Emendamenti per prolungare graduatorie fino al prossimo concorso e cancellare tetto idonei 10%­

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    Concorso docenti 2016, emendamenti per prolungare graduatorie fino al prossimo concorso e cancellare tetto idonei 10%




    Gli emendamenti sono segnalati dall’ispettore Bruschi.

    “Sulle questioni # vincitorisenzacattedra e, almeno in parte, # idoneifantasma , mi permetto di segnalare due emendamenti che intervengono sulla materia proponendo delle soluzioni.

    L’emendamento 4.76, Giro, prolunga i termini di durata delle graduatorie concorsuali sino all’assunzione dei docenti dichiarati “vincitori” e “allunga” le graduatorie di merito nel caso in cui i posti “vacanti e disponibili” da destinare alle GM risultino, di anno in anno, “superiori” a quanto a suo tempo quantificato.

    In sostanza, si riconosce “ope legis” lo status di “vincitore”, mettendo su carta e nello specifico ciò che è un principio dell’ordinamento giuridico europeo: il “legittimo affidamento”. Inoltre, si prende atto che la mobilità muta (tanto più se straordinaria) la “collocazione” dei posti messi a bando (e, in misura minore, grazie ai passaggi di ruolo e di cattedra, anche la “qualità”), dando la possibilità di integrare la graduatoria con “idonei” oltre la quota fissata.

    L’emendamento Ruta ottiene, sia pure in maniera “indiretta”, un esito simile, attraverso il prolungamento della validità delle GM sino al concorso successivo (cadrebbe dunque il limite triennale di vigenza) e cancellando il “tetto” del 10%. Sostanzialmente, si ripristina l’originale dizione del Testo Unico.

    Mentre l’emendamento Giro “tiene ferma” e aggiusta tecnicamente la “volontà del legislatore”, il Ruta porta l’orologio “ante 107”. Ma tutte e due hanno il merito di individuare un problema concreto e dare delle soluzioni per risolverlo.

    4.76 Giro
    Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
    «5-bis. I termini di durata delle graduatorie di merito del concorso bandito con i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105, 106 e 107 sono prorogati sino all’esaurimento dei candidati dichiarati vincitori ai sensi dell’articolo 400, comma 19 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni (Testo Unico). Ai fini di garantire la copertura dei posti di anno in anno risultanti vacanti e disponibili, a prevenzione dell’abuso di contratti a termine e nelle more dell’adozione del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 181, lettera, le predette graduatorie, ove non fosse a tal fine sufficiente la quota di maggiorazione del 10 per cento di cui all’articolo 400, comma 15 del predetto testo unico, sono integrate annualmente da un numero di candidati pari alle predette facoltà assunzionali che hanno positivamente superato le prove delle rispettive procedure regionali, secondo la graduazione stabilita dalla commissione, fermo restando la vigenza triennale di cui all’articolo 400, comma 01 del Testo Unico».

    4.19 Ruta:
    Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
    «4-bis. Sono prorogati fino all’indizione del concorso docenti successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di validità delle graduatorie di merito già pubblicate o ancora in fase di elaborazione in esito alle procedure concorsuali di cui ai decreti direttoriali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 23 febbraio 2016, nn. 105, 106, 107, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016.
    4-ter. All’articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sopprimere le parole ”La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento”»”
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