TFA specializzazione sostegno 2016/17: il bando. Chi può partecipare e le prove

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    Senior Member

    Group
    Administrator
    Posts
    13,197

    Status
    Offline

    TFA specializzazione sostegno 2016/17: il bando. Chi può partecipare e le prove




    Il MIUR ha pubblicato il bando per l’organizzazione dei corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.

    L’ammissione alle prove di accesso ed ai relativi percorsi è riservata ai candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno.

    I percorsi sono attivati per l’anno accademico 2016/17 dagli Atenei, anche in convenzione tra loro, nel limite dei posti autorizzati per ciascun Ateneo con decreto del Ministero. Il termine dei percorsi, incluso lo svolgimento dell’esame finale, deve essere previsto entro e non oltre il termine dell’anno accademico 2016/7.

    I test preliminari sono calendarizzati in date uniche per ciascun indirizzo di specializzazione, con decreto del Ministro.

    Il calendario delle prove scritte o pratiche è pubblicato dalle commissioni entro 10 giorni dalla pubblicazione dei risultati del test preliminare. Le prove orali hanno inizio non prima di sete giorni successivi alla data in cui il relativo calendario è reso pubblico.

    I candidati risultati vincitori nelle selezioni dei precedenti corsi di specializzazioni sono ammessi in soprannumero al corso di cui la presente decreto, prioritariamente presso il medesimo Ateneo.


    TFA sostegno, il bando: chi può partecipare senza effettuare test preliminari
    di Nino Sabella


    Il Miur ha pubblicato il DM n. 948/2016, con il quale ha dato avvio alle operazioni per l’organizzazione dei corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.

    TFA specializzazione sostegno 2016/17: il bando. Chi può partecipare e le prove

    Il requisito per accedere alle prove di ingresso e ai relativi percorsi è l’abilitazione all’insegnamento. Potranno quindi parteciparvi anche i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02.

    Per l’accesso ai corsi sarà necessario superare i test preliminari e le prove scritte, come leggiamo all’articolo 4 comma 2 del suddetto decreto.

    Una sola categoria di docenti è esclusa dalle citate prove per poter accedere ai corsi, come leggiamo all’articolo 4 comma 5:

    “I candidati risultati vincitori nelle selezioni dei precedenti corsi di specializzazione sono ammessi in soprannumero al corso di cui al presente decreto, prioritariamente presso il medesimo Ateneo”.

    I candidati, dunque, che hanno superato precedenti selezioni relativi a corsi di specializzazione su sostegno e che non hanno poi potuto seguire il corso, sono ammessi senza svolgere alcuna prova in ingresso e partecipano direttamente ai corsi.

    Disposizioni particolari riguardano, infine, i docenti che hanno sospeso la frequenza (per qualunque motivo) dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno attivati negli anni accademici precedenti. Tali docenti possono riprendere, previa presentazione di apposita domanda, la frequenza del percorso nei corsi attivati ai sensi del summenzionato decreto (art. 4 comma 7). Agli stessi insegnanti saranno riconosciuti i crediti eventualmente già acquisiti.
    File Allegato

     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Senior Member

    Group
    Administrator
    Posts
    13,197

    Status
    Offline

    TFA specializzazione sostegno, come saranno le prove d’accesso: tipologie, punteggi e tematiche



    di Nino Sabella


    Il DM n. 948 dell’1 dicembre 2016 ha dato il via alle operazioni per l’organizzazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e di II grado.

    TFA specializzazione sostegno 2016/17. Chi può partecipare e le prove

    L’organizzazione dei percorsi spetta agli Atenei, come leggiamo all’articolo 2 del citato DM 948/2016: “I percorsi di cui al presente decreto sono istituiti e attivati per l’anno accademco 2016/2017, dagli Atenei, anche in convenzione tra loro, nel limite dei posti autorizzati per ciascun Ateneo con decreto del Ministero”.

    Per accedere ai percorsi è necessario superare una selezione in ingresso, ossia superare le cosiddette prove d’accesso.

    Le suddette prove devono essere svolte da tutti i candidati eccetto alcune categorie particolari degli stessi:

    TFA sostegno, il bando: chi può partecipare senza effettuare test preliminari

    Come indicato dall’articolo 4 del DM n. 948/2016, le prove d’accesso
    consistono in un test preliminare, una prova scritta/e o pratica e una
    orale.

    Il calendario delle prove scritte o pratiche deve essere reso pubblico
    dalla commissione d’esame entro 10 gg. dalla pubblicazione dei risultati
    del test d’ingresso.

    Le prove orali iniziano non prima di sette giorni dopo la pubblicazione
    del relativo calendario.

    L’articolo 3 del DM 948/2016 rimanda al DM 30 settembre 2011 “Criteri e modalita’ per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita’ di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249“, relativamente all’offerta formativa delle Università, che deve essere conforme ai requisiti previsti
    dall’articolo 3 comma 2 di detto Decreto del 2011.

    Tale decreto del 30 settembre 2011, all’articolo 6, disciplina le prove
    d’accesso ai percorsi di specializzazione che, come suddetto, si
    articolano in:

    1. un test preliminare;
    2. una o piu’ prove scritte ovvero pratiche;
    3. una prova orale.

    Le tre prove vengono predisposte ed espletate da ciascuna Università
    (articolo 4 comma 2 del DM n. 948/2016).

    TEST PRELIMINARE

    I test preliminari sono calendarizzati centralmente, ossia dal Miur, in
    date uniche per ciascun indirizzo di specializzazione (infanzia, primaria,
    secondaria di I grado e secondaria II grado).

    Il test è costituito da 60 quesiti a risposta multipla con cinque opzioni
    di risposta, fra le quali il candidato deve individuare quella corretta
    (una soltanto dunque). Venti (almeno) dei sessanta quesiti riguardano le
    competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana.

    Ciascuna risposta corretta è valutata 0.5 punti, la risposta non data o
    errata vale zero punti.

    Il tempo a disposizione per svolgere il test è di 2 ore.

    Il test si supera conseguendo un punteggio minimo pari a 21/30.

    Sono ammessi alla prova/e scritta/e o pratiche un numero di candidati pari
    al doppio dei posti disponibili per gli accessi.

    A parità di punteggio prevale il candidato con più anni di insegnamento
    sul sostegno; in caso di ulteriore parita’ o nel caso di candidati che non
    hanno svolto nessun servizio di insegnamento su sostegno, prevale il
    candidato piu’ giovane.

    PROVA SCRITTA/SCRITTE O PRATICHE

    La/e prova/e scritta/scritte o pratiche sono predisposte, come già detto,
    dalle Università che devono rispettare le indicazioni di seguito
    riportate.

    La valutazione delle prove deve essere espressa in trentesimi.

    Le prove vertono su una o piu’ tematiche previste dall’art 6 comma 1 del
    decreto 30/09/2011.

    Le prove scritte si superano conseguendo un punteggio non inferiore a
    21/30.

    Nel caso di più prove la valutazione scaturisce dalla media aritmetica dei
    punteggi ottenuti nelle singole prove, in ciascuna delle quali si deve
    conseguire un punteggio minimo sempre di 21/30.

    PROVA ORALE

    La prova orale è valutata, come le precedenti, in trentesimi.

    La prova si supera conseguendo un punteggio non inferiore a 21/30.

    TEMATICHE E COMPETENZE OGGETTO DI VERIFICA

    Le tematiche delle prove di accesso e le competenze richieste al candidato
    sono indicate nel DM 30 settembre 2011 all’articolo 6 e nell’allegato C
    del medesimo.

    Le prove sono volte a verificare (articolo 6) la capacità di
    argomentazione e il corretto uso della lingua e il possesso di:

    a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;

    b. competenze su empatia e intelligenza emotiva;

    c. competenze su creativita’ e pensiero divergente;

    d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di
    autonomia delle istituzioni scolastiche.”

    Le competenze sopra riportate sono ulteriormente declinate nell’allegato
    C, in riferimento ai test preliminare e alla prova scritta/e o pratica,
    ove leggiamo:

    Il test preliminare e la prova scritta o pratica riguardano:

    Competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola
    (infanzia, primaria, secondari I grado, secondaria II grado);

    Competenze su intelligenza emotiva, riferita ai seguenti aspetti:
    riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d’animo e sentimenti
    dell’alunno; aiuto all’alunno per un’espressione e regolazione adeguata
    dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie
    dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;

    Competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al saper
    generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale
    linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo,
    motorio e non verbale;

    Competenze organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e
    agli aspetti giuridici concernenti l’autonomia scolastica:il Piano
    dell’Offerta formativa (oggi PTOF), l’autonomia scolastica, l’autonomia
    organizzativa, l’autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le
    reti di scuola; le modalità di autoanalisi e le proposte di
    auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali:
    compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del
    Consiglio di classe o Team docenti, del Consiglio id Interclasse; forma di
    collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del
    territorio, di informazione e coivolgimento delle famiglie. Compito e
    ruolo delle famiglie.

    E’ doveroso sottolineare che quanto sopra riportato deve essere rivisto e
    aggiornato (si tratta di un DM del 2011) alla luce del DPR n. 80/2013 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione ) e della legge n. 107/2015.

    La prova orale, è indicato ancora nell’allegato, verte sui contenuti delle
    prove scritte e su questioni motivazionali.

    ACCESSO AI PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE

    I candidati che superano la prova orale sono graduati in base alla somma
    dei punteggi delle prove d’accesso (test, scritto e orale) e dei
    titoli culturali e professionali, che vengono individuati nei bandi
    predisposti dalle Università e ai quali si può attribuire un punteggio
    massimo di 10 punti (art. 6 comma 8 DM 30/09/2011). A parità di punteggio prevale il candidato con più anni di insegnamento sul sostegno nelle scuole; in caso di ulteriore parita’ o nel caso di candidati che non hanno svolto nessun servizio di insegnamento sul sostegno, prevale il candidato piu’ giovane.

    La graduatoria degli ammessi al corso e’ formata, nei limiti dei posti
    messi a bando.
     
    .
1 replies since 2/12/2016, 18:01   23 views
  Share  
.