Assegnazione ai plessi e legge 104/92. Chiarimenti per la scuola

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    Assegnazione ai plessi e legge 104/92. Chiarimenti per la scuola



    Scuola – Il collaboratore scolastico che gode di 104 trasferito nello stesso comune ha diritto ad essere assegnato nel plesso più vicino al domicilio dell’assistito? Grazie.

    Paolo Pizzo – Gentile scuola,

    si premette che gli artt. 7.1 e 7.2 del contratto di mobilità hanno una particolare attenzione per chi fruisce della legge 104/92 (in particolare disabilità personale e assistenza al disabile) disponendo per questi la precedenza nei movimenti a domanda e l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto. In particolare l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto ha proprio l’obiettivo di evitare che chi fruisce ti tale legge non venga allontanato dalla sede di titolarità.

    In realtà disposizioni analoghe sono già contenute nella stessa legge 104/92.

    L’art. 33 commi 3 e 5 prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

    Il comma 6 che la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità [art. 3 comma 3 handicap grave] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

    I criteri fissati dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, e il contratto di istituto dovrebbero quindi affrontare nel dettaglio la questione in quanto non si potrebbe prescindere dalle disposizioni contenute nella legge.

    Detto questo, sull’argomento “sede” = “comune” si sono succedute diverse sentenze.

    La n. 417/2012 del Tribunale di Perugia ha sentenziato che il divieto di allontanamento dalla propria “sede” di servizio di cui all’art 33 comma 5 (assistenza al familiare) non sussiste se tale allontanamento è disposto nello stesso comune.

    Pertanto, secondo tale sentenza il personale che assiste il disabile e in servizio nel plesso A può essere assegnato al plesso B sempre dello stesso comune. Ciò non lederebbe il diritto sancito dall’art. 33 comma 5 della legge 104/92 e la contrattazione di istituto che prevedrebbe ciò sarebbe legittima.

    Lo stesso principio è ovviamente valido per la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità [art. 3 comma 3 handicap grave].

    A parere di chi scrive ciò in realtà è conforme a quell’interpretazione ormai consolidata (e contenuta anche nel CCNI) laddove per “SEDE” si intende “COMUNE”. Pertanto, la “sede” indicata negli articoli sopra riportati (“non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra “SEDE”) deve essere intesa come comune.

    Non è un caso, anche se si tratta di assegnazione di cattedra esterna a chi aveva già una cattedra interna, che il CCNI mobilità agli artt. 7/3 e 18/18 faccia una differenza tra l’assegnazione della cattedra esterna nello stesso comune e quella fuori comune prevedendo l’esclusione dell’assegnazione di quest’ultima ai beneficiari delle precedenze solo se la nuova assegnazione è fuori comune.

    In conclusione, secondo il mio parere, se trattasi di plessi situati nello stesso comune può avvenire lo spostamento all’interno degli stessi.
     
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