Permesso per motivi familiari o personali: il Dirigente Scolastico non può negarlo. L’autocertificaz

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    Permesso per motivi familiari o personali: il Dirigente Scolastico non può negarlo. L’autocertificazione




    Alcuni docenti ci chiedono se il Preside può negare la fruizione di un permesso per motivi personali. Le nostre risposte nella rubrica di consulenza

    Non è possibile negare un permesso per motivi familiari o personali
    Docente – Buongiorno, volevo sapere se il DS può negare la richiesta di un Permesso retribuito per motivi personali ( art. 15 CCNL 2006/ 2009 9 inoltrato secondo le modalità richieste e con due mesi di anticipo . Accompagnato da autodichiarazione personale in cui viene indicato luogo e telefono nei giorni richiesti ? Grazie. Leggi la risposta

    Paolo Pizzo – Gentilissimo docente,

    L’art. 15 del CCNL del 29 novembre 2007 prevede che, al comma 2, che il dipendente, docente o ATA, ha diritto a domanda a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari documentati anche mediante autocertificazione.

    L’ARAN ha avuto modo di chiarire che

    “il dipendente è tenuto a fornire una motivazione, personale o familiare, che deve rappresentare il presupposto giustificativo del permesso. La disposizione contrattuale stabilisce altresì che la stessa deve essere documentata, anche mediante autocertificazione del dipendente interessato. In ogni caso i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. Infatti, la clausola prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti “per motivi personali e familiari” consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale.”

    Il permesso è un diritto del lavoratore come indica l’art citato (ha diritto…a domanda….) e i motivi non sono soggetti alla valutazione del dirigente.

    Pertanto, non è possibile negarlo.





    Permesso per motivi familiari: le richieste bizzarre della scuola
    uongiorno, avrei bisogno di un chiarimento sui permessi per motivi di famiglia art. 15 CCNL. Io e mio marito siamo entrambi dipendenti statali, nostro figlio deve essere operato, entrambi chiediamo ai nostri DSGA il permesso retribuito per il giorno dell’intervento. A mio marito glielo concedono solo su mia dichiarazione che non fruisco dello stesso giorno, può l’amministrazione chiedergli questa dichiarazione? , i permessi familiari sono un diritto del lavoratore non mi risulta che sia in alternativa al coniuge. Grazie molte. Leggi la risposta




    Permesso per motivi familiari: le richieste bizzarre della scuola
    di paolopizzo

    Docente – Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento sui permessi per motivi di famiglia art. 15 CCNL. Io e mio marito siamo entrambi dipendenti statali, nostro figlio deve essere operato, entrambi chiediamo ai nostri DSGA il permesso retribuito per il giorno dell’intervento. A mio marito glielo concedono solo su mia dichiarazione che non fruisco dello stesso giorno, può l’amministrazione chiedergli questa dichiarazione? , i permessi familiari sono un diritto del lavoratore non mi risulta che sia in alternativa al coniuge. Grazie molte.

    Paolo Pizzo – Gentilissima docente,

    la richiesta della scuola è alquanto bizzarra e fuori da ogni contesto normativo.

    Giova intanto ricordare che L’art. 15, comma 2 del CCNL comparto Scuola prevede che il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo indeterminato ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

    Relativamente ai motivi che possono giustificare la richiesta del permesso da parte del dipendente, l’art. in questione fa riferimento sia alle esigenze personali che a quelle di famiglia del lavoratore.

    Tali esigenze possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono comunque al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola (Corte dei Conti, sez. contr., 3 febbraio 1984, n.1415).

    Pertanto, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi, ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro.

    La norma riconosce al lavoratore uno specifico diritto soggettivo alla fruizione dei permessi per motivi familiari o personali, senza in alcun modo prevedere, direttamente o indirettamente, alcuna possibilità del datore di lavoro pubblico di impedire, limitare o solo di ritardare l’esercizio di questo diritto, anche in presenza di particolari e rilevanti ragioni organizzative e funzionali.

    Detto questo, ciò che richiede la scuola non è assolutamente previsto dal Contratto e quindi risulta bizzarro e mi permetto anche di dire ridicolo.

    Forse la scuola si confonde con la malattia del bambino fino agli 8 anni di età? (voglio essere buono…).



    Autocertificazione per il permesso
    Docente –
    ho un problema familiare per cui non posso essere presente allo scrutinio intermedio, leggendo un po’ sul web mi sembra di avere capito che posso chiedere un permesso per motivi familiari, presentando un’autocertificazione, in modo da essere sostituita. Leggi la risposta



    Permesso per motivi personali e familiari: dev’essere concesso e il docente può anche autocertificare i motivi
    di paolopizzo

    Laura – Salve,ho un problema familiare per cui non posso essere presente allo scrutinio intermedio, leggendo un po’ sul web mi sembra di avere capito che posso chiedere un permesso per motivi familiari, presentando un’autocertificazione, in modo da essere sostituita. Purtroppo non ho avuto modo di parlare con la Dirigente poichè è in ferie, ma vorrei capire c’è la possibilità che lei mi rifiuti il permesso? Grazie.

    Paolo Pizzo – Gentilissima Laura,

    Il permesso per motivi personali o familiari è espressamente previsto per il personale docente, educativo ed ATA dagli artt. 15/2 e 19/7 del CCNL comparto Scuola.

    Il dipendente è tenuto a presentare con un ragionevole anticipo (a meno di motivi urgenti e imprevedibili) richiesta di congedo redatta per iscritto, in carta semplice, indirizzata al proprio dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesto il permesso e la durata dell’assenza.

    I motivi possono anche essere esplicitati al dirigente in forma riservata. Quest’ultimo, infatti, in qualità di capo di istituto è tenuto al segreto d’ufficio.

    Non vi è obbligo di “certificazione” ma di “autocertificazione”.

    A tal proposito giova infatti ricordare che i motivi familiari e personali non devono essere “particolari” o “gravi”, né è indicato dalla norma che devono essere obbligatoriamente documentati o certificati (possono infatti essere autocertificati).

    Non esiste però una casistica di “motivi personali o familiari”.

    Le esigenze del lavoratore possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola (Corte Conti, sez. contr., 3 febbraio 1984, n.1415).

    Detto questo, il dirigente non può in nessun caso rifiutare il permesso ritenendo futili i motivi a supporto della richiesta. Non compete infatti all’Amministrazione ritenere “validi” o meno i motivi personali o familiari indicati dal dipendente.

    Pertanto comunicherai l’assenza con autocertificazione indicandone i motivi e verrai così sostituita durante lo scrutinio con un altro collega.



    La rubrica di consulenza http://chiediloalalla.orizzontescuola.it
     
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