Immissioni in ruolo, diverse procedure tra GM, GaE e GI: quale sarà l’ordine di priorità?

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    Immissioni in ruolo, diverse procedure tra GM, GaE e GI: quale sarà l’ordine di priorità?



    di Nino Sabella


    Le procedure di immissione in ruolo per i docenti precari, definite dalla fase transitoria contenuta nel decreto sul nuovo sistema di formazione e reclutamento del personale docente della scuola secondaria di I e II grado, sono diversificate per i docenti delle GaE, per gli abilitati e per i non abilitati con 3 anni di servizio.

    Ricordiamo che:

    i docenti delle GaE e delle GM 2016 non devono partecipare a nessuna procedura concorsuale ma saranno assunti dalle rispettive graduatorie secondo le modalità di seguito indicate;
    i docenti abilitati sono inseriti, sulla base dei titoli e di un colloquio non selettivo, in una graduatoria regionale di merito ad esaurimento e poi ammessi al percorso FIT che li condurrà all’assunzione a tempo indeterminato;
    i docenti non abilitati con 3 anni di servizio partecipano ad un concorso riservato, consistente in una sola prova scritta e una orale, e poi ammessi al percorso FIT che li condurrà all’assunzione a tempo indeterminato.

    Quali docenti verranno assunti per primi? Qual è l’ordine di priorità di assunzione?

    I docenti delle GaE e delle GM 2016 saranno i primi ad essere assunti e poi a seguire i docenti abilitati inseriti nelle GM ad esaurimento e i docenti non abilitati con 3 anni di servizio. Vediamo perché.

    Nel decreto leggiamo che ai docenti delle GaE è destinato annualmente, sino al loro esaurimento, il 50% dei posti vacanti e disponibili, per cui la priorità di detti docenti non è in discussione e opera sulla metà dei posti autorizzati ogni anno per le immissioni.

    Il restante 50% dei posti vacanti e disponibili è, invece, destinato: ai docenti inseriti nelle GM 2016 compresi gli idonei oltre il 10%; ai docenti di cui al punto 2 (abilitati); ai docenti di cui al punto 3 (non abilitati con 36 mesi di servizio).

    La priorità di assunzione dei docenti delle GM 2016, rispetto agli abilitati e ai non abilitati con 3 anni di servizio, è indicata, oltre che dall’ordine in cui le procedure sono riportate nel testo del decreto, nel paragrafo dedicato all’assunzione dei docenti abilitati, in cui leggiamo (articolo 17, comma 2, lettera b):

    “concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è destinato il 100% dei posti di cui all’alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonché l’80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale.”

    Il concorso bandito ai sensi del comma 3 riguarda gli abilitati e ad esso, dunque, sono destinate le percentuali di posti vacanti e disponibili sopra riportate al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), relativa ai docenti delle GM 2016. L’espressione “al netto dei posti utilizzati …” , chiarisce che prima vanno assunti, sempre sul 50% di posti vacanti e disponibili (l’altro 50%, come suddetto, è destinato alle GaE), i docenti vincitori (compresi gli idonei oltre il 10%) del concorso 2016.

    La priorità, invece, dei docenti abilitati rispetto a quelli non abilitati con 3 anni di servizio è indicata nel paragrafo dedicato all’assunzione dei docenti non abilitati, in cui leggiamo (articolo 17, comma 2, lettera c): “concorsi banditi ai sensi del comma 7, ai quali, al netto dei posti utilizzati per le procedure di cui alle lettere a) e b), sono destinati il 100% dei posti di cui all’alinea per l’anno scolastico 2020/2021, il 60% per l’anno scolastico 2021/2022, il 50% per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi.”

    Il concorso bandito ai sensi del comma 7 riguarda i non abilitati con 3 anni di servizio e ad esso, dunque, sono destinate le percentuali di posti vacanti e disponibili sopra riportate, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a) e b), relative ai docenti delle GM 2016 e agli abilitati. Anche in questo caso, l’espressione “al netto dei posti utilizzati …” chiarisce che prima vanno assunti i docenti delle GM 2016, poi gli abilitati e poi i non abilitati.

    In sintesi, ai docenti delle GaE è destinato il 50% dei posti vacanti e disponibili sino al loro esaurimento; per gli altri docenti interessati le assunzioni avverranno secondo il seguente ordine:

    1) docenti inseriti nelle GM 2016;

    2) docenti abilitati inseriti nelle GM regionali ad esaurimento (che devono essere costituite con la summenzionata procedura da bandire entro febbraio 2018);

    3) docenti non abilitati con 3 anni di servizio (la cui prima procedura concorsuale deve essere bandita entro il 2018).

    Scarica il testo del Decreto approvato dal Governo

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