Lavoro, I redditi sino ad 8mila euro non fanno venir meno lo stato di disoccupazione

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    Lavoro, I redditi sino ad 8mila euro non fanno venir meno lo stato di disoccupazione








    Lunedì, 13 Giugno 2016 18:42
    Scritto da Federico Pica

    Il Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri indica che lo stato di disoccupazione è compatibile con la percezione di redditi bassi.

    Lo stato di disoccupazione è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, dai quali il lavoratore ricava redditi di ammontare esiguo, tali da non superare la misura del reddito c.d. non imponibile, cioè 8mila euro annui per i lavoratori dipendenti e 4.800 per gli autonomi. Lo prevede un passaggio dello schema di decreto legislativo con i correttivi al Jobs Act approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri.

    In attesa del documento ufficiale con la correzione si chiarisce, quindi, da un lato che l'accesso ai nuovi ammortizzatori sociali, Naspi, Asdi e Dis-Coll di recente introdotti con il decreto legislativo 81/2015 in attuazione del Jobs Act è possibile anche coloro che svolgano un'attività lavorativa da cui ricavino un reddito imponibile molto basso e, dall'altro, la conferma che lo svolgimento della predetta attività lavorativa non determina la perdita della fruizione degli ammortizzatori sociali in quanto non fa venir meno lo status di disoccupato. Con questa precisazione, inoltre, anche chi percepisce redditi molto bassi potrà iscriversi al Portale nazionale delle Politiche Attive per il Lavoro che sarà realizzato in seno alla nuova Anpal e, quindi, stipulare il patto di servizio personalizzato con il centro per l'impiego.

    L'articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 considera disoccupati, invece, solo quei soggetti in possesso di due precisi requisiti, uno a carattere soggettivo consistente nel risultare privi di impiego e l'altro a carattere oggettivo cioè nell'aver effettuato la dichiarazione della propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro. Entrambi i requisiti devono quindi essere soddisfatti per poter accedere alla NASPI e all’ASDI (artt. 3 e 16, decreto legislativo n. 22/2015), alla DIS-COLL (art. 15, decreto legislativo n. 22/2015), oltre che per l’iscrizione nell’elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato (art. 8, legge n. 68/1999, cosi come modificata dal decreto legislativo n. 151/2015). Con questa precisazione, pertanto, le tutele contro la disoccupazione vengono estese anche a coloro che risultino in condizione di occupazione ma abbiano redditi annuali esegui.

    Resta inteso che, per accertare lo status di disoccupazione, il lavoratore dovrà produrre domanda telematica presso il portale nazionale delle politiche del lavoro che dovrà essere costituito dall’Anpal, indicando nella stessa la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti potranno effettuare la registrazione al portale dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso.

    Con lo stesso decreto si modificano in parte le funzioni attribuite all’ANPAL. Da un lato, si chiarisce quali sono i servizi per il lavoro che rientrano nelle competenze dell’ANPAL tramite il rinvio ai servizi e alle misure di politica attiva elencate nell’articolo 18 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015, dall’altro, si aggiunge la competenza relativa al coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone prive di impiego, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e province autonome.

    Leggi Tutto: http://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/...9#ixzz4BYMaqITv
     
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