Esame maturità, candidati assenti: sessione suppletiva e straordinaria. Requisiti e tempistica

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    Esame maturità, candidati assenti: sessione suppletiva e straordinaria. Requisiti e tempistica



    di Giovanna Onnis


    I candidati all’Esame di Stato che in seguito a malattia da accertare con visita fiscale o per grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si dovessero trovare nell’assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il calendario previsto nell’art. 14 comma 6 dell’OM n.257/2017

    La prima prova scritta suppletiva si svolge nel giorno di mercoledì 5 luglio 2017 alle ore 8.30.

    La seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo 6 luglio 2017 alle ore 8.30, con eventuale prosecuzione, nei giorni successivi per gli esami nei licei artistici e nei licei musicali e coreutici.

    La terza prova scritta suppletiva si svolge nel secondo giorno successivo all’effettuazione della seconda prova scritta suppletiva.

    La quarta prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, si svolge nel giorno successivo all’effettuazione della terza prova scritta.

    Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo.

    Per l’invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si devono seguire le modalità previste nell’ art.16 comma 3 della citata Ordinanza ministeriale:

    “I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva debbono essere richiesti dai Direttori generali o dai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali alla Struttura Tecnica Esami di Stato di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati”

    CANDIDATI ASSENTI PER LA 2^ PROVA SCRITTA

    I candidati che risulteranno assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno la facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima.

    CANDIDATI ASSENTI PER LA 3^ PROVA SCRITTA

    I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova stessa.

    Per la predisposizione dei testi della terza prova si devono osservare le modalità e i criteri stabiliti nel DM n. 429/2000

    CANDIDATI ASSENTI NELLA SESSIONE SUPPLETIVA

    In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il calendario succitato, previsto dall’Ordinanza ministerile, i candidati possono chiedere di sostenere l’esame di Stato in un’apposita sessione straordinaria.

    Sarà compito della commissione d’esame decidere in merito alle istanze e dare tempestiva comunicazione agli interessati e al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale competente.

    Relativamente ai candidati che chiedono di sostenere l’esame di Stato in una sessione straordinaria, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori generali o dai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.

    CANDIDATI ASSENTI PER IL COLLOQUIO

    La commissione d’esame può disporre che, in caso di assenza dei candidati debitamente motivata e giustificata, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.

    CANDIDATI CON SVOLGIMENTO PARZIALE DELL’ESAME

    In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d’esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il Presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.

    Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dal Direttore generale o dal Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale ad un’unica commissione.

    Quest’ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresì, competenti nella formulazione e scelta della terza prova.

    Tutto sugli esami di maturità
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