Attività alternative all’IRC: docenti cui attribuirle e durata dei contratti

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    Attività alternative all’IRC: docenti cui attribuirle e durata dei contratti




    L’USR Liguria ha fornite puntuali indicazioni, tramite un’apposita nota, relativamente alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.

    L’USR ligure, in sostanza, ha sintetizzato quelle che sono le modalità di attribuzione di dette attività ai docenti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

    Prima di ricordare le citate modalità, l’USR ha ricordato che attiene al Collegio dei docenti definire i contenuti delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica.

    Quanto all’individuazione degli insegnanti cui affidare dette attività, l’USR ricorda che i dirigenti dovranno:

    a) attribuire i n via prioritaria le ore di attività alternative alla religione cattolica ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, il cui posto o cattedra sia costituita con un numero di ore inferiore a quello obbligatorio (anche attraverso l’utilizzo di docenti eventualmente totalmente o parzialmente in soprannumero), ai fini del completamento dell’orario d’obbligo e comunque entro il limite delle 24 ore settimanali
    Si precisa che non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna completare nella prima scuola con ore di attività alternative;

    b) nel caso in cui non si possa procedere come sopra , i Dirigenti scolastici conferiranno le ore alternative alla religione cattolica come ore eccedenti l’orario d’obbligo fino al limite delle 24 ore settimanali.
    L’assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l’orario di cattedra, ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità (art. 1 comma 4 DM 13 giugno 2007 n. 131).

    c) qualora non sia possibile procedere sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato con supplenti già in servizio per spezzoni orario
    (ai fini del completamento di orario) o contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti alle supplenze inclusi nelle attuali graduatorie d’istituto.

    Nella nota si affronta anche la questione relativa alla durata del contratto nel caso le ore di alternativa si attribuiscano come ore eccedenti ai docenti di ruolo o ai docenti supplenti: nei casi di cui alla lettera b) (ore eccedenti) e c) (contratti a tempo determinato), la nomina e la retribuzione avranno decorrenza dalla data di effettivo inizio delle attività sino al 30 giugno 2017; le modalità di pagamento rimangono quelle indicate nella nota MEF n. 26482 del 7 marzo 2011.

    nota



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