precedenza ex L. 104/92 per assistenza ai genitori riconosciuta anche nel trasferimento interprovinc

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    Mobilità: precedenza ex L. 104/92 per assistenza ai genitori riconosciuta anche nel trasferimento interprovinciale




    Il Tribunale di Ravenna ha sposato in pieno la tesi sostenuta dallo studio legale De Rogatis di Foggia, che ha sostenuto, in un ricorso ex art. 700 cpc, l’illegittimità e la contrarietà alla legge del CCNI sulla Mobilità 2017/2018 nel punto (art. 13) in cui non prevede, tra le precedenze nell’assegnazione della sede di lavoro, quella del parente che assiste con continuità il genitore portatore di handicap.

    “Tale assetto contrattuale collettivo appare illegittimo, nella misura in cui non rispetta il dettato dell’art. 601 (del Dlgs n. 297/1994) che non pone alcuna limitazione all’esercizio del diritto di cui alla L. 104/92” (cfr. ordinanza del Tribunale di Ravenna del 7.11.2017)

    Queste le conclusioni dello studio legale De Rogatis e di Fenalca Scuola, queste le motivazioni addotte dal Tribunale di Ravenna, pertanto la docente è stata riconosciuta beneficiaria del diritto di precedenza nella Mobilità 2017/2018, ergo, assegnataria di uno dei primi ambiti indicati nella domanda di mobilità, ovvero un ambito della provincia di Foggia, per cui nei prossimi giorni potrà lasciare l’Emilia e tornare in Puglia ad assistere la propria madre disabile.
     
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