Congedo per “cure termali” e congedo per cure per gli invalidi: chiarimenti per le scuole

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    Congedo per “cure termali” e congedo per cure per gli invalidi: chiarimenti per le scuole


    di Paolo Pizzo


    fONTE: Orizzontescuola

    A seguito di numerose richieste giunte in redazione chiariamo a tutti i dipendenti della scuola e alle segreterie scolastiche la differenza tra il congedo straordinario retribuito per “cure termali” e quello per cure per gli invalidi.

    IL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER “CURE TERMALI”

    Il congedo per “cure termali” non esiste più.

    L’art. 22 comma 25 della legge 724/1994 ha così disposto: “Il comma 42 dell’art. 3 della legge 24/12/1993, n°537, è sostituito dal seguente: Salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 37 del testo unico approvato con DPR 3/57, sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo nº29/93 [oggi trasfuso nel D.Lgs. 30/03/2001, n. 165], e successive modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario, oppure in aspettativa per infermità per attendere alle cure termali elioterapiche, climatiche e psammoterapiche”.

    Il comma 3 dell’art.13 della legge 638/1983 aveva comunque disposto:

    “per i lavoratori dipendenti pubblici e privati le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dai congedi ordinari e dalle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative connesse a stati patologici in atto, su motivata prescrizione di un medico specialista delle unità sanitarie locali, ovvero limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall’INPS o dall’ INAIL, su motivata prescrizione dei predetti istituti”.

    Pertanto, le cosiddette “cure termali” potrebbero avvenire durante un periodo di ferie.

    Eccezionalmente, però, tali cure si possono anche imputare all’assenza per malattia per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative connesse a stati patologici in atto certificati. Le assenze rientreranno in questo caso nel periodo di comporto e pertanto il riferimento è l’art. 17 commi 1 e 2 del CCNL/2007.

    Per quest’ultimo punto è utile un Orientamento ARAN per il comparto Scuola (SCU_073):

    “i giorni di fruizione delle cure termali sono sempre imputati alle assenze per malattia, essendo venuto meno l’istituto del congedo straordinario di fruizione delle stesse.

    Pertanto esse rientrano nel computo di cui all’art. 17 del CCNL del 29.11.2007 e devono essere fruite per un periodo massimo di 15 giorni annui, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 638/1983.”

    CONGEDO PER CURE PER GLI INVALIDI

    Il congedo per cure per gli invalidi è di natura diversa rispetto alle “cure termali” e non va con esso confuso.

    Il D.Lgs 119 del 18 Luglio 2011, che ribadisce l’abolizione del congedo straordinario per “cure termali”, dispone all’art. 7 commi 1-3 che:

    “i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.

    Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.

    Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza puo’ essere prodotta anche attestazione cumulativa.”

    Pertanto, ai fini della fruizione dei 30 gg., il dipendente deve fornire una certificazione di invalidità civile superiore al 50% e contestualmente la richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.

    Fatto questo, il dirigente dovrà accordare la fruizione dei giorni i quali dovranno anche essere esclusi dal periodo di comporto.
     
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