratori che devono ricorrere alla visita specialistica possono assentarsi tramite l'istituto della malattia, ciò non è stato abrogato, e nel caso in cui, invece, devono ricorrere ai permessi contrattuali, devono attenersi, in sede di giustificazione, ai precetti del nuovo testo legislativo, almeno sino a quando quel precetto legislativo non venga definito come illegittimo.

    Ovviamente sussiste sempre la possibilità, cosa che non dovrebbe sorprendere, che le circolari come emanate siano corrette, nel senso che la Legge ivi considerata, abbia volutamente ristretto e limitato il diritto alla salute dei lavoratori, una disposizione che si porrebbe in linea con quella austerità che impone rigore e lede diritti anche costituzionalmente garantiti, ma se così fosse, oltre ad una disposizione incostituzionale ci troveremmo innanzi ad un mero attacco, ignobile, a diritti che non devono essere intaccati. Non è sulla salute dei lavoratori,sul diritto di curarsi, che si può e si deve fare cassa, a prescindere dal fatto che il pareggio di bilancio sia stato costituzionalizzato.

    L'articolo originale

    Leggi anche Assenza per visita specialistica imputata a malattia: si cambia, ma non tutto è chiaro


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