Recupero debiti scuola II grado dopo il 31/8 e docenti a tempo determinato

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    Recupero debiti scuola II grado dopo il 31/8 e docenti a tempo determinato. È possibile rifiutare la nomina?


    di Paolo Pizzo


    L’art. 8/6 dell’O.M. n. 92/2007 recita: “la competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale.

    Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell’anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese”.

    L’Ordinanza stabilisce quindi un obbligo e un punto fermo: dev’essere garantita la medesima composizione del Consiglio di classe che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Dunque le scuole devono attenersi a questo obbligo e “richiamare” a tale diritto/dovere gli stessi componenti del Consiglio di classe che hanno proceduto alle operazioni di scrutinio finale.

    La stessa Ordinanza poi prosegue analizzando un caso specifico:

    Se le operazioni si svolgono dopo il 31/8 (l’anno scolastico di riferimento è dunque terminato) e nel Consiglio di classe vi sono docenti che sono stati collocati in pensione o trasferiti ad altra sede, questi hanno titolo alla partecipazione delle operazioni finali ottenendo solo un eventuale rimborso spese (tali docenti, in pensione o trasferiti, non andranno dunque retribuiti ma solo rimborsati per eventuali spese come può essere quella del viaggio).

    Sempre lo stesso articolo 8/6 recita che “Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate.”

    Successivamente la nota n. 16487/2008 relativa ai contratti originariamente stipulati al 30/6 chiarisce che il “rapporto deve configurarsi quale proroga del precedente contratto, nei casi in cui il personale interessato sia titolare di contratto di durata annuale, mentre, nei casi di contratto fino al termine delle attività didattiche, va inteso come “ripristino” dello stesso contratto per i giorni necessari all’espletamento delle operazioni di cui sopra”.

    Tali contratti sono ovviamente validi a tutti gli effetti, giuridici ed economici.

    Esiste quindi un obbligo alla partecipazione di tali operazioni o si può rifiutare di svolgerle dal momento che le stesse si terranno dopo il 31/8?

    La risposta è chiara:

    dal momento che non si ha un contratto in essere al momento delle operazioni di verifica e scrutinio finale (il fatto che si svolgano dopo il 31/8 non dipende infatti dal docente…) non esiste alcun obbligo proprio perché non esiste alcun contratto in essere.

    La nota MIUR n. 7783/2008 regola e prevede il caso del rifiuto:

    “L’art. 8, comma 6, dell’O.M. n. 92/2007 prevede, altresì, l’ipotesi in cui alcuni componenti del consiglio di classe siano stati trasferiti ad altra sede scolastica o collocati in altra posizione ovvero posti in quiescenza. In tal caso essi possono essere richiamati e compete loro il rimborso spese. Nel caso in cui, però, tali componenti non possano o, comunque, non intendano accettare tale incarico, acquisita agli atti della scuola la loro espressa volontà, si dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina, secondo la normativa vigente. “

    La nota è dunque su questo aspetto chiara: “Nel caso in cui, però, tali componenti non possano o, comunque, non intendano accettare tale incarico”…

    Quindi, in sostanza, non sussiste alcun obbligo.

    Se si deciderà comunque di accettare si avrà diritto ad una proroga contrattuale senza soluzione di continuità dal 1 settembre fino al giorno di conclusione delle operazioni, per il supplente con contratto al 31/8, mentre nei casi di contratto fino al 30/6 si avrà un “ripristino” dello stesso contratto per i giorni necessari all’espletamento delle operazioni.
     
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