Precariato, Anief riporta la questione in Europa

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    Senior Member

    Group
    Administrator
    Posts
    13,197

    Status
    Offline

    Precariato, Anief riporta la questione in Europa




    Anief – La questione del precariato scolastico continua a tenere banco, in Italia come in Europa.

    Grazie all’opera incessante del sindacato su questo fronte, a partire da dopodomani, il Parlamento Europeo torna a trattare le questioni relative alla mancata adozione della Direttiva UE 1999/70/CE sulla stabilizzazione del personale pubblico con 36 mesi di servizio, sulla “dimenticanza” del Governo italiano di includere il personale Ata della scuola – assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici – nel piano straordinario della Legge di riforma 107/2015 e della insensata decisione dei nostri governanti della scuola pubblica di non far valere il periodo di precariato ai fini del raggiungimento del quinquennio obbligatorio di permanenza su posti di sostegno, dopo l’immissione in ruolo, nelle procedure di mobilità del personale.

    Su quest’ultima questione, relativa alla mancata totale considerazione delle supplenze su sostegno ai fini delle richieste di spostamento su disciplina, rimane davvero un mistero il motivo di tanta ostinazione da parte del Miur. Le ultime sentenze ottenute dai legali Anief presso i Tribunali del Lavoro di Roma, Ravenna e Paola (CS) sulla questione dell’illegittimità della mancata valutazione del servizio svolto durante il precariato, ai fini del raggiungimento del quinquennio obbligatorio di permanenza su posti di sostegno nelle procedure di mobilità, continuano infatti a dare piena ragione al nostro sindacato condannando l’amministrazione scolastica, che non riesce a fornire delle ragioni giustificative sulla mancata valutazione del servizio pre-ruolo.

    È proprio di questi giorni la sentenza del Tribunale del Lavoro di Paola, in provincia Cosenza, che ha rilevato fondata la richiesta di misure cautelari; conferma “che la mancata parificazione fra l’attività di insegnamento come docente di ruolo su posti di sostegno e quella svolta come ‘supplente’, ai fini della soddisfazione del vincolo di permanenza quinquennale, si ponga effettivamente in conflitto con la clausola 4, punto 1, dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 (Direttiva 1999/70 CE), secondo cui “per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive”.

    In particolare, i recenti provvedimenti ottenuti dall’Anief sulla mobilità richiamano la precedente giurisprudenza di merito e ribadiscono come “le esigenze oggettive che fondano la normativa nazionale possono rinvenirsi nella scelta di dare una certa continuità temporale all’attività di sostegno; e tali esigenze – tenute in debito conto dalla stessa normativa europea – possono in effetti essere soddisfatte, senza violare il principio di non discriminazione, con la previsione di un periodo di servizio minimo in tale settore, prescindendo tuttavia dalla distinzione tra rapporti di lavoro a tempo determinato e servizio di ruolo. In altri termini, non è ravvisabile alcuna valida ragione in virtù della quale giustificare il trattamento deteriore riservato al servizio su posto di sostegno espletato in virtù di contratti a tempo determinato, non potendosi in astratto ritenere sussistente alcun collegamento funzionale fra l’esigenza di continuità didattica di detto specifico insegnamento e la tipologia contrattuale utilizzata per formalizzare il rapporto di lavoro dei docenti in esso impiegati; purché (in ogni caso) per almeno un quinquennio”.

    Viene riconosciuto, ancora una volta, dunque, il diritto dei ricorrenti “a partecipare alla mobilità straordinaria 2016/2017 su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia (materia, potenziamento e sostegno) – ex comma 108, L. 107/2015, al pari degli altri docenti, riconoscendo il servizio pre-ruolo prestato sul sostegno anche ai fini del computo del superamento del vincolo quinquennale, condannando l’Amministrazione a conformarsi a tale statuizione ponendo in essere tutti gli atti necessari a consentire alla ricorrente di partecipare alla procedura di mobilità straordinaria 2016/2017 su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia ex art. 108 L. 107/2015”.

    Il principio, del resto, è stato ribadito dalla stessa Corte di Giustizia Europea che ha più volte evidenziato la parità delle prestazioni di lavoro fornite in costanza di rapporto a tempo determinato e indeterminato, anche tra i dipendenti pubblici (C-177/10 e C-251/11). “A fronte di tali e tante espressioni da parte di giudici nazionali e transnazionali – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – viene da chiedersi come fa il nostro Governo a pensare di cavarsela con un piano maggiorato di assunzioni, lasciando però precari 100mila docenti l’anno. Pur avendo la possibilità di assumerli, perché solo tra sostegno e scuola dell’infanzia vi sono almeno 60mila, forse anche 70mila, posti vacanti”.

    “Qualche spiraglio di luce – continua il sindacalista autonomo – si è visto, proprio nei giorni scorsi, con le modifiche proposte al Governo, da parte delle commissioni parlamentari, sulla fase transitoria che porterà al nuovo reclutamento previsto dallo stesso schema di decreto specifico, l’Atto 377: per la prima volta, si è infatti parlato di graduale immissione in ruolo da graduatorie d’istituto, anche da terza fascia, attraverso la costituzione di apposite graduatorie regionali di merito. Ma non basta, perché servono procedure più snelle e dirette alla stabilizzazione. Come non basta risarcire con solo un anno di stipendio mancato un docente precario a cui lo Stato continua a negate l’assunzione a titolo definitivo. Qualsiasi opzione si dovesse scegliere, questa non potrà prescindere dall’adeguamento di tutto l’organico di fatto a quello di diritto e non dei soli 13mila posti finanziati dall’ultima legge di Bilancio”.

    “Allo stesso modo, occorre modificare, visto che si fa ancora in tempo, il contratto sulla mobilità nella parte che nega di considerare utile il servizio di sostegno svolto prima di firmare il contratto a tempo indeterminato: come si fa a dire che la valenza di quel servizio è minore di quella di un collega di ruolo che ha svolto il medesimo compito? A questi e altri interrogativi, il nostro Governo continua a non rispondere. Voltandosi dall’altra parte. Non potrà farlo, tuttavia, quando a breve – conclude Pacifico – sarà il Parlamento Europeo a chiedere spiegazioni”.
    Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!

    Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del network di orizzontescuola.it.
    20 marzo 2017 - 19:26 - redazione
     
    .
0 replies since 21/3/2017, 09:14   5 views
  Share  
.