Stato di Disoccupazione

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    Stato di Disoccupazione








    Il dizionario di PensioniOggi.it

    La riforma del Jobs Act ha rivisto in alcuni punti le modalità di accertamento dello stato di disoccupazione, uno dei requisiti essenziali per avere accesso, tra l'altro agli strumenti di sostegno al reddito per coloro che hanno perduto involontariamente l'impiego. A differenza della previgente disciplina l'intervento del legislatore ha teso rafforzare il legame tra stato di disoccupazione e la partecipazione a misure di politica attiva concordate con il servizio per l’impiego e non solo al generico obbligo di risultare disponibile allo svolgimento di un'attività lavorativa come accadeva in passato. L’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015 come recentemente modificato dal Dlgs 185/2016 (Jobs Act) stabilisce che sono considerati disoccupati “i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego".

    L'accertamento dello stato di disoccupazione è, pertanto, connesso alla presenza di due requisiti: il risultare privi di impiego (cioè il soggetto non deve svolgere alcun tipo di attività lavorativa né autonoma, né subordinata, né parasubordinata a prescindere dall'entità del reddito percepito) e l'aver dichiarato la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro. Tale ultimo requisito, la DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro), può essere adempiuto attraverso la registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro (per i lavoratori non beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito) o, implicitamente, per i lavoratori beneficiari dei trattamenti di sostegno al reddito, attraverso la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione in ambito Inps (ASpI, indennità di disoccupazione NASpI e indennità DIS-COLL- Circ. Inps 194/2015, punto 4). Successivamente alla DID il lavoratore, al fine di confermare lo stato di disoccupazione, è tenuto a contattare il centro per l’impiego entro 30 giorni ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato (art. 21 Dlgs 150/2015). In mancanza, l’assicurato è convocato direttamente dal centro per l'impiego.

    Nel patto il lavoratore indica la disponibilita' alle svolgimento delle seguenti attivita': a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento; b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione; c) accettazione di congrue offerte di lavoro. La violazione degli obblighi del patto è fonte di precise conseguenze per il lavoratore che possono portare dalla decurtazione parziale delle prestazioni di sostegno al reddito sino alla loro revoca integrale e alla perdita dello stato di disoccupazione nelle inadempienze più gravi.

    Lo stato di disoccupazione costituisce il requisito necessario per avere accesso alla NASPI e all’ASDI (artt. 3 e 16, decreto legislativo n. 22/2015), alla DIS-COLL (art. 15, decreto legislativo n. 22/2015), oltre che per l’iscrizione nell’elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato (art. 8, legge n. 68/1999, cosi come modificata dal decreto legislativo n. 151/2015) nonchè per conseguire alcune agevolazioni previdenziali recentemente introdotte dalla legge di bilancio per il 2017 (APE sociale dai 63 anni e quota 41 nel caso dei lavoratori licenziati con esaurimento da oltre tre mesi degli ammortizzatori sociali - art. 1, co. 179, lett. a) della legge 232/2016).

    Decadenza dallo stato di disoccupazione
    La Riforma del Jobs Act non ha più riproposto la norma prevista nell'abrogato articolo 4 del Dlgs 181/2000 secondo la quale lo stato di disoccupazione fosse compatibile con redditi da lavoro dipendente o parasubordinato sino a 8 mila euro annui (4.800 gli autonomi). Attualmente, pertanto, lo stato di disoccupazione verrebbe meno nel momento in cui il soggetto si rioccupasse in una qualsiasi attività lavorativa. A questo principio c'è solo un temperamento offerto dall'art. 19, co. 3, Dlgs 150/2015 secondo cui l'eventuale rioccupazione in attività lavorativa subordinata sino a sei mesi determina solo la sospensione (e non la decadenza) dello stato di disoccupazione. La mancata riproposizione della norma più ampia contenuta nell'indicato Dlgs 181/2000 pare frutto di una svista del legislatore in quanto ha disallineato il momento della decadenza dello stato di disoccupazione da quello decadenza dalla fruizione di prestazioni di sostegno al reddito determinando alcuni paradossi: ad esempio un lavoratore con un contratto subordinato di durata superiore a sei mesi ma di importo inferiore a 8mila euro annui decadrebbe dallo stato di disoccupazione ma non dalla prestazione Naspi (qui ulteriori dettagli per la Naspi). Del pari un lavoratore che si rioccupasse in attività di lavoro autonomo con reddito inferiore a 4.800 euro annui perderebbe lo stato di disoccupato ma non la naspi. Sul punto sarebbe utile ristabilire, pertanto, un quadro omogeneo.

    Prestazioni e agevolazioni sociali o sanitarie
    Per effetto della Riforma del Jobs Act l'accertamento dello stato di disoccupazione non è più necessario per il conseguimento delle prestazioni e agevolazioni sociali o sanitarie. Ciò allo scopo di evitare l'erogazione dei servizi di politiche attive verso soggetti non disponibili alla ricerca effettiva di un nuovo lavoro. In tal caso il co. 7 dell'articolo 19 del Dlgs 150/2015 definisce tali soggetti in condizione di "non occupazione". La condizione di "non occupazione" è quella di coloro che non sono occupati in un'attività lavorativa in forma subordinata o autonoma, oppure di coloro che, pur svolgendo tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore ad euro 8.000, per il lavoro subordinato o parasubordinato, e ad euro 4.800 per il lavoro autonomo. In quest'ultimo caso, i servizi sociali o sanitari dovranno fare riferimento alla condizione di "non occupazione" che può essere autocertificata dall'utente (art. 19 comma 7 del d. lgs. 150/2015), autocertificazione che le amministrazioni interessate provvederanno poi a verificare.

    Leggi Tutto: http://www.pensionioggi.it/dizionario/stat...e#ixzz4WlzDnL8X
     
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