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Dirigenti dovranno pubblicare i propri dati entro il 30 aprile. ANAC emana indicazioni per i presidi
L’8 marzo u.s., l’Anac ha approvato le “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016.”
Ricordiamo che dette Linee Guida riguardano i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche, scuola compresa.
Nelle Linee Guida si sottolinea che l’obbligo di rendere le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale da parte del dirigente, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, essendo stato confermato nel d.lgs 97/2016, deve essere osservato da tutti i titolari di incarichi dirigenziali.
Nelle Linee Guida viene dedicato un apposito paragrafo ai Dirigenti Scolastici, considerata la particolarità delle istituzione scolastiche e il ridotto rischio corruttivo che le contraddistingue. Per tale motivo, è previsto un adeguamento degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013.
Alla luce di quanto suddetto, gli obblighi di trasparenza per i dirigenti scolastici si ritengono assolti con la pubblicazione dei dati indicati al comma 1 del citato articolo 14, lett. da a) ad e), con esclusione dei dati di cui alla lettera f), così come modificato dal D.lgs n. 97/2016:
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti.
Qui le modifiche apportate dal suddetto decreto n. 97/2016.
Quanto all’attuazione degli obblighi di pubblicazione, si ricorda che le amministrazioni, con riguardo ai titolari di incarichi tenuti ad osservare le misure di trasparenza dell’art. 14, pubblicano i dati entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico ivi incluse le dichiarazioni reddituali disponibili entro il suddetto termine, e, annualmente, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della stessa dichiarazione.
Per i soggetti per i quali la norma si applica per la prima volta si terrà conto di quelli in carica al o cessati dal 1° gennaio 2017; per essi, inoltre, la pubblicazione dei dati, di cui all’art. 14, è prevista entro il 30 aprile 2017, ivi compresa la prima dichiarazione dei redditi disponibile a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 97/2016, ovvero quella dell’anno 2016 relativa ai redditi 2015.
Linee Guida
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