LA PENSIONE DI INVALIDITA' NEL PUBBLICO IMPIEGO

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    Dal 1996 ai dipendenti pubblici è stata estesa la pensione di inabilità prevista per la generalità dei lavoratori del settore privato.
    La Pensione di Invalidità nel Pubblico Impiego
    Il dizionario di PensioniOggi.it

    L'ordinamento nel pubblico impiego riconosce più trattamenti di inabilità, le cui differenze sostanziali attengono i requisiti di accesso, gli organismi preposti agli accertamenti sanitari e le modalità di calcolo. Ad esempio, a differenza del settore privato, i dipendenti pubblici non possono chiedere l'assegno ordinario di invalidità, inoltre, in caso di riconoscimento dello stato di inabilità pensionabile, il dipendente pubblico iscritto all’INPDAP viene dispensato dal servizio.

    In questa breve guida esaminiamo le prestazioni previste dall'ordinamento nei confronti dei quei lavoratori che conseguono una invalidità non a causa di servizio (perchè altrimenti in tal caso si può ottenere la pensione privilegiata) iscritti alla Cassa Stato e alle altre Casse dell'ordinamento pubblico (Cpdel, Cps, Cpi e Cpug).
    Indice

    L'Inabilità Assoluta e Permanente alla Mansione
    L'inabilità Assoluta e Permanente a Proficuo Lavoro
    L'Inabilità Assoluta e Permanente a Qualsiasi Attività Lavorativa
    L'Inabilità Assoluta e Permanente alla Mansione

    L’inabilità alla mansione è un tipo di inabilità specifica, connessa cioè al tipo di attività espletata dal pubblico dipendente (artt. 71 e 129 del DPR 3/1957) Ad esempio può verificarsi laddove il dipendente perda uno requisiti fisici o psichici che risultano essenziali per lo svolgimento di un determinato incarico. Questo tipo di invalidità dà luogo al trattamento di pensione soltanto nell’ipotesi in cui il dipendente pubblico non possa essere adibito a mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica. Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

    Requisiti sanitari e contributivi per il diritto. Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti: 1) riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni ASL dal quale risulti che il dipendente pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione; 2) almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti di Enti locali o della Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni); 3) risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità (cfr: articolo 7 della legge 379/1955 e articolo 42 del Dpr 1092/1973).

    Procedimento. La visita medica per il riconoscimento della prestazione può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro. Il parere sanitario viene espresso dalla competente Commissione medica ASL ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 274/1991. Una volta ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità alla mansione, l'ente datore di lavoro verifica la possibilità di utilizzare il dipendente in mansioni diverse ma equivalenti a quelle della propria qualifica. Se non ci sono possibilità di ricollocazione in mansioni equivalenti, può proporre di ricollocare il lavoratore anche in mansioni di posizione funzionale inferiore.

    Nel caso in cui il lavoratore non dia il proprio consenso alla nuova collocazione in posizione funzionale inferiore interviene la risoluzione del rapporto di lavoro che si configura come dispensa dal servizio per inabilità. Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità relativa alla mansione sia all’INPDAP che al datore di lavoro.

    Calcolo della prestazione. I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Si applicano le norme generali in materia di integrazione al trattamento minimo. Il conseguimento della prestazione risulta comunque compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
    L'Inabilità Assoluta e Permanente a Proficuo Lavoro

    Si tratta di una inabilità analoga a quella precedente che impedisce tuttavia la possibilità di continuare a svolgere una attività lavorativa continua e remunerativa del dipendente pubblico (cfr: articolo 129 DPR 3/1957). Anche in tal caso non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

    Requisiti sanitari e contributivi per il diritto. Per ottenere l’inabilità al proficuo lavoro occorrono i seguenti requisiti: 1) riconoscimento medico legale redatto dalle competenti Commissioni ASL nel quale risulti che il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa; 2) almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) sia per i dipendenti dello Stato, che per i dipendenti degli Enti locali o Sanità; 3) risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro (cfr: articolo 7 della legge 379/1955 e articolo 42 del Dpr 1092/1973).

    Procedimento. La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro. Il parere sanitario viene espresso dalla competente Commissione medica ASL ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 274/1991.

    Una volta ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità al proficuo lavoro, l'ente datore di lavoro dispensa dal servizio per inabilità il dipendente pubblico. Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità sia all’INPDAP che al datore di lavoro.

    Calcolo della prestazione. I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Si applicano le norme generali in materia di integrazione al trattamento minimo. Il conseguimento della prestazione risulta comunque compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

    L'Inabilità Assoluta e Permanente a Qualsiasi Attività Lavorativa

    Dal 1° gennaio 1996 l'art. 2, comma 12, della legge 335/1995 ha esteso la pensione di inabilità per i lavoratori privati di cui alla legge 222/1984 anche al pubblico impiego. Sino a tale data la prestazione era riservata solo ai lavoratori del settore privato. Questo tipo di pensione, a differenza dei trattamenti di cui si è appena parlato, richiede una inabilità ben piu' grave, tale da determinare una "inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa".

    Requisiti sanitari e contributivi. Per ottenere la prestazione in parola è necessario che l'iscritto abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio e che risulti inabile in via assoluta allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa (cfr: Circolare Inpdap 57/1997).

    Procedimento. La prestazione è erogabile solo a domanda da parte dell'interessato. La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all’ente presso il quale il lavoratore presta o ha prestato l’ultimo servizio. Il certificato medico, a firma del proprio medico curante, deve essere obbligatoriamente redatto secondo il modello allegato 1 al Decreto Ministeriale 187/97.

    Ricevuta la domanda, l’ente: 1) dispone l’accertamento sanitario presso le Commissioni mediche degli Ospedali Militari di verifica; nei casi di particolare gravità delle condizioni di salute dell’interessato può essere disposta la visita domiciliare; 2) ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e la sede provinciale dell’INPDAP alla liquidazione della pensione.

    Calcolo della Prestazione. A differenza dei due precedenti trattamenti l'importo della pensione in questione viene calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla quale però viene riconosciuto una maggiorazione virtuale che determina il vantaggio di poter conseguire un assegno piu' elevato. In sostanza la contribuzione viene incrementata virtualmente tra l'età alla cessazione dal servizio e il compimento dell'età pensionabile di vecchiaia per chi è nel sistema retributivo (almeno 18 anni di contributi entro il 1995); oppure sino al compimento del sessantesimo anno di età per i lavoratori che sono nel sistema misto e contributivo.

    Liquidazione. La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

    Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità permanente al servizio, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e da parte dell’ente datore di lavoro vengono attivate le procedure contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione, fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro. In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisito contributivo di 20 anni, se dipendente degli enti locali, 15 anni se dipendente statale.

    Da ricordare inoltre che tale prestazione, è del tutto incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all'estero. In linea generale la pensione può essere richiesta anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, dato che sono richiesti almeno tre anni di contributi nell'ultimo quinquennio, l'istanza in sostanza non può essere presentata dopo i due anni dalla cessazione dell'attività lavorativa.
     
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