3FASCIA DOCENTI FASE TRANSITORIA, 36 MESI DI SERVIZIO O 180 X 3? TAGLIAMO LA TESTA AL TORO

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    TERZAFASCIA



    DOCENTI FASE TRANSITORIA, 36 MESI DI SERVIZIO O 180 X 3?

    TAGLIAMO LA TESTA AL TORO





    In questi giorni successivi, all’uscita del testo sui decreti attuativi della scuola, presentati dalla Ministra Fedeli nel Consiglio dei Ministri del 07.04.2017, ho assistito sui social a durissimi scontri di natura giuridico-ideologica riguardanti l’interpretazione dei 36 mesi di servizio citati nei decreti attuativi per godere delle “facilitazioni” previste dagli stessi decreti, delle vere scuole di pensiero a confronto.


    FACCIAMO CHIAREZZA


    CAPO V
    FASE TRANSITORIA
    (Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente)




    7. La procedura di cui al comma 2, lettera c), è bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed è riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti, pari a quello di cui all’articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, in applicazione dell’articolo11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.124, in deroga al requisito dell’articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b).
    Ciascun soggetto può partecipare alla predetta procedura in un’unica regione per ciascuna tornata concorsuale, per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali abbia maturato un servizio di almeno un anno ai sensi del citato articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.
    Il primo concorso di cui al presente comma è bandito entro il 2018.


    Leggi citate:

    Articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297:

    - Periodi di servizio utili al riconoscimento
    1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
    2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.

    Articolo11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.124:
    14. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di
    insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è
    considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure
    se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle
    operazioni di scrutinio finale.


    Articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b):
    Art. 5.
    (Insegnanti tecnico-pratici e utilizzazioni presso gli enti e le associazioni di cui all'articolo
    456, comma 2, del testo unico)
    1. All'articolo 5 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
    "1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in
    compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio
    di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui
    insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di
    rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico
    viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonchè degli
    elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.";
    b) al comma 4, primo periodo, sono soppresse le parole: "i docenti tecnico-pratici e"; al
    medesimo comma 4, secondo periodo, sono soppresse le parole: "i docenti tecnico-pratici
    o".
    2. Al comma 12 dell'articolo 326 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai
    fini delle assegnazioni di cui all'articolo 105, comma 7, del medesimo testo unico
    approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ai predetti corsi di
    studio sono equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse
    dall'amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni
    professionali, previa autorizzazione dell'amministrazione medesima".

    Oscar
     
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