APE Agevolato / APE Sociale

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    APE Agevolato / APE Sociale









    Il dizionario di PensioniOggi.it

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    Quattro categorie di lavoratori potranno godere di un sussidio di accompagnamento alla pensione a partire dai 63 anni entro un massimo di 1.500 euro lordi mensili.
    APE Agevolato / APE Sociale
    Il dizionario di PensioniOggi.it

    L'APe agevolato è un sussidio assistenziale contenuto nell'articolo 1, co. 179 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) che accompagnerà al raggiungimento della pensione, a partire dal 1° maggio 2017, alcune categorie di lavoratori meritevoli di una particolare tutela da parte del legislatore a condizione di avere raggiunto il 63° anno di età. L'intervento si rivolge agli iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fondi ad essa esclusivi o sostitutivi, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata dell'Inps. Dunque riguarderà tanto i lavoratori dipendenti del settore privato sia gli autonomi che i parasubordinati nonchè i lavoratori del pubblico impiego con esclusione però degli assicurati presso le casse professionali. L'agevolazione sarà tuttavia a disposizione dei lavoratori che versano in condizione di difficoltà individuata in base a quattro specifici profili di tutela.

    Disoccupati
    Per quanto riguarda i disoccupati la misura riguarda i lavoratori dipendenti che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (quella cioè che si attiva per le imprese che impiegano più di 15 dipendenti, ex art. 7 della legge 604/1966 a seguito ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo), e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante (si pensi alla Naspi, l'Aspi o all'indennità di mobilità) da almeno tre mesi.

    Invalidi e Caregivers
    Per i caregivers e gli invalidi la norma include i lavoratori dipendenti o autonomi che assistono, al momento della richiesta della prestazione, da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado (esempio il figlio o il genitore) convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, oppure coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento.

    Lavori Gravosi
    Infine sono inclusi i lavoratori dipendenti che svolgono, al momento della richiesta di APE agevolato, una delle 11 professioni elencate nell'allegato alla legge di bilancio (si veda la tavola sottostante per il riepilogo puntuale) da almeno 6 anni in via continuativa. Si tratta di attività lavorative "per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo" e che saranno ulteriormente individuate da un successivo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri atteso nella prima parte del 2017.

    Il requisito contributivo
    Si tratta in definitiva di un intervento di natura selettiva, in quanto rivolto solo ad alcune platee di lavoratori che rispettino particolari caratteristiche. Per accedere all'Ape sociale bisognerà, inoltre, soddisfare un minimo di 30 anni di contributi che diventano 36 anni per i lavoratori impiegati nelle attività difficoltose o rischiose appena citate. La misura sarà sperimentale: durerà sino al 31 dicembre 2018 e poi potrà essere prorogata sulla base dei risultati della sperimentazione. Naturalmente resta fermo che chi avrà accesso al sussidio continuerà a percepirlo sino alla prima data di pensionamento che potrà avvenire anche successivamente al 31 dicembre 2018.

    L'entità del sussidio
    I soggetti sopra individuati potranno ottenere dal 1° maggio 2017, al compimento del 63° anno di età un assegno di accompagnamento sino alla pensione di vecchiaia (cioè sino al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi o del maggior valore determinato in funzione dei futuri adeguamenti alla speranza di vita) erogato direttamente dall'Inps per 12 mesi all'anno il cui valore sarà pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso all'indennità stessa. Il sussidio non potrà in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro lordi non rivalutabili annualmente. E non avrà alcun riflesso sull'importo pensionistico futuro in quanto l'operazione è a totale carico dello stato (e non del lavoratore come prevede l'APE volontario).

    Ad esempio un lavoratore rientrante in uno dei predetti profili di tutela che ha diritto ad un assegno pensionistico pari a 2mila euro potrà riscuotere 1.500 euro al mese con l'APE sociale; mentre un lavoratore con un assegno pensionistico pari a 1.300 euro potrà riscuotere l'intera cifra lorda maturanda, 1.300 euro. In entrambi i casi il lavoratore non subirà alcuna decurtazione sulla pensione finale. Nel primo caso, però, secondo quanto stabilito dal Governo il lavoratore potrà farsi finanziare l'eccedenza pari a 500 euro ricorrendo all'APE volontario accettando in questo caso una penalità sulla pensione. Il sussidio erogato sarà trattato fiscalmente come reddito da lavoro dipendente.

    Vicende dell'APE Agevolato
    L’indennità non sarà compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria (si pensi, in particolare alla Naspi), nè con l'Asdi, nonchè dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale. Nè potrà essere concessa a coloro che sono già titolari di una pensione diretta. Per accedere al sussidio il lavoratore dovrà inoltre cessare l'attività lavorativa sia dipendente che autonoma fermo restando la possibilità di cumulare l'indennità con piccoli redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nei limiti di 8.000 euro annui (4.800 euro nel caso di lavoro autonomo).

    Da notare che il beneficiario del sussidio decadrà dal diritto all’indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato prima della naturale pensione di vecchiaia. Si pensi ad esempio ad un soggetto che accede all'APe agevolato con 42 anni e 6 mesi di contributi e 63 anni di età. Durante la percezione del sussidio lavora per 4 mesi maturando così l'anzianità contributiva necessaria per conseguire la pensione anticipata, cioè 42 anni e 10 mesi di contributi. In tal caso il sussidio cesserà prima del raggiungimento dell'età di vecchiaia al compimento della predetta anzianità contributiva. Da segnalare che, per i dipendenti pubblici, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio inizieranno a decorrere dal raggiungimento della pensione di vecchiaia e non da quella dell'accesso all'Ape agevolata.

    Si rammenta che l'Inps ha precisato nella recente scheda illustrativa che, al pari di quanto si prevede con l'APe volontario, l'interessato, oltre al possesso dei 63 anni di età deve trovarsi, ulteriormente, a non più di 3 anni e 7 mesi dal pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio. Ciò significa che il sussidio sarà erogato per un massimo di 43 mesi. Questo vincolo, si badi, non è previsto nell'articolo 1, co. 179 della legge 232/2016 e, pertanto, se confermato nelle prossime istruzioni attuative rischia di restringere parte della platea degli aventi diritto.

    Un decreto stabilirà le modalità di accesso al beneficio
    Le modalità di attuazione della misura saranno comunque disciplinate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio. Il provvedimento dovrà, in particolare, determinare le caratteristiche specifiche delle attività lavorative difficoltose o rischiose sopra citate; le procedure accertative delle condizioni per l’accesso al sussidio e la relativa documentazione da presentare a tali fini; e fissare l’attività di monitoraggio dell'impiego delle risorse.

    Il sussidio, infatti, sarà riconosciuto a domanda nel limite di specifici vincoli di bilancio annuali. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emergerà il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie la decorrenza della indennità verrà differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all’indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Si presti attenzione, dunque, alla circostanza che l'APE agevolato non sarà un diritto soggettivo che l'interessato potrà azionare in qualsiasi momento quanto piuttosto una indennità che potrà essere compressa o addirittura negata laddove le risorse stanziate non risultassero sufficienti a soddisfare tutte le domande presentate.

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