Naspi, Assegno di disoccupazione anche per i Prof precari

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    Naspi, Assegno di disoccupazione anche per i Prof precari

    Domenica, 16 Luglio 2017 10:30
    Scritto da Nicola Colapinto

    Il diritto alla disoccupazione spetta anche ai lavoratori impiegati presso le pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato.

    Anche quest'anno gli insegnanti assunti a tempo determinato nella pubblica amministrazione hanno diritto alla copertura contro la disoccupazione per le giornate dei mesi di luglio e agosto non lavorate e prive di retribuzione. E’ ricorrente, infatti, il fenomeno secondo cui ogni anno un considerevole numero di docenti fuori ruolo vengano utilizzati per l'erogazione delle cd. supplenze con conseguente esclusione della erogazione delle mensilità relative ai mesi di luglio e agosto dell’anno in corso. Tale periodo di vuoto economico può però essere coperto dall'indennità di disoccupazione.

    Come per la generalità degli altri lavoratori il diritto alla prestazione spetta a condizione che il supplente al momento della cessazione può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e che abbia svolto attività lavorativa effettiva per almeno 30 giornate negli ultimi 12 mesi.
    La misura

    La misura della prestazione è rapportata alla retribuzione imponibile previdenziale (quella, cioè, su cui sono stati versati i contributi) degli ultimi quattro anni. Infatti, l'importo è pari a tale retribuzione divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33, con i seguenti limiti: 1) se la retribuzione non supera i 1.195 euro mensili, l'indennità mensile è pari al 75% di tale retribuzione; 2) se supera i 1.195 euro mensili, l'indennità mensile sarà pari al 75% della retribuzione più il 25% della differenza tra retribuzione e la soglia di 1.195 euro. L'indennità mensile, in ogni caso, non potrà superare 1.300 euro mensili e da' diritto anche alla corresponsione del bonus degli 80 euro introdotto dal Governo Renzi. La misura dell'indennità si riduce progressivamente dal quarto mese di fruizione del 3% ogni mese.
    La presentazione delle domanda

    La domanda di disoccupazione deve essere prodotta all'Inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a pena di decadenza. Se è inoltrata entro l’8° giorno, l’indennità decorre dall’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro; se viene prodotta dopo l’8° giorno ma entro il 68°, la decorrenza sarà il giorno successivo all’invio della domanda; se viene prodotta oltre il 68° giorno, non si ha più diritto al godimento dell'indennità. L'invio della domanda all'Inps equivale anche al rilascio della DID (la dichiarazione di immediata disponibilità a nuova occupazione). Il disoccupato per fruire dell’indennità naspi e per fruire dei “benefici legati allo status di disoccupato” è, infatti, tenuto a rilasciare la DID e ad essere inserito nei percorsi per le politiche attive del lavoro. Una volta prodotta la domanda il lavoratore deve registrarsi sul portale dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e scegliere l’operatore (Centro PI o altro operatore pubblico o privato accreditato ai servizi al lavoro) con il quale si dovrà sottoscrivere il patto di servizio personalizzato (PSP), altro elemento essenziale per il diritto all'indennità di disoccupazione.

    Leggi Tutto: http://www.pensionioggi.it/notizie/scuola/...9#ixzz4n2js57sI
     
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