Infortunio alunno, docente non responsabile se l’azione è imprevedibile e non c’è difetto di vigilan

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    Infortunio alunno, docente non responsabile se l’azione è imprevedibile e non c’è difetto di vigilanza




    Qual è la responsabilità dell’insegnante nel caso in cui un alunno si faccia male in seguito ad un’azione improvvisa e imprevedibile?

    La risposta è fornita dal una sentenza della Corte di Cassazione, la n. n.12842/17.

    La Corte si è espressa in seguito ad un ricorso presentato dai genitori di un alunno che si era procurato un danno alla fronte, alzandosi repentinamente e sbattendo ad un palo di luce nel cortile della scuola.

    Prima di approdare in Cassazione la famiglia si era vista respingere l’istanza di risarcimento danni dal Tribunale di Minale e dalla Corte d’Appello.

    Anche la Cassazione ha respinto la richiesta dei genitori, sostenendo che gli insegnanti sono liberati dalle responsabilità, attribuite loro dall’articolo 2048 del Codice civile, nel momento in cui dimostrano di aver sercitato la “dovuta diligenze” nei confronti degli alunni. Altra condizione, affinché i docenti non possano considerarsi responsabili, è l’imprevedibilità dell’azione dell’alunno.

    In conclusione, non essendoci difetto di vigilanza da parte del docente, non gli si possono attribuire le responsabilità di cui al summenzionato articolo 2048.
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