L'assegno di Ricollocazione

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    L'assegno di Ricollocazione


    Il dizionario di PensioniOggi.it

    Ai disoccupati percettori della Naspi da oltre quattro mesi l'articolo 23 del Dlgs 150/2015 riconosce la facoltà di richiedere una somma denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilita', spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati per aumentare le possibilità di un nuovo impiego. L'assegno si sostanzia in un voucher che, una volta ottenuto, deve essere speso dal lavoratore per attivare il servizio di ricollocamento da parte delle agenzie per il collocamento al lavoro entro due mesi dalla sua concessione pena la decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito (cioè dalla Naspi).

    La novità consiste nel fatto che le agenzie in questione vengono remunerate (dallo Stato o dalla regione con la dote attribuita al lavoratore) solo a occupazione trovata; il voucher, in altri termini, sarà pagabile solo a seguito dell'effettivo ricollocamento del lavoratore, a risultato ottenuto e non per l'attività comunque svolta genericamente a sostegno del soggetto. L'assegno avrà una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno e il suo importo non costituisce reddito imponibile nè ai fini Irpef nè ai fini previdenziali per il lavoratore che lo richiede. Una volta conseguito il voucher il lavoratore potrà scegliere liberamente l'ente pubblico o privato che si occuperà del proprio collocamento al lavoro tra le agenzie accreditate presso l'Anpal (l'elenco è qui disponibile). Il voucher è pienamente compatibile con la Naspi: il beneficiario, pertanto, continuerà a percepire il sussidio NASPI.

    Il valore dell'assegno di ricollocazione
    Il valore dell'assegno di ricollocazione è determinato dall'Anpal, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, attraverso un algoritmo che tiene conto di alcune informazioni necessarie per stilare il profilo del lavoratore, dalla scolarizzazione, alle competenze, area geografica, durata disoccupazione, tra le altre. L'Anpal elaborerà in automatico il profilo occupazionale, il profiling, un indicatore di distanza dal mercato del lavoro che si riassume con un numero da 0 a 1 in base alle possibilità di occupazione del lavoratore. Ad esempio chi segna uno 'score' di 0,5 ha il 50% delle possibilità di trovare lavoro, chi segna 1 avrà l'assegno più alto (5mila euro), chi segna 0 quello più basso (mille) e nel mezzo tutti i decimali possibili a cui corrisponde dunque una diversa entità dell'assegno entro una forchetta di valori minimi e massimi stabilita dall'Anpal a seconda del tipo di contratto che l'agenzia per il collocamento riuscirà a far conseguire al lavoratore. Il valore della profilazione viene aggiornato ogni 90 giorni sulla base della durata della disoccupazione e della frequenza di corsi di aggiornamento professionali stabiliti dal tutor.

    Il valore riscuotibile dall'Agenzia varia da 1.000 a 5.000 euro in caso di risultato occupazionale che preveda un contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato); da 500 a 2.500 euro in caso di contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi; da 250 a 1.250 euro per contratti a termine da 3 a 6 mesi (solo in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia). L'Agenzia viene remunerata anche per i casi di insuccesso alla ricollocazione: 106,5 euro fisse per ciascun lavoratore preso in carico a condizione, però, che l'Agenzia abbia collocato una percentuale di disoccupati superiore alla media del territorio nel semestre solare precedente.

    I servizi che l'agenzia per il lavoro dovrà erogare nei confronti dei lavoratori avranno natura intensiva rispetto al generico patto di servizio personalizzato che i disoccupati attivano per fruire delle prestazioni contro la disoccupazione. In particolare è prevista l'assegnazione al lavoratore di un tutor o job advisor, che lo segue nel percorso verso un nuovo impiego attraverso una riqualificazione professionale. Resta fermo l'impegno della persona a svolgere le attività individuate dal tutor e ad accettare le offerte di lavoro congrue, come definite all'articolo 25 del d. lgs. n. 150/2015 a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla Naspi. E' prevista la sospensione del servizio se la persona ottiene un'assunzione in prova o a tempo determinato e ripresa del servizio nel caso in cui se il rapporto di lavoro abbia avuto una durata inferiore a sei mesi. Il lavoratore potrà cambiare una sola volta l'ente che eroga il servizio di assistenza, fino a quando non viene proposta l'offerta di lavoro.

    La sperimentazione
    Attualmente l'assegno è in fase sperimentale e coinvolge circa 30mila percettori di Naspi estratti a sorte dal cervellone dell'Anpal. Tali soggetti hanno ricevuto un avviso da parte dell'Agenzia che li rendeva edotti circa la facoltà di presentare richiesta di accesso a tale strumento tramite il sito dell'Anpal. La lettera contiene l'invito per il disoccupato a registrarsi sul portale dell'Anpal e a presentare domanda di assegno scegliendo l'ente pubblico o privato che si occuperà del proprio collocamento al lavoro. Attualmente, ricorda l'Anpal, per i non destinatari dell'estrazione non vi è modo di entrare in aggiunta al campione selezionato casualmente ed eventuali proposte di inserimento anche dietro compenso sono prive di fondamento. Al termine della sperimentazione lo strumento entrerà a regime e tutti i potenziali beneficiari potranno richiederlo.

    Leggi Tutto: http://www.pensionioggi.it/dizionario/asse...e#ixzz4bZDyT9Jq
     
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