Graduatorie I fascia ATA: domande e risposte

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    Graduatorie I fascia ATA: la valutazione dell’EIPASS e la valutazione dei titoli di studio in sessantesimi





    di Giulia Boffa


    Riportiamo le ultime risposte dei nostri consulenti nella rubrica "Chiedilo a Lalla". Ricordiamo che per le istituzioni scolastiche abbiamo approntato un canale di consulenza gratuita e con risposta garantita.

    ATA terza fascia: chi non ha inserito le scuole partecipa solo per quella a cui ha presentato la domanda
    Manuela – ho fatto il concorso Ata ma all’inizio non ho messo le trenta scuole, sono andata in segreteria della scuola dove ho consegnato il tutto, mi e’ stato detto che la pratica ormai e’ chiusa sono fuori? Non posso fare piu’ niente? leggi tutto

    Manuela – ho fatto il concorso Ata ma all’inizio non ho messo le trenta scuole, sono andata in segreteria della scuola dove ho consegnato il tutto, mi e’ stato detto che la pratica ormai e’ chiusa sono fuori? Non posso fare piu’ niente?

    Lalla - gent.ma Manuela, ti confermiamo che sei proprio fuori termine. Dopo la presentazione della domanda cartacea entro l’08 ottobre 2014, la seconda fase dell’iscrizione in III fascia ATA prevedeva infatti la scelta delle 30 scuole nelle quali richiedere di comparire in graduatoria. Tale scelta è stata effettuata dagli aspiranti tramite il sistema del Miur, Istanze on line, entro il 15 novembre 2014. Tale scadenza è tassativa: chi non ha scelto le scuole si ritrova di conseguenza ad essere inserito esclusivamente nella graduatoria della scuola presso la quale ha presentato la domanda.

    Questo limite vale per tutta la durata della graduatoria, ossia il triennio 2014/17.


    ATA: la monetizzazione delle ferie maturate e non godute per malattia
    Enzo – Come vanno calcolate ai fini liquidazione le ferie maturate ma non godute per malattia (grave patologia) ad un assistente amministrativo a tempo indeterminato? leggi tutto


    Enzo – Come vanno calcolate ai fini liquidazione le ferie maturate ma non godute per malattia (grave patologia) ad un assistente amministrativo a tempo indeterminato? di Giovanni Calandrino – Gentile Enzo, ecco di seguito un prospetto informativo sulle modalità di pagamento delle ferie non godute del personale scolastico:

    L’art. 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, cd. “Spending Review”, prevede che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.

    Successivamente è intervenuta sulla materia la Legge di Stabilità per il 2013 ove, all’art. 1 comma 54, dispone che: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”

    In particolare la Legge di Stabilità 2013, ai commi 55 e 56, modifica parzialmente quanto disposto dal sopracitato art.5 c. 8 della Legge 315/2012 Spending Review in riferimento alla monetizzazione delle ferie non godute.

    Comma 55. All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

    Il comma 55 disattiva, di fatto, il divieto di monetizzazione delle ferie altrimenti previsto dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, limitando però tale monetizzazione a circostanze ben definite fra le quali rientrano i casi riconducibili alle situazioni in cui la durata del rapporto sia così ridotta da non consentire di fruire di nessuno dei giorni citati al comma 54 dell’art. 1.

    Ne consegue che successivamente all’entrata in vigore del comma 55 in questione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, è consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale scolastico a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.

    Inoltre, in base a quanto concordemente stabilito tra MEF e MIUR, si rimarca che il comma 55 fa riferimento ai “giorni […] in cui è consentito al personale […] fruire delle ferie e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva dunque, ai fini della monetizzazione, se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie, bensì si dovrà tenere unicamente conto della mera astratta facoltà di fruirle come illustrato sopra, fermo restando l’obbligo di fruire le ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto”.

    Pertanto, per i motivi sopra espressi, la monetizzazione delle ferie dal 1° gennaio 2013 è consentita dalla legislazione vigente come di seguito esposto:

    Personale ATA non supplente breve e saltuario: Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DFP n° 32937/2012;

    Personale ATA supplente breve e saltuario: Le ferie sono monetizzabili qualora la fruizione siano incompatibili con la durata del rapporto di lavoro.

    Si ricorda che, i casi di cui alla nota DPF n° 32937/2012 sono relativi a quei casi in cui il rapporto di lavoro si concluda in maniera anomala e non prevedibile o non imputabile a carenza programmatorie o di controllo dell’Amministrazione (decesso, dispensa per inidoneità, malattia, aspettativa, gravidanza);

    In conclusione, per rispondere al suo quesito, in caso di MALATTIA è possibile la MONETIZZAZIONE delle Ferie non – godute.

    N.B.: Dal 7 Luglio 2012 al 31 Dicembre 2012,

    Personale ATA non supplente breve e saltuario: Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DFP n° 32937/2012;

    Personale ATA supplente breve e saltuario: Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DFP n° 32937/2012.


    Graduatorie I fascia ATA: la valutazione dell’EIPASS
    Salve, avrei un quesiti da porre ed ho fiducia nella Vs risposta: il certificato EIPASS che nella graduatoria di III fascia è stato valutato 1,20 per AA e 0,60 per CS, come mai non viene valutato in tal modo anche per l’inserimento in I fascia? Chi lo ha conseguito per incrementare il punteggio e si deve inserire ora in prima fascia, si ritrova a perderlo rispetto alla precedente valutazione in terza fascia. E’ stata una svista o è effettivamente così?
    L’inserimento è per assistente amministrativo dove sono stati fatti i 24 mesi di supplenza statale ( quindi ci si può inserire anche per collaboratore scolastico). Grazie per la risposta e complimenti leggi tutto


    Salve, avrei un quesiti da porre ed ho fiducia nella Vs risposta: il certificato EIPASS che nella graduatoria di III fascia è stato valutato 1,20 per AA e 0,60 per CS, come mai non viene valutato in tal modo anche per l’inserimento in I fascia? Chi lo ha conseguito per incrementare il punteggio e si deve inserire ora in prima fascia, si ritrova a perderlo rispetto alla precedente valutazione in terza fascia. E’ stata una svista o è effettivamente così?
    L’inserimento è per assistente amministrativo dove sono stati fatti i 24 mesi di supplenza statale ( quindi ci si può inserire anche per collaboratore scolastico). Grazie per la risposta e complimenti

    di Giovanni Calandrino – Gentilissimo, le confermo che per il SOLO profilo professionale di Assistente Amministrativo la certificazione informatica EIPASS è considerata come “attestato di addestramento professionale” e come tale valutata, ovvero PUNTI 1 (si valuta un solo attestato).

    Confermiamo anche che nel periodo di aggiornamento della III fascia c’è stata la corsa all’acquisizione di titoli validi per quella graduatoria, ma in effetti non c’era alcuna garanzia che tali titoli potessero essere valutati anche nella I fascia, che invece è rimasta a normativa invariata.

    Stiamo appunto ricevendo molte mail da parti di aspiranti che ritengono ingiusto che ci possano essere tali differenze nelle tabelle di valutazione dei titoli, ma purtroppo dobbiamo confermare che è così.


    Graduatorie I Fascia ATA: la valutazione dei titoli di studio in sessantesimi
    Aurelia – Per l’inserimento in 1^ fascia personale ATA Coll. Scolastico, bando attuale 2014/2015, il diploma di ragioniere e perito commerciale con il voto di 46/60 ( rapportato a 10 =7,67) sarà valutato punti 2,50 oppure punti 3? Grazie Saluti leggi tutto

    Aurelia – Per l’inserimento in 1^ fascia personale ATA Coll. Scolastico, bando attuale 2014/2015, il diploma di ragioniere e perito commerciale con il voto di 46/60 ( rapportato a 10 =7,67) sarà valutato punti 2,50 oppure punti 3? Grazie Saluti

    di Giovanni Calandrino – Gentilissima Aurelia, nel caso specifico un punteggio di 46/60, rappresentativo di una maturità conseguita, rapportato a decimi riprodurrà in diversa scala un punteggio di 7,67 /10;

    una volta conclusa l’operazione così descritta, tale punteggio, cioè 7,67/10, rappresenterà la media dei voti , ovvero media del 7 e ad essa saranno attribuiti punti 2,50 così come espressamente previsto dall’ALLEGATO A/4
    Tabella di Valutazione dei Titoli per il concorso al profilo di Collaboratore Scolastico

    1) Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo) :
    – media del 6, oppure sufficiente: punti 2; media del 7 oppure buono: punti 2,50; media dell’8, oppure distinto: punti 3; media del 9, oppure ottimo: punti 3,50. (Media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta).
    - per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10 .
    – qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 .
    Nel caso in cui tale titolo non sia espresso né in voti né in giudizi, si considera come conseguito con la sufficienza.
    Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l’accesso, si valuta il più favorevole. ; (1)


    Graduatorie III fascia ATA: la valutazione del servizio presso ASL e Ospedali
    Scuola – Al fine di convalidare il punteggio di un collaboratore scolastico terza fascia ata si richiede come valutare i seguenti servizi: leggi tutto



    Scuola – Al fine di convalidare il punteggio di un collaboratore scolastico terza fascia ata si richiede come valutare i seguenti servizi:

    Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano
    dal 20.11.89 al 30.11.90 in qualità di Agente tecnico supplente;
    dal 1.12.90 al 31.3.92 in qualità di Ausiliario Specializzato incaricato
    dal 1.4.92 al 30.4.94 in qualità di Ausiliario Specializzato di ruolo.

    ASL di Sondrio
    dal 2.5.94 al 30.6.98 in qualità di Ausiliario specializzato

    Ospedale Maggiore di Milano
    dal 1.7.98 al 2.5.02 in qualità di Ausiliario specializzato

    di Giovanni Calandrino – Gentilissima DSGA, il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti , nonchè quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007.

    Se il servizio è stato prestato presso Ospedale Pubblico, è un servizio reso alle dirette dipendenze di Amministrazione Statale e come tale valutato.

    [Per ogni mese di servizio o frazione superiore ai 15 giorni 0,05 PUNTI (fino a un massimo di 0,60 PUNTI per ciascun anno scolastico)]

    Viceversa per quanto riguarda il servizio presso le ASL. L’ASL infatti, è un’amministrazione pubblica e non statale e quindi il summenzionato servizio non è oggetto di valutazione.


    Graduatorie I fascia ATA: la valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie
    Antonino – Salve gentilissima Lalla, stavo leggendo il bando per la domanda di 1 fascia ata inerente all’assistente amministrativo, non riesco a capire se il servizio prestato nelle scuole paritarie si possa inserire oppure no (nella domanda di terza fascia lo si poteva inserire e veniva valutato 0.25 punti ogni mese). Grazie.leggi tutto


    Antonino – Salve gentilissima Lalla, stavo leggendo il bando per la domanda di 1 fascia ata inerente all’assistente amministrativo, non riesco a capire se il servizio prestato nelle scuole paritarie si possa inserire oppure no (nella domanda di terza fascia lo si poteva inserire e veniva valutato 0.25 punti ogni mese). Grazie.

    di Giovanni Calandrino – Gentile Antonino, qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.
    Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.

    Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie … … … PUNTI 0,25 (per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.)

    Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole o istituti di cui al precedente punto ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. … … … PUNTI 0,05 (per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.)

    Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall’anno scolastico 2004/05.


    Graduatorie Permanenti ATA: è possibile continuare a lavorare nella vecchia provincia di depennamento?
    Gentilissima Lalla mi sono depennata dalla graduatoria permanente (ATA) di Salerno per inserirmi in terza fascia a Milano per poi inserirmi in prima. Dopo tre anni ho preso una supplenza come assistente amministrativo  di 12 ore nella provincia di Salerno fino al 27/05/2015 prima che uscissero le graduatorie definitive di Milano.; ora mi chiedo devo lasciare la supplenza per andare a MIlano o restare qui fino alla durata del contratto? leggi tutto


    Gentilissima Lalla mi sono depennata dalla graduatoria permanente (ATA) di Salerno per inserirmi in terza fascia a Milano per poi inserirmi in prima. Dopo tre anni ho preso una supplenza come assistente amministrativo  di 12 ore nella provincia di Salerno fino al 27/05/2015 prima che uscissero le graduatorie definitive di Milano.; ora mi chiedo devo lasciare la supplenza per andare a MIlano o restare qui fino alla durata del contratto?

    di Giovanni Calandrino – Gentilissima, il D.M. n 717 del 5 settembre 2014 afferma all’art. 2 comma 6 “L’istanza di depennamento determinerà la cancellazione, a partire dal 1° settembre dell’anno scolastico 2014/15, dalle graduatorie provinciali permanenti o dagli elenchi provinciali ad esaurimento o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e da quelle correlate di circolo e di istituto relative a tutti i profili professionali richiesti e di precedente inclusione nella provincia in cui è stato richiesto il depennamento”.

    Dunque, il decreto parla di cancellazione a partire dal 1° settembre 2014/15, ma la nota 1256 del 21 febbraio 2012 precisa con riferimento, poi, alla nota 9319 del 14.11.2011, in particolare alla voce “Domanda di depennamento” si precisa che la frase “… fino alla data di conferma di iscrizione nella graduatoria di terza fascia nella nuova provincia” va intesa “… fino alla data di approvazione della graduatoria definitiva di terza fascia nella nuova provincia”.

    Quindi, per i motivi appena enunciati, lei in questo momento non dovrebbe essere ancora in servizio su nomina da graduatorie permanenti, considerata la pubblicazione definitiva delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia e la sua istanza di depennamento delle suddette graduatorie.

    Esiste inoltre una sentenza emessa dal Tribunale di Chieti la n. 167 del 2014, dove si pronuncia l’illegittimità sulla revoca del contratto: “il Ministero non poteva procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, tanto più che tale risoluzione non è stata minimamente motivata né comunicata al ricorrente”.

    Nel rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. n.165 del 2001, art.2, non è ammissibile che il datore di lavoro pubblico possa sciogliere unilateralmente un contratto non essendovi alcuna norma che gli attribuisca un siffatto potere.

    Pertanto è un suo diritto continuare a lavorare nella vecchia provincia di depennamento.



    http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/
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