Polo Unico per le visite fiscali. Anief: ecco i dettagli

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    Polo Unico per le visite fiscali. Anief: ecco i dettagli




    Č stato istituito, presso l’INPS, il Polo Unico per le visite fiscali inerenti alle visite mediche di controllo (di seguito VMC) per i dipendenti pubblici.

    Tale ente avrŕ il compito di effettuare sia le visite di controllo d’ufficio che quelle richieste (telematicamente) dall’Amministrazione di appartenenza del lavoratore assente per malattia.

    All’INPS – Polo Unico – compete il solo compito di verificare lo stato di salute del lavoratore. Nessuna variazione per quanto riguarda l’onere del lavoratore malato nei casi di assenza per malattia:

    – occorre giustificare l’assenza mediante certificazione medica, rilasciata da medico o struttura sanitaria pubblica quando č protratta per un periodo superiore a dieci giorni, ma anche dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare;

    – č necessario rispettare le fasce di reperibilitŕ per le visite fiscali. Per il dipendente pubblico sono pari a 7 ore nell’arco della giornata, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00;

    c) č obbligato ad avvisare l’Amministrazione – prima di allontanarsi – se si sposta dal domicilio indicato per essere sottoposto a visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi (a richiesta, documentati). Č l’Amministrazione a dover comunicare la variazione all’INPS. I certificati medici sono inviati telematicamente dal medico all’INPS e al lavoratore (se questi lo richiede).

    Le VMC sono disposte d’ufficio (in determinate %) ma anche a richiesta telematica da parte dell’Amministrazione.

    In caso di assenza al domicilio l’INPS provvede alla convocazione a visita ambulatoriale se la VMC era stata disposta d’ufficio o se l’Amministrazione ne aveva espressamente fatta richiesta. L’INPS, effettuale la VMC, mette a disposizione dell’Amministrazione – on line – il verbale della stessa.

    All’INPS non compete il compito di esaminare e valutare eventuali giustificativi in caso di assenza a domicilio o di mancata presentazione a visita ambulatoriale. La valutazione di queste circostanze va comunicata al datore di lavoro.
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