Graduatorie ATA: invalidità è solo titolo di preferenza, servizio presso ONLUS e presso paritarie

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    Graduatorie ATA: invalidità è solo titolo di preferenza, servizio presso ONLUS e presso paritarie



    Riportiamo le ultime risposte dei nostri consulenti nella rubrica “Chiedilo a Lalla”. Ricordiamo che per le istituzioni scolastiche abbiamo approntato un canale di consulenza gratuita e con risposta garantita.

    Graduatorie III fascia ATA: l’invalidità è solo titolo di preferenza

    Giovanna – Gentilissimi operatori, orizzontescuola,: attendo la domanda di aggiornamento delle graduatorie di istituto terza fascia del personale ATA, sono già inserita nelle graduatorie del triennio precedente e nel frattempo mi è stata riconosciuta una invalidità del 67%. Quando sarà il momento come devo comportarmi per la compilazione della domanda? È sufficiente barrare la casella s delle preferenze ed allegare alla domanda una copia del verbale rilasciato dall’INPS? È necessario dimostrare anche l’iscrizione al collocamento disabili? Vi ringrazio della cortesia e vi saluto cordialmente.

    Giovanni Calandrino – Gentilissima Giovanna, l’invalidità è un titolo di sola PREFERENZA nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA, mentre nelle graduatorie permanenti ATA è titolo di RISERVA e PREFERENZA.

    Per aver diritto alla suddetta preferenza è sufficiente indicare gli estremi del documento/certificato (Ente di rilascio, data, luogo e numero dell’atto) e barrare la lettera S nella sezione F1 – TITOLI DI PREFERENZA, del modello di domanda.

    Giovanna – È necessario dimostrare anche l’iscrizione al collocamento disabili?

    Giovanni Calandrino – NO


    Graduatorie III fascia ATA: la valutazione di un secondo diploma di maturità

    Margherita – Buongiorno, Vi ho scritto diverse volte senza ottenere risposta. Vorrei un chiarimento. Se faccio domanda per l’inserimento in graduatoria III fascia ATA con un diploma, in fase di aggiornamento posso aggiungere un secondo diploma?

    di Giovanni Calandrino – Gentilissima Margherita, tutto dipende dalla votazione riportata nel diploma. Infatti, in riferimento alla tabella di valutazione titoli, ad ogni valutazione è attribuito un valore di punteggio differente (più alto è il punteggio di valutazione maggiore sarà il punteggio attribuito).

    Naturalmente un secondo diploma di maturità, per il profilo professionale di guardarobiere e addetto alle aziende agrarie è valutato 3 PUNTI.

    Margherita – si potrebbe sostituire il diploma precedentemente inserito con un altro avente punteggio maggiore?

    Giovanni Calandrino – SI, se è titolo d’accesso.





    Graduatorie III fascia ATA: quanto vale il servizio di collaboratore scolastico nelle scuole paritarie

    Raffaele – Salve x cortesia lavoro come collaboratore scolastico in una scuola paritaria a 20 ore mensili mi può valere come punteggio x fare domanda come c.s. x il prossimo inserimento grazie anticipatamente.

    di Giovanni Calandrino – Gentile Raffaele, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia, in riferimento al D.M. 716/2014, il servizio reso in qualità di CS presso scuole paritarie è valutato come segue:

    Per il profilo di AA – AT – CO – IF:

    Per ogni anno PUNTI 0,60

    Per ogni mese o frazione superiore a 15 GG PUNTI 0,05

    Per il profilo di GA – CR:

    Per ogni anno PUNTI 0,90

    Per ogni mese o frazione superiore a 15 GG PUNTI 0,075

    Per il profilo di CS:

    Per ogni anno PUNTI 3

    Per ogni mese o frazione superiore a 15 GG PUNTI 0,25





    Graduatorie III fascia ATA: il servizio svolto presso le associazioni ONLUS non può essere valutato

    Scuola – Salve; in fase di controllo sulla valutabilità dei servizi (sezione E2 allegato D1 terza fascia ATA 2014-2017) per uno dei nostri dipendenti (primo ctr da Ass.Amm.vo) è stata prodotta attestazione di servizio da una ONLUS la cui carta intestata reca “Ente Accreditato dalla Regione Siciliana – Assessorato alla Salute” con i seguenti richiami normativi: D.D.G. n° 0340 del 10/03/2014 – D.D.G. n° 0341 del 10/03/2014 – D.D.G. n° 1676 del 16/10/2014.


    di Giovanni Calandrino – Gentile scuola, il servizio svolto presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle dipendenze di cooperative sociali, anche se esercitato all’interno di strutture statali non può essere equiparato al servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali e pertanto non è valutabile.
    Fonte: Orizzontescuola
     
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