Visite specialistiche per gravi patologie: come impostare la certificazione

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    Visite specialistiche per gravi patologie: come impostare la certificazione



    di Lalla






    L'USR Umbria fornisce dei chiarimenti sull'assenza del personale della scuola affetto da gravi patologie. I chiarimenti confermano quanto già indicato nella guida di Orizzontescuola.it

    Qualora venga richiesta una visita specialistica relativa alla grave patologia, la disposizione di riferimento è l'art. 17 comma 9 del CCNL 2006/09 comparto scuola, il quale prevede“in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione”.

    Considerato che il suddetto articolo parla di conseguenze certificate delle terapie, in detta dizione deve farsi rientrare qualsiasi effetto derivante dalle stesse, facendosi ricomprendere anche le eventuali visite specialistiche che si ritengano necessarie ai fini della corretta effettuazione della terapia, purché risulti con esattezza nella certificazione e venga rilasciata una specifica attestazione della visita specialistica effettuata e del periodo in cui si è svolta, al fine di giustificare l'eventuale assenza per l' intera giornata dal servizio.

    Nella nostra guida a cura di Paolo Pizzo Visite specialistiche gravi patologie: retribuzione 100% e conteggio assenze avevamo messo in evidenza come sia noto che periodici controlli, sia di laboratorio sia clinici, sono una condizione indispensabile per ottimizzare l'efficacia terapeutica in caso di gravi patologie, pertanto si può ritenere che tali accertamenti ambulatoriali configurino ipotesi per il riconoscimento, da parte del dirigente scolastico, del beneficio della prestazione economica per intero, senza decurtazioni.

    Interpretazione confermata dall'USR Umbria. La nota





    Visite specialistiche gravi patologie: retribuzione 100% e conteggio assenze




    di Paolo Pizzo


    Il regime delle assenze per gravi patologie del personale della scuola trova la propria disciplina nella disposizione negoziale di cui al comma 9, dell’art. 17 del CCNL Comparto Scuola.

    Esso recita: “in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.

    Molti ci scrivono chiedendo se anche le assenze per effettuare visite specialistiche inerenti le certificate gravi patologie rientrino nei benefici di cui all’art. 17 citato.

    A nostro parere la risposta è positiva.

    L’USR Calabria con nota 8077/2013 a tal proposito afferma che è erroneo il “…convincimento che il beneficio dell’esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia debba riferirsi solo ai casi di assenza per ricovero ospedaliero o day hospital finalizzati esclusivamente alla somministrazione di terapie (temporaneamente e/o parzialmente invalidanti) e non anche alle assenze per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie.

    Orbene, a parere di scrive, il richiamo alle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, effettuato dal comma 9 dell’art. 17 CCNL comparto scuola, ha il solo scopo di “qualificare” come grave la patologia e non anche di escludere dal computo dei giorni di assenza per malattia solo il ricovero od il day hospital finalizzati alla loro somministrazione.

    Questa seconda interpretazione si appalesa non corretta per due ordini di considerazioni: anzitutto le terapie c.d. salvavita possono essere effettuate anche presso il domicilio ed anche senza l’ausilio di personale medico, in secondo luogo, essa si pone in aperta violazione del diritto alla salute del lavoratore che, proprio in virtù della gravità della patologia, deve irrinunciabilmente sottoporsi a ciclici accertamenti clinico-strumentali per l’esatta individuazione della terapia e per la prevenzione di ulteriori complicanze. È noto che periodici controlli, sia di laboratorio sia clinici, sono una condizione indispensabile per ottimizzare l’efficacia terapeutica. (Si pensi ai casi di lavoratori affetti da gravi patologie cardiache in terapia con anticoagulanti che devono fare esami del sangue a cadenza regolare per la prescrizione del dosaggio corretto. Od ancora, ai lavoratori affetti da diabete (considerato anche esso grave patologia) che per sorvegliare l’andamento delle generali condizioni metaboliche devono sottoporsi a periodiche visite di controllo per la prescrizione dei giusti dosaggi terapeutici).

    A ciò si deve aggiungere che i predetti accertamenti clinico-strumentali richiedono, nella stragrande maggioranza dei casi, la permanenza nell’ambulatorio per l’intero orario di servizio, considerando anche il tempo necessario per rientrare al lavoro. Priva di pregio, pertanto, l’eccezione sollevata da alcuni dirigenti scolastici sulla possibilità di utilizzo dei c.d. permessi orario.

    Si può quindi ritenere che tali accertamenti ambulatoriali configurino ipotesi per il riconoscimento, da parte del dirigente scolastico, del beneficio della prestazione economica per intero, senza decurtazioni.

    Per completezza, si richiama la citata circolare Inps n. 192/96 nella parte in cui postula che l’indennità ivi prevista è dovuta se la prestazione sanitaria richieda la permanenza nell’ambulatorio per l’intera giornata lavorativa, considerando anche il tempo necessario per rientrare al lavoro. Risulta inoltre che per aver diritto all’indennità è sufficiente presentare l’attestazione, rilasciata dal medico dell’ambulatorio, della visita effettuata (volendo con la specifica degli orari).”
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