Invalidità / Pensioni, doppio giudizio sanitario per la pensione a 60 anni

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    Invalidità / Pensioni, doppio giudizio sanitario per la pensione a 60 anni


    Giovedì, 03 Settembre 2015 12:25
    Scritto da Eleonora Accorsi



    Per ottenere la pensione anticipata a 60 anni (55 anni per le donne) non è possibile porre a fondamento la tabelle per l'invalidità civile. L'interessato deve sottoporsi a nuova visita medica.


    Sul numero in corso di pubblicazione della Rivista degli Infortuni e delle malattie Professionali (n. 1/2015) viene presentato un lavoro del professor Adriano Ossicini già Sovrintendente medico-generale Inail in cui viene tentata l’esegesi di “nozione di invalidità” con riferimento all’articolo 1, ottavo comma della Dlgs 503/1992.

    Si tratta, com'è noto, della possibilità di ottenere la Pensione di Vecchiaia Anticipata in presenza di un’invalidità non inferiore all’80 per cento per i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria e alle forme sostitutive della stessa ad un'età pari a 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini. La legge di Riforma del 2011 “Legge Fornero” non ha modificato quanto disposto dalla precedente norma (decreto legislativo 503/92), tutelando i soggetti invalidi dall’innalzamento ai nuovi e più elevati limiti di età.

    Si tratta di una dizione che ha comportato molte difficoltà applicative in quanto, secondo l'istituto il fatto di avere un grado di Invalidità Civile già determinato costituisce un ulteriore elemento di valutazione medico legale, ma non è vincolante per la formulazione del giudizio della Commissione Sanitaria dell’INPS ai fini della concessione della prestazione in parola.


    L'istituto, infatti, con la circolare Inps 82/1994 ha stabilito che: “La norma in esame non stabilisce i criteri ai quali fare riferimento ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità richiesto per il pensionamento di vecchiaia sulla base dell’età prevista dalla normativa previgente. Si ritiene tuttavia che, al fine di assicurare omogeneità di tutela nell'ambito di ciascuna gestione pensionistica, per l'accertamento del requisito dell’invalidità nella misura di legge si debba avere riguardo alla definizione di invalidità delineata dalle norme che disciplinano le singole forme assicurative gestite dall'Istituto. In tale contesto il riconoscimento dello stato di invalidità in misura non inferiore all'80 per cento deve pertanto essere effettuato dagli uffici sanitari dell'Istituto. Il riconoscimento eventualmente già operato da altro ente costituisce elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale da parte degli uffici sanitari dell'Istituto”.



    Quindi anche se l'interessato sia stato già riconosciuto invalido civile dovrà comunque sostenere una nuova visita sanitaria presso gli uffici dell’INPS per conseguire la prestazione. In sostanza secondo l'Inps l'invalidità richiesta dal Dlgs 503/1992 è quella prevista dall'articolo 1 della legge 222/1984 e, pertanto, non è coincidente con l'invalidità civile. Ciò può determinare, osserva Ossicini, che un soggetto riconosciuto invalido civilmente almeno all'80% non possa accedere alla prestazione in parola.

    Una forzatura che negli ultimi anni alcune sentenze della Corte di Cassazione hanno tentato di smorzare riportando nell'alveo dell'invalidità civile l'invalidità prevista dall'articolo 1, comma 8 del Dlgs 503/1992 (Cass. 13495/2003 così come confermata dalla Cass. 20110/2011). Ma allo stato attuale - conclude l'esperto - non risulta a tutt'oggi che l’ente previdenziale abbia riformulato le indicazioni date ai propri professionisti in merito al requisito sanitario dell’invalidità.


    Leggi Tutto: http://www.pensionioggi.it/notizie/previde...8#ixzz3klke6SpI
     
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