Pensioni, per l'invalidità si guardano i redditi dell'anno precedente

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    Pensioni, per l'invalidità si guardano i redditi dell'anno precedente






    Venerdì, 26 Febbraio 2016 08:55
    Scritto da Bruno Franzoni

    La valutazione dei redditi limite per la concessione delle prestazioni è diversa a seconda se si tratta di prima concessione.

    Una particolare questione ha sempre interessato ed interessa il riferimento temporale del reddito da prendere in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni di assistenza come la pensione di inabilità civile e l'assegno mensile per gli invalidi parziali, o ancora l'assegno sociale. E necessario, cioè, verificare se, per la determinazione del medesimo reddito, bisogna fare riferimento a quello dell'anno precedente o quello dell'anno in corso nel quale viene corrisposta la prestazione.

    Il problema è legato al fatto che in origine, il reddito di riferimento era sempre quello dell'anno nel corso del quale veniva corrisposta la prestazione. Successivamente l'articolo 35, comma 9 del decreto legge 207/2008 ha rimesso in gioco questo assunto diversificando a seconda se si tratta di prima liquidazione o meno della prestazione. Allorché viene liquidata per la prima volta la prestazione si fa riferimento solo ai redditi dell'anno in corso. Esempio: se la prestazione si riferisce al 2016 saranno controllati i redditi del 2016. In via presuntiva. Ma negli anni successivi c'è una divaricazione: 1) se la persona ha anche un'altra pensione erogata da qualsiasi regime pensionistico obbligatorio (e che, come tale, è stata segnalata al Casellario Nazionale dell'Assistenza): si guarda al relativo reddito dello stesso anno; 2) se la persona ha redditi diversi dalla pensione: si controllano quelli dell'anno precedente.

    Un'altra questione riguarda la necessità o meno di comunicare il reddito per il pensionato. Al riguardo giova ricordare, che dal 2011 è stato istituito presso l'Inps il Casellario dell'Assistenza che assolve la funzione di raccogliere e conservare i dati dei redditi e le altre informazioni relative ai soggetti aventi titolo alle prestazioni assistenziali. Tale casellario è condiviso da tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie. Questi soggetti devono obbligatoriamente fornire al casellario tutti i dati e le informazioni contenute nei vari archivi e banche dati. Tra questi vi sono anche i dati reddituali di tutti i soggetti che comunicano al fisco le proprie entrare posto che l'Amministrazione finanziaria deve, anch'essa, comunicare i dati al Casellario dell'assistenza.

    In quest'ottica, pertanto, i soggetti titolari di prestazioni assistenziali hanno l'obbligo di comunicare la loro situazione reddituale agli enti che erogano il beneficio di cui sono titolari, solo nel caso in cui la stessa situazione residuale non sia stata comunicata all'Amministrazione finanziaria. Con un effetto di semplificazione non indifferente: nel caso in cui tutti i redditi percepiti vengono regolarmente dichiarati al fisco nella dichiarazione dei redditi annuale (con il modello 730 o Unico), non vi è alcun obbligo ulteriore di comunicazione del reddito all'ente erogatore della prestazione. Tuttavia, ove sussistano redditi per i quali non vi è obbligo di dichiarazione fiscale gli interessati devono provvedere alla comunicazione all'ente la propria posizione reddituale entro i termini stabiliti dalle cd. campagne Red (il termine della campagna red 2015, relativa ai redditi percepiti nell'anno 2014, è fissata per il 31 marzo 2016). I redditi che vanno segnalati sono, tra l'altro, i redditi da collaborazione coordinata e continuativa, indennità di funzione o gettoni di presenza per partecipazione a consigli e commissioni; le pensioni estere; rendite estere; reddito da lavoro autonomo, anche occasionale (si veda in particolare la recente Circolare Inps 195/2015)

    Ove questa comunicazione non venga effettuata, la prestazione sarà sospesa nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa. Se entro 60 giorni dalla sospensione della prestazione non si provvede ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali, la prestazione medesima viene revocata e si provvederà al recupero delle somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa.

    Leggi Tutto: www.pensionioggi.it/notizie/fisco/p...7#ixzz41OKALqlR
     
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