Visite Fiscali, Stop all'obbligo di reperibilità per gli invalidi oltre il 66%­

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    Visite Fiscali, Stop all'obbligo di reperibilità per gli invalidi oltre il 66%

    Mercoledì, 08 Giugno 2016 07:48
    Scritto da Davide Grasso

    L'Inps pubblica le linee guida che dovranno indirizzare i medici nel valutare quali siano le malattie a cui farà seguito l'esenzione dal rispetto della fascia di reperibilità

    Niente obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato nei casi più gravi. Lo ribadisce l'Inps nella Circolare 95/2016 con la quale l'istituto recepisce le novità introdotte dall'articolo 25 del Dlgs 151/2015 (Jobs Act) e dal decreto interministeriale Lavoro-Salute dello scorso 11 gennaio 2016. La novità, come noto, ha esteso le fasce di esenzione per le visite fiscali già previste per i dipendenti del settore pubblico dall'articolo 2 del Dpr 206/2009 al settore privato.

    In particolare vengono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilita' (dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati del settore privato per i quali l'assenza e' eziologicamente riconducibile: 1) a patologie gravi che richiedono terapie salvavita comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria; 2) a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita' riconosciuta che abbia determinato una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari o superiore al 67 per cento.

    Tuttavia dato che la norma fornisce solo una previsione astratta delle situazioni di esonero senza dettagliare le concrete fattispecie che, oggetto di valutazione da parte di una consistente platea di medici curanti estensori della certificazione, potrebbero essere suscettibili di diversificata interpretazione l'Inps ha pubblicato delle specifiche linee guida per orientare la loro attività.

    Ebbene, per quanto riguarda il concetto di terapia salvavita l'Inps precisa che tale si intendono quelle che implicitamente escludono ogni forma di somministrazione cronica del farmaco che, per contro, deve di necessità essere assunto episodicamente per emendare un pericolo di vita attuale e causalmente dovuto a patologia grave in atto estrinsecante il pericolo di vita o l’intensa compromissione acuta del complessivo stato di salute (ad esempio, gli scompensi acuti che, se non altrimenti e prontamente curati, provocano il coma e la morte in un progressivo avvitamento in pejus di eventi). Tra le patologie che rientrano, si pensi, ai pazienti che devono curarsi dall'Hiv o che hanno una insufficienza renale, respiratoria o miocardica di natura acuta, che devono sottoporsi a trapianti di organi vitali, eccetera.

    Quanto all'invalidità, secondo l'Inps, essa può essere stata acclarata da qualsiasi organo giudicante (Asl, Inail o Inps) purché essa risulti pari o superiore al 67%. In caso di invalidità civile, in particolare, occorrerà riferirsi alle patologie elencate nella Terza parte della tabella recata dal Dm 5 febbraio 1992 nelle fasce percentuali 91-100; 81-90; 71-80; 61-70 nei soli casi pari o maggiori del 67%. In caso di invalidità previdenziale INPS ovvero in caso di danno biologico INAIL pari o superiore alla soglia del 67%, le patologie dovranno essere indicate nel provvedimento di riconoscimento.

    In altre parole, conclude l'Inps, lo stato morboso che può consentire l’esonero dalla reperibilità non può essere bagatellare ma deve essere connesso ad una patologia in grado di determinare di per sé una menomazione di cospicuo rilievo funzionale, perché, in avversa ipotesi, si introdurrebbe un discrimine elevato fra l’entità della grave patologia che contestualmente richiede terapia salvavita e l’entità di ben più lievi patologie che, pur determinando un’invalidità percentualisticamente moderata, ben consentono la prosecuzione del lavoro e una buona sostenibilità socio-relazionale .

    Le linee guida sono rivolte, in particolare, ai medici che redigono i certificati di malattia che, verificata la sussistenza di una delle due situazioni patologiche, dovranno apporre la valorizzazione dei campi del certificato telematico riferiti a “terapie salvavita” / “invalidità” (decreto ministeriale 18 aprile 2012). Ciò consentirà all'Inps di conoscere la ragione della malattia e, quindi, esonerare il lavoratore dal rispetto delle fasce di reperibilità. Nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea, bisogna attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini della esclusione del lavoratore dall’obbligo della reperibilità.

    Da segnalare che non possono godere del beneficio dell'esenzione delle visite fiscali i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95 (in particolare i collaboratori).

    Leggi Tutto: http://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/...9#ixzz4B0cGy8bR
     
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