Maturità 2017: quali requisiti necessari per l’ammissione

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    Senior Member

    Group
    Administrator
    Posts
    13,197

    Status
    Offline


    Maturità 2017: quali requisiti necessari per l’ammissione



    di Giovanna Onnis


    Le indicazioni operative sullo svolgimento degli Esami di Stato, così come sono state fornite con la pubblicazione dell’OM n.257/2017, riguardano i diversi aspetti normativi e organizzativi della Maturità 2017 e stabiliscono anche i requisiti indispensabili che i candidati devono possedere per essere ammessi a sostenere l’Esame di Stato.

    Gli studenti coinvolti, in quanto iscritti agli esami, in base ai dati forniti dal MIUR, sono 505.263 e di questi oltre 488mila sono candidati interni.

    Questi dati, comunque, potrebbero subire modifiche in relazione agli esiti degli scrutini finali svolti dai consigli di classe che hanno un ruolo determinante per la valutazione degli studenti e per deliberare in merito alla loro ammissione all’Esame di Stato.

    Per essere ammessi all’Esame di Stato gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

    1- devono aver conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.

    Come chiarisce l’art.2 comma 2 dell’ordinanza, in sede di scrutinio finale la valutazione degli alunni è effettuata dal consiglio di classe. In quella stessa sede, in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del Presidente;

    2- devono aver conseguito un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1 DPR n.122/2009)

    3- deve risultare una frequenza di almeno tre quarti dell’orario personalizzato, condizione questa indispensabile per la validità dell’anno scolastico e per consentire al consiglio di classe di procedere alla valutazione di ciascuno studente (art.14, comma 7 DPR n.122/2009).

    La normativa citata prevede, comunque, la possibilità, da parte del consiglio di classe, di stabilire, in casi eccezionali, specifiche deroghe al limite indicato:

    “Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e’ prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”

    Per gli studenti delle scuole ubicate nelle zone colpite dal sisma (comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria) vengono stabilite dall’OM n.257/2017 disposizioni particolari ai fini della loro ammissione all’esame in relazione ai requisiti necessari.

    Come chiarisce l’art.2 comma 2, l’ammissione all’esame di Stato degli alunni delle scuole ubicate nelle zone colpite dal sisma viene deliberata dal Consiglio di classe, che terrà conto dei programmi effettivamente svolti dalla scuola.

    Per le scuole site nei comuni colpiti dal sisma delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, l’anno scolastico 2016/2017, in deroga all’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, dove si stabilisce che “Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”, è valido sulla base delle

    attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni.

    Nelle stesse scuole, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per la valutazione degli studenti non è richiesta la frequenza minima.

    Queste disposizioni speciali, come chiarisce il comma 5 dello stesso art.2, si applicano anche alle scuole

    dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria non compresi negli allegati 1 e 2 al decreto legge n.189 del 2016, nei quali risultino edifici scolastici distrutti o danneggiati o siano state emanate ordinanze di chiusura a causa degli eventi sismici verificatisi dal mese di agosto 2016.

    Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti.

    La valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico.

    Essa comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all’esame di Stato (articolo 2, comma 3, decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).

    Per tutti gli studenti dell’ultimo anno di corso della scuola secondaria II grado che, in seguito all’ammissione, saranno chiamati a sostenere l’Esame di Stato, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe deve deliberare e verbalizzare opportunamente, sia l’ammissione che la non ammissione, con l’obbligo di motivare esaurientemente eventuali esiti negativi di non ammissione all’esame.

    L’esito della valutazione si deve rendere pubblico all’albo dell’istituto sede d’esame:

    se positivo, si riporta il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «Ammesso»;
    se negativo, si riporta solo la dicitura «Non ammesso», senza pubblicazione di voti e punteggi.

    Esami di Stato II grado, guide, consulenza e normativa. Requisiti commissari, presentazione domande messa a disposizione, esempi seconda e terza prova
    Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
     
    .
0 replies since 11/5/2017, 07:43   3 views
  Share  
.