Assenze dovute ad infortunio sul lavoro e a causa di servizio: differenza di trattamento

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    Assenze dovute ad infortunio sul lavoro e a causa di servizio: differenza di trattamento


    di Paolo Pizzo


    Le “comuni malattie” si sommano esclusivamente con le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, ferme restando le differenze del trattamento economico, mentre le assenze del periodo di infortunio sul lavoro devono essere conteggiate a parte.

    Vediamo nel dettaglio le differenze.

    Il riferimento normativo è l’art 20 del CCNL/2007 il quale dispone:

    In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, let. a).
    Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l’assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 3.
    Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra.

    Vi è quindi una sostanziale differenza tra assenze per infortunio sul lavoro e assenze dovute a causa di servizio in quanto sono disciplinate in modo diverso dai commi 1 e 2 dell’art. 20 sopra citato:

    Quelle per infortunio sul lavoro, ovviamente dopo l’avvenuto riconoscimento dell’infortunio da parte dell’INAIL, sono conteggiate a parte fino a completa guarigione e quindi non si computano ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto (al pari, per esempio, delle assenze dovute alla grave patologia con terapie salvavita o alle assenze dovute ad una interruzione di gravidanza).
    Quelle dovute a causa di servizio, invece, si sommano alle “comuni malattie” e quindi sono comunque da considerare nel computo del periodo massimo di assenza consentita.

    Entrambe le assenze hanno però alcuni punti in comune:

    sono retribuite sempre per intero: sia per le assenze dovute ad infortunio sul lavoro che a causa di servizio il dipendente ha diritto alla retribuzione intera senza operare le differenti retribuzioni previste per la semplice malattia.
    non si procede alla decurtazione per i primi 10 giorni di assenza;
    non deve essere disposta la visita fiscale.
    la disciplina di miglior favore spetta anche ai dipendenti assunti a tempo determinato.

    È dovere ovviamente del dipendente rendere necessaria la conoscenza della diagnosi all’Amministrazione, se si vuole fruire dei benefici previsti dalle legge e quindi del trattamento giuridico/economico più favorevole.

    Ricordiamo a tal proposito che il medico ha la possibilità di indicare nel certificato medico online, nell’ambito dei dati diagnosi, se l’assenza dell’assistito è riconducibile ad una patologia grave che richiede terapia salvavita o una malattia per la quale è riconosciuta la causa di servizio o uno stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta, tutte cause che prevedono delle particolari esenzioni .

    Nel caso in cui il medico sia impossibilitato a provvedere in tal senso, il dipendente deve portare la certificazione a conoscenza della scuola e il Dirigente o chi è addetto alla gestione delle assenze, procederà, nell’esercizio della propria attività istituzionale, al trattamento di tali dati sensibili con le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 196/2003.

    La scuola, quindi, dovrà essere a conoscenza della diagnosi e applicare la normativa che stabilisce il trattamento di miglior favore.
     
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