Part time per i docenti a tempo determinato

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    Part time per i docenti a tempo determinato





    di Lalla


    di Lalla - Il riferimento normativo è contenuto nelle Istruzioni operative per il conferimento delle supplenze diramate dal Ministero il agosto 2012: "Il C.C.N.L. 2006-2009 ha previsto la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’art. 25, c. 6, e l’art. 39, con particolare riguardo al c. 3. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 73 della .L. n. 133/2008."

    Pertanto, alle convocazioni per l'assegnazione delle supplenze i docenti possono accettare un incarico ad orario intero e poi richiedere al Dirigente Scolastico la trasformazione del rapporto di lavoro in part time.

    1) La richiesta di part time va presentata alla convocazione o al Dirigente Scolastico?
    Al Dirigente Scolastico, infatti l'Ambito territoriale o il Dirigente della Scuola polo preposti al conferimento delle supplenze propongono un'offerta di supplenza, ma il contratto viene perfezionato con il dirigente scolastico della scuola individuata. In ogni caso, ai docenti a tempo determinato è sempre consigliabile comunicare all'Ambito territoriale, all'atto di accettazione della proposta di supplenza, l'intenzione di richiedere il part time.

    2) Chi decide se attribuire il part time? Il DS o l'Ufficio Scolastico territoriale?
    E' il DS a decidere, acquisiti tutti i dati necessari per una corretta valutazione del caso. Questo perchè il contratto viene stipulato con il DS

    3) Il Dirigente Scolastico può negare la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno a tempo parziale? Quali sono le novità introdotte dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 9 del 30 giugno 2011?
    Di fronte ad una istanza del lavoratore, l'amministrazione non ha l'obbligo di accoglierla, nè la trasformazione avviene in modo automatico. La trasformazione "può" essere concessa entro 60 giorni dalla domanda.
    La novità più consistente della Circolare è dunque che la trasformazione del rapporto di lavoro in part time è subordinata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione interessata

    La valutazione dell'istanza si basa su 3 elementi:
    la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica (Il Dirigente Scolastico deve verificare che non sia già satura, per l'a.s. in corso, l'aliquota del 25% destinata al personale docente con rapporto a tempo parziale rispetto alla dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e comunque il limite di spesa massima annua prevista per la dotazione organica medesima)
    l'oggetto dell'attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto. Lo svolgimento dell'altra attività non deve essere in conflitto e la trasformazione non è concessa quando l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con altra amministrazione
    l'impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall'accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente
    L'istanza va sicuramente rigettata in caso di pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola. Le motivazioni del diniego devono essere evidenti, per permettere al dipendente di conoscere le ragioni dell'atto, di ripresentare nuova istanza se lo desidera, e se è il caso consentire l'attivazione del controllo giudiziale.

    Hanno precedenza:
    i lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche
    lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104 del 1992, con riconoscimento di una invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
    lavoratori con figli conviventi di età non superiore a 13 anni
    lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave

    4) Qual è la data di termine del contratto part time?
    La risposta è contenuta in una risposta fornita dal Ministero ad apposito quesito dell'USR Emilia-Romagna
    1) se il posto vacante deriva da part time di docente titolare, essendo vacante solo in fatto e non in diritto , va coperto con supplenza fino al termine delle attività didattiche.
    2) Se il posto è invece del tutto privo di titolare e il docente chiamato a coprirlo accetta il contratto come part time , tale contratto avrà durata fino al termine dell anno scolastico, fermo restando che l altra metà di posto sarà ,invece, coperta fino al termine delle attività didattiche.

    5) Lo spezzone residuato da quale graduatoria sarà proposto?
    Lo spezzone derivante dalla trasformazione di un rapporto di lavoro in part time deve essere messo a disposizione dell'Ambito territoriale per ulteriori convocazioni come sopravvenuta disponibilità (nel caso di spezzoni superiore a 6 ore) o, nel caso di spezzone pari o inferiore alle 6 ore, tramite le Graduatorie di istituto.
    La nota del 25 settembre 2007 afferma infatti che possono essere conferiti al personale interno solo gli spezzoni in quanto tali e non quelli derivati dalla frantumazione delle cattedre:
    "Confermando quanto già chiarito con tutte le precedenti circolari sull’argomento, si ribadisce che tutto quanto detto va riferito agli “spezzoni” in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre"
    In ogni caso la supplenza derivata dallo spezzone avrà durata fino al 30 giugno, anche se la cattedra originaria era al 31 agosto.

    6) Esiste un numero minimo di ore richiedibile?
    La percentuale minima richiesta è del 30%. Se consideriamo l’orario d’insegnamento dei docenti della scuola secondaria (18 ore), il minimo richiesto è di 6 ore.
    Per ciò che riguarda la percentuale massima ricordiamo che se si svolge una seconda attività (ed è quindi questo il motivo della richiesta del part time) e il part time richiesto è superiore al 50%, si può incorrere nel regime di incompatibilità previsto per i dipendenti a tempo pieno.

    7) Il docente in regime di part time può accettare supplenze o svolgere incarichi aggiuntivi?
    Il CCNL 29/11/2007, all’art. 39 comma 8, precisa che “Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo”.

    Pertanto al docente in servizio part time è precluso l'insegnamento aggiuntivo avente carattere continuativo (es. eventuale attribuzione di ore eccedenti in classi collaterali per l'intero anno scolastico).

    Può essere invece destinatario di ore di insegnamento, eccedenti l’orario definito a tempo parziale, purché tali ore abbiano carattere occasionale e non continuativo nonché essere destinatari di compensi a carico del fondo d’istituto (es. progetto di recupero, attività progettuali non di insegnamento, funzioni strumentali ecc.)
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