Naspi, Mobilità e Cassa Integrazione: Ecco gli importi per il 2017

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    Naspi, Mobilità e Cassa Integrazione: Ecco gli importi per il 2017







    Mercoledì, 22 Febbraio 2017 07:47
    Scritto da Bernardo Diaz

    Aggiornati dall'Inps gli importi degli ammortizzatori sociali per l'anno 2017. Le nuove misure riguardano l'indennità di cassa integrazione, mobilità, Naspi, Dis-Coll e l'assegno dovuto ai lavoratori socialmente utili.

    Ammortizzatori sociali invariati nel 2017. Lo precisa l'Inps nella Circolare 36/2017 pubblicata ieri con la quale l'istituto provvede ad adeguare gli importi delle prestazioni di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e delle prestazioni contro la disoccupazione. Anche nel 2017 gli importi delle prestazioni in parola risultano praticamente invariate rispetto allo scorso anno, dato che il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati è risultato negativo e la legge di stabilita' 2016 ha previsto che, in caso di deflazione, la percentuale di adeguamento non può risultare inferiore a zero. Salvaguardando così la misura dei predetti trattamenti.

    Dunque anche quest'anno gli importi netti di cassa integrazione guadagni non potranno superare (a fronte di retribuzioni superiori a 2.102 euro) quota 1.099,70 euro, esattamente come lo scorso anno. Per salari inferiori a 2.102,24 euro l'importo netto massimo nel 2016 sarà di 914,96 euro. Stessi valori si applicano anche con riferimento all'indennità di mobilità i cui importi sono agganciati al trattamento di integrazione salariale. I trattamenti di integrazione salariale per il settore edile dovuti ad intemperie stagionali hanno un importo massimo di 1.319 euro stante la maggiorazione del 20% rispetto all'integrazione salariale ordinaria.

    Per la Naspi, il sussidio contro la disoccupazione involontaria introdotto dal Jobs Act a partire dal 1° maggio 2015 l'importo massimo erogabile resta pari a 1.300 euro. L’ammontare della Naspi si ottiene sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni, dividendo il risultato per le settimane di contribuzione e moltiplicando il tutto per 4,33. Anche nel 2017, poi, se l’importo che si ottiene è pari o inferiore a 1.195 euro (cd. importo soglia), l’indennità sarà il 75% di questo importo; se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra il 1.195 e il massimale di 1.300 euro. Resta inteso che la Naspi diminuisce del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Valori identici anche per la Dis-Coll, l'assegno contro la disoccupazione per i lavoratori parasubordinati prorogato dal decreto legge milleproroghe sino al 30 giugno 2017: il tetto massimo resta pari a 1.300 euro e l'importo soglia è sempre di 1.195 euro.

    Relativamente, infine, all'indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2016, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per lo scorso anno (pari a euro 969,77 ed euro 1.165,98). Congelato anche l'assegno al lavoratori impegnati in attività socialmente utili. Dal 1° gennaio 2017 resta pari a 580,14 euro.

    Quest'anno, tuttavia, sul fronte ammortizzatori sociali c'è una novità. L’articolo 2, comma 71 della legge 28 giugno 2012 n. 92 ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, degli articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991 n. 223 che disciplinano la lista di mobilità, l’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità. Di conseguenza, i lavoratori oggetto di licenziamento collettivo licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto l’iscrizione nelle liste decorre dall’ 1 gennaio 2017, giorno successivo alla data di licenziamento. Ebbene l'Inps comunica che le procedure informatiche sono state aggiornate al fine di inibire la presentazione di domande telematiche con data di licenziamento successiva al 30 dicembre 2016. Stessa cosa riguardo alla speciale disoccupazione edile anch'essa abrogata a far data dal 1° gennaio 2017 dalla Riforma del Mercato del Lavoro targata Fornero. I lavoratori in questione che hanno perso il lavoro dopo il 30 dicembre 2016 avranno diritto esclusivamente alla naspi.

    Leggi Tutto: http://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/...6#ixzz4ZPI2y1HR
     
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