Graduatorie III Fascia ATA: QUESITI

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    Graduatorie III Fascia ATA: QUESITI




    Riportiamo le ultime risposte dei nostri consulenti nella rubrica "Chiedilo a Lalla". Ricordiamo che per le istituzioni scolastiche abbiamo approntato un canale di consulenza gratuita e con risposta garantita.

    Domanda ATA 24 mesi possibile solo se si ha il servizio

    Vorrei delle informazioni sul concorso ATA, mia moglie vorrebbe partecipare per la prima volta a questo concorso, lei e diplomata, ci stiamo chiedendo quale modello di domanda deve presentare non avendo svolto mai servizio il B1 o il G? Grazie in anticipo cordiali saluti.


    risposta – gent.mo, purtroppo dobbiamo dirle che sua moglie non potrà partecipare alla procedura concorsuale ATA 24 mesi, poichè il requisito di accesso è il servizio di almeno 24 mesi nel profilo richiesto.


    ATA 24 mesi: valido il servizio svolto nella scuola


    Lucia – Sono inserita nella graduatoria supplenze ATA come assistente amministrativo ma non ho mai lavorato nel profilo richiesto. Sono pero’ attualmente impiegata con contratto a TD presso una pubblica ammministrazione da marzo 2012. Volevo sapere se posso comunque partecipare al concorso ATA 24 mesi avendo maturato un ‘anzianita’ di servizio di 48 mesi se non presso la scuola, in una pubblica amministrazione. Grazie dell’attenzione, cordialmente

    risposta – gent.ma Lucia, il servizio utile per partecipare alla procedura concorsuale ATA 24 mesi, che permette di accedere alla graduatoria permanente e quindi alle immissioni in ruolo nella scuola, deve essere stato svolto nelle scuole statali. Fino al 31/12/1999 è valido anche il servizio prestato alle dipendenze degli Enti Locali.


    Abbandono supplenza ATA e conseguenze per l’a.s. in corso. Chiarimenti per la scuola


    Scuola – Per un Coll. Scol., incluso in graduatoria di Circolo (provincia X) in III Fascia, nominato con contratto dal 02/10/2015 al 15/12/2015, che ci ha inviato mail con comunicazione di dimissioni a decorrere dal giorno 09/10/2015 per assumere servizio in qualità di Assistente Amministrativo presso Scuola Paritaria in provincia di Y fino al 30/06/2016, è stato emesso decreto con indicazione di poter conseguire ulteriori supplenze per il medesimo profilo per il corrente a.s., sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo. Si è agito correttamente oppure no? La nostra richiesta viene avanzata ora perché in data 01/03/2016 lo stesso Coll. Scol. ha proceduto a licenziarsi per poter assumere supplenza come Coll. Scol. presso altra scuola della provincia di X, fino al 06/06/2016, e ci ha fatto pervenire lettera per tramite del suo legale con richiesta di annullamento del provvedimento da noi emesso in ottobre. Ringraziamo anticipatamente per la risposta.

    Paolo Pizzo – Gentile scuola,

    l’art 7 del DM 430/2000 dispone che:

    B) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:

    1) la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto;

    2) l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2 [graduatorie provinciali], che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.

    Le sanzioni non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato.

    Pertanto ai sensi dell’art citato nel momento in cui il collaboratore si è “licenziato”, la scuola avrebbe dovuto inserire a sistema l’abbandono del servizio con emissione di decreto secondo cui il collaboratore non avrebbe più potuto accettare altre supplenze, sia sulla base delle graduatorie provinciale che per quelle di istituto. Questo per tutto l’anno in corso.

    A meno che però la scuola non abbia ritenuto giustificato il motivo a supporto dell’abbandono del servizio come indicato dalla stessa norma (“giustificato motivo”).

    Dal quesito non è chiaro se il dipendente abbia chiesto che la sanzione non venga applicata e se la scuola abbia ritenuto giustificato il motivo e se lo stesso dipendente lo abbia “documentato” o solo esplicitato. La norma infatti si esprime chiaramente laddove indica che ci sia una “documentata” richiesta dell’interessato.

    Si ritiene quindi di valutare quest’ultimo caso ed eventualmente rivedere anche la sanzione inflitta.



    Graduatoria interna e ricongiungimento al coniuge


    Assistente Amministrativa – Salve sono un assistente amministrativo passato di ruolo il 01/09/2014 ho fatto normale domanda di trasferimento (interprovinciale) e ho chiesto il ricongiungimento al coniuge, sono stato trasferito no nel comune di ricongiungimento perché non c’era posto ma 3 km da casa. La mia domanda è la seguente nel compilare la domanda per la graduatoria interna lo devo mettere il punteggio del ricongiungimento al coniuge anche se non mi trovo nel comune dove risiedo solo per quest’anno. Ringrazio anticipatamente.

    Paolo Pizzo – Gentilissima Assistente,

    la nota 4 ter della tabella allegata al CCNI 2016 dispone che Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

    lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati.

    Pertanto ciò che conta non è la propria residenza ma quella del coniuge da cui non mi devo allontanare.

    Il punteggio in questione viene quindi assegnato solo se il coniuge risiede nelle stesso comune in cui è ubicata la scuola di titolarità. Tale punteggio potrà essere assegnato anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato.



    Graduatorie III Fascia ATA: la valutazione del servizio di AA presso scuole paritarie

    Giuseppe – Salve avrei bisogno di alcuni chiarimenti, da un anno e sei mesi, sono un servizio presso una scuola Paritaria, e ricopro il ruolo di assistente amministrativo; le mie domande sono le seguenti:

    Graduatorie III FASCIA ATA: che punteggio mi spetta?


    Marcella – Gentile redazione,il prossimo anno vorrei presentare la domanda da C.S.(terza fascia ATA) .Ho il diploma quinquennale liceo socio pedagogico, con la votazione di 68/100,la certificazione della NUOVA ECDL,inoltre ho prestato servizio militare come VFP1 nell’Esercito Italiano per 36 mesi tutt’ora sto frequentando un corso OSA,.Per regolarmi in base alla graduatoria della mia provincia è possibile quantificare il punteggio che raggiungo? Grazie anticipatamente.


    di Giovanni Calandrino – Gentilissima Marcella, in riferimento al D.M.716/2014, per il profilo professionale di CS il diploma di maturità con votazione 68/100 è valutato 6,8 PUNTI, il servizio militare è valutato come “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali” e pertanto 36 mesi equivalgono a 1,8 PUNTI, la qualifica Socio Assistenziale è valutata 1 PUNTO.

    Mentre per quanto riguarda la valutazione della NUOVA ECDL, non specificandomi il livello in tuo possesso, non posso valutarla correttamente. Di seguito ti sintetizzo la valutazione dei tre livelli:
    Nuova ECDL Livello BASE: 0,50 PUNTI;
    Nuova ECDL Livello ADVANCE: 0,55 PUNTI;
    Nuova ECDL Livello SPECIALISED e PROFESSIONAL: 0,60 PUNTI.



    Graduatorie ATA 24mesi: vi si accede con servizio specifico per il profilo richiesto


    Maria – Io per il triennio 2014-2017 sono inserita nella graduatoria PERSONALE ATA in terza fascia. Ora ho letto che in settimana dovrebbero uscire delucidazioni per l’aggiornamento delle graduatorie permanamenti provinciali personale Ata 2015/2016.

    Io avendo conseguito nell’anno 2000 il diploma magistrale, e la laurea in scienze della formazione, nel 2009, vorrei sapere se sono passata automaticamente in seconda fascia e se posso aggiornare la graduatoria permanente provinciale 2015/2016 in una delle province della Sicilia. Grazie

    risposta – gent.ma Maria, la notizia che hai letto è questa ATA 24 mesi: in settimana la nota per aggiornamento graduatorie provinciali

    Essa riguarda esclusivamente coloro che alla data di scadenza per la presentazione della domanda potranno far valere 24 mesi di servzio nel profilo ATA richiesto.

    Pertanto non è un aggiornamento della III fascia, non sei passata in II fascia (impossibile, perchè la II fascia è ad esaurimento), non ti interessa se non hai il servizio richiesto per l’inserimento.






    Graduatorie III fascia ATA: il volontariato presso l’AVIS non è valutabile


    Marco – Buorngiorno, il servizio di volontariato all’avis senza bando vale come servizio di protezione civile utile ai fini del punteggio per le graduatorie ATA per il ruolo di AA?

    Gentile Marco, il servizio di volontariato presso l’AVIS non è oggetto di valutazione nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA ai sensi del D.M. 716/2014.


    Chiedilo a Lalla






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