CAUSA DI SERVIZIO A SCUOLA

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    Causa di Servizio: disposizioni e indicazioni operative per il personale scolastico




    di Giovanni Calandrino


    Considerato l’alto numero di Personale Scolastico che ogni anno si appresta al riconoscimento di infermità per “causa di servizio”. La presente scheda intende fornire un riassunto delle disposizioni e indicazioni operative sulla richiesta di riconoscimento d’infermità per causa di servizio.

    Il riconoscimento della dipendenza di un'infermità da causa di servizio comporta il diritto a diversi benefici in particolare all'equo indennizzo e alla pensione privilegiata.

    I motivi, per ottenere il riconoscimento, possono essere vari:

    QUALSIASI LESIONE O INFERMITA’ TEMPORANEA O PERMANENTE;
    AGGRAVAMENTO DI INFERMITA’ O LESIONI PREESISTENTI, COMPRESA LA MORTE.

    Tale riconoscimento è il presupposto per ottenere le prestazioni di equo indennizzo e pensione privilegiata.

    Condizioni necessarie per il Riconoscimento della Causa di Servizio:

    ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
    ACCERTAMENTO DI MALATTIA PROFESSIONALE (danno da causa prolungata) O VERIFICARSI D'INFORTUNIO (danno da causa violenta);
    NESSO DI CAUSALITA’ TRA LA PATOLOGIA E GLI ADEMPIMENTI SVOLTI ATTENENDOSI AI DOVERI D’UFFICIO.
    INFORTUNIO IN ITINERE, fatto dannoso avvenuto durante il percorso dalla propria abitazione alla sede di servizio.

    È ammesso purché l’evento si sia verificato:

    SU UN PERCORSO CHE IL DIPENDENTE E’ OBBLIGATO A SEGUIRE PER RECARSI DA CASA AL LUOGO DI LAVORO E VICEVERSA;
    IN UN MEZZO PUBBLICO O NEL PROPRIO MEZZO;
    NELL’ORARIO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE L’INIZIO O SUSSEGUENTE LA FINE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA (entro un’ora);
    NON VI SIA COLPA GRAVE O DOLO (DEVE RISULTARE DA RAPPORTI DELLA POLIZIA/PROVE TESTIMONIALI).

    Con la C.M. n. 45 del 6 maggio 2003 “Procedimenti amministrativi e procedure connesse di competenza delle Direzioni Scolastiche Regionali in materia di riconoscimento di infermità e concessione dell'equo indennizzo, nonché di concessione della pensione privilegiata al personale dirigente, docente, educativo ed ATA” il MIUR fornisce, chiarimenti in ordine alle competenze e ai nuovi aspetti procedurali, legati all'entrata in vigore, il 22 gennaio 2002, del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

    Prima di tutto la circolare spiega che il decreto 461 ha ridefinito le competenze in materia di riconoscimento d’infermità, destinando alle Commissioni mediche ospedaliere il compito di accertamento dell'infermità o lesione (formulazione della diagnosi, individuazione del momento della conoscibilità della patologia e delle sue conseguenze sull'integrità del dipendente, idoneità o meno al servizio) ma togliendo a esse il giudizio sul legame di causalità tra il servizio e l'evento dannoso. Quest'ultimo spetta al “Comitato di verifica per le cause di servizio”.

    La procedura di accertamento, si pronuncia in una sola fase (visita collegiale, parere del Comitato) al termine della quale l'Amministrazione adotta il formale provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo, ove sia stato contestualmente richiesto.

    Se il dipendente non ha inoltrato istanza contestuale di equo indennizzo dovrà proporla entro sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di riconoscimento, ferma restando la verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda di riconoscimento, fissato in sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui si è avuta conoscenza dell'infermità o della lesione, ovvero dell'aggravamento.

    Il personale scolastico che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti d’infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto, per farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda, alla scuola o all'ufficio presso il quale presta servizio, indirizzata all’USP, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile.

    L’azione può essere proposta anche quando l’infermità si manifesti entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d’impiego, elevati a dieci per parkinsonismo.

    Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio (che deve essere indirizzata all’Inpdap solo dopo la cessazione dal servizio), la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti (equo indennizzo o altro), deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

    In estrema sintesi, I TERMINI PERENTORI PER LA PRESCRIZIONE sono:

    dei benefici in genere derivanti da causa di servizio: 6 mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento (art. 2, comma 1);
    dell'equo indennizzo: 6 mesi dalla notifica del decreto di riconoscimento della causa di servizio o dal decesso (art. 2, commi 5 e 6). L'aggravamento dell'infermità ai fini della revisione dell'equo indennizzo può essere richiesto una sola volta entro 5 anni dal precedente riconoscimento (art. 14, comma 4).
    della pensione privilegiata: ordinariamente 5 anni da cessazione senza che sia stato richiesto il riconoscimento della causa di servizio Se c'è stato il riconoscimento della causa di servizio, non esiste termine di decadenza per chiedere la pensione privilegiata.
    aggravamento dell'infermità ai fini del miglioramento o dell'attribuzione della pensione privilegiata: può essere chiesto in ogni tempo, vedi art. 70 del d.P.R. 29.12.1973 n. 1092 cui si rinvia.

    FONTI NORMATIVE:

    Regolamento n. 461 del 29 ottobre 2001, in vigore dal 22.01.2002 (in pari data è stata abrogato il regolamento D.P.R.. 20.04.1994, n. 349),
    Informativa dell’I.N.P.D.A.P.n° 19 del 2 aprile 2003;
    Circolare del MIUR n° 45 del 6 maggio 2003.

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