Mobilità: indicazioni per il riconoscimento della precedenza L.104/92

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    Mobilità: indicazioni per il riconoscimento della precedenza LEGGE 104/92









    di Lalla


    L'Ufficio Scolastico di Reggio Calabria, al fine di uniformare i criteri di applicazione delle disposizioni relative alle precedenze di cui alla legge 104/1992, nelle procedure dei trasferimenti e della formazione delle graduatorie di istituto per l'individuazione dei perdenti posto, riporta alcune indicazioni da considerare al solo fine di ritenere o meno integrate le situazioni di oggettivo impedimento.

    I) FIGLIO individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità

    per la documentata impossibilità del coniuge del disabile – primo soggetto obbligato per legge a provvedere all'assistenza – per motivi esclusivamente oggettivi: valgono le precisazioni fatte a proposito delle ragioni oggettive di cui ai successivi punti 1, lett. a) e 4, lett.a e b);
    l'impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico: valgono le precisazioni fatte a proposito delle ragioni oggettive di cui ai successivi punti 1, lett. a) e b), 2 e 3, lett. c) d) e e);

    1) Motivi di salute

    Dalla documentazione prodotta devono risultare le ragioni oggettive di impedimento all'assistenza, collegate allo stato di salute, con allegazione di appositi certificati medici prodotti nel loro formato originale :

    dalle specifiche Commissioni Sanitarie ASP/INPS attestanti la totale inabilità del coniuge o del fratello/sorella;
    da medico in servizio presso l'ASP che attesti espressamente l'oggettiva impossibilità continuativa e l'impedimento a prestare la necessaria assistenza da parte del fratello/sorella;

    2) Luogo di residenza dell'assistito e del richiedente e luogo di residenza degli altri fratelli/sorelle .

    Residenza anagrafica degli altri fratelli/ sorelle in un Comune diverso da quello di residenza del soggetto disabile e del richiedente (da documentare con dichiarazione personale di ogni fratello/sorella, con allegazione di copia di documento d'identità);

    3) Altre situazioni

    a) Età superiore a 65 anni dell'altro genitore, coniuge del disabile, da documentare con dichiarazione personale;
    b) Decesso dell'altro genitore, coniuge del disabile, da certificare con autodichiarazione del richiedente;
    c) Studenti fuori sede (situazione da documentare con copia contratto di locazione registrato o con dichiarazione di residenza o di domicilio registrato al Comune);
    d) Fratelli minori (da documentare con dichiarazione personale del richiedente);
    e) Detenuti e sottoposti a misure di restrizione della libertà personale (da documentare con dichiarazione personale).

    Le ragioni “esclusivamente” oggettive devono risultare, con inequivocabile chiarezza, da ciascuna richiesta prodotta dai soggetti impediti a provvedere all'assistenza con autodichiarazione ex DPR n. 445/2000, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'art. 15, comma 1 della legge n. 183 del 12 novembre 2011.

    Non possono essere considerate tali le situazioni legate ad attività professionali o lavorative svolte dai vari componenti della famiglia e dagli altri ratelli/sorelle .

    II) FRATELLO/SORELLA (precedenza da riconoscere solo ad uno di essi) convivente con il disabile in situazione di gravità, nel caso che entrambi i genitori siano deceduti o, perché totalmente inabili, siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave: è necessario comprovare le condizioni, come indicato ai punti 1, lett. a) e punto 3 lett. b).

    La circolare















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